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Decisione

16.2012.23

Mandato, attività di progettazione, onorario

22 gennaio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, con istanza del 2 settembre 2011 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice

di pace del circolo della Navegna per ottenere il pagamento di fr. 4320.– oltre

al rigetto dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Nelle

sue osservazioni del 20 settembre 2011 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza,

non avendo pattuito con l'istante il carattere oneroso delle sue prestazioni, ma

semplicemente un'offerta.

C. Con decisione del 10 aprile

2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento

di fr. 4320.– oltre a fr. 73.– di spese esecutive e rigettando per tale importo

l'opposizione interposta al citato PE.

D. Con reclamo del 17 aprile

2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La

reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le

risultanze istruttorie ritenendo provata la pretesa dell'istante. Nelle sue osservazioni

del 24 maggio 2012 CO 1 si è rimessa al giudizio di questa Camera.

E. Il 2 novembre 2012 il

Giudice di pace ha fatto pervenire a questa Camera “la documentazione

presentata dall'__________ e i piani allegati, compreso gli schizzi, ecc.” precisando che detta documentazione gli era stata consegnata “il 2 settembre 2011

assieme alla lettera di richiesta d'azione contro la RE 1”. Invitati a

presentare osservazioni su tale circostanza le parti sono rimaste silenti.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie

la decisione impugnata è stata notificata il 10 aprile 2012, sicché il reclamo,

introdotto il 17 aprile 2012, è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione

del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del

litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei

fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio

ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la

decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso

gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella

del primo giudice (DTF 136 II 494, consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid.

1.3

con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid.

2.

).

3.

Il primo giudice ha accolto

la pretesa, poiché “le documentazioni presentate… e i piani allegati compreso

gli schizzi in relazione alle 40 ore di lavoro a fr. 100.– l'ora richieste

dalla parte attrice, nonché alla testimonianza di L__________ (…) giustificano

il valore e corrispondono alla richiesta presentata”. La reclamante sostiene

che l'istante non ha dimostrato, come le incombeva, la pattuizione di una prestazione

a titolo oneroso né l'entità della stessa, tanto più che nessuna documentazione

a sostegno dell'attività svolta dalla controparte le è stata recapitata.

a) Per

quanto attiene alla prova del carattere oneroso delle prestazioni, è vero che

per sua stessa ammissione l'istante aveva in un primo momento rilevato di aver

inizialmente concordato con la convenuta la gratuità delle sue prestazioni di

progettazione. Essa ha però precisato che la gratuità era condizionata all'acquisto

del mobilio proposto (cfr. istanza del 2 settembre 2011), allegazione che la convenuta non ha contestato essendosi limitata a sostenere di non aver mai dato “incarico

alla qui istante di prestare qualsivoglia servizio dietro pagamento“ (cfr. sua

risposta scritta del 20 settembre 2011).

b) Sia

come sia, è vero che l'istante non ha prodotto alcun elemento dal quale si

possa dedurre l'impegno esplicito della convenuta di onorare le sue

prestazioni. E al riguardo non supplisce la deposizione scritta di L__________,

la quale non può essere ammessa poiché non è stata assunta secondo le modalità di

cui all'art. 171 CPC né è stata richiesta dal giudice (art. 190 CPC) sicché ha

una valenza probatoria tutt'altro che indiscussa (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale

civile svizzero, Lugano 2011, pag. 893, n. 2 ad art. 190). Ciò non basta

tuttavia a ritenere errato il convincimento del primo giudice che ha considerato

le prove documentali prodotte dall'istante sufficienti a sostanziare il

carattere oneroso dell'attività da questa svolta a favore della convenuta e la

sua entità.

Posto

che l'attività di progettazione svolta dall'istante si inserisce nell'ambito

della qualifica del contratto di mandato (Weber

in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 9 ad art. 394 CO; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, n.

163.

ad art. 304 CO), anche per questo tipo di contratto non esiste più la

presunzione della gratuità delle prestazioni del mandatario (art. 394 cpv. 3

CO). L'onerosità del mandato costituisce oggi la regola e la gratuità l'eccezione

(Fellmann, op. cit., n. 388 e 389 ad

art. 394 CO). In questo senso se, secondo le circostanze, la prestazione fornita

dal mandatario avviene di regola a titolo oneroso, la conclusione di un accordo

circa la sua remunerazione è presunta, di modo che spetta alla parte che contesta il carattere oneroso della prestazione provare che i servizi resi lo sono stati a

titolo gratuito (Werro in:

Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 40 ad art. 394 CO).

c) In

concreto, incombeva quindi alla convenuta provare che l'attività svolta dall'istante

e concretizzatasi nell'allestimento di svariati progetti, schizzi e preventivi aventi per oggetto proposte di nuovo arredo per il suo centro dialisi, non

era soggetta a remunerazione. Sennonché, dalle risultanze istruttorie non

emerge nulla in tal senso, la convenuta non avendo indicato nessun motivo per

il quale l'istante avrebbe dovuto ideare e realizzare la progettazione del

nuovo arredo del suo centro gratuitamente. Ne discende che l'apprezzamento del

primo giudice resiste alla critica.

d) Quanto

all'entità della pretesa, essa non è mai stata oggetto di contestazione,

davanti al primo giudice la convenuta non ha mai messo in discussione né il

numero di ore fatturate né la tariffa oraria di fr. 100.– applicata dall'istante,

limitandosi a sostenere il carattere gratuito delle sue prestazioni.

Ciò

posto, il reclamo deve essere respinto.

4.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si

giustifica di assegnare un'indennità di inconvenienza all'istante che si è rimessa al giudizio di questa Camera.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 200.–

sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudice di

pace del circolo della Navegna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.