16.2012.23
Mandato, attività di progettazione, onorario
22 gennaio 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2012.23
Lugano
22 gennaio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
cancelliera:
Petralli
Zeni
sedente
per statuire sul reclamo del 18 aprile 2012 presentato da
RE
1,
contro
la sentenza emessa il 10 aprile 2012 dal Giudice di pace del circolo della
Navegna nella causa n. O 021 2011 (mandato) promossa con istanza del 2
settembre 2011 da
CO
1,
società in nome collettivo,;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Tra il 2010 e il 2011 la
RE 1, società che gestisce un centro di dialisi a __________, si è rivolta a CO
1, società attiva nel commercio di mobili d'arredamento e nella progettazione d'interni e esterni, poiché intenzionata
a rinnovare l'intero mobilio del suo centro. Dopo aver allestito diversi
progetti e proposte d'acquisto di un nuovo arredo, nessuno dei quali avrebbe
soddisfatto la committente, il 26 marzo 2011 CO 1 hanno fatturato a quest'ultima
l'importo di fr. 4320.– per “consulenze di progettazione e arredamento e
fornitura di disegni tecnici per lo sviluppo di vari ambienti della clinica RE
1”. Visto il mancato pagamento della mercede, CO 1 ha fatto notificare alla RE
1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno
per l'incasso di fr. 4320.– oltre le spese esecutive, al quale l'escussa ha interposto
opposizione.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, con istanza del 2 settembre 2011 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice
di pace del circolo della Navegna per ottenere il pagamento di fr. 4320.– oltre
al rigetto dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. Nelle
sue osservazioni del 20 settembre 2011 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza,
non avendo pattuito con l'istante il carattere oneroso delle sue prestazioni, ma
semplicemente un'offerta.
C. Con decisione del 10 aprile
2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento
di fr. 4320.– oltre a fr. 73.– di spese esecutive e rigettando per tale importo
l'opposizione interposta al citato PE.
D. Con reclamo del 17 aprile
2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La
reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le
risultanze istruttorie ritenendo provata la pretesa dell'istante. Nelle sue osservazioni
del 24 maggio 2012 CO 1 si è rimessa al giudizio di questa Camera.
E. Il 2 novembre 2012 il
Giudice di pace ha fatto pervenire a questa Camera “la documentazione
presentata dall'__________ e i piani allegati, compreso gli schizzi, ecc.” precisando che detta documentazione gli era stata consegnata “il 2 settembre 2011
assieme alla lettera di richiesta d'azione contro la RE 1”. Invitati a
presentare osservazioni su tale circostanza le parti sono rimaste silenti.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
la decisione impugnata è stata notificata il 10 aprile 2012, sicché il reclamo,
introdotto il 17 aprile 2012, è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione
del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del
litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei
fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio
ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la
decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso
gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella
del primo giudice (DTF 136 II 494, consid.
2.8
con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid.
1.3
con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid.
2.
).
3.
Il primo giudice ha accolto
la pretesa, poiché “le documentazioni presentate… e i piani allegati compreso
gli schizzi in relazione alle 40 ore di lavoro a fr. 100.– l'ora richieste
dalla parte attrice, nonché alla testimonianza di L__________ (…) giustificano
il valore e corrispondono alla richiesta presentata”. La reclamante sostiene
che l'istante non ha dimostrato, come le incombeva, la pattuizione di una prestazione
a titolo oneroso né l'entità della stessa, tanto più che nessuna documentazione
a sostegno dell'attività svolta dalla controparte le è stata recapitata.
a) Per
quanto attiene alla prova del carattere oneroso delle prestazioni, è vero che
per sua stessa ammissione l'istante aveva in un primo momento rilevato di aver
inizialmente concordato con la convenuta la gratuità delle sue prestazioni di
progettazione. Essa ha però precisato che la gratuità era condizionata all'acquisto
del mobilio proposto (cfr. istanza del 2 settembre 2011), allegazione che la convenuta non ha contestato essendosi limitata a sostenere di non aver mai dato “incarico
alla qui istante di prestare qualsivoglia servizio dietro pagamento“ (cfr. sua
risposta scritta del 20 settembre 2011).
b) Sia
come sia, è vero che l'istante non ha prodotto alcun elemento dal quale si
possa dedurre l'impegno esplicito della convenuta di onorare le sue
prestazioni. E al riguardo non supplisce la deposizione scritta di L__________,
la quale non può essere ammessa poiché non è stata assunta secondo le modalità di
cui all'art. 171 CPC né è stata richiesta dal giudice (art. 190 CPC) sicché ha
una valenza probatoria tutt'altro che indiscussa (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero, Lugano 2011, pag. 893, n. 2 ad art. 190). Ciò non basta
tuttavia a ritenere errato il convincimento del primo giudice che ha considerato
le prove documentali prodotte dall'istante sufficienti a sostanziare il
carattere oneroso dell'attività da questa svolta a favore della convenuta e la
sua entità.
Posto
che l'attività di progettazione svolta dall'istante si inserisce nell'ambito
della qualifica del contratto di mandato (Weber
in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 9 ad art. 394 CO; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, n.
163.
ad art. 304 CO), anche per questo tipo di contratto non esiste più la
presunzione della gratuità delle prestazioni del mandatario (art. 394 cpv. 3
CO). L'onerosità del mandato costituisce oggi la regola e la gratuità l'eccezione
(Fellmann, op. cit., n. 388 e 389 ad
art. 394 CO). In questo senso se, secondo le circostanze, la prestazione fornita
dal mandatario avviene di regola a titolo oneroso, la conclusione di un accordo
circa la sua remunerazione è presunta, di modo che spetta alla parte che contesta il carattere oneroso della prestazione provare che i servizi resi lo sono stati a
titolo gratuito (Werro in:
Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 40 ad art. 394 CO).
c) In
concreto, incombeva quindi alla convenuta provare che l'attività svolta dall'istante
e concretizzatasi nell'allestimento di svariati progetti, schizzi e preventivi aventi per oggetto proposte di nuovo arredo per il suo centro dialisi, non
era soggetta a remunerazione. Sennonché, dalle risultanze istruttorie non
emerge nulla in tal senso, la convenuta non avendo indicato nessun motivo per
il quale l'istante avrebbe dovuto ideare e realizzare la progettazione del
nuovo arredo del suo centro gratuitamente. Ne discende che l'apprezzamento del
primo giudice resiste alla critica.
d) Quanto
all'entità della pretesa, essa non è mai stata oggetto di contestazione,
davanti al primo giudice la convenuta non ha mai messo in discussione né il
numero di ore fatturate né la tariffa oraria di fr. 100.– applicata dall'istante,
limitandosi a sostenere il carattere gratuito delle sue prestazioni.
Ciò
posto, il reclamo deve essere respinto.
4.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica di assegnare un'indennità di inconvenienza all'istante che si è rimessa al giudizio di questa Camera.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.–
sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudice di
pace del circolo della Navegna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.