16.2012.24
Locazione - oggetto di impugnativa - domanda supercautelare - reiezione della domanda - non impugnabile
27 aprile 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2012.24
Data decisione, Autorità:
27.04.2012, CCR
Titolo:
Locazione - oggetto di impugnativa - domanda supercautelare - reiezione della domanda - non impugnabile
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 106 CPC
art. 265 cpv. 1 CPC
art. 319 let. a CPC
Incarto n.
16.2012.24
Lugano
27 aprile
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 20 aprile 2012
presentato da
RE 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro l'ordinanza emessa il 13 aprile 2012 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nelle cause n. CA. 2012.144/CA. 2012.145
(locazione) promosse con istanza 5 aprile 2012 nei confronti di
CO 1
CO 2
CO 4
CO 5
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
RE 1 e i figli N__________ e F__________ sono comproprietari della particella
n. 1283 RFD __________, sulla quale si trova uno stabile composto di quattro
appartamenti, occupati da CO 1, da CO 3 con __________, da CO 4 e da CO 5;
che in
considerazione del precario stato dell'immobile, le parti hanno pattuito il pagamento
di una pigione modesta e una dura-
ta del
contratto breve (riconducibile di tre mesi in tre mesi), che le stesse hanno poi
di comune accordo deciso di concludere per il 31 agosto 2012, con possibilità
per i conduttori di restituire anticipatamente l'ente locato;
che per
provvedere a riscaldare gli appartamenti, l'immobile essendo privo di un
impianto comune, i conduttori hanno utilizzato stufe e camini, il cui impiego
ha creato una situazione di pericolo d'incendio;
che il 5
aprile 2012 RE 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
chiedendo in via supercautelare di vietare ai conduttori l'utilizzo di
qualsiasi corpo riscaldante presente nello stabile (stufa, camino o altro), con
l'obbligo di allontanare gli stessi;
che il 13
aprile 2012 il Pretore, ritenuta la richiesta supercautelare non sufficientemente
liquida per una pronuncia inaudita parte, non vi ha dato seguito e ha citato le parti all'udienza di contraddittorio del 7 maggio 2012;
che con
reclamo 20 aprile 2012 RE 1 rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
valutato le prove documentali da lui prodotte ed erroneamente applicato il diritto,
non ritenendo giustificata la sua domanda supercautelare ;
che il
reclamo non è stato notificato alle controparti;
e considerando
in diritto: che, preliminarmente, ci si può chiedere se RE 1, comproprietario
unitamente ai due figli dello stabile oggetto del contratto di locazione, sia
legittimato ad agire da solo;
che la
questione può tuttavia rimanere indecisa, il reclamo, come si vedrà in appresso,
essendo manifestamente irricevibile;
che le
“decisioni inappellabili di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari” sono impugnabili mediante reclamo (art. 319 lett. a CPC) .
che l'art.
Fatti
265 cpv. 1 CPC permette al giudice, in caso di urgenza e se il ritardo nel
procedere rischia di rendere vano l'intervento, di ordinare il provvedimento
cautelare immediatamente e senza sentire la controparte;
che, in
concreto, il Pretore non ha dato seguito alla domanda dell'istante intesa all'adozione
di provvedimenti superprovvisionali poiché “la richiesta non appare sufficientemente
liquida” e ha citato le parti a un'udienza di discussione;
che in
una recente sentenza del 4 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 III 417, il Tribunale federale, dopo avere ricordato che per il Codice di
Considerandi
diritto processuale civile svizzero i provvedimenti “supercautelari” ordinati
non sottostanno a impugnazione come tali, ha ritenuto, sulla scorta di diverse
opinioni dottrinali, che ciò valesse anche in caso di reiezione della richiesta
di provvedimento superprovvisionale (consid. 1.3; v. anche sentenza del
Tribunale federale 5A_638/2011 del 21 ottobre 2011
consid. 1 e 2);
che quindi, l'”ordinanza” 13 aprile 2012 non è un atto impugnabile, di modo che
il reclamo sfugge a qualsiasi esame;
che le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non
si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 322 CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Le spese
giudiziarie, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione
a:
–
;
–
;
–
e;
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere
pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o
almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di
locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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