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Decisione

16.2012.24

Locazione - oggetto di impugnativa - domanda supercautelare - reiezione della domanda - non impugnabile

27 aprile 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

265 cpv. 1 CPC permette al giudice, in caso di urgenza e se il ritardo nel

procedere rischia di rendere vano l'intervento, di ordinare il provvedimento

cautelare immediatamente e senza sentire la controparte;

che, in

concreto, il Pretore non ha dato seguito alla domanda dell'istante intesa all'adozione

di provvedimenti superprovvisionali poiché “la richiesta non appare sufficientemente

liquida” e ha citato le parti a un'udienza di discussione;

che in

una recente sentenza del 4 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 III 417, il Tribunale federale, dopo avere ricordato che per il Codice di

Considerandi

diritto processuale civile svizzero i provvedimenti “supercautelari” ordinati

non sottostanno a impugnazione come tali, ha ritenuto, sulla scorta di diverse

opinioni dottrinali, che ciò valesse anche in caso di reiezione della richiesta

di provve­dimento superprovvisionale (consid. 1.3; v. anche sentenza del

Tribunale federale 5A_638/2011 del 21 ottobre 2011

consid. 1 e 2);

che quindi, l'”ordinanza” 13 aprile 2012 non è un atto impugnabile, di modo che

il reclamo sfugge a qualsiasi esame;

che le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non

si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione

dell'art. 322 CPC

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Le spese

giudiziarie, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione

a:

;

;

e;

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause di carattere

pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o

almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di

locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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