16.2012.25
Azione confessoria - interpretazione servitù che grava fondo base di una PPP - legittimazione passiva
26 febbraio 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2012.25
Data decisione, Autorità:
26.02.2013, CCR
Titolo:
Azione confessoria - interpretazione servitù che grava fondo base di una PPP - legittimazione passiva
AZIONE CONFESSORIA
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
SERVITÙ
art. 641 CC
art. 679 CC
art. 712a CC
art. 712g CC
art. 737 CC
Incarto n.
16.2012.25
Lugano
26 febbraio
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
cancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo del 25 aprile 2012
presentato dall'
RE 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro la sentenza emessa il 23 marzo 2012 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2011.354 (azione
confessoria) promossa con istanza 25 ottobre 2011 nei confronti del
CO 1
(patrocinato dall'avv. dott. PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto A. RE
1 è proprietario della particella n. 639 RFD __________, che confina con la particella
n. 644, sottoposta al regime della proprietà per piani
di cui CO 1 è titolare dell'unità
n. 15446. La particella n. 639 beneficia di una servitù
prediale “restrizione di destinazione” a carico della n. 644, e più
precisamente di una striscia di terreno del medesimo, parte comune del condominio,
che “dovrà essere destinata
esclusivamente ad area verde o prato; in particolare non potranno essere
costruiti o posati né piscine né altri infissi”. Su
tale parte comune, concessa in uso riservato a CO 1, è stato posato un caminetto-grill. Il 17 novembre 2010 RE 1 ha chiesto a CO 1 la rimozione di questo caminetto, senza esito.
Fatti
B. Ottenuta
il 29 luglio 2011 l'autorizzazione ad agire, con petizione 25 ottobre 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la rimozione
del caminetto in contrasto con la servitù. Nelle sue osservazioni del 9 gennaio 2012 il convenuto ha eccepito la legittimazione attiva
dell'attore, lo stesso avendo nel frattempo donato il suo fondo alla figlia,
così come la sua legittimazione passiva, la servitù litigiosa gravando il fondo
base donde la necessità di convenire in giudizio tutti i comproprietari. Nel
merito egli ha proposto di respingere l'azione contestando una qualsiasi
violazione della servitù, la presenza del suo camino-grill non arrecando alcuno
disturbo all'attore e non potendo in particolare essere considerato un infisso.
All'udienza del 1° marzo 2012, indetta per la discussione sulle eccezioni sollevate
dal convenuto, le parti hanno riconfermato le loro posizioni.
C. Con
decisione del 23 marzo 2012 il Pretore ha accertato la legittimazione attiva dell'attore
ma ha negato quella passiva del convenuto, l'azione dovendo essere proposta nei
confronti della comunione dei comproprietari. Egli ha così dichiarata la petizione
inammissibile ponendo le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.–
a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto
fr. 600.– per ripetibili.
D. Con
reclamo del 24 aprile 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. Il reclamante si duole di un'errata applicazione del diritto sostanziale
da parte del primo giudice che ha erroneamente escluso la legittimazione
passiva del convenuto. Nelle sue osservazioni del 25
maggio 2012 CO 1 propone il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Per
l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili, mediante reclamo, le decisioni inappellabili
di prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari.
Presentato contro una decisione che ha posto fine alla lite in una causa con un
valore di
fr. 6000.–, il reclamo a questa Camera, tempestivo, è ricevibile.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in
modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la
violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF
134.
II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8
con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
3.
Per
quanto attiene ai fatti, il Pretore ha accertato che la servitù in esame grava
il fondo base n. 644 RFD __________, é sottoposta al regime della proprietà per
piani di cui il convenuto è titolare di un'unità, e che essa ha per oggetto una
limitazione di destinazione che interessa una striscia di terreno che
costituisce una parte comune del condominio. Sulla base di questi accertamenti
il primo giudice ne ha dedotto che la lite rientrava nella competenza della comunione
dei comproprietari contro la quale l'azione doveva essere promossa. Secondo il
reclamante, il primo giudice non ha considerato che la parte del fondo base gravata
dalla nota servitù è sì una parte comune ma è attribuita in uso esclusivo al
convenuto, ciò che giustifica la sola legittimazione passiva di quest'ultimo.
4.
a) Nella
fattispecie non è in discussione che la parte di giardino della particella n. 644,
ove è stato posato il caminetto-grill, appartenga alle parti comuni del condominio
e che tale parte sia stata concessa al convenuto in “uso riservato” (diritto
d'uso preclusivo: v. art. 712g cpv. 4 nCC). Ciò premesso,
il solo quesito litigioso è quello di sapere se il Pretore, nel ritenere che
l'azione dovesse essere promossa nei confronti della comunione dei
comproprietari, abbia applicato erroneamente il diritto.
b) Per
quanto attiene alla natura dell'azione proposta dall'attore, essa non può essere
un'azione negatoria sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC o di responsabilità
sulla base dell'art. 679 CC, l'interessato non pretendendo la presenza di immissioni
dirette o indirette (ovvero gli eccessi del vicino) a danno della sua proprietà.
La causa intentata dall'attore si presenta come un’azione confessoria che permette al titolare di una
servitù di fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il
suo esercizio nei confronti di chiunque gli impedisca o gli renda più difficile
l'esercizio del suo diritto (art. 737 cpv. 1 CC; Petitpierre in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 11
ad art. 737 CC; Liver in: Zürcher
Kommentar, Zurigo 1980, n. 180 ad art. 737 CC). L'art. 737 cpv. 3 CC evoca come
possibile perturbatore il proprietario del fondo serviente, ma l'azione può
essere diretta contro qualsiasi autore diretto o indiretto di una molestia. Se
il fondo serviente è una comproprietà e chi intralcia – o minaccia di
intralciare – l'esercizio della servitù è un comproprietario, l'azione va
rivolta contro tutti i comproprietari riuniti in litisconsorzio necessario. Trattandosi di un fondo in proprietà per piani, la questione è di
sapere se la causa vada promossa contro tutti i comproprietari, alla stregua di
litisconsorti necessari, o contro la comunione dei comproprietari (RtiD II-2008 pag. 661 consid. 3).
c) Ora,
ove l'azione confessoria riguardi parti comuni della proprietà per piani, non
tenda all'iscrizione o a una qualsivoglia modifica del registro fondiario né comporti
un aggravio di oneri per i comproprietari, la lite rientra nella gestione delle parti comuni che compete alla comunione dei
comproprietari (I CCA sentenza inc. 11.2006.46 del 23 aprile 2008, consid. 3e).
Tale conclusione è stata giudicata “comprensibile e pertinente” (Wermelingen in: CFPG, Questions actuelles sur la proprieté par étages, collana
gialla, Lugano 2011, pag. 12).
d)
Relativamente alle parti comuni concesse in uso riservato, un diritto d'utilizzazione
su una parte comune ha una funzione esclusiva nei confronti degli altri comproprietari
non autorizzati (Wermelinger in:
Zürcher Kommentar, Zurigo 2010, n. 179 alle note introduttive agli art. 712a-
712t CC). Un tale diritto, tuttavia, non
conferisce di regola al suo titolare un diritto di
amministrazione più esteso sulla parte comune interessata (Wermelinger, La
propriété par étages, Friburgo 2002, n. 179 ad art. 712a
CC). Anzi, un diritto d'uso riservato non può avere un'estensione tale da
conferire al condomino un diritto di godere e di sistemare la parte comune equiparabile
a un diritto esclusivo su una parte dell'immobile (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 450 n. 1272a).
e) Ciò
premesso, nella misura in cui, come in concreto, il processo tende in definitiva
all'interpretazione del contenuto e della portata di una servitù gravante il fondo
base senza che ciò comporti un'iscrizione o una modifica del registro fondiario,
l'azione deve considerarsi rientrare ancora nella gestione delle parti comuni che compete alla comunione dei
comproprietari. Essa va dunque promossa contro la comunione dei comproprietari,
chiamata appunto a tutelare la gestione delle parti comuni anche se concesse in
uso riservato a un condomino. Ne discende che respingendo l'azione poiché al
convenuto difettava la legittimazione passiva, il Pretore non è incorso in
un'errata applicazione del diritto. Ciò posto il reclamo, infondato, deve
essere respinto.
5.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante
rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un
patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese
giudiziarie, di complessivi fr. 350.–, sono poste a carico del reclamante, che
rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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