16.2012.26
Contratto d'appalto - ricevibilità del reclamo - contenuto verbale
16 luglio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2012.26
Data decisione, Autorità:
16.07.2012, CCR
Titolo:
Contratto d'appalto - ricevibilità del reclamo - contenuto verbale
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
RICUSAZIONE DEL GIUDICE
art. 49 CPC
art. 235 CPC
art. 321 CPC
art. 326 CPC
Incarto n.
16.2012.26
Lugano
16 luglio
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 7 maggio 2012
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 3 maggio 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Stabio nella causa n. 04/2012 (appalto)
promossa con istanza 10 aprile 2012 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 25 ottobre 2011 CO 1, ditta specializzata nella vendita di apparecchiature e
impianti di energia in genere, è intervenuta nell'abitazione di RE 1 per
ovviare a un problema di funzionamento della centralina della termopompa, poi sostituita;
che il
successivo 31 ottobre la ditta ha emesso una fattura di complessivi fr.
2034.90, rimasta impagata;
che per l'incasso
delle sue pretese CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'UEF di Mendrisio al quale l'escusso ha interposto opposizione;
che
ottenuta l'autorizzazione ad agire dal Giudice di pace del circolo di Stabio,
con istanza del 10 aprile 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo
giudice per ottenere il pagamento di fr. 2039.40 oltre accessori e il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che all'udienza
del 25 aprile 2012, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza contestando all'istante di avere sostituito senza
necessità la centralina allorquando il problema di funzionamento della
termopompa poteva essere risolto con il semplice allacciamento di un filo staccato,
come accertato da altra ditta;
che
statuendo il 3 maggio 2012 il Giudice di pace, preso atto come il convenuto non
avesse prodotto nessun documento a sostegno delle sue contestazioni, ha accolto
l'istanza condannandolo al pagamento di fr. 2034.90 oltre interessi del 5% dal
31 ottobre 2011 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al
citato precetto esecutivo;
che
con reclamo 7 maggio 2012 RE 1 è insorto contro il giudizio appena citato;
che
l'atto non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che
Fatti
il reclamo, indirizzato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, è stato
trasmesso a questa Camera, competente a decidere i reclami contro le decisioni
dei giudici di pace (art. 48 lett. d n. 1 LOG);
che la
documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è
irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa
sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata
contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve
dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità
inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di
fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità
(DTF 135 V 4 consid.
1.3, con rinvii; Trezzini in:
Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 321 pag.
1411);
che
in concreto con il suo scritto 7 maggio 2012 il reclamante si limita ad
addebitare al primo giudice una “falsa giustizia”;
che,
tuttavia, tale addebito non basta a sostanziare una qualsiasi censura di
arbitrio;
che
Considerandi
infatti, a fronte degli accertamenti del Giudice di pace secondo cui il
convenuto non aveva provato un intervento difettoso da parte dell'istante (cfr.
Gauch, Le contrat d'entreprise, Friburgo
1999, n. 1507), il reclamante sostiene di aver presentato al giudice la
necessaria documentazione a comprova del difetto e della sua tempestiva
notifica;
che
dagli atti trasmessi dalla Giudicatura di pace non vi è traccia di documentazione
prodotta dal convenuto;
che,
al contrario, dal verbale di udienza del 25 aprile 2012, sottoscritto dal
convenuto senza alcuna riserva, risulta espressamente che “la parte convenuta
non ha prodotto nessuna documentazione”;
che
di principio il contenuto di un verbale d'udienza si presume esatto (Trezzini in:
Commentario CPC 2011, art. 235 pag. 1047), fatta salva la possibilità per la
parte di chiederne la rettifica (art. 235 cpv. 3 CPC), ciò che il convenuto non
ha chiesto;
che per
quanto attiene a una ventilata prevenzione del giudice nei suoi confronti, a
prescindere dall'assenza di un qualsiasi riscontro probatorio, l'interessato avrebbe
dovuto se del caso ricusare il giudice ai sensi dell'art. 49 CPC;
che
pertanto, a fronte di un reclamo che non contiene nessuna critica nei
confronti della decisione del giudice di pace con riferimento all'accertamento
dei fatti o all'applicazione del diritto, questa
Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dal
reclamante (Trezzini, op. cit., art.
321.
pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;
che
le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non
si pone problema di indennità all'attrice, alla quale il reclamo non è stato
notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art.
322 CPC
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese
giudiziarie, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Stabio.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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