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Decisione

16.2012.26

Contratto d'appalto - ricevibilità del reclamo - contenuto verbale

16 luglio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il reclamo, indirizzato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, è stato

trasmesso a questa Camera, competente a decidere i reclami contro le decisioni

dei giudici di pace (art. 48 lett. d n. 1 LOG);

che la

documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è

irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa

sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che

secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione

del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b);

che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel

senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata

contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve

dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità

inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di

fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità

(DTF 135 V 4 consid.

1.3, con rinvii; Trezzini in:

Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 321 pag.

1411);

che

in concreto con il suo scritto 7 maggio 2012 il reclamante si limita ad

addebitare al primo giudice una “falsa giustizia”;

che,

tuttavia, tale addebito non basta a sostanziare una qualsiasi censura di

arbitrio;

che

Considerandi

infatti, a fronte degli accertamenti del Giudice di pace secondo cui il

convenuto non aveva provato un intervento difettoso da parte dell'istante (cfr.

Gauch, Le contrat d'entreprise, Friburgo

1999, n. 1507), il reclamante sostiene di aver presentato al giudice la

necessaria documentazione a comprova del difetto e della sua tempestiva

notifica;

che

dagli atti trasmessi dalla Giudicatura di pace non vi è traccia di documentazione

prodotta dal convenuto;

che,

al contrario, dal verbale di udienza del 25 aprile 2012, sottoscritto dal

convenuto senza alcuna riserva, risulta espressamente che “la parte convenuta

non ha prodotto nessuna documentazione”;

che

di principio il contenuto di un verbale d'udienza si presume esatto (Trezzini in:

Commentario CPC 2011, art. 235 pag. 1047), fatta salva la possibilità per la

parte di chiederne la rettifica (art. 235 cpv. 3 CPC), ciò che il convenuto non

ha chiesto;

che per

quanto attiene a una ventilata prevenzione del giudice nei suoi confronti, a

prescindere dall'assenza di un qualsiasi riscontro probatorio, l'interessato avrebbe

dovuto se del caso ricusare il giudice ai sensi dell'art. 49 CPC;

che

pertanto, a fronte di un reclamo che non contiene nessuna critica nei

confronti della decisione del giudice di pace con riferimento all'accertamento

dei fatti o all'applicazione del diritto, questa

Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto dal

reclamante (Trezzini, op. cit., art.

321.

pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;

che

le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non

si pone problema di indennità all'attrice, alla quale il reclamo non è stato

notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.

322 CPC

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese

giudiziarie, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Stabio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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