Lexipedia

Decisione

16.2012.27

Mandato - oggetto di impugnativa - dispositivo e non considerandi - debitore in mora - incasso di spese amministrative e di sollecito

14 marzo 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

dal Giudice di pace del circolo della Navegna l'autorizzazione ad agire, con istanza

30 giugno 2011 il CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice postulandone

la condanna al pagamento di fr. 25.– oltre alle spese esecutive di fr. 10.– così

come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza

del 15 marzo 2012, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere

l'istanza.

C. Statuendo il 29 marzo 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e

ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 35.–, rigettando in via

definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF

di Locarno.

E. Con

reclamo dell'8 maggio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente

applicato il diritto riconoscendo all'istante un danno non comprovato. Al

reclamo la controparte non ha formulato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il

reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in

una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

2.

La

reclamante censura alcuni giudizi espressi dal primo giudice nella decisione impugnata

in merito al comportamento da lei tenuto all'udienza del 15 marzo 2012. Ora, a

prescindere dal fatto che al riguardo le opinioni appaiono discordanti, oggetto

di impugnativa può essere solo il dispositivo della decisione e non i suoi

considerandi, che come tali non acquisiscono forza di cosa giudicata, salvo nel

caso in cui – estraneo alla fattispecie – il dispositivo della sentenza rinvii

espressamente ai considerandi (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 59 pag. 193). Ciò premesso sulla questione non occorre

dilungarsi.

3.

Il

primo giudice ha accolto la pretesa dell'istante volta al pagamento delle spese

amministrative e di sollecito sostenute per l'incasso del suo onorario,

ritenendola sufficientemente liquida. Di diverso avviso la reclamante secondo la

quale, a fronte delle sue contestazioni, l'istante non ha provato i presupposti

dell'art. 106 CO sul quale basa la sua pretesa, in particolare di aver subito

un maggior danno a dipendenza del suo ritardo nel pagamento della sua fattura.

a) Contrariamente

a quanto preteso dalla reclamante, l'istante non ha mai fatto alcun riferimento

all'art. 106 CO, ma si è limitato a chiedere il risarcimento delle spese

sostenute per incassare il suo onorario. E per tale incombenza, l'istante ha

dato un mandato a un terzo di incassare la sua nota d'onorario che la reclamante,

pur non ritenendolo necessario, non ha contestato (cfr. sua risposta scritta 15

marzo 2012). Ora, che le prestazioni di questa terza persona rientrino nel concetto

di danno, è indubbio. In effetti, il debitore in mora, quale era indubbiamente

la convenuta già solo dopo la decorrenza infruttuosa del termine di 30 giorni

previsto nella nota emessa il 29 marzo 2010 (doc. 1; Thévenoz in Commentaire romand du Code des obligations I,

2006, n. 24 ad art. 102 CO), è responsabile del danno per il tardato

adempimento (art. 103 cpv. 1 CO). In questo senso essa deve risarcire al creditore

le spese sostenute per ottenere la prestazione (Thévenoz,

op. cit., n. 5 lett. g ad art. 103 CO).

b) Nella

fattispecie, per ottenere il pagamento della sua prestazione l'istante ha dovuto

notificare alla convenuta perlomeno quattro solleciti di pagamento (i tre di

cui al suo scritto 28 settembre 2010 e quello del 29 gennaio 2011). Sulla base

di tale accertamento, non contestato dalla reclamante, il fatto per il primo

giudice di avere ritenuto giustificato il conferimento a un consulente dell'incarico

di incassare l'onorario e di avere riconosciuto la richiesta di pagamento di

fr. 25.– per le spese di richiamo non può ritenersi insostenibile. Certo l'istante

avrebbe potuto meglio quantificare la spesa producendo la nota del suo

consulente. Sennonché la conclusione del Giudice di pace secondo cui l'importo

rivendicato è a tal punto modesto da poter essere riconosciuto senza ulteriori

formalità, non appare manifestamente errata e quindi insostenibile, il primo

giudice non avendo abusato del potere di apprezzamento che gli riconosce l'art.

42.

cpv. 2 CO nella quantificazione del danno (Thévenoz,

op. cit., n. 6 ad art. 103 CO). Al riguardo basti pensare che il costo di un

invio raccomandato ammonta già a fr. 5.– di sole spese postali. Ciò posto il

reclamo, che non ha evidenziato una valutazione dei fatti o un'applicazione del

diritto manifestamente errati, deve essere respinto.

4.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di

ripetibili all'istante che ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le

spese giudiziarie, di complessivi fr. 100.–, sono poste a carico della

reclamante.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster