16.2012.27
Mandato - oggetto di impugnativa - dispositivo e non considerandi - debitore in mora - incasso di spese amministrative e di sollecito
14 marzo 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2012.27
Data decisione, Autorità:
14.03.2013, CCR
Titolo:
Mandato - oggetto di impugnativa - dispositivo e non considerandi - debitore in mora - incasso di spese amministrative e di sollecito
MORA DEL DEBITORE
art. 42 CO
art. 102 CO
art. 103 CO
art. 59 CPC
Incarto n.
16.2012.27
Lugano
14 marzo 2013/sdb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
cancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 8 maggio 2012
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 29 marzo 2012 dal
Giudice di pace del circolo della Navegna, nella __________ (mandato) promomossa
con istanza 30 giugno 2011 dal
CO 1
(rappresentato da RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
29 marzo 2010 il CO 1 ha trasmesso a RE 1 una nota professionale di fr. 42.20 per
una consultazione medica da lui eseguita il 2 febbraio 2010. Il pagamento di
tale nota, più volte sollecitato per il tramite di __________, è stato
effettuato l'11 febbraio 2011. Il 1° marzo 2011 il CO 1, sempre per __________,
ha invitato la paziente a pagare fr. 25.– per “spese amministrative” e “nuovi
richiami”, facendole poi notificare il precetto esecutivo n. __________ dall'UEF
di Locarno per l'incasso di quest'importo oltre a fr. 10.– di spese esecutive,
al quale l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta
dal Giudice di pace del circolo della Navegna l'autorizzazione ad agire, con istanza
30 giugno 2011 il CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice postulandone
la condanna al pagamento di fr. 25.– oltre alle spese esecutive di fr. 10.– così
come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza
del 15 marzo 2012, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza.
C. Statuendo il 29 marzo 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e
ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 35.–, rigettando in via
definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF
di Locarno.
E. Con
reclamo dell'8 maggio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto riconoscendo all'istante un danno non comprovato. Al
reclamo la controparte non ha formulato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il
reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
2.
La
reclamante censura alcuni giudizi espressi dal primo giudice nella decisione impugnata
in merito al comportamento da lei tenuto all'udienza del 15 marzo 2012. Ora, a
prescindere dal fatto che al riguardo le opinioni appaiono discordanti, oggetto
di impugnativa può essere solo il dispositivo della decisione e non i suoi
considerandi, che come tali non acquisiscono forza di cosa giudicata, salvo nel
caso in cui – estraneo alla fattispecie – il dispositivo della sentenza rinvii
espressamente ai considerandi (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 59 pag. 193). Ciò premesso sulla questione non occorre
dilungarsi.
3.
Il
primo giudice ha accolto la pretesa dell'istante volta al pagamento delle spese
amministrative e di sollecito sostenute per l'incasso del suo onorario,
ritenendola sufficientemente liquida. Di diverso avviso la reclamante secondo la
quale, a fronte delle sue contestazioni, l'istante non ha provato i presupposti
dell'art. 106 CO sul quale basa la sua pretesa, in particolare di aver subito
un maggior danno a dipendenza del suo ritardo nel pagamento della sua fattura.
a) Contrariamente
a quanto preteso dalla reclamante, l'istante non ha mai fatto alcun riferimento
all'art. 106 CO, ma si è limitato a chiedere il risarcimento delle spese
sostenute per incassare il suo onorario. E per tale incombenza, l'istante ha
dato un mandato a un terzo di incassare la sua nota d'onorario che la reclamante,
pur non ritenendolo necessario, non ha contestato (cfr. sua risposta scritta 15
marzo 2012). Ora, che le prestazioni di questa terza persona rientrino nel concetto
di danno, è indubbio. In effetti, il debitore in mora, quale era indubbiamente
la convenuta già solo dopo la decorrenza infruttuosa del termine di 30 giorni
previsto nella nota emessa il 29 marzo 2010 (doc. 1; Thévenoz in Commentaire romand du Code des obligations I,
2006, n. 24 ad art. 102 CO), è responsabile del danno per il tardato
adempimento (art. 103 cpv. 1 CO). In questo senso essa deve risarcire al creditore
le spese sostenute per ottenere la prestazione (Thévenoz,
op. cit., n. 5 lett. g ad art. 103 CO).
b) Nella
fattispecie, per ottenere il pagamento della sua prestazione l'istante ha dovuto
notificare alla convenuta perlomeno quattro solleciti di pagamento (i tre di
cui al suo scritto 28 settembre 2010 e quello del 29 gennaio 2011). Sulla base
di tale accertamento, non contestato dalla reclamante, il fatto per il primo
giudice di avere ritenuto giustificato il conferimento a un consulente dell'incarico
di incassare l'onorario e di avere riconosciuto la richiesta di pagamento di
fr. 25.– per le spese di richiamo non può ritenersi insostenibile. Certo l'istante
avrebbe potuto meglio quantificare la spesa producendo la nota del suo
consulente. Sennonché la conclusione del Giudice di pace secondo cui l'importo
rivendicato è a tal punto modesto da poter essere riconosciuto senza ulteriori
formalità, non appare manifestamente errata e quindi insostenibile, il primo
giudice non avendo abusato del potere di apprezzamento che gli riconosce l'art.
42.
cpv. 2 CO nella quantificazione del danno (Thévenoz,
op. cit., n. 6 ad art. 103 CO). Al riguardo basti pensare che il costo di un
invio raccomandato ammonta già a fr. 5.– di sole spese postali. Ciò posto il
reclamo, che non ha evidenziato una valutazione dei fatti o un'applicazione del
diritto manifestamente errati, deve essere respinto.
4.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
ripetibili all'istante che ha rinunciato a formulare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le
spese giudiziarie, di complessivi fr. 100.–, sono poste a carico della
reclamante.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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