16.2012.29
Azione creditoria - applicazione d'ufficio del diritto procedurale - giudice non vincolato alle argomentazioni giuridiche delle parti - tentativo di conciliazione obbligatorio
25 giugno 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2012.29
Data decisione, Autorità:
25.06.2012, CCR
Titolo:
Azione creditoria - applicazione d'ufficio del diritto procedurale - giudice non vincolato alle argomentazioni giuridiche delle parti - tentativo di conciliazione obbligatorio
APPLICAZIONE D'UFFICIO DEL DIRITTO
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
art. 57 CPC
art. 197 CPC
art. 198 let. a CPC
art. 202 CPC
art. 326 CPC
Incarto n.
16.2012.29
Lugano
25 giugno
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 18 maggio 2012
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 20 aprile 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Giornico nella causa n. 12/12 (azione
creditoria) promossa con istanza 27 febbraio 2012 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
CO 1, RE 1 e __________ si sono occupati della gestione dell'esercizio pubblico
__________
che tale
collaborazione è terminata nell'estate del 2011;
che per
la liquidazione delle sue pretese a dipendenza della gestione del citato esercizio
pubblico, CO 1 vanta un credito di fr. 4775.–;
che il 9 febbraio
2012 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF
di Leventina per l'incasso di fr. 4775.– oltre interessi al quale l'escusso ha
interposto opposizione;
che con
istanza 27 febbraio 2012 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di
Giornico il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che il
Giudice di pace, considerata l'istanza quale azione ordinaria, l'ha trattata secondo
la procedura semplificata di cui agli art. 243 segg. CPC, intimandola a RE 1
con un termine per l'inoltro delle sue osservazioni e convocando le parti
all'udienza di discussione per il 27 marzo 2012;
che il 23
marzo 2012 il convenuto si è presentato alla Giudicatura di pace dichiarando di
opporsi all'istanza avendo già tacitato la controparte, posizione verbalizzata
dal Giudice di pace;
che il Giudice
di pace ha notificato la risposta all'istante assegnandole un termine per la
presentazione della replica, da questa proposta il 27 marzo 2012 unitamente a
una dichiarazione di __________;
che con
decisione 20 aprile 2012 il Giudice di pace, richiamata la dichiarazione di __________,
ha accolto l'istanza con conseguente condanna del convenuto al pagamento di fr.
4775.– oltre accessori e rigettando in via provvisoria l'opposizione interposta
al precetto esecutivo menzionato;
che con
reclamo 18 maggio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l'annullamento;
che con
osservazioni 18 giugno 2012 l’istante ha proposto il rigetto del reclamo;
e considerando
in diritto: che
la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è
irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede
nuovi fatti, prove o eccezioni;
che il
giudice applica il diritto d'ufficio, anche quello procedurale (art. 57 CPC; Trezzini in:
Commentario CPC 2011, art. 57 pag. 145);
che nella
fattispecie, a fronte di una domanda di rigetto dell'opposizione il primo
giudice, verosimilmente a causa dell'assenza di un qualsiasi titolo di rigetto
(tantomeno provvisorio come erroneamente concesso dal giudice), l'ha trattata
quale azione ordinaria;
che se
per tale scelta nessun rimprovero può essergli mosso, lo stesso non essendo
vincolato alle argomentazioni giuridiche delle parti (Trezzini, op cit., art.
Fatti
57 pag. 137 e 138), egli è tuttavia incorso in un'errata applicazione del
diritto processuale;
che, diversamente da quanto previsto per le procedure sommarie (art. 198
lett. a CPC), l'azione in oggetto soggiace all'obbligatorio tentativo di
conciliazione da tenersi secondo gli art. 197 segg. CPC;
che, per
di più, il Giudice di pace non solo non ha proceduto alla procedura di conciliazione
ma, dopo aver fissato al convenuto un termine per la risposta scritta, ha raccolto
una sua risposta orale senza tenere l'udienza di dibattimento e senza concedere
Considerandi
al medesimo la facoltà di esprimersi sulla replica dell'istante né sulla prova
da lei presentata;
che
siffatto modo di procedere non può essere tutelato;
che
pertanto la sentenza deve essere annullata e gli atti ritornati al primo
giudice affinché proceda al tentativo di conciliazione ai sensi degli art. 202
segg. CPC;
che in considerazione dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si prescinde dal
prelievo di spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f
CPC), e dall'assegnare un'indennità di inconvenienza al reclamante, l'accoglimento
del reclamo non dipendendo dal suo agire,
Dispositivo
per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al
Giudice di pace del circolo di Giornico per procedere alla conciliazione.
2. Non si
riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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