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Decisione

16.2012.29

Azione creditoria - applicazione d'ufficio del diritto procedurale - giudice non vincolato alle argomentazioni giuridiche delle parti - tentativo di conciliazione obbligatorio

25 giugno 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

57 pag. 137 e 138), egli è tuttavia incorso in un'errata applicazione del

diritto processuale;

che, diversamente da quanto previsto per le procedure sommarie (art. 198

lett. a CPC), l'azione in oggetto soggiace all'obbligatorio tentativo di

conciliazione da tenersi secondo gli art. 197 segg. CPC;

che, per

di più, il Giudice di pace non solo non ha proceduto alla procedura di conciliazione

ma, dopo aver fissato al convenuto un termine per la risposta scritta, ha raccolto

una sua risposta orale senza tenere l'udienza di dibattimento e senza concedere

Considerandi

al medesimo la facoltà di esprimersi sulla replica dell'istante né sulla prova

da lei presentata;

che

siffatto modo di procedere non può essere tutelato;

che

pertanto la sentenza deve essere annullata e gli atti ritornati al primo

giudice affinché proceda al tentativo di conciliazione ai sensi degli art. 202

segg. CPC;

che in considerazione dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si prescinde dal

prelievo di spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f

CPC), e dall'assegnare un'indennità di inconvenienza al reclamante, l'accoglimento

del reclamo non dipendendo dal suo agire,

Dispositivo

per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al

Giudice di pace del circolo di Giornico per procedere alla conciliazione.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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