16.2012.3
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9 novembre 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2012.3
Data decisione, Autorità:
09.11.2012, CCR
Titolo:
Contratto di mandato - diritto di revoca - diritto imperativo che non può essere limitato con una pena convenzionale - risarcimento danni in caso di disdetta intempestiva - presupposti per la validità di una clausola che fissa l'indennizzo in maniera preventiva
DISDETTA INTEMPESTIVA
MANDATO
RISARCIMENTO DANNI
art. 404 cpv. 1 CO
art. 404 cpv. 2 CO
Incarto n.
16.2012.3
Lugano
9 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 10 gennaio 2012
presentato da
RE 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la sentenza emessa il 25 novembre 2011 dal
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa IU.2010.337
(mandato) promossa con istanza 21 dicembre 2010 nei confronti di
CO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. La
società CO 1, società immobiliare proprietaria di stabili e infrastrutture
varie, ha affidato alla RE 1 la gestione esclusiva di tutti i suoi contratti di
assicurazione sulla base di un contratto di mandato sottoscritto il 25/26marzo
2008. II punto n. 6 delle “Modalità operative”, parte integrante al contratto, prevedeva che “qualora,
senza colpa del broker, il mandato è revocato dalla mandante prima del termine
di tre anni a decorrere dal suo inizio, la mandante riconosce espressamente di
dovere al broker un indennizzo di fr. 7500.–”. In
seguito alla disdetta del contratto, notificata dalla CO 1 il 15 aprile 2010,
con scritto 11 maggio 2010 RE 1 ha chiesto alla mandante il pagamento di fr.
7500.–. CO 1 non ha dato alcun seguito alla richiesta eccependo la nullità della clausola contrattuale.
Fatti
B. Con istanza
del 21 dicembre 2010 RI 1 ha convenuto CO 1davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 7500.– oltre interessi del
5% dal 15 aprile 2010. All'udienza del 15 febbraio 2011, indetta per la discussione,
la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, la clausola sulla quale la controparte
basa la sua pretesa essendo nulla poiché contraria all'art. 404 cpv. 1 CO.
C. Statuendo
il 25 novembre 2011 il Pretore aggiunto, richiamato il principio secondo il
quale il contratto di mandato può essere disdetto in ogni momento e accertato
che la clausola in questione limitava tale diritto di revoca, l'ha ritenuta
nulla e ha quindi respinto l'istanza.
D. Con reclamo
del 10 gennaio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.
La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il
diritto sostanziale ritenendo nulla la clausola che si limita a pattuire un risarcimento
danni in caso di disdetta del contratto di mandato nei primi tre anni senza
colpa del mandatario, ovvero in caso di disdetta intempestiva. Nelle sue
osservazioni del 2 febbraio 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Fino
alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1
CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la
sentenza del Pretore è stata emanata il 25 novembre 2011 sicché il reclamo soggiace
alla legge nuova. Presentato contro una
“decisione inappellabile di prima
istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo
profilo ricevibile.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in
modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la
violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF
134.
II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8
con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
3.
Il Pretore aggiunto, richiamato il principio secondo cui un contratto
di mandato può di principio essere disdetto in ogni momento dalle parti senza
indicazione dei motivi e senza che detto diritto di revoca possa essere escluso o limitato contrattualmente, ha
considerato nulla la clausola pattuita dalle parti che prevede il pagamento di
un indennizzo di fr. 7500.– in caso di revoca del contratto nei primi tre anni
dalla sua conclusione. A suo parere, tale clausola costituiva una pena convenzionale lesiva del diritto di
revoca del mandante essendo prevista per qualsiasi
revoca del mandato e non solo in caso di revoca intempestiva. La reclamante contesta
tale conclusione e sostiene che tale clausola si limita a stabilire un
risarcimento del danno in caso di disdetta del contratto in un periodo limitato
di tre anni e senza colpa della mandataria, ovvero in caso di disdetta intempestiva.
4.
Per
quel che riguarda il diritto delle parti di revocare in ogni tempo un mandato
ai sensi dell'art. 404 cpv. 1 CO, esso è di natura imperativa e non può essere
escluso o limitato contrattualmente (DTF 115 II 466 consid. 2a),
segnatamente dalla pattuizione di un'eventuale pena convenzionale
(Tercier/ Favre/Conus in: Les
contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 5293 pag. 795; Gautschi in: Berner Kommentar, n. 10d e 10e ad
art. 404 CO; Weber in: Basler
Kommentar 4ª edizione, n. 13 ad art. 404 CO). È vero che tale giurisprudenza è stata
criticata da una parte della dottrina, segnatamente in merito alla sua applicabilità
ai contratti misti che comprendono il mandato ma non sono contraddistinti da
uno specifico rapporto di fiducia (cfr. Engel,
Contrats de droit suisse, 2ª edizione, pag. 508 seg.; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5294 pag. 795 e n. 5301
pag. 797; Weber, op. cit., n. 10
ad art. 404 CO), che alcuni tribunali cantonali non la applicano e che è stata
finanche messa in discussione dal Tribunale federale delle assicurazioni (v.
DTF 120 V 299). Resta il fatto che ancora recentemente il Tribunale federale,
dopo avere tenuto conto di tali posizioni non ha ritenuto di scostarsi dalla
propria chiara e costante giurisprudenza (cfr. sentenze del Tribunale federale 4A_437/2008
del 10 febbraio 2009 consid. 1.6 e 4A_141/2011 del 6 luglio
2011.
consid. 1.3). Al riguardo la conclusione del primo giudice è conforme al
diritto.
5.
Opina
la reclamante che il fatto per la mandante di aver disdetto il mandato nei
primi tre anni e senza alcun valido motivo, equivale a una disdetta
intempestiva che come tale fa insorgere il diritto a un risarcimento danni ai
sensi dell'art. 404 cpv. 2 CO. In questo senso la clausola controversa si
limita a stabilire preventivamente una “forfetizzazione del danno patito”.
a) Ora,
l'obbligo di risarcimento di cui all'art. 404 cpv. 2 CO presuppone una disdetta
intempestiva, condizione che si realizza quando il mandante notifica la disdetta
senza che il mandatario gli abbia fornito un valido motivo per farlo, e quando
la conclusione anticipata del contratto causa al mandatario un danno particolare
proprio a dipendenza del momento in cui interviene e delle misure adottate in
vista dell'esecuzione del contratto ma non per la perdita guadagno attesa dal
mandatario (DTF 106 II 160 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 4A_155/2012
del 14 maggio 2012, consid. 3, Tercier, op. cit., n. 5307 pag. 798; Weber, op. cit., n. 16 e 17ad art. 404 CO). Se queste due
condizioni sono realizzate, il mandante deve risarcire al mandatario il danno subito,
ovvero le spese inutilmente assunte in vista dell'esecuzione del mandato (Tercier, op. cit., n. 5308 pag. 798).
Trattandosi come in concreto di valutare la portata di una clausola che fissa
un indennizzo in maniera preventiva, essa è valida solo se la disdetta avviene
in tempo inopportuno e se l'ammontare fissato è in relazione con il danno che
deve essere riparato (cfr. DTF 109 II 462), caso contrario si tratta di una
pena convenzionale che limita il diritto di disdetta e che è quindi nulla (Tercier, op. cit., n. 5312 pag. 799; Weber, op. cit., n. 18 ad art. 404 CO).
b) Nella
fattispecie, la reclamante si limita ad addurre il carattere intempestivo della
disdetta siccome avvenuta nei primi tre anni e senza che la mandante le abbia
mosso un qualsiasi addebito. Sennonché, come visto, simile argomentazione non
basta a dimostrare che la disdetta della mandante sia intervenuta in un momento
a lei sfavorevole e tale da averle cagionato un pregiudizio economico particolare
(Weber, op. cit., n. 16 ad art. 404 CO) con conseguente obbligo
per la mandante di risarcirle il danno, inteso quale pagamento delle spese sostenute
in previsione del contratto e risarcimento del mancato guadagno (Weber, op. cit., n. 17 ad art. 404 CO). Ciò
premesso, non avendo la mandataria fornito nessun elemento a comprova del
carattere intempestivo della disdetta, la stessa non può appellarsi alla
clausola contrattuale in questione. Che in simile clausola vi potesse essere una
componente di copertura del danno in caso di disdetta nei primi tre anni è
possibile, ma in concreto essa costituisce, in maniera preponderante, un mezzo
per limitare il diritto di revoca in ogni tempo garantito dall'art. 404 cpv. 1
CO. In questo senso la conclusione del primo giudice che ha accertato la
nullità della clausola e quindi l'infondatezza della pretesa risarcitoria della
reclamante, non può essere considerata errata e il reclamo deve quindi essere
respinto.
6.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante
rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un
patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese
giudiziarie, di complessivi fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante,
che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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