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Decisione

16.2012.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 novembre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza

del 21 dicembre 2010 RI 1 ha convenuto CO 1davanti al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 7500.– oltre interessi del

5% dal 15 aprile 2010. All'udienza del 15 febbraio 2011, indetta per la discussione,

la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, la clausola sulla quale la controparte

basa la sua pretesa essendo nulla poiché contraria all'art. 404 cpv. 1 CO.

C. Statuendo

il 25 novembre 2011 il Pretore aggiunto, richiamato il principio secondo il

quale il contratto di mandato può essere disdetto in ogni momento e accertato

che la clausola in questione limitava tale diritto di revoca, l'ha ritenuta

nulla e ha quindi respinto l'istanza.

D. Con reclamo

del 10 gennaio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.

La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il

diritto sostanziale ritenendo nulla la clausola che si limita a pattuire un risarcimento

danni in caso di disdetta del contratto di mandato nei primi tre anni senza

colpa del mandatario, ovvero in caso di disdetta intempestiva. Nelle sue

osservazioni del 2 febbraio 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Fino

alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti

al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile

svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1

CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della

comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la

sentenza del Pretore è stata emanata il 25 novembre 2011 sicché il reclamo soggiace

alla legge nuova. Presentato contro una

“decisione inappellabile di prima

istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso

inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo

profilo ricevibile.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,

relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in

modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la

violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF

134.

II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

3.

Il Pretore aggiunto, richiamato il principio secondo cui un contratto

di mandato può di principio essere disdetto in ogni momento dalle parti senza

indicazione dei motivi e senza che detto diritto di revoca possa essere escluso o limitato contrattualmente, ha

considerato nulla la clausola pattuita dalle parti che prevede il pagamento di

un indennizzo di fr. 7500.– in caso di revoca del contratto nei primi tre anni

dalla sua conclusione. A suo parere, tale clausola costituiva una pena convenzionale lesiva del diritto di

revoca del mandante essendo prevista per qualsiasi

revoca del mandato e non solo in caso di revoca intempestiva. La reclamante contesta

tale conclusione e sostiene che tale clausola si limita a stabilire un

risarcimento del danno in caso di disdetta del contratto in un periodo limitato

di tre anni e senza colpa della mandataria, ovvero in caso di disdetta intempestiva.

4.

Per

quel che riguarda il diritto delle parti di revocare in ogni tempo un mandato

ai sensi dell'art. 404 cpv. 1 CO, esso è di natura imperativa e non può essere

escluso o limitato contrattualmente (DTF 115 II 466 consid. 2a),

segnatamente dalla pattuizione di un'eventuale pena convenzionale

(Tercier/ Favre/Conus in: Les

contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 5293 pag. 795; Gautschi in: Berner Kommentar, n. 10d e 10e ad

art. 404 CO; Weber in: Basler

Kommentar 4ª edizione, n. 13 ad art. 404 CO). È vero che tale giurisprudenza è stata

criticata da una parte della dottrina, segnatamente in merito alla sua applicabilità

ai contratti misti che comprendono il mandato ma non sono contraddistinti da

uno specifico rapporto di fiducia (cfr. Engel,

Contrats de droit suisse, 2ª edizione, pag. 508 seg.; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5294 pag. 795 e n. 5301

pag. 797; Weber, op. cit., n. 10

ad art. 404 CO), che alcuni tribunali cantonali non la applicano e che è stata

finanche messa in discussione dal Tribunale federale delle assicurazioni (v.

DTF 120 V 299). Resta il fatto che ancora recentemente il Tribunale federale,

dopo avere tenuto conto di tali posizioni non ha ritenuto di scostarsi dalla

propria chiara e costante giurisprudenza (cfr. sentenze del Tribunale federale 4A_437/2008

del 10 febbraio 2009 consid. 1.6 e 4A­_141/2011 del 6 luglio

2011.

consid. 1.3). Al riguardo la conclusione del primo giudice è conforme al

diritto.

5.

Opina

la reclamante che il fatto per la mandante di aver disdetto il mandato nei

primi tre anni e senza alcun valido motivo, equivale a una disdetta

intempestiva che come tale fa insorgere il diritto a un risarcimento danni ai

sensi dell'art. 404 cpv. 2 CO. In questo senso la clausola controversa si

limita a stabilire preventivamente una “forfetizzazione del danno patito”.

a) Ora,

l'obbligo di risarcimento di cui all'art. 404 cpv. 2 CO presuppone una disdetta

intempestiva, condizione che si realizza quando il mandante notifica la disdetta

senza che il mandatario gli abbia fornito un valido motivo per farlo, e quando

la conclusione anticipata del contratto causa al mandatario un danno particolare

proprio a dipendenza del momento in cui interviene e delle misure adottate in

vista dell'esecuzione del contratto ma non per la perdita guadagno attesa dal

mandatario (DTF 106 II 160 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 4A_155/2012

del 14 maggio 2012, consid. 3, Tercier, op. cit., n. 5307 pag. 798; Weber, op. cit., n. 16 e 17ad art. 404 CO). Se queste due

condizioni sono realizzate, il mandante deve risarcire al mandatario il danno subito,

ovvero le spese inutilmente assunte in vista dell'esecuzione del mandato (Tercier, op. cit., n. 5308 pag. 798).

Trattandosi come in concreto di valutare la portata di una clausola che fissa

un indennizzo in maniera preventiva, essa è valida solo se la disdetta avviene

in tempo inopportuno e se l'ammontare fissato è in relazione con il danno che

deve essere riparato (cfr. DTF 109 II 462), caso contrario si tratta di una

pena convenzionale che limita il diritto di disdetta e che è quindi nulla (Tercier, op. cit., n. 5312 pag. 799; Weber, op. cit., n. 18 ad art. 404 CO).

b) Nella

fattispecie, la reclamante si limita ad addurre il carattere intempestivo della

disdetta siccome avvenuta nei primi tre anni e senza che la mandante le abbia

mosso un qualsiasi addebito. Sennonché, come visto, simile argomentazione non

basta a dimostrare che la disdetta della mandante sia intervenuta in un momento

a lei sfavorevole e tale da averle cagionato un pregiudizio economico particolare

(Weber, op. cit., n. 16 ad art. 404 CO) con conseguente obbligo

per la mandante di risarcirle il danno, inteso quale pagamento delle spese sostenute

in previsione del contratto e risarcimento del mancato guadagno (Weber, op. cit., n. 17 ad art. 404 CO). Ciò

premesso, non avendo la mandataria fornito nessun elemento a comprova del

carattere intempestivo della disdetta, la stessa non può appellarsi alla

clausola contrattuale in questione. Che in simile clausola vi potesse essere una

componente di copertura del danno in caso di disdetta nei primi tre anni è

possibile, ma in concreto essa costituisce, in maniera preponderante, un mezzo

per limitare il diritto di revoca in ogni tempo garantito dall'art. 404 cpv. 1

CO. In questo senso la conclusione del primo giudice che ha accertato la

nullità della clausola e quindi l'infondatezza della pretesa risarcitoria della

reclamante, non può essere considerata errata e il reclamo deve quindi essere

respinto.

6.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante

rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un

patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie, di complessivi fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante,

che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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