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Decisione

16.2012.30

Contratto di carta di credito - diritto di essere sentito - mancato ritiro citazione per assenza all'estero - notifica raccomandata - destinatario deve aspettarsi la notifica - notifica PE non basta -

24 settembre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 25

gennaio 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano ovest

chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di decidere,

nel caso di mancata conciliazione, la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 543.40

oltre interessi del 15% dall'11 febbraio 2000 così come il rigetto in via

definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza

di conciliazione del 18 aprile 2012 l'attrice ha confermato le sue domande

mentre la convenuta non è comparsa, non avendo ritirato la relativa citazione.

C.

Statuendo l'8 maggio 2012 il Giudice di pace, ritenendo la causa “chiara e

matura per la decisione” e in assenza di una qualsiasi contestazione, ha

accolto l'istanza e ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 543.40 oltre

interessi del 15% dall'11 febbraio 2000 rigettando in via definitiva l'opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno.

D. Con

reclamo 5 giugno 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento. La reclamante si duole innanzi tutto della lesione del suo

diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare all'udienza di

conciliazione, la raccomandata contenente la relativa citazione essendo

ritornata al mittente a causa della sua assenza all'estero durante la quale la

stessa non si attendeva alla notifica di nessun atto giudiziario. Nelle sue osservazioni

del 9 luglio 2012 l'attrice propone il rigetto del reclamo. Nei successivi

scritti 11 e 26 luglio 2012 le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive

allegazioni e contestazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La documentazione prodotta con le osservazioni al reclamo (e non

davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando

espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove

conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de

procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,

relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in

modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la

violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF

134.

II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

3.

La reclamante si duole della

lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare all'udienza

di conciliazione, la relativa citazione del 7 marzo 2012, spedita mediante

invio raccomandato n. 98.00.__________, essendole stata notificata durante un

periodo di assenza all'estero durante il quale non ha potuto ritirare la

raccomandata che di conseguenza, scaduto il periodo di giacenza, è stata ritornata

alla Giudicatura di pace.

a) La

notificazione di una citazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in

altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta

quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure,

in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo

di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi

una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Quest'ultima disposizione si applica

anche qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli

invii a un indirizzo di fermo posta, vale quindi ove il destinatario dovesse attendersi

con una certa verosimiglianza a ricevere un atto giudiziario, ciò che è il caso

quando tra le parti è già pendente una lite (DTF 130 III 399 consid. 1.2.3; Bornatico in:

Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n.

18.

ad art. 138; Staehelin in:

Sutter-Somm/ Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2010, n. 9 ad art. 138).

b) In concreto, è vero che nei suoi

solleciti di pagamento l'attrice ha sempre preavvisato una possibile azione

giudiziaria nel caso di mancato pagamento del suo credito. Sennonché nell'ambito

del diritto esecutivo il Tribunale federale ha stabilito che il processo

giudiziario di rigetto dell'opposizione conseguente all'opposizione da parte

del debitore al precetto esecutivo fattogli notificare dal creditore,

costituisce un nuovo procedimento, motivo per cui lo stesso debitore non deve

necessariamente mettere in conto un'istanza di rigetto dell'opposizione – e

quindi la citazione per la relativa udienza di contraddittorio – per la sola

opposizione al precetto esecutivo (DTF 138 III 228, consid. 3.1 con

riferimenti).

c) Ciò

premesso, nella fattispecie, per tacere del fatto che tra i vari solleciti di pagamento

(16 dicembre 1999, 16 e 20 gennaio 2000, doc. B–D) e la notifica del precetto

esecutivo (13 maggio 2011, doc. H) è passato un lungo periodo (sulle conseguenze:

donzallaz, La notification en

droit interne suisse, Berna 2002, pag. 503 n. 1047), dopo avere interposto opposizione

al citato precetto esecutivo la convenuta non doveva adoperarsi affinché l'autorità

potesse notificarle degli atti giudiziari, quale la citazione all'udienza di

conciliazione che ha dato avvio alla procedura esecutiva (cfr. Bohnet, Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 28 ad art. 138). Ne discende che la finzione di

notifica dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non può essere opposta alla convenuta,

il cui diritto di essere sentita (art. 53 CPC) deve essere tutelato. La decisione

impugnata va dunque annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace di

Lugano affinché proceda a una nuova citazione per l'udienza di conciliazione

(art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).

4.

In

considerazione dei motivi di annullamento del giudizio impugnato

si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie (art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC), mentre la resistente rifonderà alla reclamante, patrocinata

da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest affinché proceda nel senso dei

considerandi.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie. CO 1 verserà alla reclamante fr. 300.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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