16.2012.30
Contratto di carta di credito - diritto di essere sentito - mancato ritiro citazione per assenza all'estero - notifica raccomandata - destinatario deve aspettarsi la notifica - notifica PE non basta -
24 settembre 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2012.30
Data decisione, Autorità:
24.09.2012, CCR
Titolo:
Contratto di carta di credito - diritto di essere sentito - mancato ritiro citazione per assenza all'estero - notifica raccomandata - destinatario deve aspettarsi la notifica - notifica PE non basta - nuova citazione
CITAZIONE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 53 CPC
art. 138 CPC
Incarto n.
16.2012.30
Lugano
24 settembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 5 giugno 2012
presentato da
RE 1
(patrocinata dall PA 1 )
contro la sentenza emessa l'8 maggio 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa n. 11/A/12/Co (contratto di
carta di credito) promossa con istanza 25 gennaio 2012 dalla
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 14 giugno 1999 RE 1 ha chiesto alla CO 1 il rilascio di una __________
sottoscrivendo il relativo formulario, richiesta accolta con conseguente
emissione della carta di credito __________. Dall'utilizzo
di questa carta di credito è risultato uno scoperto di fr. 543.40 oltre interessi,
il cui pagamento è stato sollecitato senza esito tra dicembre 1999 e gennaio
2000. Il 1° marzo 2000 l'istituto bancario ha fatto notificare a RE 1 il
precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno,
che però non è potuto essere notificato l'escussa essendo irreperibile al suo domicilio
di __________. Il 13 maggio 2011 CO 1 ha nuovamente fatto notificare a RE 1 un nuovo precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti
di Locarno per l'incasso di fr. 543.40 oltre interessi, al quale l'escussa ha
interposto opposizione.
Fatti
B. Il 25
gennaio 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano ovest
chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di decidere,
nel caso di mancata conciliazione, la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 543.40
oltre interessi del 15% dall'11 febbraio 2000 così come il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza
di conciliazione del 18 aprile 2012 l'attrice ha confermato le sue domande
mentre la convenuta non è comparsa, non avendo ritirato la relativa citazione.
C.
Statuendo l'8 maggio 2012 il Giudice di pace, ritenendo la causa “chiara e
matura per la decisione” e in assenza di una qualsiasi contestazione, ha
accolto l'istanza e ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 543.40 oltre
interessi del 15% dall'11 febbraio 2000 rigettando in via definitiva l'opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno.
D. Con
reclamo 5 giugno 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. La reclamante si duole innanzi tutto della lesione del suo
diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare all'udienza di
conciliazione, la raccomandata contenente la relativa citazione essendo
ritornata al mittente a causa della sua assenza all'estero durante la quale la
stessa non si attendeva alla notifica di nessun atto giudiziario. Nelle sue osservazioni
del 9 luglio 2012 l'attrice propone il rigetto del reclamo. Nei successivi
scritti 11 e 26 luglio 2012 le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive
allegazioni e contestazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La documentazione prodotta con le osservazioni al reclamo (e non
davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando
espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove
conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de
procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in
modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la
violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF
134.
II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8
con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
3.
La reclamante si duole della
lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare all'udienza
di conciliazione, la relativa citazione del 7 marzo 2012, spedita mediante
invio raccomandato n. 98.00.__________, essendole stata notificata durante un
periodo di assenza all'estero durante il quale non ha potuto ritirare la
raccomandata che di conseguenza, scaduto il periodo di giacenza, è stata ritornata
alla Giudicatura di pace.
a) La
notificazione di una citazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in
altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta
quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure,
in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo
di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi
una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Quest'ultima disposizione si applica
anche qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli
invii a un indirizzo di fermo posta, vale quindi ove il destinatario dovesse attendersi
con una certa verosimiglianza a ricevere un atto giudiziario, ciò che è il caso
quando tra le parti è già pendente una lite (DTF 130 III 399 consid. 1.2.3; Bornatico in:
Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n.
18.
ad art. 138; Staehelin in:
Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2010, n. 9 ad art. 138).
b) In concreto, è vero che nei suoi
solleciti di pagamento l'attrice ha sempre preavvisato una possibile azione
giudiziaria nel caso di mancato pagamento del suo credito. Sennonché nell'ambito
del diritto esecutivo il Tribunale federale ha stabilito che il processo
giudiziario di rigetto dell'opposizione conseguente all'opposizione da parte
del debitore al precetto esecutivo fattogli notificare dal creditore,
costituisce un nuovo procedimento, motivo per cui lo stesso debitore non deve
necessariamente mettere in conto un'istanza di rigetto dell'opposizione – e
quindi la citazione per la relativa udienza di contraddittorio – per la sola
opposizione al precetto esecutivo (DTF 138 III 228, consid. 3.1 con
riferimenti).
c) Ciò
premesso, nella fattispecie, per tacere del fatto che tra i vari solleciti di pagamento
(16 dicembre 1999, 16 e 20 gennaio 2000, doc. B–D) e la notifica del precetto
esecutivo (13 maggio 2011, doc. H) è passato un lungo periodo (sulle conseguenze:
donzallaz, La notification en
droit interne suisse, Berna 2002, pag. 503 n. 1047), dopo avere interposto opposizione
al citato precetto esecutivo la convenuta non doveva adoperarsi affinché l'autorità
potesse notificarle degli atti giudiziari, quale la citazione all'udienza di
conciliazione che ha dato avvio alla procedura esecutiva (cfr. Bohnet, Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 28 ad art. 138). Ne discende che la finzione di
notifica dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non può essere opposta alla convenuta,
il cui diritto di essere sentita (art. 53 CPC) deve essere tutelato. La decisione
impugnata va dunque annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace di
Lugano affinché proceda a una nuova citazione per l'udienza di conciliazione
(art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).
4.
In
considerazione dei motivi di annullamento del giudizio impugnato
si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie (art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC), mentre la resistente rifonderà alla reclamante, patrocinata
da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest affinché proceda nel senso dei
considerandi.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie. CO 1 verserà alla reclamante fr. 300.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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