16.2012.31
Contratto d'appalto - mercede - onere della prova - quantificazione - valutazione deposizione del dipendente
26 marzo 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2012.31
Data decisione, Autorità:
26.03.2013, CCR
Titolo:
Contratto d'appalto - mercede - onere della prova - quantificazione - valutazione deposizione del dipendente
MERCEDE
VALUTAZIONE DELLE PROVE
art. 363 CO
art. 372 CO
art. 374 CO
art. 90 CPC-TI
Incarto n.
16.2012.31
Lugano
26 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
cancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 27 giugno 2012
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 30 maggio 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa n. 572-70/2010 (contratto d'appalto)
promossa con istanza 18 novembre 2010 da
CO 1
(rappresentata da RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 23 dicembre 2008 RE 1 si è rivolto
alla ditta CO 1 per la sostituzione di un ventilatore di aspirazione dei servizi
in uno stabile di sua proprietà a __________. Effettuati gli interventi
necessari alla rimozione del vecchio ventilatore e alla posa di quello nuovo e alla
sostituzione, proposta dalla ditta appaltatrice il 9 febbraio 2009 e accettata dal
committente, del “teleruttore e termico del ventilatore aspirazione bagni nel
quadro elettrico”, il 25 marzo 2010 l'appaltatrice ha emesso una fattura di complessivi
fr. 3521.75, sulla quale il committente ha versato unicamente fr. 2000.–. Viste
le resistenze di CO 1 la RE 1 gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________dell'UE
di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con
istanza 17 novembre 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del
circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 1521.75 oltre interessi e
spese esecutive così come il rigetto dell'opposizione interposta al precetto
esecutivo citato. All'udienza del 14 dicembre 2010, indetta per la discussione,
il convenuto ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver versato all'istante
la mercede concordata e contestando di aver pattuito con l'istante l'esecuzione
di lavori supplementari non compresi nella mercede pattuita di
fr. 2000.–.
C. Statuendo
il 30 maggio 2012 il Giudice di pace, accertata la pattuizione tra le parti di
una mercede iniziale di fr. 2800.–/3000.– così come l'esecuzione di lavori supplementari,
ha accolto l'istanza condannando il convenuto a versare fr. 1521.75 oltre interessi
del 5% dal 25 giugno 2010 e rigettando per tale somma l'opposizione interposta
al citato precetto esecutivo.
D. Con
reclamo del 27 giugno 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento, il primo giudice essendosi erroneamente basato sulle deposizioni
testimoniali dei dipendenti della ditta istante per concludere al fondamento della
pretesa avversaria. La CO 1 non ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1.
Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata comunicata il 30 maggio
2012.
sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una
causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n.
1.
LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto
questo profilo ricevibile.
2.
La
documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile,
l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità
di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova.
3.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso,
riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid.
2.
). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può
limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8
con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
4.
Nella
fattispecie non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto
d'appalto ai sensi dell'art. 363 e segg. CO e che l'appaltatore ha eseguito a
regola d'arte tutte le opere oggetto della sua fattura 25 marzo 2010. È altresì
incontestato che incombe all'appaltatore – che chiede il pagamento della
propria mercede – l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità del vantato
diritto (Zindel/Pulver in: Basler
Kommentar, OR I, 4ª edizione,
n. 21 ad art. 372 CO). Litigioso è per contro sapere se l'accertamento del primo
giudice, il quale in assenza di un accordo scritto sulla mercede ha accertato
sulla base di due testimonianze che le parti avevano inizialmente pattuito una
mercede di fr. 2800.–/3000.–, sia manifestamente errato. Al riguardo il reclamante
contesta la valenza delle testimonianze, “non suffragate da documenti scritti”
e quindi l'insufficiente efficacia probatoria stabilita dal primo giudice in relazione
alle sue dichiarazioni.
a) __________,
tecnico della ditta istante, ha affermato di essere stato interpellato dal
convenuto “per avere un preventivo per la sostituzione di un ventilatore montato
sul torrino” e di ricordare “di aver detto al telefono che il costo sarebbe stato
di circa fr. 2800/3000.– ” e che al momento della comunicazione del preventivo,
il convenuto “mi ha detto di eseguire il lavoro” (cfr. deposizione del 15
febbraio 2011). Ora, il fatto per il Giudice di pace di aver ritenuto provata la
versione dell'istante circa la pattuizione di una mercede iniziale di fr.
2800.
–/3000.– sulla base di questa deposizione testimoniale e non sulla base delle
allegazioni del convenuto, non può essere considerato manifestamente errato,
ovvero arbitrario.
Intanto
le semplici allegazioni di una parte – fossero anche plausibili – non sono
sufficienti a provare un fatto, a meno che non siano corroborate da documenti
che ne accreditino la tesi. Inoltre la diversa opinione del reclamante secondo cui
il Giudice di pace non avrebbe considerato con le dovute cautele la deposizione
resa dal dipendente dell'istante, non basta per inficiare la medesima giacché
ove l'attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo
soggettivo per l'esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle
parti, la credibilità della sua deposizione può essere intaccata unicamente se
è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale
nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e
massimato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 90), ciò che non è il caso in concreto.
Anche perché il convenuto, ricevuta la fattura 25 marzo 2010 che indica un'offerta
telefonica del 23 dicembre 2008 di fr. 2900.– (cfr. doc. G), si è limitato a sostenere
di aver ricevuto “un'offerta di CHF 2000.00 tutto compreso” (cfr. lettera 31
marzo 2010) senza fornire il minimo indizio di tale offerta. Quanto alla
valenza dello scritto 31 marzo 2010, il primo giudice non gli ha attribuito alcun
valore probatorio, tantomeno equiparabile a quello della deposizione testimoniale,
trattandosi di semplice allegazione di parte.
b) Relativamente
all'aumento della mercede per i lavori supplementari, a dire del reclamante
compresi nella mercede iniziale di fr. 2000.–, il primo giudice, in assenza di
accordi scritti, ha ritenuto provata la pretesa dell'istante sulla base delle
dichiarazioni di __________. Dalla deposizione di quest'ultimo, anch'egli dipendente
della ditta istante, si evince che dopo la sostituzione del ventilatore nell'abitazione
appartenente al convenuto, egli ha consigliato anche quella delle parti
elettriche esterne al motore. Al che il convenuto, ottenuta la disponibilità della
ditta a eseguire il lavoro, “mi ha detto di pure procedere alla sostituzione
delle parti elettriche“ (cfr. verbale 15 febbraio 2011). Ora, ancora una volta,
il reclamante oppone la sua versione e le sue perplessità in merito all'attendibilità
della deposizione in questione, senza però nemmeno pretendere che sia inveritiera
e in grave discordanza con altri elementi di fatto desumibili da altre prove.
L'accertamento del primo giudice non può così ritenersi manifestamente errato.
c) Ne
discende che il giudizio impugnato, frutto di una sostenibile lettura delle
risultanze istruttorie e corretta applicazione del diritto sostanziale, senza
che si possa rimproverare al giudice la mancata applicazione dell'art. 374 CO,
non può essere censurato e il reclamo deve quindi essere respinto.
5.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
problema di indennità, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le
spese giudiziarie di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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