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Decisione

16.2012.31

Contratto d'appalto - mercede - onere della prova - quantificazione - valutazione deposizione del dipendente

26 marzo 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 17 novembre 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del

circolo di Vezia per ottenere il pagamento di fr. 1521.75 oltre interessi e

spese esecutive così come il rigetto dell'opposizione interposta al precetto

esecutivo citato. All'udienza del 14 dicembre 2010, indetta per la discussione,

il convenuto ha proposto di respingere l'istanza sostenendo di aver versato all'istante

la mercede concordata e contestando di aver pattuito con l'istante l'esecuzione

di lavori supplementari non compresi nella mercede pattuita di

fr. 2000.–.

C. Statuendo

il 30 maggio 2012 il Giudice di pace, accertata la pattuizione tra le parti di

una mercede iniziale di fr. 2800.–/3000.– così come l'esecuzione di lavori supplementari,

ha accolto l'istanza condannando il convenuto a versare fr. 1521.75 oltre interessi

del 5% dal 25 giugno 2010 e rigettando per tale somma l'opposizione interposta

al citato precetto esecutivo.

D. Con

reclamo del 27 giugno 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento, il primo giudice essendosi erroneamente basato sulle deposizioni

testimoniali dei dipendenti della ditta istante per concludere al fondamento della

pretesa avversaria. La CO 1 non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1.

Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti

pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale

civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404

cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al

momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la sentenza del Giudice di pace è stata comunicata il 30 maggio

2012.

sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una

causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n.

1.

LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto

questo profilo ricevibile.

2.

La

documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile,

l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità

di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova.

3.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,

relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso,

riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali

punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid.

2.

). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può

limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

4.

Nella

fattispecie non vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto

d'appalto ai sensi dell'art. 363 e segg. CO e che l'appaltatore ha eseguito a

regola d'arte tutte le opere oggetto della sua fattura 25 marzo 2010. È altresì

incontestato che incombe all'appaltatore – che chiede il pagamento della

propria mercede – l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità del vantato

diritto (Zindel/Pulver in: Basler

Kommentar, OR I, 4ª edizione,

n. 21 ad art. 372 CO). Litigioso è per contro sapere se l'accertamento del primo

giudice, il quale in assenza di un accordo scritto sulla mercede ha accertato

sulla base di due testimonianze che le parti avevano inizialmente pattuito una

mercede di fr. 2800.–/3000.–, sia manifestamente errato. Al riguardo il reclamante

contesta la valenza delle testimonianze, “non suffragate da documenti scritti”

e quindi l'insufficiente efficacia probatoria stabilita dal primo giudice in relazione

alle sue dichiarazioni.

a) __________,

tecnico della ditta istante, ha affermato di essere stato interpellato dal

convenuto “per avere un preventivo per la sostituzione di un ventilatore montato

sul torrino” e di ricordare “di aver detto al telefono che il costo sarebbe stato

di circa fr. 2800/3000.– ” e che al momento della comunicazione del preventivo,

il convenuto “mi ha detto di eseguire il lavoro” (cfr. deposizione del 15

febbraio 2011). Ora, il fatto per il Giudice di pace di aver ritenuto provata la

versione dell'istante circa la pattuizione di una mercede iniziale di fr.

2800.

–/3000.– sulla base di questa deposizione testimoniale e non sulla base delle

allegazioni del convenuto, non può essere considerato manifestamente errato,

ovvero arbitrario.

Intanto

le semplici allegazioni di una parte – fossero anche plausibili – non sono

sufficienti a provare un fatto, a meno che non siano corroborate da documenti

che ne accreditino la tesi. Inoltre la diversa opinione del reclamante secondo cui

il Giudice di pace non avrebbe considerato con le dovute cautele la deposizione

resa dal dipendente dell'istante, non basta per inficiare la medesima giacché

ove l'attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo

soggettivo per l'esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle

parti, la credibilità della sua deposizione può essere intaccata unicamente se

è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale

nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e

massimato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 90), ciò che non è il caso in concreto.

Anche perché il convenuto, ricevuta la fattura 25 marzo 2010 che indica un'offerta

telefonica del 23 dicembre 2008 di fr. 2900.– (cfr. doc. G), si è limitato a sostenere

di aver ricevuto “un'offerta di CHF 2000.00 tutto compreso” (cfr. lettera 31

marzo 2010) senza fornire il minimo indizio di tale offerta. Quanto alla

valenza dello scritto 31 marzo 2010, il primo giudice non gli ha attribuito alcun

valore probatorio, tantomeno equiparabile a quello della deposizione testimoniale,

trattandosi di semplice allegazione di parte.

b) Relativamente

all'aumento della mercede per i lavori supplementari, a dire del reclamante

compresi nella mercede iniziale di fr. 2000.–, il primo giudice, in assenza di

accordi scritti, ha ritenuto provata la pretesa dell'istante sulla base delle

dichiarazioni di __________. Dalla deposizione di quest'ultimo, anch'egli dipendente

della ditta istante, si evince che dopo la sostituzione del ventilatore nell'abitazione

appartenente al convenuto, egli ha consigliato anche quella delle parti

elettriche esterne al motore. Al che il convenuto, ottenuta la disponibilità della

ditta a eseguire il lavoro, “mi ha detto di pure procedere alla sostituzione

delle parti elettriche“ (cfr. verbale 15 febbraio 2011). Ora, ancora una volta,

il reclamante oppone la sua versione e le sue perplessità in merito all'attendibilità

della deposizione in questione, senza però nemmeno pretendere che sia inveritiera

e in grave discordanza con altri elementi di fatto desumibili da altre prove.

L'accertamento del primo giudice non può così ritenersi manifestamente errato.

c) Ne

discende che il giudizio impugnato, frutto di una sostenibile lettura delle

risultanze istruttorie e corretta applicazione del diritto sostanziale, senza

che si possa rimproverare al giudice la mancata applicazione dell'art. 374 CO,

non può essere censurato e il reclamo deve quindi essere respinto.

5.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di indennità, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le

spese giudiziarie di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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