16.2012.32
Locazione - competenza per materia - presupposto processuale - esclusa la competenza dei giudici di pace per le controversie in materia di locazione
9 ottobre 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2012.32
Data decisione, Autorità:
09.10.2012, CCR
Titolo:
Locazione - competenza per materia - presupposto processuale - esclusa la competenza dei giudici di pace per le controversie in materia di locazione
COMPETENZA PER MATERIA
GIUDICE DI PACE
LOCAZIONE
art. 59 CPC
art. 60 CPC
art. 108 CPC
art. 31 cpv. 2 let. b LOG
Incarto n.
16.2012.32
Lugano
9 ottobre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 3 luglio 2012
presentato da
RE 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro la sentenza emessa il 4 giugno 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa n. S1/2012
(locazione) promossa con istanza 23 aprile 2012 da
CO 1
(rappresentato dalla RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
l'11 marzo 2012 RE 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente
per oggetto un appartamento in uno stabile di proprietà di quest'ultimo a __________;
che tra
le parti sono sorte contestazioni in merito all'uso dei sacchi ufficiali per la
raccolta rifiuti nel Comune di __________, il cui mancato utilizzo da parte del
conduttore ha causato al locatore un danno di fr. 200.– pari ai costi
supplementari fatturati dal custode dello stabile per lo smaltimento di rifiuti
non idonei,
che la
richiesta di pagamento di tale importo da parte del locatore è rimasta senza
esito;
che per l'incasso
di questa somma, oltre a fr. 40.– per spese di diffida, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio al quale l'escusso
ha interposto opposizione;
che il 23
aprile 2012 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale
la convocazione di RE 1a un'udienza di conciliazione formulando nel contempo
una domanda di giudizio volta alla condanna del convenuto al pagamento di fr.
640.– oltre accessori (fr. 240.– quale addebito sgombero rifiuti e spese di
diffida, fr. 200.– quale onorario per la RA 1 e fr. 200.– per di ripetibili);
che all'udienza
di conciliazione del 21 maggio 2012 il convenuto non è comparso;
che lo
stesso giorno il Giudice di pace si è pronunciato sulla domanda di giudizio
dell'istante, ha condannato RE 1 al pagamento di fr. 200.– oltre interessi del
7,5% dal 31 dicembre 2011, fr. 40.– di spese di diffida e fr. 38.– di spese esecutive,
rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto
esecutivo e ponendo la tassa di giustizia di fr. 60.– a carico del convenuto
tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 200.– per ripetibili;
che su
richiesta del convenuto, il giudice di pace ha motivato il giudizio ritenendo
“equo l'importo richiesto per il lavoro svolto dal custode”;
che con
reclamo 3 luglio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che il
reclamante si duole innanzitutto dell'incompetenza per materia del giudice di
pace, le controversie in materia di locazione esulando dalle sue competenze, lamenta
la mancata comparsa personale dell'istante all'udienza di conciliazione,
rimprovera al primo giudice di avere accolto l'istanza in assenza di prove così
come di aver concesso il rigetto dell'opposizione ancorché non richiesto dall'istante;
che invitato
a presentare osservazioni CO 1 è rimasto silente;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che secondo
l'art. 60 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio della causa se sono
dati i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia (art.
Fatti
59 cpv. 2 lett. b CPC; Trezzini
in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203; Bohnet
in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 60 CPC);
che
trattandosi del presupposto della competenza per materia del giudice, questo
deve essere verificato sulla base dell'atto introduttivo della causa (Gehri in: Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 60 CPC;
Zürcher in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),
2010, n. 11 ad art. 60 CPC; Bohnet,
op. cit., n. 3 ad art. 60 CPC);
che la
competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione
giudiziaria (Bohnet, op. cit., n.
29 ad art. 59 CPC; Gehri, op. cit.,
n. 11 ad art. 59 CPC; Zürcher, op.
cit., n. 17 ad art. 59 CPC);
che l'art.
31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause
riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e
commerciali e di affitto;
che per tali
controversie – concetto da interpretare in modo ampio (RtiD I-2009 n. 11 c pag.
Considerandi
604; cfr. Cocchi, Uffici di
conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le
controversie in materia di locazione in: CFPG, Il Ticino e il diritto, collana
blu, Lugano 1997 pag. 292) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla “locazione” (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato e massimato, Lugano 2000, n. 940 ad art. 404);
che non
rientrano invece in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione
(Cocchi, op. cit., pag. 293), per
le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;
che in
concreto l'istante ha promosso un'azione ordinaria intesa al risarcimento di
danni che sarebbero stati cagionati dal conduttore nell'ambito dell'utilizzo
dell'ente locato;
che in
circostanze siffatte il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito
dell'azione, ma doveva dichiararsi incompetente per materia (RtiD I-2009 n. 11
c pag. 604; Gehri, op. cit., n. 11
ad art. 60 CPC);
che la
mancanza del presupposto della competenza per materia del giudice di pace
comporta l'irricevibilità dell'istanza (Trezzini,
op. cit., art. 60 pag. 199);
che la
sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale,
deve così essere annullata;
che
vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese giudiziarie, ma
l'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità
per ripetibili (art. 108 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è accolto e la decisione 4 giugno 2012 del Giudice di pace del circolo
di Riva San Vitale è così riformata:
1. L'istanza è irricevibile per carenza di competenza
del giudice adito.
2. La tassa di giustizia di fr. 60.–,
anticipata dall'istante, rimane a suo carico.
II. Non si
riscuotono spese giudiziarie. CO 1 rifonderà al reclamante fr. 300.– per ripetibili.
III. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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