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Decisione

16.2012.32

Locazione - competenza per materia - presupposto processuale - esclusa la competenza dei giudici di pace per le controversie in materia di locazione

9 ottobre 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

59 cpv. 2 lett. b CPC; Trezzini

in: Commentario CPC 2011, art. 60 pag. 203; Bohnet

in: Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 60 CPC);

che

trattandosi del presupposto della competenza per materia del giudice, questo

deve essere verificato sulla base dell'atto introduttivo della causa (Gehri in: Basler Kommentar, Schweizerische

Zivilprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 60 CPC;

Zürcher in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),

2010, n. 11 ad art. 60 CPC; Bohnet,

op. cit., n. 3 ad art. 60 CPC);

che la

competenza per materia è determinata dalle leggi cantonali sull'organizzazione

giudiziaria (Bohnet, op. cit., n.

29 ad art. 59 CPC; Gehri, op. cit.,

n. 11 ad art. 59 CPC; Zürcher, op.

cit., n. 17 ad art. 59 CPC);

che l'art.

31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause

riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e

commerciali e di affitto;

che per tali

controversie – concetto da interpretare in modo ampio (RtiD I-2009 n. 11 c pag.

Considerandi

604; cfr. Cocchi, Uffici di

conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le

controversie in materia di locazione in: CFPG, Il Ticino e il diritto, collana

blu, Lugano 1997 pag. 292) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla “locazione” (Cocchi/Trezzini, CPC

annotato e massimato, Lugano 2000, n. 940 ad art. 404);

che non

rientrano invece in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione

(Cocchi, op. cit., pag. 293), per

le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;

che in

concreto l'istante ha promosso un'azione ordinaria intesa al risarcimento di

danni che sarebbero stati cagionati dal conduttore nell'ambito dell'utilizzo

dell'ente locato;

che in

circostanze siffatte il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito

dell'azione, ma doveva dichiararsi incompetente per materia (RtiD I-2009 n. 11

c pag. 604; Gehri, op. cit., n. 11

ad art. 60 CPC);

che la

mancanza del presupposto della competenza per materia del giudice di pace

comporta l'irricevibilità dell'istanza (Trezzini,

op. cit., art. 60 pag. 199);

che la

sentenza impugnata, frutto di un'errata applicazione del diritto procedurale,

deve così essere annullata;

che

vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese giudiziarie, ma

l'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità

per ripetibili (art. 108 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è accolto e la decisione 4 giugno 2012 del Giudice di pace del circolo

di Riva San Vitale è così riformata:

1. L'istanza è irricevibile per carenza di competenza

del giudice adito.

2. La tassa di giustizia di fr. 60.–,

anticipata dall'istante, rimane a suo carico.

II. Non si

riscuotono spese giudiziarie. CO 1 rifonderà al reclamante fr. 300.– per ripetibili.

III. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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