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Decisione

16.2012.33

Annullamento compravendita immobiliare - legittimazione attiva - non data a chi non è parte al contratto - fedefacenza dell'iscrizione a RF - azione di modifica del RF

7 dicembre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 21 dicembre 2007 RI 1 e __________ hanno convenuto CO 1 davanti al

Pretore del Distretto di Riviera per ottenere l'annullamento del trapasso di

proprietà a quest'ultimo di 4484 m2 con conseguente assegnazione di

tale superficie alla particella n. 4863. Il 29 gennaio 2008 il Giudice di pace

del circolo della Riviera, al quale erano stati trasmessi gli atti per competenza,

ha stralciato la causa dai ruoli per incompetenza giurisdizionale. Con sentenza

del 7 ottobre 2008 questa Camera ha annullato la decisione appena citata e ha

rinviato gli atti al Giudice di pace affinché istruisse la causa (inc. n.

16.2008.__________).

C. L'8

marzo 2012 __________ ha dichiarato al Giudice di pace di “non essersi mai

interessato al terreno… e quindi da parte mia il caso è chiuso”. All'udienza

del 29 marzo 2012 le parti rimaste in lite hanno deciso di “proseguire nella

causa” e di consegnare al giudice entro il 15 maggio successivo altra

documentazione. All'udienza del 13 giugno 2012 le parti hanno infine confermato

“la loro versione dei fatti”. Statuendo il 10 luglio 2012 il Giudice di pace ha

respinto la petizione.

D. Con

reclamo del 17 luglio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver esperito

le necessarie indagini volte ad accertare l'effettiva natura agricola del fondo

in questione. Invitato a presentare osservazioni CO 1 è rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. Fino

alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti

al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile

svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1

CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della

comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la

sentenza del Giudice di pace è stata comunicata il 10 luglio 2012 sicché il

reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato

contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo

profilo ricevibile.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,

relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in

modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la

violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF

134.

II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

3.

Il Giudice

di pace, preso atto che il terreno oggetto della vendita contestata era censito

nel Registro fondiario come bosco e non come terreno agricolo, e accertata la

regolarità dell'iscrizione nel registro fondiario del trapasso di proprietà, ha

respinto la richiesta dell'attore intesa all'annullamento della vendita. Il

reclamante contesta tale conclusione lamentando il fatto che il primo giudice

non ha “esperito le necessarie verifiche per appurare la effettiva descrizione

della superficie venduta ai fini della LDFR”.

a) Ora,

a prescindere dal fatto che il reclamante non indica quali verifiche il primo

giudice avrebbe dovuto effettuare, vista l'assenza di una qualsiasi richiesta

in tal senso, egli dimentica che gli art. 8 CC e 183 CPC ticinese pongono a

carico dell'istante l'onere della prova dei fatti allegati.

Nella fattispecie gli atti attestano

inoltre inequivocabilmente il carattere non agricolo del fondo oggetto della

compravendita litigiosa. E trattandosi di registri pubblici e di pubblici documenti,

essi fanno piena prova dei fatti che attestano finché non sia dimostrata

l'inesattezza del loro contenuto (art. 9 CC), ciò che in concreto l'istante non

è riuscito a dimostrare. Già per questo motivo il reclamo si rivela infondato.

b) Per di

più, a prescindere dalla natura del fondo in questione,

va rilevato che il reclamante non era parte al contratto di compravendita di

cui ora chiede l'annullamento. Si pone pertanto la questione della sua

legittimazione attiva. Trattandosi di un presupposto di merito, esso dev'essere

verificato d'ufficio dal giudice in ogni stadio di causa sulla base dei fatti allegati

dalle parti e da lui accertati (DTF 126 III 59, 114 II 345, 108 II 216; Cocchi/Trezzini, CPC annotato e

massimato, Lugano 2000, n. 642 ad art. 181; Ottaviani,

Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 18; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel

Cantone Ticino, 2000, pag. 330; DTF 126 II 63 consid. 1 con rimandi). Ora, munito

di legittimazione attiva è unicamente il titolare del rapporto giuridico fatto

valere, nel senso che la parte ha la legittimazione attiva quando essa e non un'altra

è titolare della pretesa che fa valere in giudizio (cfr. Ottaviani, op. cit., pag. 17). In tema

di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza o meno di un

determinato contratto, la legittimazione attiva è data qualora l'attore sia

parte del contratto in base al quale procede in giudizio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art.

181), ciò che in concreto non è manifestamente il caso per RE 1.

c) Si

volesse infine esaminare la domanda dell'attore quale azione di modifica del registro

fondiario ai sensi dell'art. 975 CC, azione che compete a “ognuno che sia pregiudicato

nei propri diritti reali” dall'indebita iscrizione e che va diretta contro

tutti coloro che traggono beneficio – diretto o indiretto – dall'operazione

indebita, la stessa sarebbe in ogni caso destituita di fondamento. Nella

fattispecie l'iscrizione nel Registro fondiario è avvenuta sulla base di un contratto

di compravendita sottoscritto dal convenuto con la precedente proprietaria

della particella n. 4863, senza che l'attore ne abbia contestato la validità. Non

soccorrevano le permesse per un'iscrizione indebita (Steinauer, Les droits réels, Vol. I, 4ª edizione, n. 954 e 954a pag. 332). Ne

segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto.

4.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 97 e 106 cpv. 1 CPC), mentre non

si pone problema di ripetibili alla controparte che ha rinunciato a formulare osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali, di complessivi fr. 150.– sono poste a carico

di RE 1.

3. Notificazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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