16.2012.34
Contratto d'appalto - sopralluogo - obbligo di allestire il verbale e darne conoscenza alle parti - diritto di essere sentito - violazione e conseguenze
26 novembre 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2012.34
Data decisione, Autorità:
26.11.2012, CCR
Titolo:
Contratto d'appalto - sopralluogo - obbligo di allestire il verbale e darne conoscenza alle parti - diritto di essere sentito - violazione e conseguenze
ASSUNZIONE DI PROVE D'UFFICIO
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
VERBALE
art. 29 COST
art. 95 cpv. 3 let. c CPC
art. 106 CPC
art. 107 CPC
art. 153 CPC
art. 154 CPC
art. 155 CPC
art. 181 CPC
art. 182 CPC
art. 183 CPC
Incarto n.
16.2012.34
Lugano
26 novembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 19 luglio 2012
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 10 luglio 2012 dal
Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa n. 71c/12 (contratto d'appalto)
promossa con istanza 10 aprile 2012 da
CO 1
(rappresentato da RA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 1, proprietario della particella n. 687 RFD __________, ha
incaricato l'impresa di costruzione RE 1 di costruire dei muri di recinzione sul
fondo e di realizzare un piazzale con sagomati. Per la realizzazione di tali
opere l'appaltatrice ha trasmesso un preventivo di complessivi fr. 26'221.43, mentre
per la realizzazione di un solo muro di confine essa ha formulato due offerte,
una di fr. 8'134.61 e l'altra di fr. 10'583.90, quest'ultima accettata dal
committente. L'impresa di costruzione RE 1 ha poi emesso una fattura di fr. 11'280.50 sui quali il committente ha versato, il 27 dicembre 2010, un acconto di
fr. 10'260.–. In seguito alla sospensione dei lavori attuata dall'impresa
di costruzione dopo il ricevimento dell'acconto, CO 1, contestando l'esecuzione
di tutte le opere pattuite, le ha chiesto la restituzione
di fr. 2'900.–, versati, a suo dire, in eccedenza rispetto al valore dell'opera
effettivamente fornita. Visto il mancato pagamento di tale importo, CO 1 ha fatto notificare all'impresa di costruzione RE 1 il PE n. __________ dell'Ufficio esecuzione e
fallimenti di Biasca, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta
dal giudice di pace del circolo di Riviera l'autorizzazione ad agire, con istanza
10 aprile 2012 CO 1 ha convenuto RE 1davanti al
medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr. 2'900.– quale “ristorno sulla
liquidazione dei lavori eseguiti a __________” così come il rigetto
dell'opposizione al citato precetto esecutivo. All'udienza del 15 maggio 2012, indetta per la discussione, l'istante,
unico comparente, ha confermato la sua domanda. Con ordinanza 1° giugno 2012 il
Giudice di pace ha comunicato alle parti che il 18 giugno successivo egli
avrebbe effettuato – “accompagnato dal tecnico comunale di __________ signor __________
– un'ispezione oculare sul mappale 687”.
C. Con
decisione del 10 luglio 2012 il Giudice di pace, basandosi sulle risultanze del
sopralluogo dalle quali è emerso che non tutti i lavori preventivati e
fatturati erano stati realizzati dalla convenuta e avendo il tecnico comunale
quantificato in fr. 7'360.– il valore dell'opera effettivamente fornita dalla
convenuta, ha riconosciuto all'istante il diritto alla restituzione di fr. 2'840.–.
Egli ha così parzialmente accolto l'istanza condannando la convenuta al
pagamento di tale importo e rigettando in egual misura l'opposizione interposta
al citato precetto esecutivo.
D. Con
reclamo 19 luglio 2012 Impresa di costruzione RE 1 è insorta contro il predetto
giudizio chiedendone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice
di aver erroneamente valutato i fatti, contestando in particolare il valore probatorio
dallo stesso attribuito al “sopralluogo svolto dal tecnico UTC del Comune di __________”.
In uno scritto del 17 agosto 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in
modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la
violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF
134.
II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8
con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
2.
La
reclamante si duole di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie da
parte del primo giudice e, implicitamente, di un'errata applicazione delle
norme di procedura, avendo questi assunto come prova le risultanze di un
sopralluogo da lui svolto unitamente al tecnico comunale e del quale contesta
il valore probatorio.
a) In
merito al sopralluogo, va rilevato che l'art. 181 CPC permette al giudice, su
istanza di parte o d'ufficio, di ordinare un'ispezione oculare per meglio comprendere
le circostanze della causa o per avere una diretta percezione dei fatti, potendo
invitare a tale ispezione testimoni o periti (cpv. 2). Tuttavia, secondo l'art.
182.
CPC l'ispezione dev'essere verbalizzata, ciò che in concreto il primo
giudice ha omesso. Per di più, a prescindere dal fatto che il primo giudice non
ha emanato un'ordinanza sulle prove come previsto dall'art. 154 CPC, egli di fatto
non ha dato alle parti la possibilità di partecipare alla loro assunzione ai
sensi dell'art 153 cpv. 3 CPC. La mancata convocazione delle parti al
sopralluogo, così come la mancata assunzione del tecnico comunale in qualità di
perito (quindi secondo le modalità di cui agli art. 183 segg. CPC) e l'assenza
di un verbale sulle risultanze del medesimo, ha impedito alle parti, in
particolare alla convenuta, la possibilità di esprimersi su una prova, non solo
non richiesta da nessuna parte ma assunta d'ufficio e quindi senza preavviso, sulla
quale il giudice ha basato la sua decisione. In questo senso le violazioni
procedurali commesse dal primo giudice, in particolare il fatto di non aver
concesso alle parti la possibilità di partecipare all'assunzione della prova,
di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 282 consid. 2.3), hanno di fatto comportato una
violazione del loro diritto di essere sentite (Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 155 pag.
709.
e art. 53 pag. 105).
b) Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale
formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), la cui violazione
implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere
dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con
rinvii). In tali circostanze, il reclamo deve essere accolto senza che vi sia la
necessità di esaminare le altre censure sollevate dalla convenuta circa la
valutazione dei fatti da parte del primo giudice. La decisione impugnata va quindi
annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché, dopo avere assunto correttamente
la prova, emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di essere sentito
delle parti.
3.
Le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Visti i motivi di annullamento del giudizio
impugnato soccorrono però giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo
(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Per quanto attiene all'eventuale riconoscimento
di un'indennità di inconvenienza alla reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC),
si osserva che la redazione del reclamo non le ha causato presumibili costi
apprezzabili, sicché si prescinde da qualsiasi attribuzione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al
Giudice di pace del circolo di Riviera per una nuova decisione nel senso dei
considerandi.
2. Non si
riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità
3. Notificazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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