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Decisione

16.2012.34

Contratto d'appalto - sopralluogo - obbligo di allestire il verbale e darne conoscenza alle parti - diritto di essere sentito - violazione e conseguenze

26 novembre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

dal giudice di pace del circolo di Riviera l'autorizzazione ad agire, con istanza

10 aprile 2012 CO 1 ha convenuto RE 1davanti al

medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr. 2'900.– quale “ristorno sulla

liquidazione dei lavori eseguiti a __________” così come il rigetto

dell'opposizione al citato precetto esecutivo. All'udienza del 15 maggio 2012, indetta per la discussione, l'istante,

unico comparente, ha confermato la sua domanda. Con ordinanza 1° giugno 2012 il

Giudice di pace ha comunicato alle parti che il 18 giugno successivo egli

avrebbe effettuato – “accompagnato dal tecnico comunale di __________ signor __________

– un'ispezione oculare sul mappale 687”.

C. Con

decisione del 10 luglio 2012 il Giudice di pace, basandosi sulle risultanze del

sopralluogo dalle quali è emerso che non tutti i lavori preventivati e

fatturati erano stati realizzati dalla convenuta e avendo il tecnico comunale

quantificato in fr. 7'360.– il valore dell'opera effettivamente fornita dalla

convenuta, ha riconosciuto all'istante il diritto alla restituzione di fr. 2'840.–.

Egli ha così parzialmente accolto l'istanza condannando la convenuta al

pagamento di tale importo e rigettando in egual misura l'opposizione interposta

al citato precetto esecutivo.

D. Con

reclamo 19 luglio 2012 Impresa di costruzione RE 1 è insorta contro il predetto

giudizio chiedendone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice

di aver erroneamente valutato i fatti, contestando in particolare il valore probatorio

dallo stesso attribuito al “sopralluogo svolto dal tecnico UTC del Comune di __________”.

In uno scritto del 17 agosto 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,

relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in

modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la

violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF

134.

II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

2.

La

reclamante si duole di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie da

parte del primo giudice e, implicitamente, di un'errata applicazione delle

norme di procedura, avendo questi assunto come prova le risultanze di un

sopralluogo da lui svolto unitamente al tecnico comunale e del quale contesta

il valore probatorio.

a) In

merito al sopralluogo, va rilevato che l'art. 181 CPC permette al giudice, su

istanza di parte o d'ufficio, di ordinare un'ispezione oculare per meglio comprendere

le circostanze della causa o per avere una diretta percezione dei fatti, potendo

invitare a tale ispezione testimoni o periti (cpv. 2). Tuttavia, secondo l'art.

182.

CPC l'ispezione dev'essere verbalizzata, ciò che in concreto il primo

giudice ha omesso. Per di più, a prescindere dal fatto che il primo giudice non

ha emanato un'ordinanza sulle prove come previsto dall'art. 154 CPC, egli di fatto

non ha dato alle parti la possibilità di partecipare alla loro assunzione ai

sensi dell'art 153 cpv. 3 CPC. La mancata convocazione delle parti al

sopralluogo, così come la mancata assunzione del tecnico comunale in qualità di

perito (quindi secondo le modalità di cui agli art. 183 segg. CPC) e l'assenza

di un verbale sulle risultanze del medesimo, ha impedito alle parti, in

particolare alla convenuta, la possibilità di esprimersi su una prova, non solo

non richiesta da nessuna parte ma assunta d'ufficio e quindi senza preavviso, sulla

quale il giudice ha basato la sua decisione. In questo senso le violazioni

procedurali commesse dal primo giudice, in particolare il fatto di non aver

concesso alle parti la possibilità di partecipare all'assunzione della prova,

di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 135 I 282 consid. 2.3), hanno di fatto comportato una

violazione del loro diritto di essere sentite (Trezzini

in: Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 155 pag.

709.

e art. 53 pag. 105).

b) Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale

formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), la cui violazione

implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere

dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con

rinvii). In tali circostanze, il reclamo deve essere accolto senza che vi sia la

necessità di esaminare le altre censure sollevate dalla convenuta circa la

valutazione dei fatti da parte del primo giudice. La decisione impugnata va quindi

annullata e la causa rinviata al Giudice di pace affinché, dopo avere assunto correttamente

la prova, emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di essere sentito

delle parti.

3.

Le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Visti i motivi di annullamento del giudizio

impugnato soccorrono però giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo

(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Per quanto attiene all'eventuale riconoscimento

di un'indennità di inconvenienza alla reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC),

si osserva che la redazione del reclamo non le ha causato presumibili costi

apprezzabili, sicché si prescinde da qualsiasi attribuzione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al

Giudice di pace del circolo di Riviera per una nuova decisione nel senso dei

considerandi.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità

3. Notificazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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