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Decisione

16.2012.36

Contratto di assicurazione: rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, frodi nelle giustificazioni - gratuito patrocinio

21 ottobre 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul reclamo del 14

settembre 2012 (inc. 16.2012.39)

3. Il Pretore ha innanzitutto constatato che “la copertura casco parziale

in vigore al momento del sinistro notificato copriva tra l'altro, i danni da

furto”. Egli, per finire ha accertato che “stante come le risultanze d'istruttoria

non permettano di dimostrare con il grado della verosimiglianza preponderante

(e nemmeno semplice) la tesi del furto sostenuta dall'attore, la sua pretesa

attinente al risarcimento dei danni connessi al furto” doveva essere respinta.

In particolare, sulla scorta delle relazioni fatte eseguire dalla convenuta, ha

ritenuto inverosimile la versione del furto addotta dall'istante poiché “le

serrature e l'impianto di chiusura centralizzata erano esenti da tracce di

forzature; le chiavi originali non presentavano tracce di ricopiatura, l'accensione

del veicolo era avvenuta sempre e solo con chiavi originali, le chiavi

originali non riportavano indizi di copiature e il trasponder contenuto nelle

chiavi – che ha funzione di disattivare il sistema di bloccaggio dell'accensione

del motore al momento dell'introduzione della chiave non evidenziava tracce di

manomissione”. Egli ha così escluso che un terzo, senza le chiavi originali,

fosse riuscito ad accedere all'abitacolo e ad avviare il motore impadronendosi

dell'automobile dell'attore.

4. Il reclamante

esordisce ribadendo di avere acquistato un’auto d'occasione, sicché non si poteva

escludere a priori che “prima del suo possesso altri possano aver fatto duplicare

le chiavi”. L'allegazione appare d'acchito altamente improbabile, giacché presuppone che un terzo

abbia duplicato la chiave prima che l'attore divenisse il nuovo proprietario

del veicolo, che l'abbia conservata per più di un anno per poi utilizzarla per

rubare il veicolo in un parcheggio di un centro commerciale in Italia. Nulla induce a ritenerla plausibile.

5. a) Per

il reclamante, la perizia dell'ing. __________ è inattendibile, poiché eseguita

con leggerezza e contiene errori grossolani. A suo parere, quindi, il Pretore

non poteva fondare il suo giudizio su tale referto, tanto più che questo era l'unico

mezzo di prova offerto dalla convenuta.

b) Nella

fattispecie non è revocato in dubbio che il Pretore potesse valutare la

perizia dell'ing. __________ e porla a fondamento del giudizio, tanto più che

lo stesso specialista è stato sentito all'udienza del 7 febbraio 2012 e in tale

occasione ha confermato il suo referto. Ora, è possibile che la ricerca presso

concessionari __________ di precedenti sullo stato del veicolo possa essere

errata. Sennonché, per tacere del fatto che l'esperto si è limitato a scrivere

quanto segnalatogli da un garagista senza trarre particolari deduzioni, nemmeno

il ricorrente pretende che tale segnalazione abbia incidenza sulla

correttezza degli accertamenti tecnici effettuati dal perito, né sulla validità

delle sue conclusioni. E ciò vale analogamente per la censura relativa

allo smarrimento della seconda chiave originale trasmessa al reclamante per posta

semplice e mai giunta a destinazione, circostanza che denota fors'anche

imperizia in quel frangente, ma non inficia le conclusioni dell'esperto.

c) Quanto

al fatto che in un primo tempo l'esperto abbia escluso la duplicazione delle

chiavi, perché quelle originali “non presentano tracce di pantografo di

ricopiatura” (doc. 29, pag. 2), salvo poi riferire di essere a conoscenza di

pantografi che non lasciano “tracce sulle chiavi originali”

(deposizione del 7 febbraio 2012, verbali pag. 4), la correzione rende indubbiamente

meno probante la relazione su quel punto, ma ciò non basta per ritenere inattendibile

l'intera relazione tanto meno se si pensa che il reclamante non spiega come

sarebbe potuta avvenire una duplicazione delle chiavi dato che egli è sempre stato

in possesso di quelle originali.

d) Sostiene

il reclamante che anche quanto dichiarato dall'

esperto del __________, secondo cui le chiavi non presentano indizi di

copiatura e che nemmeno il transponder evidenziava tracce di manomissione,

perde di rilevanza “se si considera quanto dichiarato dall'ing. __________”.

Ancora una volta, però, l'interessato non pretende che una duplicazione della

chiave e del trasponder sia possibile senza la chiave originale, circostanza

per altro ammessa anche da __________ (doc. P).

e) A

parere del reclamante, inoltre, perde di veridicità l'affermazione dell’ing. __________

secondo il quale nelle condizioni in cui è stato ritrovato – compressore del climatizzatore

grippato e cinghia di trasmissione degli aggregati strappata – il veicolo non

sarebbe più stato utilizzato con propria iniziativa. Sennonché, al riguardo,

egli ha altresì precisato che “il veicolo in sé è funzionante”, che

“un'automobile in questo stato può sì circolare ma solo in maniera limitata

perché , appunto, prima o poi subentra sicuramente il collasso del motore” e

che “il veicolo avrebbe potuto percorrere 25/30 km (…) a tappe con frequenti

pause per lasciare raffreddare l'acqua che raffredda il motore” (deposizione

del 7 febbraio 2012, verbali pag. 4). Non si ravvisano pertanto incongruenze,

tanto meno palesi che permettano di ritenere contradditorio e quindi

inutilizzabile il referto. Al primo giudice non può quindi essere rimproverato

di avere interpretato in modo insostenibile il referto.

6. Il reclamante sostiene di avere dimostrato sufficientemente la

possibilità di aprire con un telecomando un’auto chiusa a chiave senza lasciare

tracce di forzatura copiando semplicemente il codice di trasmissione del

radiocomando medesimo e che in base a una normativa europea a una velocità di 35 km/h il funzionamento dell'immobilizzatore è automaticamente escluso, ciò che rende un furto senza

manomissione dell'avviamento “una cosa tanto semplice, dato che basta trainare

l'auto o spingerla in discesa (…) per superare la velocità ed escludere

automaticamente il funzionamento dell'immobilizzatore stesso”. E se, come ritenuto

dal primo giudice, la documentazione da lui estrapolata da siti internet può

essere considerata quale prova di dubbia provenienza, egli non capisce per

quale motivo non è stata presa in considerazione la dichiarazione di __________.

Ora, a prescindere

dal fatto che l'ipotesi formulata dal reclamante appare una volta di più

altamente improbabile, per esperienza comune e nel corso ordinario delle cose

un ladro di automobili non si mette a spingere, foss'anche in discesa, il

veicolo rubato in un parcheggio di un centro commerciale a metà mattinata per

fargli raggiungere la velocità di 35 km/h, anche volendo considerare la dichiarazione scritta di __________, la cui ammissibilità appare dubbia (Trezzini in: Commentario al

Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 722), dalla

stessa risulta che per la duplicazione delle chiavi e del relativo immobilizzatore-transponder

è necessario disporre della chiave originale (doc. P). E siccome, una volta di

più lo stesso reclamante ha sempre confermato di non essersi mai spossessato

delle chiavi originali non appare arbitrario ritenere che non vi sia stata

alcuna duplicazione, né tanto meno che un terzo, all'insaputa

dell'attore, abbia sottratto una chiave, copiato il codice e poi l'abbia

restituita.

7. Il reclamante

sostiene che il Pretore ha, a torto, omesso di considerare le testimonianze di __________

e quella di __________. Ora, la prima ha bensì confermato la versione dell'attore,

ma per tacere del fatto che nella valutazione delle sue dichiarazioni va tenuto

conto che si tratta della convivente dello stesso, essa non basta per confutare

le conclusioni di carattere tecnico dell'ing. __________. Essa non è dunque

sufficiente per dimostrare con una verosimiglianza preponderante la tesi del furto.

Quanto a __________, essa ha confermato che in un imprecisato giorno del mese

di ottobre 2009, ha incontrato __________ nel parcheggio del centro commerciale

di __________ che si “stava guardando attorno” e che solo qualche giorno dopo la

stessa le aveva riferito di essere stata vittima di un furto d'auto

(deposizione del 10 gennaio 2012), ma a prescindere dal fatto che la teste non

ha avuto alcuna percezione diretta dell'accaduto, la stessa si è limitata a

riprendere una dichiarazione di un'altra teste, ciò che non permette di ritenere

che l'affermazione sia conforme alla realtà. Ne discende che la conclusione del

primo giudice secondo cui il reclamante ha fallito nella prova della

verosimiglianza del furto sfugge a qualsiasi censura di arbitrio.

8. a)

Il reclamante contesta altresì che la compagnia d'assicurazione abbia

legittimamente fatto uso del diritto di recesso sulla base dell'art. 40 LCA.

Anche al riguardo egli censura il giudizio poiché fondato sulle risultanze

della perizia dell'ing. __________, da lui ritenuta inattendibile. Egli

evidenzia la sua integrità morale ed onestà, ricordando di aver invitato senza

esito l'assicuratore che ha trattato la pratica a telefonare al suo datore di

lavoro per chiedere referenze sul suo conto, di non aver approfittato del fatto

di essere coperto dall'assicurazione fino a fr. 2000.– per dichiarare che al

momento del furto trasportasse oggetti di valore e di aver subito avvisato l'assicurazione

del ritrovamento del veicolo nonostante avesse appena accettato una proposta di

liquidazione del sinistro di fr. 11 000.–.

b) Il

Pretore ha accertato che l'assicurato aveva dichiarato all'assicurazione come

il veicolo “a parte qualche graffietto era in ordine” e che “non presentava

problemi meccanici”. Per contro, l'ing. __________ aveva appurato che “il

veicolo presentava vari danni alla carrozzeria” e “il grippaggio del compressore

del climatizzatore con conseguente cinghia di trasmissione degli aggregati

strappata”. Ciò premesso, per il Pretore “dacché l'automobile non è stata

rubata, è evidente che i danni riscontrati non siano riconducibili all'asserito

furto, bensì già presenti prima della notifica di furto. Da qui l'evidente

tentativo di ottenere un vantaggio economico attraverso la simulazione del

furto e la dichiarazione inesatta circa lo stato del veicolo”. Il primo giudice

ha quindi ritenuto che la convenuta aveva legittimamente fatto uso del suo

diritto di recesso previsto dall'art. 40 LCA e ha di conseguenza respinto la richiesta

dell'attore volta alla rifusione delle spese connesse alla conclusione di una

nuova polizza e ha accolto l'azione riconvenzionale della convenuta volta alla

rifusione delle spese sostenute nell'ambito della gestione del caso.

c) Le

premesse dell'art. 40 LCA sono già state ricordate dal Pretore. Ora, nella

misura in cui il reclamante contesta l'attendibilità del referto dell'ing. __________,

già si è detto che le sue conclusioni dal profilo tecnico non possono ritenersi

inattendibili, tanto meno sullo stato del veicolo dopo il ritrovamento,

confermato dalla documentazione fotografica agli atti (doc. 23). E dichiarando

che “a parte qualche graffietto era in ordine” allorquando “il

veicolo presentava vari danni alla carrozzeria” per la riparazione dei quali il

perito ha stimato una spesa di fr. 6400.–, la conclusione del Pretore, secondo

cui i danni riscontrati non siano riconducibili all'asserito

furto non appare arbitraria. Per il resto, ai fini dell'applicazione dell'art.

40 LCA decisivo è sapere se la dichiarazione dell'attore sullo stato del

veicolo fosse costitutiva di una frode (sentenza del Tribunale federale 4A_17/2011 del 14 marzo 2011, consid. 2 con riferimento). E

l'intenzione fraudolenta può senz'altro essere ammessa in presenza di

dichiarazioni erronee, a meno che le stesse siano state fornite per errore,

distrazione o disattenzione (Nef in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über

den Versicherungsvertrag, 2001, n. 23 e 64 ad art. art. 40 LCA).

In concreto, l'attore non ha tuttavia preteso che quella dichiarazione fosse

stata da lui resa per errore, distrazione o disattenzione. Dalle

argomentazioni del reclamante nulla può pertanto essere dedotto a suo

favore, le circostanze da lui evocate non essendo rilevanti per il giudizio

sull'art. 40 LCA. Ciò posto, tenuto conto che il furto del

veicolo non è stato provato nemmeno con una verosimiglianza preponderante, non

si può dire che il Pretore, ammettendo le premesse dell'art. 40 LCA, abbia erroneamente

applicato il diritto.

Considerandi

II. Sul reclamo del 20 agosto

2012.

(inc. 16.2012.36)

9.

Il

Pretore ha rifiutato all'attore il gratuito patrocinio poiché “alla luce delle

circostanze evidenziate ai precedenti considerandi pti. 7.1. e 7.2. e in

particolare dei chiari elementi risultanti dalle perizie 9 luglio 2010

dell’ing. __________ (doc. 39) e 26 novembre 2009 di __________ (doc. 16),

entrambe precedenti all’inoltro della petizione 1° luglio 2011, ben si deve

concludere che già a quel momento, in base ad una valutazione di

ragionevolezza, le chances di successo dovevano essere valutate come significatamente

più ridotte rispetto ai rischi di una sconfitta”. Il reclamante non condivide

questa conclusione, sostenendo che le perizie sono inconcludenti e rilevando

come nella procedura di conciliazione il beneficio richiesto era

stato riconosciuto.

a) I presupporti dell'art. 117 CPC sono già stati riassunti dal

Pretore. Al riguardo basti rammentare che prive di probabilità di successo sono

le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a

quelle di insuccesso e che di conseguenza non possono essere definite serie. Se

le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono

soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclusione non può dirsi priva

di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei

mezzi finanziari necessari affronterebbe un processo: chi non è disposto ad

affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la

procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va

giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione

della domanda (DTF 138 III 218, consid. 2.2.4; sentenza del Tribunale federale 5A_1/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2).

b) Nella

fattispecie, relativamente alla valenza delle perizie fatte allestire dalla

convenuta, l'attore con la petizione nulla aveva obbiettato al riguardo

malgrado egli disponesse già di una loro copia. E già a quel momento l'ipotesi

del furto del veicolo non entrava ragionevolmente in linea di conto, la

conclusione del perito sulla “grossolana simulazione del furto” essendo

perentoria. Per di più, come si è visto in precedenza, le perizie agli atti non

possono ritenersi inattendibili sicché non si può dire che il primo giudice

abbia erroneamente applicato l'art. 117 CPC. Quanto al fatto che l'attore sia

stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di conciliazione,

dalla decisione del 1° aprile 2011 risulta unicamente che tale beneficio è

stato concesso poiché i documenti prodotti dal richiedente attestavano, a un

esame di mera verosimiglianza, una situazione d'indigenza. Non si vede quale

conclusione possa trarne il reclamante ai fini dell'esame della probabilità di

successo. Ne discende che questo reclamo, destituito di fondamento, deve essere

respinto.

III. Sulle spese, le

ripetibili e il gratuito patrocinio

10.

Le spese giudiziarie seguono il principio della

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC; v. anche DTF 137 III 470).

Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il

tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. Quanto

alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dal

reclamante, essa non può trovare accoglimento, considerato che

entrambi i reclami apparivano sin dall'inizio privi di parvenza di buon

diritto. Delle verosimili difficoltà economiche in cui egli versa si

tiene conto, nondimeno, moderando per quanto possibile le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. I reclami sono respinti.

2. Le spese processuali di fr.

300.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.–

per ripetibili.

3. Le domande di gratuito patrocinio sono

respinte.

4. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.