16.2012.36
Contratto di assicurazione: rifiuto di prestazioni per furto di autoveicolo, frodi nelle giustificazioni - gratuito patrocinio
21 ottobre 2013Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2012.36
16.2012.39
Lugano
21 ottobre 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sui reclami 20 agosto 2012 e 14 settembre 2012 presentati da
RI
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 7 agosto 2012 dal Pretore della giuris-dizione di
Mendrisio Nord nella causa SO.2011.659 (risarcimento danni) da lui promossa
con istanza del 1° luglio 2011 nei confronti della
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 4 settembre 2008 RI 1
ha acquistato un'automobile __________, di seconda mano, per fr. 13 500.–,
assicurandola presso la CO 1. Il 2 ottobre 2009 RI 1 ha notificato alla
compagnia d'assicurazione il furto del veicolo avvenuto, a suo dire, il giorno
stesso nel parcheggio di un centro Commerciale a __________, in provincia di Varese.
Il 7 dicembre 2009 l'auto è poi stata ritrovata dalla Polizia Stradale di __________
in un parcheggio nelle vicinanze dell'uscita autostradale di __________, in
provincia di __________. L'11 ottobre 2010 la compagnia d'assicurazione, sulla
base di due perizie, del 26 novembre 2009 rilasciata da __________ dell'ente di
certificazione __________ e del 9 luglio 2010 rilasciata dall'ing. __________, ha
comunicato all'assicurato di negare qualsiasi prestazione assicurativa e di annullare
il contratto di assicurazione retroattivamente alla data del sinistro sulla
base dell'art. 40 LCA.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, con petizione 1° luglio 2011 RI 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord di condannare la CO 1 al pagamento di fr. 9558.80 corrispondenti
ai costi per la riparazione del veicolo (fr. 8242.40), a quelli per il rientro
in taxi al proprio domicilio (fr. 110.–), a quelli per la stipulazione di un
nuovo contratto assicurativo (fr. 158.–) e a quelli per l’assistenza legale
preprocessuale (fr. 1058.40). Egli ha instato altresì per il gratuito
patrocinio. Nelle sue osservazioni del 31 agosto 2011 la convenuta ha proposto
di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha rivendicato un
risarcimento di fr. 1405.85 oltre interessi corrispondenti alle spese sostenute
per l'allestimento delle due perizie, ai costi di rimpatrio e di custodia della
vettura. All'udienza del 18 ottobre 2011 le parti hanno ribadito i rispettivi
punti di vista. Esperita l'istruttoria le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nelle sue del 16 marzo
2012 la convenuta ha confermato la sua posizione. L'attore non ha presentato alcun
allegato.
C. Statuendo il 7 agosto 2012
il Pretore ha respinto la petizione e ha accolto la riconvenzionale, obbligando
RI 1 a pagare alla CO 1 fr. 1405.85 oltre interessi del 5% dal 25 novembre 2010.
La domanda di gratuito patrocinio è stata respinta.
D. Contro la decisione appena
citata RI 1 è insorto a questa Camera dapprima con un reclamo del 20 agosto
2012 per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, che quest'ultimo
beneficio gli sia conferito per la procedura di primo grado e il 14 settembre
2012 con un altro reclamo in cui chiede – previo conferimento dell'effetto
sospensivo e del gratuito patrocinio – la riforma della decisione impugnata
nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale.
Con decreto del 18 settembre 2012 il presidente di questa Camera ha concesso al
secondo reclamo l'effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 1° ottobre
2012 la CO 1 conclude per il rigetto del secondo reclamo.
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alle
decisioni che rifiutano o revocano – in tutto o in parte – il gratuito
patrocinio, esse sono impugnabili a titolo indipendente mediante reclamo
(art. 121 CPC) entro dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Qualora tuttavia
il dispositivo sul gratuito patrocinio figuri in una decisione finale e una
parte intenda impugnare, oltre al contenuto di quest'ultima decisione, anche il
dispositivo sulle spese giudiziarie o sul gratuito patrocinio, non occorre che
introduca un reclamo separato. Può impugnare il dispositivo sul gratuito
patrocinio direttamente con il reclamo contro la decisione finale
(Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 121; Bühler
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 6 ad art.
121 CPC).
Nella
fattispecie la decisione impugnata è stata notificata all'attore l'8 agosto
2012. Ci si può chiedere se nel caso in cui il diniego del gratuito patrocinio
sia intervenuto con la decisione finale il termine di impugnazione sia quello valevole
per il merito (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 321 CPC) o sempre quello di 10
giorni dell'art. 321 cpv. 2 CPC (Kunz/hoffman-Novotny/Stauber in: ZPO-Rechtsmittel Berufung
und Beschwerde, Basilea 2013, n. 36 ad art. 319). Sia come sia, in concreto,
entrambi i rimedi sono tempestivi. Sulla questione non occorre dilungarsi.
2. Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione
del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto
del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei
fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio
ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la
decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso
gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella
del primo giudice (DTF 136 II 494,
consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione
chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid.
1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid.
2.8).
Fatti
I. Sul reclamo del 14
settembre 2012 (inc. 16.2012.39)
3. Il Pretore ha innanzitutto constatato che “la copertura casco parziale
in vigore al momento del sinistro notificato copriva tra l'altro, i danni da
furto”. Egli, per finire ha accertato che “stante come le risultanze d'istruttoria
non permettano di dimostrare con il grado della verosimiglianza preponderante
(e nemmeno semplice) la tesi del furto sostenuta dall'attore, la sua pretesa
attinente al risarcimento dei danni connessi al furto” doveva essere respinta.
In particolare, sulla scorta delle relazioni fatte eseguire dalla convenuta, ha
ritenuto inverosimile la versione del furto addotta dall'istante poiché “le
serrature e l'impianto di chiusura centralizzata erano esenti da tracce di
forzature; le chiavi originali non presentavano tracce di ricopiatura, l'accensione
del veicolo era avvenuta sempre e solo con chiavi originali, le chiavi
originali non riportavano indizi di copiature e il trasponder contenuto nelle
chiavi – che ha funzione di disattivare il sistema di bloccaggio dell'accensione
del motore al momento dell'introduzione della chiave non evidenziava tracce di
manomissione”. Egli ha così escluso che un terzo, senza le chiavi originali,
fosse riuscito ad accedere all'abitacolo e ad avviare il motore impadronendosi
dell'automobile dell'attore.
4. Il reclamante
esordisce ribadendo di avere acquistato un’auto d'occasione, sicché non si poteva
escludere a priori che “prima del suo possesso altri possano aver fatto duplicare
le chiavi”. L'allegazione appare d'acchito altamente improbabile, giacché presuppone che un terzo
abbia duplicato la chiave prima che l'attore divenisse il nuovo proprietario
del veicolo, che l'abbia conservata per più di un anno per poi utilizzarla per
rubare il veicolo in un parcheggio di un centro commerciale in Italia. Nulla induce a ritenerla plausibile.
5. a) Per
il reclamante, la perizia dell'ing. __________ è inattendibile, poiché eseguita
con leggerezza e contiene errori grossolani. A suo parere, quindi, il Pretore
non poteva fondare il suo giudizio su tale referto, tanto più che questo era l'unico
mezzo di prova offerto dalla convenuta.
b) Nella
fattispecie non è revocato in dubbio che il Pretore potesse valutare la
perizia dell'ing. __________ e porla a fondamento del giudizio, tanto più che
lo stesso specialista è stato sentito all'udienza del 7 febbraio 2012 e in tale
occasione ha confermato il suo referto. Ora, è possibile che la ricerca presso
concessionari __________ di precedenti sullo stato del veicolo possa essere
errata. Sennonché, per tacere del fatto che l'esperto si è limitato a scrivere
quanto segnalatogli da un garagista senza trarre particolari deduzioni, nemmeno
il ricorrente pretende che tale segnalazione abbia incidenza sulla
correttezza degli accertamenti tecnici effettuati dal perito, né sulla validità
delle sue conclusioni. E ciò vale analogamente per la censura relativa
allo smarrimento della seconda chiave originale trasmessa al reclamante per posta
semplice e mai giunta a destinazione, circostanza che denota fors'anche
imperizia in quel frangente, ma non inficia le conclusioni dell'esperto.
c) Quanto
al fatto che in un primo tempo l'esperto abbia escluso la duplicazione delle
chiavi, perché quelle originali “non presentano tracce di pantografo di
ricopiatura” (doc. 29, pag. 2), salvo poi riferire di essere a conoscenza di
pantografi che non lasciano “tracce sulle chiavi originali”
(deposizione del 7 febbraio 2012, verbali pag. 4), la correzione rende indubbiamente
meno probante la relazione su quel punto, ma ciò non basta per ritenere inattendibile
l'intera relazione tanto meno se si pensa che il reclamante non spiega come
sarebbe potuta avvenire una duplicazione delle chiavi dato che egli è sempre stato
in possesso di quelle originali.
d) Sostiene
il reclamante che anche quanto dichiarato dall'
esperto del __________, secondo cui le chiavi non presentano indizi di
copiatura e che nemmeno il transponder evidenziava tracce di manomissione,
perde di rilevanza “se si considera quanto dichiarato dall'ing. __________”.
Ancora una volta, però, l'interessato non pretende che una duplicazione della
chiave e del trasponder sia possibile senza la chiave originale, circostanza
per altro ammessa anche da __________ (doc. P).
e) A
parere del reclamante, inoltre, perde di veridicità l'affermazione dell’ing. __________
secondo il quale nelle condizioni in cui è stato ritrovato – compressore del climatizzatore
grippato e cinghia di trasmissione degli aggregati strappata – il veicolo non
sarebbe più stato utilizzato con propria iniziativa. Sennonché, al riguardo,
egli ha altresì precisato che “il veicolo in sé è funzionante”, che
“un'automobile in questo stato può sì circolare ma solo in maniera limitata
perché , appunto, prima o poi subentra sicuramente il collasso del motore” e
che “il veicolo avrebbe potuto percorrere 25/30 km (…) a tappe con frequenti
pause per lasciare raffreddare l'acqua che raffredda il motore” (deposizione
del 7 febbraio 2012, verbali pag. 4). Non si ravvisano pertanto incongruenze,
tanto meno palesi che permettano di ritenere contradditorio e quindi
inutilizzabile il referto. Al primo giudice non può quindi essere rimproverato
di avere interpretato in modo insostenibile il referto.
6. Il reclamante sostiene di avere dimostrato sufficientemente la
possibilità di aprire con un telecomando un’auto chiusa a chiave senza lasciare
tracce di forzatura copiando semplicemente il codice di trasmissione del
radiocomando medesimo e che in base a una normativa europea a una velocità di 35 km/h il funzionamento dell'immobilizzatore è automaticamente escluso, ciò che rende un furto senza
manomissione dell'avviamento “una cosa tanto semplice, dato che basta trainare
l'auto o spingerla in discesa (…) per superare la velocità ed escludere
automaticamente il funzionamento dell'immobilizzatore stesso”. E se, come ritenuto
dal primo giudice, la documentazione da lui estrapolata da siti internet può
essere considerata quale prova di dubbia provenienza, egli non capisce per
quale motivo non è stata presa in considerazione la dichiarazione di __________.
Ora, a prescindere
dal fatto che l'ipotesi formulata dal reclamante appare una volta di più
altamente improbabile, per esperienza comune e nel corso ordinario delle cose
un ladro di automobili non si mette a spingere, foss'anche in discesa, il
veicolo rubato in un parcheggio di un centro commerciale a metà mattinata per
fargli raggiungere la velocità di 35 km/h, anche volendo considerare la dichiarazione scritta di __________, la cui ammissibilità appare dubbia (Trezzini in: Commentario al
Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 722), dalla
stessa risulta che per la duplicazione delle chiavi e del relativo immobilizzatore-transponder
è necessario disporre della chiave originale (doc. P). E siccome, una volta di
più lo stesso reclamante ha sempre confermato di non essersi mai spossessato
delle chiavi originali non appare arbitrario ritenere che non vi sia stata
alcuna duplicazione, né tanto meno che un terzo, all'insaputa
dell'attore, abbia sottratto una chiave, copiato il codice e poi l'abbia
restituita.
7. Il reclamante
sostiene che il Pretore ha, a torto, omesso di considerare le testimonianze di __________
e quella di __________. Ora, la prima ha bensì confermato la versione dell'attore,
ma per tacere del fatto che nella valutazione delle sue dichiarazioni va tenuto
conto che si tratta della convivente dello stesso, essa non basta per confutare
le conclusioni di carattere tecnico dell'ing. __________. Essa non è dunque
sufficiente per dimostrare con una verosimiglianza preponderante la tesi del furto.
Quanto a __________, essa ha confermato che in un imprecisato giorno del mese
di ottobre 2009, ha incontrato __________ nel parcheggio del centro commerciale
di __________ che si “stava guardando attorno” e che solo qualche giorno dopo la
stessa le aveva riferito di essere stata vittima di un furto d'auto
(deposizione del 10 gennaio 2012), ma a prescindere dal fatto che la teste non
ha avuto alcuna percezione diretta dell'accaduto, la stessa si è limitata a
riprendere una dichiarazione di un'altra teste, ciò che non permette di ritenere
che l'affermazione sia conforme alla realtà. Ne discende che la conclusione del
primo giudice secondo cui il reclamante ha fallito nella prova della
verosimiglianza del furto sfugge a qualsiasi censura di arbitrio.
8. a)
Il reclamante contesta altresì che la compagnia d'assicurazione abbia
legittimamente fatto uso del diritto di recesso sulla base dell'art. 40 LCA.
Anche al riguardo egli censura il giudizio poiché fondato sulle risultanze
della perizia dell'ing. __________, da lui ritenuta inattendibile. Egli
evidenzia la sua integrità morale ed onestà, ricordando di aver invitato senza
esito l'assicuratore che ha trattato la pratica a telefonare al suo datore di
lavoro per chiedere referenze sul suo conto, di non aver approfittato del fatto
di essere coperto dall'assicurazione fino a fr. 2000.– per dichiarare che al
momento del furto trasportasse oggetti di valore e di aver subito avvisato l'assicurazione
del ritrovamento del veicolo nonostante avesse appena accettato una proposta di
liquidazione del sinistro di fr. 11 000.–.
b) Il
Pretore ha accertato che l'assicurato aveva dichiarato all'assicurazione come
il veicolo “a parte qualche graffietto era in ordine” e che “non presentava
problemi meccanici”. Per contro, l'ing. __________ aveva appurato che “il
veicolo presentava vari danni alla carrozzeria” e “il grippaggio del compressore
del climatizzatore con conseguente cinghia di trasmissione degli aggregati
strappata”. Ciò premesso, per il Pretore “dacché l'automobile non è stata
rubata, è evidente che i danni riscontrati non siano riconducibili all'asserito
furto, bensì già presenti prima della notifica di furto. Da qui l'evidente
tentativo di ottenere un vantaggio economico attraverso la simulazione del
furto e la dichiarazione inesatta circa lo stato del veicolo”. Il primo giudice
ha quindi ritenuto che la convenuta aveva legittimamente fatto uso del suo
diritto di recesso previsto dall'art. 40 LCA e ha di conseguenza respinto la richiesta
dell'attore volta alla rifusione delle spese connesse alla conclusione di una
nuova polizza e ha accolto l'azione riconvenzionale della convenuta volta alla
rifusione delle spese sostenute nell'ambito della gestione del caso.
c) Le
premesse dell'art. 40 LCA sono già state ricordate dal Pretore. Ora, nella
misura in cui il reclamante contesta l'attendibilità del referto dell'ing. __________,
già si è detto che le sue conclusioni dal profilo tecnico non possono ritenersi
inattendibili, tanto meno sullo stato del veicolo dopo il ritrovamento,
confermato dalla documentazione fotografica agli atti (doc. 23). E dichiarando
che “a parte qualche graffietto era in ordine” allorquando “il
veicolo presentava vari danni alla carrozzeria” per la riparazione dei quali il
perito ha stimato una spesa di fr. 6400.–, la conclusione del Pretore, secondo
cui i danni riscontrati non siano riconducibili all'asserito
furto non appare arbitraria. Per il resto, ai fini dell'applicazione dell'art.
40 LCA decisivo è sapere se la dichiarazione dell'attore sullo stato del
veicolo fosse costitutiva di una frode (sentenza del Tribunale federale 4A_17/2011 del 14 marzo 2011, consid. 2 con riferimento). E
l'intenzione fraudolenta può senz'altro essere ammessa in presenza di
dichiarazioni erronee, a meno che le stesse siano state fornite per errore,
distrazione o disattenzione (Nef in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über
den Versicherungsvertrag, 2001, n. 23 e 64 ad art. art. 40 LCA).
In concreto, l'attore non ha tuttavia preteso che quella dichiarazione fosse
stata da lui resa per errore, distrazione o disattenzione. Dalle
argomentazioni del reclamante nulla può pertanto essere dedotto a suo
favore, le circostanze da lui evocate non essendo rilevanti per il giudizio
sull'art. 40 LCA. Ciò posto, tenuto conto che il furto del
veicolo non è stato provato nemmeno con una verosimiglianza preponderante, non
si può dire che il Pretore, ammettendo le premesse dell'art. 40 LCA, abbia erroneamente
applicato il diritto.
Considerandi
II. Sul reclamo del 20 agosto
2012.
(inc. 16.2012.36)
9.
Il
Pretore ha rifiutato all'attore il gratuito patrocinio poiché “alla luce delle
circostanze evidenziate ai precedenti considerandi pti. 7.1. e 7.2. e in
particolare dei chiari elementi risultanti dalle perizie 9 luglio 2010
dell’ing. __________ (doc. 39) e 26 novembre 2009 di __________ (doc. 16),
entrambe precedenti all’inoltro della petizione 1° luglio 2011, ben si deve
concludere che già a quel momento, in base ad una valutazione di
ragionevolezza, le chances di successo dovevano essere valutate come significatamente
più ridotte rispetto ai rischi di una sconfitta”. Il reclamante non condivide
questa conclusione, sostenendo che le perizie sono inconcludenti e rilevando
come nella procedura di conciliazione il beneficio richiesto era
stato riconosciuto.
a) I presupporti dell'art. 117 CPC sono già stati riassunti dal
Pretore. Al riguardo basti rammentare che prive di probabilità di successo sono
le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a
quelle di insuccesso e che di conseguenza non possono essere definite serie. Se
le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppure le prime sono
soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclusione non può dirsi priva
di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei
mezzi finanziari necessari affronterebbe un processo: chi non è disposto ad
affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la
procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va
giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione
della domanda (DTF 138 III 218, consid. 2.2.4; sentenza del Tribunale federale 5A_1/2012 del 3 ottobre 2012, consid. 2).
b) Nella
fattispecie, relativamente alla valenza delle perizie fatte allestire dalla
convenuta, l'attore con la petizione nulla aveva obbiettato al riguardo
malgrado egli disponesse già di una loro copia. E già a quel momento l'ipotesi
del furto del veicolo non entrava ragionevolmente in linea di conto, la
conclusione del perito sulla “grossolana simulazione del furto” essendo
perentoria. Per di più, come si è visto in precedenza, le perizie agli atti non
possono ritenersi inattendibili sicché non si può dire che il primo giudice
abbia erroneamente applicato l'art. 117 CPC. Quanto al fatto che l'attore sia
stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di conciliazione,
dalla decisione del 1° aprile 2011 risulta unicamente che tale beneficio è
stato concesso poiché i documenti prodotti dal richiedente attestavano, a un
esame di mera verosimiglianza, una situazione d'indigenza. Non si vede quale
conclusione possa trarne il reclamante ai fini dell'esame della probabilità di
successo. Ne discende che questo reclamo, destituito di fondamento, deve essere
respinto.
III. Sulle spese, le
ripetibili e il gratuito patrocinio
10.
Le spese giudiziarie seguono il principio della
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC; v. anche DTF 137 III 470).
Il reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il
tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. Quanto
alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dal
reclamante, essa non può trovare accoglimento, considerato che
entrambi i reclami apparivano sin dall'inizio privi di parvenza di buon
diritto. Delle verosimili difficoltà economiche in cui egli versa si
tiene conto, nondimeno, moderando per quanto possibile le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. I reclami sono respinti.
2. Le spese processuali di fr.
300.– sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.–
per ripetibili.
3. Le domande di gratuito patrocinio sono
respinte.
4. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.