16.2012.37
Contratto di compravendita - ricevibilità del ricorso per cassazione
9 ottobre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2012.37
Data decisione, Autorità:
09.10.2012, CCR
Titolo:
Contratto di compravendita - ricevibilità del ricorso per cassazione
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 327 let. g CPC-TI
art. 329 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
16.2012.37
Lugano
9 ottobre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 19 agosto 2012
presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 16 ottobre 2010 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa IU.2008.117
(contratto di compravendita) promossa con istanza 30 aprile 2008 da
CO 1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 10 aprile 2007 la società CO 1 ha acquistato sul sito
internet __________ una pietra preziosa denominata “diamant bleu véritable
2,15 ct” al prezzo di fr. 909.– oltre fr. 10.– per spese di porto, la cui
proprietaria risultava essere RI 1 residente a __________;
che ricevuta
la merce, l'acquirente dopo avere constatato la mancanza delle qualità promesse,
ha notificato l'8 maggio 2007 il difetto alla venditrice chiedendone la sostituzione
o la restituzione del prezzo pagato;
che con
istanza 30 aprile 2008 CO 1 ha convenuto __________ davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 3132.50 (corrispondenti al
prezzo pagato oltre alle spese peritali e legali), così come il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 1265194 e l'autorizzazione
a depositare la pietra preziosa presso la Pretura;
che all'udienza
del 16 maggio 2008 indetta per la discussione, l'istante, unica comparente, ha riconfermato
le sue domande;
che con
decisione 16 ottobre 2010 il Pretore ha condannato la convenuta a pagare fr. 3132.50 oltre interessi del 5 % dal 1° marzo 2007, ha rigettato
in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo e ha
ordinato il deposito della pietra presso la Pretura;
che il 19
agosto 2012 RI 1, alla quale il Pretore ha intimato la sentenza per rogatoria internazionale,
è insorta contro il predetto giudizio;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata comunicata alle parti
prima del 1° gennaio 2011 (DTF 137 III 130) sicché il procedimento di cassazione
è quello ordinario degli art. 327 segg. CPC ticinese), fermo restando la nuova
denominazione di questa Camera;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice
Fatti
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove;
che secondo l'art. 329
cpv. 2 CPC ticinese il ricorso per cassazione deve contenere, pena nullità
(cpv. 3), i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda (lett. e)
precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato;
che
in concreto il contenuto dello scritto 19 agosto 2012 della ricorrente non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
a prescindere dall'irricevibilità delle contestazioni sollevate per la prima
volta con il ricorso (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese)
la ricorrente invece di indicare a questa Camera le sue
critiche alla decisione del Pretore si limita a
Considerandi
sostenere di aver fornito alla controparte un diamante in perfetto stato e
munito di regolare certificato di autenticità;
che per
motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza
impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle
prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un
determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale
probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato,
spiegazioni che la ricorrente nemmeno ha ventilato;
che pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e
giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in
cassazione, donde l'irricevibilità del reclamo;
che
le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese),
ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente –
a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che
non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è
stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
ticinese
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
);
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la
Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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