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Decisione

16.2012.37

Contratto di compravendita - ricevibilità del ricorso per cassazione

9 ottobre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di

diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata

di atti di causa o di prove;

che secondo l'art. 329

cpv. 2 CPC ticinese il ricorso per cassazione deve contenere, pena nullità

(cpv. 3), i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda (lett. e)

precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato;

che

in concreto il contenuto dello scritto 19 agosto 2012 della ricorrente non

supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per

cassazione;

che

a prescindere dall'irricevibilità delle contestazioni sollevate per la prima

volta con il ricorso (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese)

la ricorrente invece di indicare a questa Camera le sue

critiche alla decisione del Pretore si limita a

Considerandi

sostenere di aver fornito alla controparte un diamante in perfetto stato e

munito di regolare certificato di autenticità;

che per

motivare un ricorso per cassazione non basta contrapporre alla sentenza

impugnata una propria versione dei fatti o una personale valutazione delle

prove, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un

determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione del materiale

probatorio sarebbero arbitrari, ovvero viziati di errore qualificato,

spiegazioni che la ricorrente nemmeno ha ventilato;

che pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e

giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in

cassazione, donde l'irricevibilità del reclamo;

che

le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese),

ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente –

a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che

non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è

stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

ticinese

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

);

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la

Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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