Lexipedia

Decisione

16.2012.38

Contratto di lavoro - mercede - obiezione di compensazione

7 ottobre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I 139, consid. 2.3; sentenze

4A_429/2008 del 24 novembre 2008, consid. 1; v. anche 4A_472/2008 del 26

gennaio 2009, consid. 4.2.3).

6. a) In concreto, la convenuta richiamato

l'art. 323b cpv. 2 CO, ha asserito di esercitare “attualmente

in maniera legittima secondo gli articoli 323 cpv. 2 CO e 339a cpv. 3 CO il

diritto di ritenzione sugli eventuali crediti salariali del signor Pirola, in

particolare sulla quota parte di tredicesima tra gennaio e agosto 2011, a seguito del comportamento illecito dell'ex dipendente, che ha violato le norme della LCSI

arrecando in tal modo un importante danno a RE 1. In concreto, il comportamento del signor Pirola ha provocato la rescissione del contratto tra __________

e RE 1 con conseguenti danni per diverse decine di migliaia di franchi a carico

della convenuta, il cui importo preciso è ancora in fase di definizione. Come

detto la vertenza è stata portata davanti al Pretore di Lugano, il quale

accerterà le pretese responsabilità dell'attore (doc. 13). Nell'attesa dell'esito

del procedimento, la convenuta tratterrà i crediti del signor CO 1 a titolo di garanzia, procedendo pure alla loro determinazione” (osservazioni 16 gennaio 2012,

pag. 7 e 8).

b) Visto quanto precede, ci si può chiedere se la convenuta abbia

chiaramente sollevato l'obiezione di compensazione dell'art. 323b

cpv. 2 CO, solo richiamato, oppure abbia inteso esercitare il diritto

di ritenzione secondo l'art. 339a cpv. 3 CO, norma che rinvia agli

Considerandi

articoli 895 e segg. CC e che autorizza il datore di lavoro a trattenere unicamente

le cose mobili e le cartevalori di proprietà del lavoratore, di cui è in possesso

con il consenso di quest'ultimo (art. 895 cpv. 1 CC; Wyler, op. cit., pag. 584 e 585; Gloor in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail,

Berna 2013, n. 3 ad art. 339a CO). Sia come sia, si volesse ritenere la

chiara volontà di compensare un proprio credito verso il lavoratore, l'obiezione

non merita tutela.

c) Ora,

contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di pace, il quale non ha declinato

la sua competenza a decidere sulla compensazione, non è vero che “l'art. 323 cpv. 2 CO (recte: art. 323b cpv. 2

CO) non è applicabile poiché la pendenza non riguarda un danno

per un lavoro eseguito senza la necessaria accortezza e diligenza”, giacché

come si è detto il credito opposto in compensazione dal datore di lavoro non

deve infatti necessariamente derivare dal rapporto di lavoro (sopra consid. 5b). Sennonché, nella fattispecie, la convenuta si è limitata prevalersi

di un credito indeterminato (“diverse decine di

migliaia di franchi”). Ciò non è manifestamente sufficiente,

poiché in assenza di una quantificazione precisa dell'ammontare del credito

compensante, la compensazione non è possibile (sentenza del Tribunale federale

9C_1044/2012 del 25 luglio 2013, consid. 8; DTF 44 II 279; Aepli in: Zürcher Kommentar, 1991, n. 92

ad art. 120 CO; v. nel medesimo senso: SJ 1979 pag. 638). Nel risultato, la decisione del Giudice di pace di respingere la richiesta di compensazione della convenuta resiste

alla critica. Ciò posto il reclamo deve essere respinto.

7.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114

lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non

realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, soccombente, verserà

comunque alla controparte un' adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1.

Il reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tasse o spese. La RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 150.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster