16.2012.38
Contratto di lavoro - mercede - obiezione di compensazione
7 ottobre 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
16.2012.38
Data decisione, Autorità:
07.10.2013, CCR
Titolo:
Contratto di lavoro - mercede - obiezione di compensazione
COMPENSAZIONE
COMPENSAZIONE DI PRETESE SALARIALI
MEZZI DI PROVA AMMESSI
RITENZIONE
art. 895 CC
art. 120 CO
art. 124 CO
art. 125 cf. n. 2 CO
art. 323b CO
art. 339a CO
art. 145 cpv. 1 let. b CPC
Incarto n.
16.2012.38
Lugano
7 ottobre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo 29 agosto 2012
presentato da
RE 1
(patrocinata dall'avv. PA 1)
contro la sentenza emessa il 20 giugno 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Agno nella causa n. 33/2011 (contratto di
lavoro) promossa con petizione 24 ottobre 2011 da
CO 1
(rappresentato dal Sindacato RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1 ha lavorato per la ditta RE 1, dapprima come apprendista e in seguito quale
montatore elettricista qualificato, dal 25 agosto 2003 al 31 agosto 2010, quando
ha notificato la disdetta del rapporto di lavoro. Il 30 agosto 2010 la RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un'azione per concorrenza
sleale chiedendo che a CO 1 fosse vietato, già in via supercautelare e
cautelare, di lavorare o collaborare per la __________, così come pure di avere
contatti con tale società.
B. Con scritti del 13 settembre e 17
novembre 2010 CO 1 ha rivendicato dall'ex datrice di lavoro il pagamento di “68
ore di recupero ore straordinarie e vacanze che non sono state pagate a fine
rapporto di lavoro” e il versamento della “tredicesima relativa al periodo
lavorato fino alla fine del rapporto di lavoro”. Il 9 dicembre 2010 la RE 1 ha informato il lavoratore di trattenere a “titolo di garanzia” eventuali suoi crediti
in attesa del giudizio concernente la causa da lei introdotta davanti al
Pretore di Lugano. Il 16 febbraio 2011 CO 1 ha inviato un conteggio all'ex datrice di lavoro, rivendicando il versamento di fr. 3245.05 a saldo delle sue pretese salariali per ore di lavoro straordinario (fr. 178.40) e il
pagamento della tredicesima (fr. 3066.65). Ribadite le rispettive posizioni, il
4 luglio 2011 CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 3245.05, al quale l'escussa
ha interposto opposizione.
C. Ottenuta dal Giudice di pace del circolo di Agno l'autorizzazione ad
agire, con petizione 24 ottobre 2011 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere il pagamento di fr. 3245.05
oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2010, così come
il rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. Con osservazioni del 16
gennaio 2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Replicando il 14
febbraio 2012 l'attore ha ribadito la sua posizione. All'udienza
del 2 maggio 2012, la convenuta, unica comparente, ha confermato il suo punto
di vista.
D. Statuendo
il 26 giugno 2012 il Giudice di
pace ha accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr.
3245.05 oltre interessi del 5% dal 1° settembre 2010 e rigettando per tale
importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE.
E. Con reclamo 29 agosto 2012 la RE 1 è insorta contro il predetto giudizio, chiedendo in via principale il rigetto della
petizione e, in via subordinata, il rinvio degli atti al giudice di pace per
procedere con l'istruttoria e con un nuovo giudizio.
Nelle sue osservazioni del 1° ottobre 2012 CO 1 conclude per la reiezione
del reclamo.
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 28
giugno 2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorre il 29
giugno 2012, è rimasto sospeso dal 15 luglio 2012 al 15 agosto 2012 incluso (art.
145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto il 29 agosto 2012. Consegnato alla
posta svizzera l'ultimo giorno utile (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) il
reclamo è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre
spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste
la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF
134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti).
Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata,
che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile,
destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di
giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non
basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione
impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).
3. Il Giudice di pace
ha accolto la petizione accertando che “la parte convenuta ha
indicato che il pagamento della tredicesima e delle ore straordinarie erano
trattenuti a titolo di garanzia per la vertenza che l'opponeva all'attore per
presunta concorrenza sleale” e che “nella fattispecie trattenere la tredicesima
invocando una presunta concorrenza sleale, quindi non ancora accertata, non può
essere considerato un motivo valido. L'art. 323 cpv. 2 del CO non è applicabile
poiché la pendenza non riguarda un danno per un lavoro eseguito senza la necessaria
accortezza e diligenza. Che l'esito della vertenza in Pretura non può inficiare
il pagamento della tredicesima e che comunque nel caso in cui la concorrenza
sleale venga comprovata il convenuto può rivendicare pretese”.
4. La
reclamante contesta il fatto che il Giudice di pace non abbia assunto tutte le
prove da lei offerte. Ora, per tacere del fatto che essa non specifica quali
prove andrebbero assunte, la giurisdizione superiore può
rifiutare di assumere mezzi di prova cui in prima sede una parte abbia
rinunciato, in particolare omettendo di opporsi alla chiusura dell'istruttoria come
in concreto (DTF 138 III 376, consid. 4.3.2). Sulla questione non occorre
dilungarsi.
5. La
reclamante sostiene di avere sollevato davanti al Giudice di pace un'obiezione
di compensazione ai sensi dell'art. 323b CO e rimprovera a quest'ultimo
di averla giudicata inammissibile. A suo dire, “a seguito del
comportamento scorretto del lavoratore, ha esercitato il diritto previsto dall'art.
323b cpv. 2 CO nei confronti dell'ex-lavoratore. A fronte dell'obiezione
di compensazione, il Giudice di pace avrebbe dovuto approfondire tale aspetto
in via istruttoria oppure emanare un giudizio, la cui esecuzione doveva restare
sospesa, e assegnare un termine per l'avvio della procedura giudiziaria tesa
all'accertamento del credito posto in compensazione di quanto rivendicato dall'appellato”. Essa ritiene inoltre che il Giudice di pace ha limitato
“erroneamente il campo d'applicazione dell'art. 323b CO alla sola
diligente ed accorta esecuzione del lavoro”.
a) Secondo
l'art. 124 cpv. 1 CO il debitore, affinché si produca la compensazione, deve
manifestare al creditore la sua intenzione di prevalersene. Si tratta di un atto
unilaterale che necessita ricezione, che non richiede forme particolari e che
può essere compiuto anche nell'ambito di una procedura giudiziaria. L'art. 124
cpv. 2 CO stabilisce che la compensazione, dichiarata in tale modo, estingue i
rispettivi crediti nel momento stesso in cui sono divenuti vicendevolmente compensabili.
L'estinzione ha effetto retroattivo e coinvolge anche gli accessori del
credito. Pertanto, a partire dal momento in cui si produce, non sono più dovuti
interessi di mora (sentenza del Tribunale federale 4A_27/2012
del 16 luglio 2012, consid. 5.4.1 con riferimenti).
Il
momento determinante non è necessariamente il medesimo per l'una e l'altra
parte. L'art. 120 cpv. 1 CO prescrive che i crediti, per essere compensabili, devono
essere scaduti. La dottrina interpreta la disposizione nel senso che soltanto
il credito compensante, ovvero il credito di chi si prevale della compensazione
deve essere esigibile, mentre è sufficiente che il suo debito – ovvero il
credito dell'altra parte – possa essere adempito. Questa asimmetria si
ripercuote anche sulla compensabilità secondo l'art. 124 cpv. 2 CO: gli effetti
della compensazione risalgono al momento in cui il credito della parte che
vuole compensare è divenuto esigibile e quindi opponibile al credito dell'altra
parte, suscettibile di essere adempito (loc. cit.).
b) Secondo l'art. 323b cpv. 2 CO, il
datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore
soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile; tuttavia, i crediti
per danno cagionato intenzionalmente possono essere compensati senza
restrizioni. Tale norma costituisce una lex specialis rispetto all'art.
125 n. 2 CO, che esclude la compensazione contro la volontà del creditore in
particolare per i salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore
e della sua famiglia. Tale norma si applica alla compensazione con il salario
di un credito che detiene il datore di lavoro, qualsiasi sia l'origine del
credito (Carruzzo, Le contrat
individuel de travail, Zurigo 2009, n. 7 ad. art. 323b CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2008,
pag. 269). Il datore di lavoro
ha l'onere dell'allegazione e della specificazione del credito invocato in
compensazione. In particolare egli deve quantificare il danno che allega (Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, art.
222, pag. 994).
c) Di regola è compito dell'autorità giudiziaria incaricata di decidere
la pretesa principale di pronunciarsi anche sull'esistenza
del credito opposto in compensazione, valendo il principio “il giudice dell'azione
è il giudice dell'eccezione” (DTF 132 I 139, consid. 2.3; 124 III 210, consid. 3b/bb; Trezzini
in: op. cit., art. 125, pag. 527; Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 26 e 27 ad
art. 222; Habbegger in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010,
n. 12 ad art. 377). Per il Tribunale federale, la giurisdizione cantonale che si
dichiara incompetente per pronunciarsi sull'eccezione di compensazione, deve
impartire un termine al convenuto per fare valere la sua pretesa davanti l'autorità
competente e dichiarare il suo giudizio non esecutivo, nell'intervallo, a
concorrenza della somma opposta in compensazione (DTF 132
Fatti
I 139, consid. 2.3; sentenze
4A_429/2008 del 24 novembre 2008, consid. 1; v. anche 4A_472/2008 del 26
gennaio 2009, consid. 4.2.3).
6. a) In concreto, la convenuta richiamato
l'art. 323b cpv. 2 CO, ha asserito di esercitare “attualmente
in maniera legittima secondo gli articoli 323 cpv. 2 CO e 339a cpv. 3 CO il
diritto di ritenzione sugli eventuali crediti salariali del signor Pirola, in
particolare sulla quota parte di tredicesima tra gennaio e agosto 2011, a seguito del comportamento illecito dell'ex dipendente, che ha violato le norme della LCSI
arrecando in tal modo un importante danno a RE 1. In concreto, il comportamento del signor Pirola ha provocato la rescissione del contratto tra __________
e RE 1 con conseguenti danni per diverse decine di migliaia di franchi a carico
della convenuta, il cui importo preciso è ancora in fase di definizione. Come
detto la vertenza è stata portata davanti al Pretore di Lugano, il quale
accerterà le pretese responsabilità dell'attore (doc. 13). Nell'attesa dell'esito
del procedimento, la convenuta tratterrà i crediti del signor CO 1 a titolo di garanzia, procedendo pure alla loro determinazione” (osservazioni 16 gennaio 2012,
pag. 7 e 8).
b) Visto quanto precede, ci si può chiedere se la convenuta abbia
chiaramente sollevato l'obiezione di compensazione dell'art. 323b
cpv. 2 CO, solo richiamato, oppure abbia inteso esercitare il diritto
di ritenzione secondo l'art. 339a cpv. 3 CO, norma che rinvia agli
Considerandi
articoli 895 e segg. CC e che autorizza il datore di lavoro a trattenere unicamente
le cose mobili e le cartevalori di proprietà del lavoratore, di cui è in possesso
con il consenso di quest'ultimo (art. 895 cpv. 1 CC; Wyler, op. cit., pag. 584 e 585; Gloor in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail,
Berna 2013, n. 3 ad art. 339a CO). Sia come sia, si volesse ritenere la
chiara volontà di compensare un proprio credito verso il lavoratore, l'obiezione
non merita tutela.
c) Ora,
contrariamente a quanto stabilito dal Giudice di pace, il quale non ha declinato
la sua competenza a decidere sulla compensazione, non è vero che “l'art. 323 cpv. 2 CO (recte: art. 323b cpv. 2
CO) non è applicabile poiché la pendenza non riguarda un danno
per un lavoro eseguito senza la necessaria accortezza e diligenza”, giacché
come si è detto il credito opposto in compensazione dal datore di lavoro non
deve infatti necessariamente derivare dal rapporto di lavoro (sopra consid. 5b). Sennonché, nella fattispecie, la convenuta si è limitata prevalersi
di un credito indeterminato (“diverse decine di
migliaia di franchi”). Ciò non è manifestamente sufficiente,
poiché in assenza di una quantificazione precisa dell'ammontare del credito
compensante, la compensazione non è possibile (sentenza del Tribunale federale
9C_1044/2012 del 25 luglio 2013, consid. 8; DTF 44 II 279; Aepli in: Zürcher Kommentar, 1991, n. 92
ad art. 120 CO; v. nel medesimo senso: SJ 1979 pag. 638). Nel risultato, la decisione del Giudice di pace di respingere la richiesta di compensazione della convenuta resiste
alla critica. Ciò posto il reclamo deve essere respinto.
7.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114
lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non
realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante, soccombente, verserà
comunque alla controparte un' adeguata indennità per ripetibili (art. 108 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1.
Il reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tasse o spese. La RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 150.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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