16.2012.4
Risarcimento danni - verbale - rinuncia implicita all'assunzione dei testi - buona fede processsuale - danno volontario - prescrizione - rinvio alla prescrizione dell'azione penale
15 novembre 2012Italiano13 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
16.2012.4
Data decisione, Autorità:
15.11.2012, CCR
Titolo:
Risarcimento danni - verbale - rinuncia implicita all'assunzione dei testi - buona fede processsuale - danno volontario - prescrizione - rinvio alla prescrizione dell'azione penale
DANNEGGIAMENTO
PRESCRIZIONE
RAPPORTO CON IL DITRITTO PENALE
RISARCIMENTO DANNI
art. 41 CO
art. 42 CO
art. 44 CO
art. 54 CO
art. 60 cpv. 1 CO
art. 60 cpv. 2 CO
art. 52 CPC
art. 106 CPC
art. 190 CPC
art. 326 CPC
art. 97 CPS
art. 144 CPS
Incarto n.
16.2012.4
Lugano
15 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 17 gennaio 2012
presentato da
RE 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro la sentenza emessa il 12 gennaio 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Caneggio nella causa n. PS 1 11 (risarcimento
danni) promossa con petizione 21 luglio 2011 da
CO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nella
primavera del 2009 tra CO 1 e RE 1, proprietari di due particelle contigue nel
Comune di __________, sono sorte discussioni in merito alla posa da parte del secondo
di una recinzione tra i due fondi. In seguito a un diverbio avvenuto il 19
luglio 2009 tra i vicini, la porta d'entrata dell'abitazione, l'armadio esterno
contenente i contatori elettrici e alcune gelosie dell'immobile appartenente ad
CO 1, così come una scultura in vetro, sono risultate danneggiate. La denuncia
penale introdotta il 19 luglio 2007 dal danneggiato nei confronti di RE 1 è
stata ritirata il 30 luglio successivo. Per la riparazione dei danni CO 1 si è
rivolto alle ditte __________ e __________, le quali l'8 aprile 2011, gli hanno
fatturato le loro prestazioni rispettivamente per fr. 976.25 e fr. 3313.45, per
un totale di fr. 4289.70. CO 1 si è rivolto ad CO 1 per il pagamento e visto il
rifiuto di quest'ultimo gli ha fatto intimare il precetto esecutivo n. __________
dell'UEF di Mendrisio al quale l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta dal Giudice di pace del circolo di Caneggio l'autorizzazione
ad agire, con petizione 21 luglio 2011 CO 1 ha convenuto davanti al medesimo giudice RE 1 per ottenere il pagamento di fr. 4289.70 oltre interessi del 5% dall'8
aprile 2011 e spese esecutive oltre al rigetto dell'opposizione interposta al
precetto esecutivo citato. Nella sua risposta del 26 agosto 2011 il convenuto
ha proposto di respingere la petizione eccependo l'intervenuta prescrizione
dell'azione, mentre in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento di fr.
4500.– per il risarcimento dei danni subiti dalla caduta di sassi e terra sul
suo fondo provenienti dal fondo del vicino. Replicando il 22 settembre 2011 l'attore ha ribadito la sua domanda, eccependo il carattere abusivo dell'eccezione di prescrizione
sollevata dal convenuto, e si è opposto alla pretesa fatta valere in via
riconvenzionale. All'udienza del 15 novembre 2011, indetta per il dibattimento,
le parti hanno riconfermato le loro rispettive posizioni, mentre il Giudice di
pace ha respinto i testi proposti dalle parti e ha deciso di “disgiungere dalla
presente causa la domanda riconvenzionale presentata dal convenuto”.
C. Con decisione del 27 novembre 2011 motivata il 12 dicembre successivo,
il Giudice di pace, premesso che il convenuto non aveva contestato di aver
cagionato i danni lamentati dall'attore, ha respinto l'eccezione di prescrizione
da questi sollevata ritenendo applicabile il termine di prescrizione dell'azione
penale di cui all'art. 60 cpv. 2 CO. Egli ha quindi accolto la petizione condannando
il convenuto al pagamento di fr. 4289.70 oltre interessi del 5% dall'8 aprile
2011 e fr. 73.– di spese esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione
interposta al precetto esecutivo dell'UEF di Mendrisio.
D. Con
reclamo del 17 gennaio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto ed erroneamente accertato i fatti, ritenendo date le premesse
dell'azione di risarcimento danni proposta dall'attore sulla base dell'art. 41
CO ancorch¿prescritta. Egli lamenta inoltre la violazione del principio del
contraddittorio, il giudice di pace avendo rinunciato ad assumere le prove
proposte a comprova dell'assenza di colpa a suo carico a dipendenza del suo
stato di salute. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2012 CO 1 conclude per il
rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in
modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la
violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF
134.
II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8
con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
2.
Preliminarmente,
per quanto attiene al rimprovero al primo giudice di non aver assunto le prove
testimoniali proposte dalle parti, va rilevato che all'udienza del 15 novembre
2011.
il giudice di pace ha chiaramente manifestato la sua intenzione di non
assumere le prove offerte della parti e di voler procedere all'emanazione della
decisione sulla base delle sole prove documentali. Ciò premesso, sottoscrivendo
il relativo verbale senza alcuna riserva e senza nulla eccepire, si può legittimamente
ritenere che il convenuto, segnatamente, abbia condiviso tale impostazione rinunciando
quindi all'assunzione delle prove da lui offerte. Non può dolersi ora di tale sua
presa di posizione, contraria al principio che impone alle parti un comportamento
conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini
in: Commentario CPC 2011, art. 52 pag. 100). Sia come sia, dagli atti risulta
che le uniche prove proposte dal convenuto nella sua risposta erano le
testimonianze di un agente di polizia e della moglie, chiamati a esprimersi su
quanto figurava nel verbale di polizia del 30 luglio 2009 (risposta pag. 2).
Sennonché l'accoglimento della pretesa non è dipesa dalle ammissioni espresse
della moglie in quella sede o dalle risultanze penali, donde l'irrilevanza
delle prove offerte. Quali altre prove il giudice di pace avrebbe dovuto
assumere non è dato di sapere, il reclamante non risultando aver proposto altre
testimonianze o altri mezzi di prova liberatori.
3.
Il Giudice
di pace, accertata la responsabilità del convenuto per aver deliberatamente danneggiato
una proprietà privata e ritenuto che ciò configurava un illecito penale, ha
escluso l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento danni, applicando
il termine più lungo previsto dall'art. 60 cpv. 2 CO. Il reclamante contesta
tale conclusione e sostiene che i presupposti dell'art. 60 cpv. 2 CO non sono
dati sicché l'azione, introdotta dopo un anno dal giorno in cui il
danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, è prescritta
in virtù dell'art. 60 cpv. 1 CO.
a) L'art.
41.
CO concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno
patito a seguito di un agire illecito di un terzo. L'onere della prova dei
presupposti dell'azione risarcitoria, ovvero la prova di un atto illecito,
della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l'illecito
ed il danno, spetta alla parte danneggiata (Schnyder
in: Basler Kommentar, OR I, 4ª
edizione, n. 1 ad art. 42 CO).
b) Secondo
l'art. 60 cpv. 1 CO l'azione di risarcimento si prescrive in un anno decorribile
dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e
in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il
danno. Se però detta azione deriva da un atto punibile a riguardo
del quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa
si applica anche all'azione civile (art. 60 cpv. 2 CO; DTF 137 III 484 consid.
2.
; 136 III 503 consid, 6.1; Brehm
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 68 ss. ad art. 60; Däppen in: Basler Kommentar OR I, op. cit., n. 13 ad art. 60). L'applicazione di questa norma
presuppone che le pretese civili si lascino ricondurre, da un punto di vista
oggettivo e soggettivo, a un illecito penale (Brehm, op. cit., n. 69 ad art. 60 CO; Werro in: Commentaire
romand, CO, n. 30 ad art. 60 CO;
Däppen, op. cit., n. 11 ad art. 60 CO), ritenuto che
se, come nel caso concreto, non vi sono accertamenti da parte dell'autorità
penale, il giudizio sulla questione spetterà al giudice civile (Brehm, op. cit.,
n. 71 ad art. 60 CO) che si pronuncerà in merito a titolo
pregiudiziale, con la stessa cognizione di un giudice penale (DTF 122 III 225
consid. 4; Werro, op. cit., n. 31 ad art. 60 CO). L'applicazione
dell'art. 60 cpv. 2 CO non necessita in ogni caso né della promozione
di un procedimento penale né di una sentenza di condanna penale, ritenuto che è
sufficiente che l'atto illecito realizzi gli elementi costitutivi oggettivi e
soggettivi di un reato punibile dal profilo penale (DTF 136 III 506 consid.
6.3
).
c) Per
quanto attiene al carattere illecito dell'agire del convenuto, che ha intenzionalmente
danneggiato beni di proprietà altrui, il giudice di pace ha individuato in
questo comportamento un atto punibile ai sensi dell'art. 144 CP. Questa norma
punisce per danneggiamento, a querela di parte, chiunque deteriora, distrugge o
rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto
a favore di altri, carattere punibile che presuppone che l'autore agisca
intenzionalmente o perlomeno con dolo eventuale (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna
2002, n. 23 ad art. 144 CP; Stratenwerth/
Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, n.
4.
ad art. 144 CP).
Il
reclamante non contesta la concretizzazione degli elementi costitutivi
oggettivi del reato di danneggiamento bensì quelli soggettivi, essendo egli affetto
da una grave malattia che ha influito sulla sua capacità di discernimento.
Sennonché, a prescindere dal fatto che il reclamante si prevale di questi
problemi di salute solo in questa sede e quindi tardivamente, l'art. 326 cpv.
1.
CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di
reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art.
326), va rilevato che dagli atti nulla emerge a comprova di una limitazione
della capacità di discernimento del convenuto (Rey,
Ausservetragliches Haftpflichtrecht, 4ª edizione, pag. 189 n. 810 segg.), rispettivamente che questi non
fosse in grado di valutare la portata del suo agire a dipendenza del suo stato
di salute, circostanza che non è attestata da nessun certificato medico. Ciò
posto, in assenza di una qualsiasi prova a sostegno di un'incapacità del
reclamante, la conclusione del primo giudice circa l'intenzionalità del
danneggiamento della proprietà altrui, non appare errata. In tali circostanze nemmeno può ritenersi errata la conclusione del primo giudice secondo cui la pretesa di risarcimento danni dell'attore, riconducibile a un atto
punibile anche dal profilo penale, sottostava al termine di prescrizione di
sette anni valido in quella sede (cfr. art. 97 cpv. 1
lett. c CP e 60 cpv. 2 CO).
4.
a) Per
quanto attiene alla prova del danno, la conclusione del primo giudice trova
sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie e non può quindi essere
considerata manifestamente errata. Infatti, da un raffronto tra il verbale di
polizia 19 luglio 2009 (doc. L e M) e le fatture poste in esecuzione dall'attore
(doc. E e F), risulta il danneggiamento della porta d'entrata, delle gelosie di
due finestre, di una scultura in vetro e della centralina elettrica. È vero che
durante l'udienza di conciliazione del 6 aprile 2011 il convenuto ha ammesso di
essere l'autore dei soli danni riparati dalla falegnameria __________ (cfr.
doc. A, riparazione porta d'entrata e gelosie). Tuttavia quest'udienza riguardava
solo gli interventi effettuati da quella ditta e non anche quelli eseguiti
dalla ditta __________ per la sostituzione della porta di alluminio dell'armadio
contenente i contatori elettrici. In tali circostanze, vista la concomitanza
dell'intervento delle due ditte nell'abitazione dell'attore, la conclusione del
primo giudice, secondo cui gli stessi sono da ricondurre alla reazione del convenuto,
non appare errata, la diversa argomentazione del reclamante secondo cui la
rottura della porta di alluminio sarebbe avvenuta qualche anno prima, non
trovando nessun riscontro. E che tale verbale potesse essere preso in
considerazione non può essere contestato giacché da un canto nessun diritto del
convenuto è stato leso e dall'altro perché lo stesso è ammesso agli atti in
applicazione dell'art. 190 CPC.
b) Né
può essere censurata la mancata applicazione da parte del primo giudice degli
art. 42-44 e 54 CO, già per il fatto che il convenuto nemmeno
aveva contestato l'ammontare del danno come tale. In circostanze del genere il reclamo, infondato, deve essere respinto.
5.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante
rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un
patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese
giudiziarie, di complessivi fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante, che
rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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