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Decisione

16.2012.4

Risarcimento danni - verbale - rinuncia implicita all'assunzione dei testi - buona fede processsuale - danno volontario - prescrizione - rinvio alla prescrizione dell'azione penale

15 novembre 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta dal Giudice di pace del circolo di Caneggio l'autorizzazione

ad agire, con petizione 21 luglio 2011 CO 1 ha convenuto davanti al medesimo giudice RE 1 per ottenere il pagamento di fr. 4289.70 oltre interessi del 5% dall'8

aprile 2011 e spese esecutive oltre al rigetto dell'opposizione interposta al

precetto esecutivo citato. Nella sua risposta del 26 agosto 2011 il convenuto

ha proposto di respingere la petizione eccependo l'intervenuta prescrizione

dell'azione, mentre in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento di fr.

4500.– per il risarcimento dei danni subiti dalla caduta di sassi e terra sul

suo fondo provenienti dal fondo del vicino. Replicando il 22 settembre 2011 l'attore ha ribadito la sua domanda, eccependo il carattere abusivo dell'eccezione di prescrizione

sollevata dal convenuto, e si è opposto alla pretesa fatta valere in via

riconvenzionale. All'udienza del 15 novembre 2011, indetta per il dibattimento,

le parti hanno riconfermato le loro rispettive posizioni, mentre il Giudice di

pace ha respinto i testi proposti dalle parti e ha deciso di “disgiungere dalla

presente causa la domanda riconvenzionale presentata dal convenuto”.

C. Con decisione del 27 novembre 2011 motivata il 12 dicembre successivo,

il Giudice di pace, premesso che il convenuto non aveva contestato di aver

cagionato i danni lamentati dall'attore, ha respinto l'eccezione di prescrizione

da questi sollevata ritenendo applicabile il termine di prescrizione dell'azione

penale di cui all'art. 60 cpv. 2 CO. Egli ha quindi accolto la petizione condannando

il convenuto al pagamento di fr. 4289.70 oltre interessi del 5% dall'8 aprile

2011 e fr. 73.– di spese esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione

interposta al precetto esecutivo dell'UEF di Mendrisio.

D. Con

reclamo del 17 gennaio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente

applicato il diritto ed erroneamente accertato i fatti, ritenendo date le premesse

dell'azione di risarcimento danni proposta dall'attore sulla base dell'art. 41

CO ancorch¿prescritta. Egli lamenta inoltre la violazione del principio del

contraddittorio, il giudice di pace avendo rinunciato ad assumere le prove

proposte a comprova dell'assenza di colpa a suo carico a dipendenza del suo

stato di salute. Nelle sue osservazioni del 2 marzo 2012 CO 1 conclude per il

rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,

relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in

modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la

violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF

134.

II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

2.

Preliminarmente,

per quanto attiene al rimprovero al primo giudice di non aver assunto le prove

testimoniali proposte dalle parti, va rilevato che all'udienza del 15 novembre

2011.

il giudice di pace ha chiaramente manifestato la sua intenzione di non

assumere le prove offerte della parti e di voler procedere all'emanazione della

decisione sulla base delle sole prove documentali. Ciò premesso, sottoscrivendo

il relativo verbale senza alcuna riserva e senza nulla eccepire, si può legittimamente

ritenere che il convenuto, segnatamente, abbia condiviso tale impostazione rinunciando

quindi all'assunzione delle prove da lui offerte. Non può dolersi ora di tale sua

presa di posizione, contraria al principio che impone alle parti un comportamento

conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini

in: Commentario CPC 2011, art. 52 pag. 100). Sia come sia, dagli atti risulta

che le uniche prove proposte dal convenuto nella sua risposta erano le

testimonianze di un agente di polizia e della moglie, chiamati a esprimersi su

quanto figurava nel verbale di polizia del 30 luglio 2009 (risposta pag. 2).

Sennonché l'accoglimento della pretesa non è dipesa dalle ammissioni espresse

della moglie in quella sede o dalle risultanze penali, donde l'irrilevanza

delle prove offerte. Quali altre prove il giudice di pace avrebbe dovuto

assumere non è dato di sapere, il reclamante non risultando aver proposto altre

testimonianze o altri mezzi di prova liberatori.

3.

Il Giudice

di pace, accertata la responsabilità del convenuto per aver deliberatamente danneggiato

una proprietà privata e ritenuto che ciò configurava un illecito penale, ha

escluso l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento danni, applicando

il termine più lungo previsto dall'art. 60 cpv. 2 CO. Il reclamante contesta

tale conclusione e sostiene che i presupposti dell'art. 60 cpv. 2 CO non sono

dati sicché l'azione, introdotta dopo un anno dal giorno in cui il

danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, è prescritta

in virtù dell'art. 60 cpv. 1 CO.

a) L'art.

41.

CO concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno

patito a seguito di un agire illecito di un terzo. L'onere della prova dei

presupposti dell'azione risarcitoria, ovvero la prova di un atto illecito,

della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l'illecito

ed il danno, spetta alla parte danneggiata (Schnyder

in: Basler Kommentar, OR I, 4ª

edizione, n. 1 ad art. 42 CO).

b) Secondo

l'art. 60 cpv. 1 CO l'azione di risarcimento si prescrive in un anno decorribile

dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e

in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il

danno. Se però detta azione deriva da un atto punibile a riguardo

del quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa

si applica anche all'azione civile (art. 60 cpv. 2 CO; DTF 137 III 484 consid.

2.

; 136 III 503 consid, 6.1; Brehm

in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 68 ss. ad art. 60; Däppen in: Basler Kommentar OR I, op. cit., n. 13 ad art. 60). L'applicazione di questa norma

presuppone che le pretese civili si lascino ricondurre, da un punto di vista

oggettivo e soggettivo, a un illecito penale (Brehm, op. cit., n. 69 ad art. 60 CO; Werro in: Commentaire

romand, CO, n. 30 ad art. 60 CO;

Däppen, op. cit., n. 11 ad art. 60 CO), ritenuto che

se, come nel caso concreto, non vi sono accertamenti da parte dell'autorità

penale, il giudizio sulla questione spetterà al giudice civile (Brehm, op. cit.,

n. 71 ad art. 60 CO) che si pronuncerà in merito a titolo

pregiudiziale, con la stessa cognizione di un giudice penale (DTF 122 III 225

consid. 4; Werro, op. cit., n. 31 ad art. 60 CO). L'applicazione

dell'art. 60 cpv. 2 CO non necessita in ogni caso né della promozione

di un procedimento penale né di una sentenza di condanna penale, ritenuto che è

sufficiente che l'atto illecito realizzi gli elementi costitutivi oggettivi e

soggettivi di un reato punibile dal profilo penale (DTF 136 III 506 consid.

6.3

).

c) Per

quanto attiene al carattere illecito dell'agire del convenuto, che ha intenzionalmente

danneggiato beni di proprietà altrui, il giudice di pace ha individuato in

questo comportamento un atto punibile ai sensi dell'art. 144 CP. Questa norma

punisce per danneggiamento, a querela di parte, chiunque deteriora, distrugge o

rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto

a favore di altri, carattere punibile che presuppone che l'autore agisca

intenzionalmente o perlomeno con dolo eventuale (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna

2002, n. 23 ad art. 144 CP; Stratenwerth/

Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, n.

4.

ad art. 144 CP).

Il

reclamante non contesta la concretizzazione degli elementi costitutivi

oggettivi del reato di danneggiamento bensì quelli soggettivi, essendo egli affetto

da una grave malattia che ha influito sulla sua capacità di discernimento.

Sennonché, a prescindere dal fatto che il reclamante si prevale di questi

problemi di salute solo in questa sede e quindi tardivamente, l'art. 326 cpv.

1.

CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di

reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art.

326), va rilevato che dagli atti nulla emerge a comprova di una limitazione

della capacità di discernimento del convenuto (Rey,

Ausservetragliches Haftpflichtrecht, 4ª edizione, pag. 189 n. 810 segg.), rispettivamente che questi non

fosse in grado di valutare la portata del suo agire a dipendenza del suo stato

di salute, circostanza che non è attestata da nessun certificato medico. Ciò

posto, in assenza di una qualsiasi prova a sostegno di un'incapacità del

reclamante, la conclusione del primo giudice circa l'intenzionalità del

danneggiamento della proprietà altrui, non appare errata. In tali circostanze nemmeno può ritenersi errata la conclusione del primo giudice secondo cui la pretesa di risarcimento danni dell'attore, riconducibile a un atto

punibile anche dal profilo penale, sottostava al termine di prescrizione di

sette anni valido in quella sede (cfr. art. 97 cpv. 1

lett. c CP e 60 cpv. 2 CO).

4.

a) Per

quanto attiene alla prova del danno, la conclusione del primo giudice trova

sufficiente riscontro nelle risultanze istruttorie e non può quindi essere

considerata manifestamente errata. Infatti, da un raffronto tra il verbale di

polizia 19 luglio 2009 (doc. L e M) e le fatture poste in esecuzione dall'attore

(doc. E e F), risulta il danneggiamento della porta d'entrata, delle gelosie di

due finestre, di una scultura in vetro e della centralina elettrica. È vero che

durante l'udienza di conciliazione del 6 aprile 2011 il convenuto ha ammesso di

essere l'autore dei soli danni riparati dalla falegnameria __________ (cfr.

doc. A, riparazione porta d'entrata e gelosie). Tuttavia quest'udienza riguardava

solo gli interventi effettuati da quella ditta e non anche quelli eseguiti

dalla ditta __________ per la sostituzione della porta di alluminio dell'armadio

contenente i contatori elettrici. In tali circostanze, vista la concomitanza

dell'intervento delle due ditte nell'abitazione dell'attore, la conclusione del

primo giudice, secondo cui gli stessi sono da ricondurre alla reazione del convenuto,

non appare errata, la diversa argomentazione del reclamante secondo cui la

rottura della porta di alluminio sarebbe avvenuta qualche anno prima, non

trovando nessun riscontro. E che tale verbale potesse essere preso in

considerazione non può essere contestato giacché da un canto nessun diritto del

convenuto è stato leso e dall'altro perché lo stesso è ammesso agli atti in

applicazione dell'art. 190 CPC.

b) Né

può essere censurata la mancata applicazione da parte del primo giudice degli

art. 42-44 e 54 CO, già per il fatto che il convenuto nemmeno

aveva contestato l'ammontare del danno come tale. In circostanze del genere il reclamo, infondato, deve essere respinto.

5.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante

rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un

patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie, di complessivi fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante, che

rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Caneggio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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