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Decisione

16.2012.40

Contratto di fornitura di personale a prestito - opponibilità delle condizioni generali di un contratto

28 novembre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 23 aprile 2010 __________

ha disdetto il contratto di lavoro con RE 1, facendosi assumere il 28 aprile

2010 dalla __________, società anch'essa attiva nella messa a disposizione di

personale, la quale lo stesso giorno ha poi prestato il lavoratore alla CO 1. Il

20 maggio 2010 RE 1 si è rivolta alla CO 1 rimproverandole una violazione del

contratto per avere assunto __________ e chiedendole il pagamento di fr.

6101.60, corrispondenti alla mercede che avrebbe dovuto essere corrisposta per

l'impiego del collaboratore dal 28 aprile al termine del primo trimestre

contrattuale. CO 1 si è opposta alla pretesa.

C. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, con petizione 26 settembre 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr.

6101.60 oltre interessi dal 28 aprile 2010. Nelle sue osservazioni del 22 novembre

2011 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Esperita l'istruttoria,

le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a presentare il

16 e il 21 giugno 2012 memoriali scritti, nei quali hanno confermato le

rispettive posizioni. Statuendo il 12 luglio 2012 il Pretore ha respinto la

petizione ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi

fr.

500. a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta

fr.

1000. a titolo di ripetibili.

D. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2012 in cui chiede, in via principale, l'accoglimento della petizione e, in via subordinata, il

rinvio degli atti al Pretore per procedere ad un nuovo giudizio previo

completamento dell'istruttoria. Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2012 CO 1

conclude per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie

la decisione impugnata è pervenuta il 16 luglio 2012 al patrocinatore dell'attrice,

di modo che, considerate le ferie giudiziarie estive dal 15 luglio 2012 al 15

agosto 2012, il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 16 agosto 2012

e sarebbe scaduto il 14 settembre 2012. Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr.

timbro sulla busta di intimazione) il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320

CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto

(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il

reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente

all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso,

riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali

punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid.

2.

). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura

d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo

semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con

riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e

dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non

basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione

impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).

3.

Il

Pretore, accertato che __________ non era mai stato dipendente della convenuta

ma era stato prestato dalla __________, ha considerato che “sono rimasti del

tutto privi di dimostrazioni gli argomenti per cui l'agire della convenuta

sarebbe stato volto ad aggirare la clausola delle CG citate, appoggiando risp. inducendo

artatamente il __________ a disdire l'impiego con RE 1 per poi appoggiarlo a __________”.

Egli ha poi constatato che le condizioni generali sulle quali l'attrice fondava

la sua pretesa non erano applicabili, poiché non erano state trasmesse alla

convenuta e che la dicitura di rinvio contenuta nel contratto, del tutto generica,

non era sufficiente per generare un accordo sul loro contenuto. Donde in

definitiva la reiezione della petizione.

4.

La

reclamante ribadisce di fondare la sua pretesa sul comportamento

anticontrattuale della convenuta e segnatamente per avere illecitamente dirottato

__________ su un'altra ditta interinale con lo scopo di eludere le norme contrattuali,

in particolare la clausola sull'assunzione anticipata del lavoratore, alla

quale essa aveva espressamente aderito, e di averlo fatto nel trimestre successivo

alla conclusione del contratto. Essa sostiene di avere sufficientemente fornito

la prova di tale illecito agire, non fosse altro per la tempistica tra la rescissione

del contratto tra lei e il lavoratore e la conclusione del nuovo contratto tra

quest'ultimo e un'altra ditta interinale. Tutte le prove, a suo dire,

dimostrano che il lavoratore ha disdetto il contratto con lei sapendo benissimo

che sarebbe andato a lavorare per un'altra ditta “che lui credeva fosse la CO 1”. L'intento abusivo della convenuta appare così lampante e non merita

tutela. La reclamante rimprovera

al Pretore di avere ritenuto inopponibili alla convenuta le condizioni generali,

asseverando che la convenuta ha sottoscritto l'accordo accettando senza riserve

tali condizioni ancorché non le fossero state inviate. Per di più, anche se non

sono state inviate né lette, le condizioni generali sono inglobate nel contratto

se sono disponibili e ragionevolmente accessibili alle parti, ciò che si è verificato

in concreto. La clausola in questione, per di più non è insolita, ma anzi

comune nei contratti di fornitura di personale. La reclamante si duole infine

del fatto che il Pretore non si sia pronunciato in merito alla responsabilità per

illecito data dalla violazione della legge contro la concorrenza sleale da

parte della convenuta.

5.

a) Nella fattispecie è indubbio che

tramite conferma d'ordine del 19 aprile 2010 RE 1 ha messo a disposizione della

CO 1 un lavoratore, __________. Con la firma il cliente “si dichiara d'accordo

con i punti sopra citati e le condizioni generali menzionate a tergo” (doc. C).

E secondo una di queste “il cliente si impegna a non impiegare il collaboratore

messogli a disposizione, né direttamente, né presso terze persone. Egli potrà

assumere direttamente il collaboratore, senza alcun costo aggiuntivo, dopo 3

mesi di lavoro ininterrotto (520 ore lavorative) o mediante il versamento di un

onorario se l'assunzione avviene dopo un incarico temporaneo inferiore a 3 mesi

(art. 22 cpv. 4 LC)”.

b) La

relazione tra prestatore di personale e l'impresa acquisitrice soggiace alla legge

federale sul collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 1989, entrata

in vigore il 1° luglio 1991 (legge sul collocamento, LC, RS 823.11). Per l'art.

22.

LC, in particolare, il contratto, che deve essere scritto (cpv. 1), non può

– pena nullità – prevedere clausole che intralciano o impediscono

l'impresa acquisitrice di concludere con il lavoratore un contratto di lavoro

al termine dell'impiego (cpv. 2), fermo restando l'ammissibilità di accordi

secondo i quali il prestatore può esigere un'indennità dall'impresa acquisitrice

qualora l'impiego sia durato meno di tre mesi e il lavoratore, entro un periodo

inferiore a tre mesi dalla fine dell'impiego, passi a questa impresa (cpv. 3),

ma in tal caso, l'indennità non può superare l'importo che l'impresa acquisitrice

avrebbe dovuto pagare al prestatore, per un impiego di tre mesi, a

compensazione delle spese amministrative e dell'utile. Il prestatore deve

computare tale indennità nell'importo già pagato per le spese amministrative e

per l'utile (cpv. 4).

c) Relativamente alle condizioni generali, fatto salvo quello che

concerne clausole inusuali e insolite, colui che appone

una firma su un testo che fa esplicito riferimento a delle condizioni generali,

è vincolato allo stesso titolo di colui che firma il testo stesso delle condizioni

generali. Poco importa che egli le abbia lette (DTF 119 II 445/446 consid. 1c; sentenze

del Tribunale federale 4A­_186/2007 del 24 agosto 2007 consid. 5;4C.427/2005 del 4 maggio 2006 consid. 2.1; II CCA, sentenza inc.12.2007.50 del 6 febbraio 2008, consid.

5). Questa condizione è realizzata, non solo se prima della firma del

contratto le condizioni generali sono consegnate alle parti, ma anche se esse

erano disponibili e ragionevolmente accessibili (Tercier/Pichonnaz,

Le droit des obligations, Ginevra 2012, pag. 194 n. 874).

d) In concreto la reclamante non pretende che le

condizioni generali siano state sottoposte alla cliente tant'è che a suo parere

esse sono vincolanti anche se non erano state trasmesse alla cliente (reclamo

pag. 10 e 11). Per di più, __________, socio della CO 1, ha riferito che l'accordo

trasmessole dalla RE 1 per telefax riguardava solo la prima pagina senza

contemplare le condizioni generali (deposizione del 14 marzo 2012, verbali pag.

4). Ciò premesso, non consta né è preteso che le condizioni generali siano

state messe a disposizione della cliente successivamente alla sottoscrizione

del contratto. Come tali condizioni generali potessero poi essere ragionevolmente

accessibili alla cliente la reclamante non spiega, né essa pretende che la cliente

avrebbe dovuto conoscerle facendo uso di particolare diligenza o che fossero consultabili

su qualche pubblicazione cartacea o altro supporto. La giurisprudenza cui

l'interessata allude si riferisce, come già evidenziato dal Pretore, ai casi di

mancata lettura delle condizioni generali ciò che presuppone la loro

disponibilità al momento della conclusione del contratto, circostanza estranea

al caso in concreto. Ne discende che l'accertamento del primo giudice secondo

cui le condizioni generali non erano opponibili alla convenuta, resiste alla critica.

8.

Per di più, quand'anche le

condizioni generali fossero integrate al contratto, la pretesa della reclamante

fondata sulla clausola secondo cui essa avrebbe diritto a un'indennità poiché

la convenuta avrebbe impiegato __________ sarebbe destituita di fondamento. Ora,

la clausola in questione prevede che la cliente si sarebbe impegnata

a non impiegare il collaboratore messole a disposizione, né direttamente, né

presso terze persone, e che essa avrebbe potuto assumerlo direttamente, senza

alcun costo aggiuntivo, dopo 3 mesi di lavoro ininterrotto (520 ore lavorative)

o mediante il versamento di un onorario se l'assunzione avviene dopo un incarico

temporaneo inferiore a 3 mesi. E siccome __________ mai è stato assunto

dalla convenuta, l'applicabilità della clausola appare dubbia, tanto più se si

pensa che l'art. 22 cpv. 2 LC vieta accordi che possano impedire o intralciare

un'assunzione del lavoratore. È vero che un accordo secondo il quale il prestatore

può esigere un'indennità dall'impresa acquisitrice qualora l'impiego sia durato

meno di tre mesi e il lavoratore, entro un periodo inferiore a tre mesi dalla

fine dell'impiego passi a questa impresa, è ammesso (art. 22 cpv. 3 LC), ma in

concreto l'assunzione non è avvenuta direttamente, ma tramite un'altra società

fornitrice di personale.

Certo, la tempistica della

disdetta e dell'assunzione può destare perplessità. È poi possibile che __________

abbia dichiarato che sarebbe andato a lavorare per la convenuta (deposizioni di

__________ e di __________ del 9 maggio 2012, verbali pag. 2 e 3), ma per

finire ciò lo è stato per il tramite della __________. Che poi a quest'ultima

il lavoratore sia stato segnalato dalla CO 1 è verosimile (deposizione di __________

del 9 maggio 2012, verbali pag. 4), ma ciò ancora non dimostra che egli abbia disdetto

il contratto su iniziativa della convenuta, circostanza esclusa dal medesimo __________,

la cui deposizione fors'anche non del tutto disinteressata non è pretesa falsa.

In definitiva, l'applicazione del diritto da parte del Pretore non può dirsi

errata e il reclamo su questo deve essere respinto.

9.

In merito al fatto che il

Pretore non si è pronunciato sulla responsabilità della convenuta per atto

illecito dovuto alla violazione della legge sulla concorrenza sleale, è vero

che il primo giudice non si è espresso. Sennonché, foss'anche applicabile tale

legge, le parti non essendo in concorrenza, già si è detto che la conclusione

del Pretore secondo cui la convenuta non aveva dimostrato che l'attrice aveva

incitato il lavoratore a disdire il contratto resiste alla critica. Non si può

quindi ritenere data un'eventuale violazione degli art. 2 e 4 lett. a LCSl. Il

reclamo è quindi destinato all'insuccesso.

10.

Le spese giudiziarie seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 450.–

sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 250.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv.;

avv..

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.