16.2012.40
Contratto di fornitura di personale a prestito - opponibilità delle condizioni generali di un contratto
28 novembre 2013Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2012.40
Lugano
28 novembre 2013/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile
dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 14 settembre 2012 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 12 luglio 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, nella causa SE.2011.317 (contratto di fornitura di personale a
prestito) promossa con petizione 26 settembre 2011 nei confronti di
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. L'8 aprile 2010 RE 1,
società attiva nella messa a disposizione di personale, ha concluso con __________,
di professione metalcostruttore, un contratto di lavoro di durata indeterminata.
Il 19 aprile 2010 RE 1 ha stipulato con CO 1 un contratto di fornitura di
personale a prestito, che prevedeva la messa a disposizione di __________ per
una durata indeterminata. Secondo le condizioni generali del contratto “Il
cliente si impegna a non impiegare il collaboratore messogli a disposizione, né
direttamente, né presso terze persone. Egli potrà assumere direttamente il collaboratore,
senza alcun costo aggiuntivo, dopo 3 mesi di lavoro ininterrotto (520 ore
lavorative) o mediante il versamento di un onorario se l'assunzione avviene
dopo un incarico temporaneo inferiore a 3 mesi (art. 22 cpv. 4 LC).”
Fatti
B. Il 23 aprile 2010 __________
ha disdetto il contratto di lavoro con RE 1, facendosi assumere il 28 aprile
2010 dalla __________, società anch'essa attiva nella messa a disposizione di
personale, la quale lo stesso giorno ha poi prestato il lavoratore alla CO 1. Il
20 maggio 2010 RE 1 si è rivolta alla CO 1 rimproverandole una violazione del
contratto per avere assunto __________ e chiedendole il pagamento di fr.
6101.60, corrispondenti alla mercede che avrebbe dovuto essere corrisposta per
l'impiego del collaboratore dal 28 aprile al termine del primo trimestre
contrattuale. CO 1 si è opposta alla pretesa.
C. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, con petizione 26 settembre 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr.
6101.60 oltre interessi dal 28 aprile 2010. Nelle sue osservazioni del 22 novembre
2011 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Esperita l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a presentare il
16 e il 21 giugno 2012 memoriali scritti, nei quali hanno confermato le
rispettive posizioni. Statuendo il 12 luglio 2012 il Pretore ha respinto la
petizione ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr.
500. a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta
fr.
1000. a titolo di ripetibili.
D. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2012 in cui chiede, in via principale, l'accoglimento della petizione e, in via subordinata, il
rinvio degli atti al Pretore per procedere ad un nuovo giudizio previo
completamento dell'istruttoria. Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2012 CO 1
conclude per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
la decisione impugnata è pervenuta il 16 luglio 2012 al patrocinatore dell'attrice,
di modo che, considerate le ferie giudiziarie estive dal 15 luglio 2012 al 15
agosto 2012, il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 16 agosto 2012
e sarebbe scaduto il 14 settembre 2012. Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr.
timbro sulla busta di intimazione) il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il
reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente
all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso,
riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid.
2.
). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura
d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo
semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con
riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e
dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non
basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione
impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).
3.
Il
Pretore, accertato che __________ non era mai stato dipendente della convenuta
ma era stato prestato dalla __________, ha considerato che “sono rimasti del
tutto privi di dimostrazioni gli argomenti per cui l'agire della convenuta
sarebbe stato volto ad aggirare la clausola delle CG citate, appoggiando risp. inducendo
artatamente il __________ a disdire l'impiego con RE 1 per poi appoggiarlo a __________”.
Egli ha poi constatato che le condizioni generali sulle quali l'attrice fondava
la sua pretesa non erano applicabili, poiché non erano state trasmesse alla
convenuta e che la dicitura di rinvio contenuta nel contratto, del tutto generica,
non era sufficiente per generare un accordo sul loro contenuto. Donde in
definitiva la reiezione della petizione.
4.
La
reclamante ribadisce di fondare la sua pretesa sul comportamento
anticontrattuale della convenuta e segnatamente per avere illecitamente dirottato
__________ su un'altra ditta interinale con lo scopo di eludere le norme contrattuali,
in particolare la clausola sull'assunzione anticipata del lavoratore, alla
quale essa aveva espressamente aderito, e di averlo fatto nel trimestre successivo
alla conclusione del contratto. Essa sostiene di avere sufficientemente fornito
la prova di tale illecito agire, non fosse altro per la tempistica tra la rescissione
del contratto tra lei e il lavoratore e la conclusione del nuovo contratto tra
quest'ultimo e un'altra ditta interinale. Tutte le prove, a suo dire,
dimostrano che il lavoratore ha disdetto il contratto con lei sapendo benissimo
che sarebbe andato a lavorare per un'altra ditta “che lui credeva fosse la CO 1”. L'intento abusivo della convenuta appare così lampante e non merita
tutela. La reclamante rimprovera
al Pretore di avere ritenuto inopponibili alla convenuta le condizioni generali,
asseverando che la convenuta ha sottoscritto l'accordo accettando senza riserve
tali condizioni ancorché non le fossero state inviate. Per di più, anche se non
sono state inviate né lette, le condizioni generali sono inglobate nel contratto
se sono disponibili e ragionevolmente accessibili alle parti, ciò che si è verificato
in concreto. La clausola in questione, per di più non è insolita, ma anzi
comune nei contratti di fornitura di personale. La reclamante si duole infine
del fatto che il Pretore non si sia pronunciato in merito alla responsabilità per
illecito data dalla violazione della legge contro la concorrenza sleale da
parte della convenuta.
5.
a) Nella fattispecie è indubbio che
tramite conferma d'ordine del 19 aprile 2010 RE 1 ha messo a disposizione della
CO 1 un lavoratore, __________. Con la firma il cliente “si dichiara d'accordo
con i punti sopra citati e le condizioni generali menzionate a tergo” (doc. C).
E secondo una di queste “il cliente si impegna a non impiegare il collaboratore
messogli a disposizione, né direttamente, né presso terze persone. Egli potrà
assumere direttamente il collaboratore, senza alcun costo aggiuntivo, dopo 3
mesi di lavoro ininterrotto (520 ore lavorative) o mediante il versamento di un
onorario se l'assunzione avviene dopo un incarico temporaneo inferiore a 3 mesi
(art. 22 cpv. 4 LC)”.
b) La
relazione tra prestatore di personale e l'impresa acquisitrice soggiace alla legge
federale sul collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 1989, entrata
in vigore il 1° luglio 1991 (legge sul collocamento, LC, RS 823.11). Per l'art.
22.
LC, in particolare, il contratto, che deve essere scritto (cpv. 1), non può
– pena nullità – prevedere clausole che intralciano o impediscono
l'impresa acquisitrice di concludere con il lavoratore un contratto di lavoro
al termine dell'impiego (cpv. 2), fermo restando l'ammissibilità di accordi
secondo i quali il prestatore può esigere un'indennità dall'impresa acquisitrice
qualora l'impiego sia durato meno di tre mesi e il lavoratore, entro un periodo
inferiore a tre mesi dalla fine dell'impiego, passi a questa impresa (cpv. 3),
ma in tal caso, l'indennità non può superare l'importo che l'impresa acquisitrice
avrebbe dovuto pagare al prestatore, per un impiego di tre mesi, a
compensazione delle spese amministrative e dell'utile. Il prestatore deve
computare tale indennità nell'importo già pagato per le spese amministrative e
per l'utile (cpv. 4).
c) Relativamente alle condizioni generali, fatto salvo quello che
concerne clausole inusuali e insolite, colui che appone
una firma su un testo che fa esplicito riferimento a delle condizioni generali,
è vincolato allo stesso titolo di colui che firma il testo stesso delle condizioni
generali. Poco importa che egli le abbia lette (DTF 119 II 445/446 consid. 1c; sentenze
del Tribunale federale 4A_186/2007 del 24 agosto 2007 consid. 5;4C.427/2005 del 4 maggio 2006 consid. 2.1; II CCA, sentenza inc.12.2007.50 del 6 febbraio 2008, consid.
5). Questa condizione è realizzata, non solo se prima della firma del
contratto le condizioni generali sono consegnate alle parti, ma anche se esse
erano disponibili e ragionevolmente accessibili (Tercier/Pichonnaz,
Le droit des obligations, Ginevra 2012, pag. 194 n. 874).
d) In concreto la reclamante non pretende che le
condizioni generali siano state sottoposte alla cliente tant'è che a suo parere
esse sono vincolanti anche se non erano state trasmesse alla cliente (reclamo
pag. 10 e 11). Per di più, __________, socio della CO 1, ha riferito che l'accordo
trasmessole dalla RE 1 per telefax riguardava solo la prima pagina senza
contemplare le condizioni generali (deposizione del 14 marzo 2012, verbali pag.
4). Ciò premesso, non consta né è preteso che le condizioni generali siano
state messe a disposizione della cliente successivamente alla sottoscrizione
del contratto. Come tali condizioni generali potessero poi essere ragionevolmente
accessibili alla cliente la reclamante non spiega, né essa pretende che la cliente
avrebbe dovuto conoscerle facendo uso di particolare diligenza o che fossero consultabili
su qualche pubblicazione cartacea o altro supporto. La giurisprudenza cui
l'interessata allude si riferisce, come già evidenziato dal Pretore, ai casi di
mancata lettura delle condizioni generali ciò che presuppone la loro
disponibilità al momento della conclusione del contratto, circostanza estranea
al caso in concreto. Ne discende che l'accertamento del primo giudice secondo
cui le condizioni generali non erano opponibili alla convenuta, resiste alla critica.
8.
Per di più, quand'anche le
condizioni generali fossero integrate al contratto, la pretesa della reclamante
fondata sulla clausola secondo cui essa avrebbe diritto a un'indennità poiché
la convenuta avrebbe impiegato __________ sarebbe destituita di fondamento. Ora,
la clausola in questione prevede che la cliente si sarebbe impegnata
a non impiegare il collaboratore messole a disposizione, né direttamente, né
presso terze persone, e che essa avrebbe potuto assumerlo direttamente, senza
alcun costo aggiuntivo, dopo 3 mesi di lavoro ininterrotto (520 ore lavorative)
o mediante il versamento di un onorario se l'assunzione avviene dopo un incarico
temporaneo inferiore a 3 mesi. E siccome __________ mai è stato assunto
dalla convenuta, l'applicabilità della clausola appare dubbia, tanto più se si
pensa che l'art. 22 cpv. 2 LC vieta accordi che possano impedire o intralciare
un'assunzione del lavoratore. È vero che un accordo secondo il quale il prestatore
può esigere un'indennità dall'impresa acquisitrice qualora l'impiego sia durato
meno di tre mesi e il lavoratore, entro un periodo inferiore a tre mesi dalla
fine dell'impiego passi a questa impresa, è ammesso (art. 22 cpv. 3 LC), ma in
concreto l'assunzione non è avvenuta direttamente, ma tramite un'altra società
fornitrice di personale.
Certo, la tempistica della
disdetta e dell'assunzione può destare perplessità. È poi possibile che __________
abbia dichiarato che sarebbe andato a lavorare per la convenuta (deposizioni di
__________ e di __________ del 9 maggio 2012, verbali pag. 2 e 3), ma per
finire ciò lo è stato per il tramite della __________. Che poi a quest'ultima
il lavoratore sia stato segnalato dalla CO 1 è verosimile (deposizione di __________
del 9 maggio 2012, verbali pag. 4), ma ciò ancora non dimostra che egli abbia disdetto
il contratto su iniziativa della convenuta, circostanza esclusa dal medesimo __________,
la cui deposizione fors'anche non del tutto disinteressata non è pretesa falsa.
In definitiva, l'applicazione del diritto da parte del Pretore non può dirsi
errata e il reclamo su questo deve essere respinto.
9.
In merito al fatto che il
Pretore non si è pronunciato sulla responsabilità della convenuta per atto
illecito dovuto alla violazione della legge sulla concorrenza sleale, è vero
che il primo giudice non si è espresso. Sennonché, foss'anche applicabile tale
legge, le parti non essendo in concorrenza, già si è detto che la conclusione
del Pretore secondo cui la convenuta non aveva dimostrato che l'attrice aveva
incitato il lavoratore a disdire il contratto resiste alla critica. Non si può
quindi ritenere data un'eventuale violazione degli art. 2 e 4 lett. a LCSl. Il
reclamo è quindi destinato all'insuccesso.
10.
Le spese giudiziarie seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 450.–
sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 250.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–
avv..
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.