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Decisione

16.2012.42

Indebito arricchimento

18 settembre 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con un'unica decisione del 21 settembre 2011 il Pretore ha accolto

le due istanze, condannando la convenuta a pagare all'istante gli importi di

fr. 6000.– e di fr. 4000.– oltre interessi al 5% dal 19 luglio

2006 e rispettivamente dal 29 settembre 2005, e ha respinto in via definitiva l'opposizione

interposta ai PE n. __________ e n. __________ dell'UEF di Bellinzona.

C. Contro il predetto giudizio è insorta la convenuta con reclamo del 3

ottobre 2011, con il quale ne chiede la riforma nel senso che le istanze del 20

ottobre 2010 siano integralmente respinte. Con osservazioni del 25 ottobre 2011

la controparte ha proposto la reiezione integrale del gravame.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti

pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale

civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404

cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al

momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 21 settembre 2011 sicché

il reclamo soggiace alla legge nuova.

2.

L'istante ha presentato due distinte

istanze di valore inappellabile (di fr. 6'000.– inc. IU.2010.59 e di fr. 4'000.–

inc. IU.2010.58). Ancorché il Pretore le abbia congiunte e decise con un'unica

sentenza, il loro valore non si somma e quindi l'impugnazione segue la via del

reclamo, donde la competenza di questa Camera (art. 319 lett. a CPC , art. 48 lett.

d n. 1 LOG). Il reclamo, tempestivo,

è sotto questo profilo ricevibile.

3.

Fondandosi sulle emergenze documentali e istruttorie, segnatamente

sulla deposizione del teste __________, il Pretore ha ritenuto che esisteva sì

un accordo di massima nel senso che l'istante doveva versare “qualcosa”

alla convenuta per “chiudere quello che era il passato”, ma ciò non

bastava assolutamente per concludere che i prelievi litigiosi rientrassero in

queste pattuizioni, oltre tutto solo “di massima”, sui cui particolari

tutto si ignorava. Stando al primo giudice, il fatto che l'istante non avesse

reagito non poteva giovare alla convenuta, data la fiducia che riponeva nella

propria collaboratrice. Ha pertanto concluso che l'istruttoria non aveva consentito

di suffragare l'esistenza di un accordo tra le parti sul prelievo degli importi

oggetto della vertenza. Per questi motivi ha altresì respinto l'eccezione della

prescrizione delle pretese dell'istante poiché i prelievi costituivano un agire

illecito suscettibile di prolungare il termine annuale a norma dell'art. 60

cpv. 2 CO.

4.

La reclamante, riallacciandosi al ritiro nel 2004 per asseriti circa

fr. 40 000.– da parte di __________ della merce e dei

macchinari della ditta __________, attiva nel campo della segnaletica orizzontale,

di cui era comproprietaria assieme alla madre e alla sorella, richiama accordi stipulati tra le parti per contratti ancora in

essere e per i quali era previsto di versarle una provvigione del 2%. Invocando

la giurisprudenza in materia di contratto di lavoro, per la quale l'onere della

prova in materia di pagamento è a carico del datore di lavoro, essa sostiene

che dal momento che anche per il primo giudice risultava l'esistenza di un

accordo in merito al versamento di una provvigione a suo favore, non poteva

esserle richiesto di provare anche l'esistenza di un accordo in merito all'ammontare

della medesima. Conclusione che si imponeva anche perché i due avvisi di

accredito/addebito indicavano in modo preciso la causale e dall'istruttoria né

era peraltro emerso chi li avesse effettivamente effettuati, dal momento che

sul conto poteva operare anche __________. A ciò si aggiungeva che i

prelevamenti erano stati incondizionatamente approvati nell'ambito dei conti

annuali della controparte, nei quali figurava evidentemente anche il conto

corrente bancario sul quale si era operato e che essa aveva atteso ben cinque

anni prima di richiederne la restituzione per asserito carattere indebito.

5.

Nel caso concreto l'istruttoria si è limitata all'audizione del

teste __________ (verbale 18 marzo 2011), il quale ha riferito di un incontro

avvenuto in data imprecisata –

ma in ogni caso dopo la sua entrata in ditta attorno al 2004 – cui avevano partecipato anche __________, AP

1, sua sorella e sua madre, nel corso del quale la convenuta “… rivendicava

una certa provvigione verso la Sagl. Riguardava la sua qualità di lavoro e non

centrava il fatto di avere ritirato tempo prima la __________ … Preciso che

questa provvigione era intesa come una sorta di riconoscimento per il fatto che

AP 1 conosceva la clientela che era della vecchia SA e ora in parte della Sagl.

Ricordo che si era parlato di una percentuale sulla cifra d'affari che per

quanto mi ricordo, ma mi posso sbagliare, AP 1 pretendeva del 5% dicendo che con

__________ avevano discusso in questo senso. Io non ero tanto d'accordo perché

ritenevo che una percentuale dovesse basarsi sull'utile e non sulla cifra d'affari

…”. E ancora: “A domanda del giudice preciso che per quanto riguarda gli

accordi sul passato rispetto alla discussione comune alla quale ho preso parte

si è trovato tra le parti un accordo di massima nel senso che la Sagl doveva

versare qualcosa alla sig.ra RE 1 per chiudere quello che era il passato. Non

ricordo quanto fosse la cifra o la percentuale …”.

6.

Come rettamente rilevato dal Pretore, dalla deposizione resa da __________

è risultata unicamente l'esistenza di un “accordo di massima” in base al

quale la società doveva “versare qualcosa” alla convenuta per “chiudere

quello che era il passato”. Mal si capisce che nel reclamo essa invochi la

giurisprudenza in materia di contratto di lavoro quando all'udienza del 23

febbraio 2011 aveva espressamente rilevato che “… le indennità versate alla

convenuta non hanno natura salariale per cui è irrilevante il fatto che non

figurino nei certificati di salario rispettivamente nelle schede contabili di

salario” (pag. 2). Ma tant'è, poiché a lei incombeva di dimostrare le

circostanze suscettibili di fondare la sua pretesa (DTF 125 III 78 consid. 3b).

E la reclamante non ha addotto il benché minimo indizio atto a suffragare l'asserzione

secondo la quale ci sarebbero stati accordi stipulati tra le parti “per

contratti ancora in essere per i quali era previsto di versarle una provvigione

del 2%”. Per di più, contrariamente a quanto da lei preteso, dall'istruttoria

è emerso solo che, come il primo giudice ha ritenuto, c'era un accordo “di

massima, sui cui particolari tutto s'ignora”. Ma nulla che permetta di

concludere che i due prelievi di fr. 4'000.– e di fr. 6'000.– a

titolo di provvigione oggetto della presente procedura rientrassero nelle

pattuizioni, come detto “di massima”, di cui la reclamante si avvale o

tanto meno corrispondessero al “qualcosa da versare per chiudere con il passato”

riferito da __________.

la reclamante può essere seguita laddove pretende che i due bonifici avrebbero

potuto essere effettuati anche da __________, a sua volta legittimato ad

operare sul conto. Intanto perché, se così fosse, non si vede perché ne sarebbe

chiesta la restituzione e inoltre perché la questione poteva essere risolta con

un interrogatorio formale di questi, prova peraltro notificata all'udienza del

23.

febbraio 2011, ma poi oggetto di rinuncia notificata al Pretore il 12 maggio

2011.

Né, infine, può essere seguita la reclamante quando sostiene che i

prelevamenti erano stati incondizionatamente approvati nell'ambito dei conti

annuali della controparte, già solo per il fatto che su tutta la documentazione

riguardante il versamento dei salari e le prestazioni effettuate a favore dei

dipendenti, documenti sottoposti ai gerenti per sottoscrizione, i due bonifici

non sono stati inseriti. In definitiva quindi, come rettamente rilevato dal

Pretore, l'istruttoria non ha consentito di suffragare l'esistenza di un accordo

tra le parti sul prelievo da parte della convenuta degli importi di fr. 4000.– e di fr. 6000.– a titolo di provvigione, oggetto del presente procedimento. Ciò

posto il reclamo va respinto.

7.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 97 e 106 cpv. 1 CPC). La reclamante

rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali, di complessivi fr. 600.– sono poste a carico

della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 500.– di ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

La vicepresidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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