16.2012.42
Indebito arricchimento
18 settembre 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2012.42
Data decisione, Autorità:
18.09.2012, CCR
Titolo:
Indebito arricchimento
INDEBITO ARRICCHIMENTO
art. 62 CO
Incarto n.
16.2012.42
Lugano
18 settembre 2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, vicepresidente,
Bozzini e Fiscalini
cancelliere:
Isotta
sedente per statuire sul reclamo 3 ottobre 2011
presentato da
RE 1
(patrocinata dall'avv.
PA 1 )
contro la sentenza emessa il 21 settembre 2011 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona nelle cause n. IU.2010.58/59 (indebito
arricchimento) promosse con istanze del 20 ottobre 2010 dalla
CO 1
(patrocinata dall'avv.
PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. AP
1, segretaria della ditta AO 1 sino a maggio 2009, ha effettuato il 29 settembre 2005 un primo bonifico di fr. 6000.– e il 19 luglio 2006 un
secondo bonifico di fr. 4000.– dal conto della ditta in proprio favore.
Ritenendo che i due bonifici fossero stati effettuati indebitamente, con due
separate istanze del 20 ottobre 2010 CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto
di Bellinzona chiedendo la condanna di RE 1 alla restituzione di fr. 6000.–
(inc. IU.2010.59) e fr. 4000.– (inc. IU.2012.58). La
convenuta ha proposto di respingere le due istanze sostenendo che le due operazioni
erano state preventivamente pattuite fra le parti e che la domanda intesa alla
rifusione sarebbe in ogni caso prescritta.
Congiunti
gli incarti e esperita l'istruttoria, con allegati conclusivi del 1° e del 4
luglio 2011 le parti hanno confermato le rispettive allegazioni e domande, l'istante
precisando che chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di fr. 6000.–
e di fr. 4000.–, oltre al rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai PE
n. __________ e n. __________ dell'UEF di Bellinzona.
Fatti
B. Con un'unica decisione del 21 settembre 2011 il Pretore ha accolto
le due istanze, condannando la convenuta a pagare all'istante gli importi di
fr. 6000.– e di fr. 4000.– oltre interessi al 5% dal 19 luglio
2006 e rispettivamente dal 29 settembre 2005, e ha respinto in via definitiva l'opposizione
interposta ai PE n. __________ e n. __________ dell'UEF di Bellinzona.
C. Contro il predetto giudizio è insorta la convenuta con reclamo del 3
ottobre 2011, con il quale ne chiede la riforma nel senso che le istanze del 20
ottobre 2010 siano integralmente respinte. Con osservazioni del 25 ottobre 2011
la controparte ha proposto la reiezione integrale del gravame.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 21 settembre 2011 sicché
il reclamo soggiace alla legge nuova.
2.
L'istante ha presentato due distinte
istanze di valore inappellabile (di fr. 6'000.– inc. IU.2010.59 e di fr. 4'000.–
inc. IU.2010.58). Ancorché il Pretore le abbia congiunte e decise con un'unica
sentenza, il loro valore non si somma e quindi l'impugnazione segue la via del
reclamo, donde la competenza di questa Camera (art. 319 lett. a CPC , art. 48 lett.
d n. 1 LOG). Il reclamo, tempestivo,
è sotto questo profilo ricevibile.
3.
Fondandosi sulle emergenze documentali e istruttorie, segnatamente
sulla deposizione del teste __________, il Pretore ha ritenuto che esisteva sì
un accordo di massima nel senso che l'istante doveva versare “qualcosa”
alla convenuta per “chiudere quello che era il passato”, ma ciò non
bastava assolutamente per concludere che i prelievi litigiosi rientrassero in
queste pattuizioni, oltre tutto solo “di massima”, sui cui particolari
tutto si ignorava. Stando al primo giudice, il fatto che l'istante non avesse
reagito non poteva giovare alla convenuta, data la fiducia che riponeva nella
propria collaboratrice. Ha pertanto concluso che l'istruttoria non aveva consentito
di suffragare l'esistenza di un accordo tra le parti sul prelievo degli importi
oggetto della vertenza. Per questi motivi ha altresì respinto l'eccezione della
prescrizione delle pretese dell'istante poiché i prelievi costituivano un agire
illecito suscettibile di prolungare il termine annuale a norma dell'art. 60
cpv. 2 CO.
4.
La reclamante, riallacciandosi al ritiro nel 2004 per asseriti circa
fr. 40 000.– da parte di __________ della merce e dei
macchinari della ditta __________, attiva nel campo della segnaletica orizzontale,
di cui era comproprietaria assieme alla madre e alla sorella, richiama accordi stipulati tra le parti per contratti ancora in
essere e per i quali era previsto di versarle una provvigione del 2%. Invocando
la giurisprudenza in materia di contratto di lavoro, per la quale l'onere della
prova in materia di pagamento è a carico del datore di lavoro, essa sostiene
che dal momento che anche per il primo giudice risultava l'esistenza di un
accordo in merito al versamento di una provvigione a suo favore, non poteva
esserle richiesto di provare anche l'esistenza di un accordo in merito all'ammontare
della medesima. Conclusione che si imponeva anche perché i due avvisi di
accredito/addebito indicavano in modo preciso la causale e dall'istruttoria né
era peraltro emerso chi li avesse effettivamente effettuati, dal momento che
sul conto poteva operare anche __________. A ciò si aggiungeva che i
prelevamenti erano stati incondizionatamente approvati nell'ambito dei conti
annuali della controparte, nei quali figurava evidentemente anche il conto
corrente bancario sul quale si era operato e che essa aveva atteso ben cinque
anni prima di richiederne la restituzione per asserito carattere indebito.
5.
Nel caso concreto l'istruttoria si è limitata all'audizione del
teste __________ (verbale 18 marzo 2011), il quale ha riferito di un incontro
avvenuto in data imprecisata –
ma in ogni caso dopo la sua entrata in ditta attorno al 2004 – cui avevano partecipato anche __________, AP
1, sua sorella e sua madre, nel corso del quale la convenuta “… rivendicava
una certa provvigione verso la Sagl. Riguardava la sua qualità di lavoro e non
centrava il fatto di avere ritirato tempo prima la __________ … Preciso che
questa provvigione era intesa come una sorta di riconoscimento per il fatto che
AP 1 conosceva la clientela che era della vecchia SA e ora in parte della Sagl.
Ricordo che si era parlato di una percentuale sulla cifra d'affari che per
quanto mi ricordo, ma mi posso sbagliare, AP 1 pretendeva del 5% dicendo che con
__________ avevano discusso in questo senso. Io non ero tanto d'accordo perché
ritenevo che una percentuale dovesse basarsi sull'utile e non sulla cifra d'affari
…”. E ancora: “A domanda del giudice preciso che per quanto riguarda gli
accordi sul passato rispetto alla discussione comune alla quale ho preso parte
si è trovato tra le parti un accordo di massima nel senso che la Sagl doveva
versare qualcosa alla sig.ra RE 1 per chiudere quello che era il passato. Non
ricordo quanto fosse la cifra o la percentuale …”.
6.
Come rettamente rilevato dal Pretore, dalla deposizione resa da __________
è risultata unicamente l'esistenza di un “accordo di massima” in base al
quale la società doveva “versare qualcosa” alla convenuta per “chiudere
quello che era il passato”. Mal si capisce che nel reclamo essa invochi la
giurisprudenza in materia di contratto di lavoro quando all'udienza del 23
febbraio 2011 aveva espressamente rilevato che “… le indennità versate alla
convenuta non hanno natura salariale per cui è irrilevante il fatto che non
figurino nei certificati di salario rispettivamente nelle schede contabili di
salario” (pag. 2). Ma tant'è, poiché a lei incombeva di dimostrare le
circostanze suscettibili di fondare la sua pretesa (DTF 125 III 78 consid. 3b).
E la reclamante non ha addotto il benché minimo indizio atto a suffragare l'asserzione
secondo la quale ci sarebbero stati accordi stipulati tra le parti “per
contratti ancora in essere per i quali era previsto di versarle una provvigione
del 2%”. Per di più, contrariamente a quanto da lei preteso, dall'istruttoria
è emerso solo che, come il primo giudice ha ritenuto, c'era un accordo “di
massima, sui cui particolari tutto s'ignora”. Ma nulla che permetta di
concludere che i due prelievi di fr. 4'000.– e di fr. 6'000.– a
titolo di provvigione oggetto della presente procedura rientrassero nelle
pattuizioni, come detto “di massima”, di cui la reclamante si avvale o
tanto meno corrispondessero al “qualcosa da versare per chiudere con il passato”
riferito da __________.
Né
la reclamante può essere seguita laddove pretende che i due bonifici avrebbero
potuto essere effettuati anche da __________, a sua volta legittimato ad
operare sul conto. Intanto perché, se così fosse, non si vede perché ne sarebbe
chiesta la restituzione e inoltre perché la questione poteva essere risolta con
un interrogatorio formale di questi, prova peraltro notificata all'udienza del
23.
febbraio 2011, ma poi oggetto di rinuncia notificata al Pretore il 12 maggio
2011.
Né, infine, può essere seguita la reclamante quando sostiene che i
prelevamenti erano stati incondizionatamente approvati nell'ambito dei conti
annuali della controparte, già solo per il fatto che su tutta la documentazione
riguardante il versamento dei salari e le prestazioni effettuate a favore dei
dipendenti, documenti sottoposti ai gerenti per sottoscrizione, i due bonifici
non sono stati inseriti. In definitiva quindi, come rettamente rilevato dal
Pretore, l'istruttoria non ha consentito di suffragare l'esistenza di un accordo
tra le parti sul prelievo da parte della convenuta degli importi di fr. 4000.– e di fr. 6000.– a titolo di provvigione, oggetto del presente procedimento. Ciò
posto il reclamo va respinto.
7.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 97 e 106 cpv. 1 CPC). La reclamante
rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decide:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali, di complessivi fr. 600.– sono poste a carico
della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 500.– di ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
La vicepresidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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