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Decisione

16.2012.43

Violazione del diritto di essere sentito - Non trasmissione al convenuto di un allegato di causa e mancata citazione delle parti al dibattimento

14 giugno 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, il

18 aprile 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere

il pagamento di fr. 3600.– oltre interessi. Nella

sua risposta del 6 giugno 2012, il convenuto ha proposto di respingere la

petizione, ritenendo l'attrice completamente tacitata dall'importo di fr.

1200.- da lei trattenuto. Replicando il 19 giugno 2012 l'attore ha confermato le sue domande. Duplicando il 4 luglio 2012 il convenuto ha riaffermato

la sua posizione. Con ordinanza 5 luglio 2012 il Giudice di pace, nel notificare

all'attore la duplica del convenuto, gli ha assegnato un termine fino al 25

luglio 2012 per presentare le “proprie eventuali conclusioni sui documenti

allegati”. Il 9 luglio 2012 il convenuto ha contestato l'agire del Giudice di pace,

chiedendo la revoca di tale termine, senza esito. Il 24 luglio 2011 (recte:

2012) l'attore ha trasmesso una sua presa di posizione. L'atto non è stato intimato

al convenuto.

C. Statuendo

il 18 settembre 2012 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato

il convenuto a pagare fr. 3600.– oltre interessi e spese, rigettando in via definitiva

l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese giudiziarie di complessivi

fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla

controparte un'indennità di fr. 300.–.

D. Con

reclamo 25 settembre 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio, postulandone

– in via principale – la riforma nel senso di respingere la petizione e in via

subordinata l'annullamento con rinvio della causa al Giudice di pace. Nelle sue

osservazioni 25 ottobre 2012 CO 1 si è sostanzialmente rimesso al giudizio

della Camera.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 19 settembre

2012.

Introdotto il 25 settembre 2012, il reclamo è tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,

relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso,

riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali

punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1).

Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può

limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con

riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e

dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta

segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata

adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

3.

Il

reclamante rimprovera al Giudice di pace la violazione della procedura, per avere

concesso all'attrice un termine per presentare osservazioni alla sua duplica e

la violazione dell'integrità del contraddittorio, per aver tenuto conto nella

sua decisione del nuovo allegato dell'attrice, senza trasmettergliene una copia

e concedergli il diritto di replica.

a) Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2

Cost.) garantito altresì dall'art. 53

CPC, la cui violazione implica di principio l'annullamento della decisione

impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 197

consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii). Tale censura deve essere esaminata

in primo luogo.

Il

diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo

secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Comprende segnatamente il

diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e

di potersi esprimere al proposito, indipendentemente dalla circostanza che contenga

argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire

sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una

presa di posizione o un documento versato agli atti contiene degli elementi

determinanti che richiedono delle osservazioni. Il diritto di replica fondato

sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure giudiziarie, comprese

quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Ogni

presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere

comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare

uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 138 I 485 consid.

2.

; 138 I 156 consid, 2.3; 137 I 197 consid. 2.3.1).

b) La

procedura semplificata prevede che, se la petizione contiene una motivazione,

il giudice prima di citare le parti al dibattimento assegna alla controparte un termine per presentare

osservazioni scritte (art. 245 cpv. 2 CPC). Se le circostanze lo richiedono, il

giudice può ordinare un ulteriore scambio di scritti (art. 246 cpv. 2 CPC). In

concreto, il Giudice di pace, dopo aver ordinato un doppio scambio di allegati

e segnatamente ricevuto la duplica del convenuto, ha assegnato all'attore un

termine per presentare per iscritto le “proprie eventuali conclusioni sui

documenti allegati”. E l'attore ha trasmesso una sua presa di posizione il 24

luglio 2012.

Già

ci si può chiedere se la possibilità offerta alle parti di replicare e

duplicare in forma scritta sia compatibile con la procedura semplificata,

basata sull'oralità (Trezzini, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 246, pag.

1089). Resta il fatto che lo scritto del 24 luglio 2012 non è stato notificato

al convenuto e ciò è confermato dal fatto che l'incarto del Giudice di pace

contiene tre esemplari originali di tale scritto. Così facendo ed emanando la

sua decisione il Giudice di pace non solo non ha citato le parti al dibattimento

– che deve sempre succedere alla fase degli allegati scritti (Haldy in:

Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 246)

– ma nemmeno ha dato al convenuto la possibilità di esprimersi sulla presa di

posizione dell'attore. E come si è visto (sopra consid. 3a) poco importa se per

finire il Giudice di pace ha ritenuto che lo scritto e gli allegati prodotti il

24.

luglio 2012 dall'attore “non avevano portato nulla di nuovo”, la parte

beneficiando di tale prerogativa a prescindere dalla questione di sapere se

l'atto contiene nuovi elementi (di fatto o di diritto) e se essi siano rilevanti ai fini del giudizio (DTF 138 I 157

consid. 2.3.3). Ne discende che il primo giudice ha

violato il diritto di essere sentito del reclamante.

c) Tale

lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata nell'ambito della

presente procedura di reclamo atteso che questa Camera non dispone

dello stesso potere di esame dell'autorità cui viene imputata la violazione (DTF

137.

I 197 consid. 2.3.2). Da quanto precede discende

che il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare le altre

censure sollevate dal convenuto. La decisione impugnata va annullata e la causa

rinviata al Giudice di pace affinché, dopo aver trasmesso al convenuto lo

scritto 24 luglio 2012, indica il dibattimento ed emetta un nuovo giudizio.

4.

Le spese

giudiziarie seguirebbero la soccombenza, ma visti i motivi di

annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a

qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non

si giustifica assegnarle già per il fatto l'opponente, rimessosi al giudizio di

questa Camera, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del

Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali, ma non quelle

ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al

Giudice di pace per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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