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Decisione

16.2012.44

Contratto di mandato - remunerazione di avvocato

25 febbraio 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 25 febbraio 2004 l'avv. CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, per ottenere il pagamento di fr. 9374.20 oltre

interessi al 5% dal 5 febbraio 2002 e le spese esecutive, così come il rigetto

in via definitiva dell'opposizione al citato PE. Nella sua risposta del 7

giugno 2004 il convenuto ha proposto di respingere la petizione e ha chiesto di

sospendere il procedimento essendo in procinto di promuovere davanti al Pretore

del Distretto di Leventina un'azione di rendiconto nei confronti dell'avv. __________

G__________. La procedura è rimasta sospesa fino al 18 agosto 2010. Esperita l'istruttoria,

le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel suo memoriale del 21 giugno 2012 l'attore ha ribadito le sue domande. Nelle sue del 25 giugno 2012 il convenuto ha confermato la sua posizione.

C. Statuendo il 22 agosto 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la

petizione, condannando il convenuto a pagare fr. 9354.50 oltre interessi al 5%

dal 22 marzo 2012 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al

citato PE. Le spese di fr. 627.–, con una tassa di giudizio di fr. 900.–, sono state poste a carico del convenuto,

tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con

un reclamo del 1° ottobre 2012 in cui postula la riforma del giudizio impugnato

nel senso di respingere la petizione. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Fino

alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti

al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano ad essere regolati

dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica

invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione

(art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata

al convenuto il 30 agosto 2012, sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di

prima istanza finale” (art. 319

lett. a CPC) entro trenta giorni dalla sua notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC)

e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48

lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo,

è ricevibile.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di

cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime

cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto

e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246,

consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un

potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono

stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare

esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione

esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio

(art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la

decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare

per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero

manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale,

gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso

oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF

138.

I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario

solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e

la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di

tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa;

oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni

insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

3.

Il Pretore, ricordato che il rapporto giuridico tra cliente e avvocato

è regolato dalle norme sul mandato e che il mandante ha un diritto alla riduzione

della mercede nel caso di errata o incompleta esecuzione della prestazione da

parte del mandatario, ha in sintesi stabilito che incombeva al convenuto, che

si opponeva al pagamento del saldo dell'onorario, dimostrare l'inadempimento

del contratto da parte del mandatario. Tanto più che, ha soggiunto, durante il mandato

il convenuto non aveva mai sollevato remore in relazione all'operato del legale,

lasciando in tal modo intendere di esserne soddisfatto. Il primo giudice ha poi

rilevato che “non è dato a comprendersi, invero, né leggendo l'allegato di risposta

del convenuto, né facendo riferimento ai tre scritti inviati da RE 1: (…) in

cosa consistano concretamente i rimproveri mossi al mandatario, che

giustificherebbero una riduzione dell'onorario fatturato”. Egli ha inoltre

soggiunto che “non si evince dagli atti la violazione del dovere di diligenza

da parte del mandatario, se si eccettua per il mancato rendiconto ex art. 400

CO, sanzionato poi nell'ambito della procedura giudiziaria svoltasi davanti al

Pretore di Leventina. Per questa violazione, comunque, il convenuto non può

certo pretendere di rifiutare il pagamento del saldo dell'onorario (fr.

9354.

); né del resto RE 1 ha altrimenti quantificato l'ammontare della

riduzione che eventualmente si giustificherebbe per tenere in debito conto tale

carenza nello svolgimento del mandato”. Infine il Pretore, ritenuto che sull'ammontare

della nota professionale in quanto tale, il convenuto non ha eccepito nulla e

considerata la pretesa di

fr. 19.70 per le spese di richiamo non provata, ha accolto la petizione

limitatamente a fr. 9354.50.

4.

Preliminarmente

si rileva che il reclamante riprende ampi stralci delle sue conclusioni del 25

giugno 2012 e rinvia al suo memoriale conclusivo, considerandolo parte integrante del reclamo. Tale modo

di procedere è inammissibile in questa sede, dovendo l'atto di reclamo

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 320 e 321 cpv. 1 CPC). Il reclamante deve confrontarsi criticamente con

la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la

stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar

zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione,

n. 36 ad art. 311; Kurz

in: Kurz/Hoffmann-Nowotny/ Stauber [curatori], ZPO-Rechtsmittel, Berufung und

Beschwerde, Basilea 2013, n. 38 segg. ad art. 321; sentenza del Tribunale

federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011, consid. 4). Le argomentazioni tratte

dall'allegato conclusionale, non essendo al servizio di circostanziate censure

al giudizio impugnato, rendono queste parti del reclamo inammissibili (art. 321

cpv. 1 CPC).

5.

Nella

fattispecie l'attività di consulenza giuridica svolta dall'avv. __________ G__________

è indubbiamente stata effettuata nell'ambito di un contratto di mandato (art.

394.

cpv. 1 CO; DTF 135 III 259, consid. 2.1). Ora, giusta l'art. 8 CC, l'avvocato

che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato

dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito mandato – in concreto

pacifica – così come la congruità della sua pretesa. Egli deve inoltre pure

dimostrare il corretto adempimento del mandato, segnatamente che la prestazione

fornita corrisponde a quanto effettivamente pattuito. Ne va diversamente

allorquando il mandante, anche solo con il suo prolungato silenzio, mette in

atto un comportamento che giustifica di ritenere che egli abbia essenzialmente

accettato la prestazione siccome conforme. In tal caso l'onere della prova è

rovesciato e spetta al mandante dimostrare che l'incarico non è stato adempiuto

correttamente. Non modifica per contro questo assunto il fatto che il mandante,

quale profano, non sia in grado di valutare la qualità della prestazione. Di

conseguenza, se non manifesta opposizione alla conduzione processuale del suo

avvocato – a condizione però che ne sia tenuto al corrente e sia debitamente

informato – o addirittura dichiara il proprio consenso alle bozze di allegato

sottopostegli, il mandante non può addossare al mandatario l'onere della prova,

ma deve dimostrare lui stesso il carente adempimento del contratto se non

intende pagare (integralmente) l'onorario (RtiD II-2007 42c pag. 736; II CCA,

sentenza inc. 12.2010.180 del 16 agosto 2012, consid. 3 con rinvio a Fellmann,

Berner Kommentar, 1992, n. 488-492 e 494 ad art. 394 CO).

6.

In

concreto, il Pretore ha constatato che durante lo svolgimento del mandato il

cliente non ha sollevato contestazioni sull'operato del legale. Il reclamante

sostiene di non essersi lamentato prima perché “credevo che l'avv. G__________

avesse interrotto gli interventi per sovraccarico”. Ciò non dimostra

lontanamente che l'accertamento del Pretore sia manifestamente errato, tanto meno

se si pensa che il reclamante nemmeno pretende che nelle lettere inviate all’attore

e all’avv. __________ G__________ abbia in qualche modo contestato le

prestazioni di quest’ultimo. Ritenendo che in circostanze del genere spettava

al convenuto dimostrare la carente esecuzione del mandato, il Pretore non ha

erroneamente applicato il diritto.

7.

RE 1, in sintesi, ribadisce di non poter sostanziare le sue critiche all'operato dell'avv. G__________ poiché

deve “prima capire quello che in realtà lui stesso ha fatto”. E al riguardo

egli sostiene che il “resoconto di mandato” del 22 novembre 2010 redatto dal

legale “risulta d'acchito completamente carente rispetto a quanto ordinato dal

giudice”.

a) Ora,

che al termine del mandato l'avvocato debba informare in maniera esatta e comprensibile

il suo cliente sullo svolgimento dell'incarico è indubbio (Bohnet/Martenet, Droit de la profession

d'avocat, Berna 2009, pag. 1124 n. 2828). Quanto al rendiconto, esso deve

essere sufficiente e comprensibile dovendo contenere tutte le informazioni

necessarie, ovvero rilevanti per la posizione giuridica del mandatario e quelle

che gli permetterebbero di far valere i suoi diritti, cioè di dare istruzioni,

di revocare il mandato o di postulare un eventuale risarcimento del danno (Bohnet/Martenet, op. cit., pag. 1124 n.

2829; II CCA, sentenza inc. 12.2006.40 del 12 marzo 2007, consid. 6 con rinvio

a Fellmann, op. cit., n. 19 seg. e

27.

segg. ad art. 400 CO).

b) Nella

fattispecie, l'avv. __________ G__________ ha rilasciato, in esito a un'azione

promossa da RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Leventina, il rendiconto

della sua attività. Il documento, dopo una premessa introduttiva, è suddiviso

in tre sezioni: assunzione del mandato, modalità di esecuzione del mandato e dettagli

sul mandato. Nella prima il legale ha esposto le modalità di assunzione del

mandato e i motivi per cui il cliente si è rivolto a lui. Nella seconda, egli

ha indicato lo scopo e le finalità del mandato così come l'attitudine del cliente.

Nella terza, infine, il legale ha esposto i motivi dei contatti con terze

persone (ing. __________, avv. __________, pianificatore __________, funzionari

della sezione dell'agricoltura e l’avv. __________), ha poi indicato di avere

redatto un parere e di avere consigliato al cliente di presentare una mozione

in Consiglio comunale e ha rilevato di avere frequentemente rilasciato pareri

su proposte, motivazioni o interpretazioni discusse dal cliente con i suoi vari

patrocinatori (doc. M).

c) Il

rendiconto in questione, assieme alla specifica delle prestazioni (doc. 2), è tutto

sommato sufficientemente dettagliato, giacché contiene le necessarie informazioni

sullo svolgimento del mandato. Esso permette al mandante di comprendere il contenuto

dei vari incontri con terze persone e i consigli dati. Certo sul contenuto dei

colloqui con il cliente il rapporto può fors'anche apparire scarno con riferimento

all'enormità di conversazioni telefoniche intercorse tra avvocato e cliente. D'altro

canto non va dimenticato che l'interlocutore era il convenuto medesimo, il

quale non può seriamente pretendere di ritrovare nel rendiconto l'intero

contenuto dei contatti con il suo consulente giuridico. Al punto che una

richiesta di rendiconto può finanche apparire abusiva ove tenda a ottenere

informazioni già in possesso del mandante o che questi sarebbe in grado di procurarsi

consultando i propri documenti (sentenza del Tribunale federale 4C.206/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 4.3.1).

d) Visto

quanto precede, il convenuto disponeva degli elementi sufficienti per mostrare

lui stesso il carente adempimento del contratto. In realtà, salvo la critica sulla

trasformazione di un'interpellanza in una mozione – sulla quale si ritornerà in

appresso – egli nulla ha allegato. In definitiva, tutto si ignora sui rimproveri

mossi al legale sicché una volta di più la conclusione del primo giudice,

secondo cui non vi era alcuna prova sulla carente esecuzione del mandato,

ovvero di una violazione del dovere di diligenza da parte dell'avvocato,

resiste alla critica.

8.

a) Il

reclamante indica poi quali danni che gli avrebbe causato il legale, “lavori

bloccati, causa della sua passività. Egli non ha concretizzato quello che lui

aveva analizzato con il pertinente referto giuridico del 19.7.1996” e il fatto

che “mi ha consigliato male, allorquando mi ha fatto cambiare un'interpellanza

del 26.10.1998 in mozione del 20.11.1998”. Ora, tali argomentazioni, del tutto

generiche, sono manifestamente insufficienti per fondare una pretesa nei

confronti del mandatario. Né egli si confronta con l'argomentazione del primo

giudice secondo cui non era dato di capire che cosa – sia con un'interpellanza

che con una mozione – il convenuto intendesse ottenere, dopo che era già stata

ordinata la demolizione di una parte dell'immobile “__________”.

b) Il

reclamante asserisce di dover “supporre che la fattura è

un'improvvisazione dell'avv. CO 1, come per esempio i fr. 2800.–,

fatturati il 28.11.1998 per “colloqui cl, esame doc. redaz. Parziale risp.” In

quanto quel sabato era, come detto, una visita spontanea (…) incontro spontaneo

che durava ca. 1 ora, per cui i fr. 2800.– non possono certamente essere

giustificati.” Ora, tale contestazione, non sollevata davanti al primo giudice,

è tardiva, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede

nuovi fatti, prove o eccezioni. Per di più, il reclamante nemmeno pretende che

l'accertamento del primo giudice secondo cui sull'ammontare dell'onorario il

convenuto nulla aveva eccepito, sia manifestamente errato. Ciò posto il

reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei

fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere

respinto.

9.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo

non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione

a:

– ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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