16.2012.45
Contratto di subappalto - notifica difetti - contenuto della citazione all'udienza di conciliazione - mancata comparsa del convenuto - diritto di essere sentito
14 gennaio 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2012.45
Data decisione, Autorità:
14.01.2013, CCR
Titolo:
Contratto di subappalto - notifica difetti - contenuto della citazione all'udienza di conciliazione - mancata comparsa del convenuto - diritto di essere sentito
CITAZIONE
GARANZIA PER DIFETTI
art. 206 CPC
art. 209 CPC
art. 212 CPC
Incarto n.
16.2012.45
Lugano
14 gennaio
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
cancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo del 8 ottobre 2012
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 19 settembre 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella causa n. 49/2012
(risarcimento danni) promossa con istanza 15 giugno 2012 dalla
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
RE 1, titolare della ditta individuale __________, ha eseguito lavori da gessatore
in un'abitazione appartenente a __________ e __________ a __________;
che invitato
a eseguire delle riparazioni in garanzia per dei difetti di esecuzione dei
citati lavori RE 1 non è intervenuto sicché tali opere sono state affidate alla
ditta __________, la quale ha emesso una fattura di fr. 1944.– saldata dalla
società CO 1;
che il 17
ottobre 2001 CO 1 ha chiesto a RE 1 la rifusione di quest'importo, senza esito;
che,
visto il mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo
n. __________ dell'UE di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione;
che il 15 giugno 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo
di Lugano Est chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e
di pronunciare, nel caso di mancata conciliazione, la condanna di RI 1 al
pagamento di fr. 1944.– oltre interessi del 5% dal 17 novembre 2011 e fr. 285.–
a titolo di risarcimento danni, oltre al rigetto dell'opposizione interposta al
citato PE;
che
all'udienza del 25 luglio 2012 l'istante, unica comparente, ha confermato le
sue domande;
che con
decisione 19 settembre 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha
condannato il convenuto a pagare fr. 1944.– oltre interessi e spese,
rigettando, limitatamente a quest'importo, l'opposizione interposta al menzionato
PE;
che con reclamo
del 8 ottobre 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che il
reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto
procedurale, procedendo all'emanazione del giudizio nonostante la sua assenza
all'udienza, e quello sostanziale ritenendo provata la pretesa dell'attrice;
che nelle
sue osservazioni del 15 novembre 2012 la CO 1 conclude per il rigetto del
reclamo;
e considerando
in diritto: che
la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è
irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di
avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o
nuovi mezzi di prova (Jeandin in:
Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, n. 2 ad art. 326);
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il
reclamante lamenta una lesione del suo diritto di essere sentito, il primo giudice
non avendo indicato nella citazione all'udienza di conciliazione come in
assenza della parte convenuta egli avrebbe proceduto comunque all'emanazione della
decisione;
che la
mancata comparsa del convenuto all'udienza di conciliazione non ha effetti di
natura preclusiva ma impedisce unicamente il raggiungimento di un accordo;
che in
tale evenienza tornano applicabili gli art. 209-212 come in caso di mancata
conciliazione (art. 206 cpv. 2 CPC; Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, art. 206 pag.
933);
che,
quindi, nulla impediva al Giudice di pace di giudicare la controversia (art.
Fatti
212 CPC), così come richiesto dall'istante (cfr. Bohnet in: Code de
procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 212);
che ancorché
la citazione all'udienza di conciliazione non riporti espressamente il testo
dell'art. 212 CPC, l'ordinamento processuale non impone un obbligo in tal senso;
che, comunque
sia, la citazione richiama espressamente la norma in questione riportando il
testo integrale dell'art. 206 CPC, ragione per la quale il reclamante avrebbe
dovuto farsi parte diligente e interessarsi circa il contenuto della stessa;
che, pertanto,
procedendo all'emanazione del giudizio dopo il fallimento del tentativo di
conciliazione, il Giudice di pace non ha violato il diritto di essere sentito
del convenuto;
che, nel
merito, il reclamante rimprovera al primo giudice di aver accolto l'istanza ritenendo
provata la pretesa dell'istante nonostante la stessa non sia suffragata da alcun
riscontro probatorio;
che l'istante
a sostegno della sua richiesta di rimborso di quanto versato all'impresa di
gessatura __________ per la “demolizione soffitto esistente distaccato e sgombero”
e per la “fornitura e posa nuova isolazione styrofoon 30 mm” (cfr. doc. F), nulla ha allegato a dimostrazione del fatto che l'intervento della ditta __________
Considerandi
sarebbe da ricondurre a un errore del convenuto;
che per
di più l'istante non spiega, né tantomeno sostanzia, il motivo per il quale la
stessa abbia anticipato il pagamento per conto del convenuto, nulla emergendo
circa la natura della relazione contrattuale tra le due società;
che anche
volendo ipotizzare la conclusione di un contratto di subappalto tra le parti,
nell'ambito del quale il convenuto avrebbe fornito ai committenti dell'istante
un'opera difettosa, e per la quale egli risponderebbe nei confronti dell'appaltatore
principale (Gauch, Le contrat d'entreprise,
1999, n. 1501 pag. 431), spettava in ogni caso all'istante che pretende un
risarcimento per i difetti cagionati dal subappaltatore provare il difetto e la
sua tempestiva notifica (Gauch,
op. cit., n. 1507 pag. 433), prove neppure allegate;
che in
simili circostanze mal si comprende come e su quali basi il primo giudice abbia
accolto la pretesa dell'istante;
che il
reclamo, che ha evidenziato una manifesta errata valutazione delle risultanze
istruttorie da parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del
diritto sostanziale, deve così essere accolto;
che accogliendo il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327
cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite, con la
conseguente reiezione dell'istanza;
che le spese giudiziarie, di entrambe le sedi, seguono la soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC), ritenuto che per questa sede l'istante rifonderà al reclamante
un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decide: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico. Non si assegnano indennità.
II. Le spese
giudiziarie di complessivi fr. 250.– sono poste a carico della CO 1 rifonderà
al reclamante un'indennità di fr. 100.–.
III. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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