Lexipedia

Decisione

16.2012.45

Contratto di subappalto - notifica difetti - contenuto della citazione all'udienza di conciliazione - mancata comparsa del convenuto - diritto di essere sentito

14 gennaio 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

212 CPC), così come richiesto dall'istante (cfr. Bohnet in: Code de

procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 212);

che ancorché

la citazione all'udienza di conciliazione non riporti espressamente il testo

dell'art. 212 CPC, l'ordinamento processuale non impone un obbligo in tal senso;

che, comunque

sia, la citazione richiama espressamente la norma in questione riportando il

testo integrale dell'art. 206 CPC, ragione per la quale il reclamante avrebbe

dovuto farsi parte diligente e interessarsi circa il contenuto della stessa;

che, pertanto,

procedendo all'emanazione del giudizio dopo il fallimento del tentativo di

conciliazione, il Giudice di pace non ha violato il diritto di essere sentito

del convenuto;

che, nel

merito, il reclamante rimprovera al primo giudice di aver accolto l'istanza ritenendo

provata la pretesa dell'istante nonostante la stessa non sia suffragata da alcun

riscontro probatorio;

che l'istante

a sostegno della sua richiesta di rimborso di quanto versato all'impresa di

gessatura __________ per la “demolizione soffitto esistente distaccato e sgombero”

e per la “fornitura e posa nuova isolazione styrofoon 30 mm” (cfr. doc. F), nulla ha allegato a dimostrazione del fatto che l'intervento della ditta __________

Considerandi

sarebbe da ricondurre a un errore del convenuto;

che per

di più l'istante non spiega, né tantomeno sostanzia, il motivo per il quale la

stessa abbia anticipato il pagamento per conto del convenuto, nulla emergendo

circa la natura della relazione contrattuale tra le due società;

che anche

volendo ipotizzare la conclusione di un contratto di subappalto tra le parti,

nell'ambito del quale il convenuto avrebbe fornito ai committenti dell'istante

un'opera difettosa, e per la quale egli risponderebbe nei confronti dell'appaltatore

principale (Gauch, Le contrat d'entreprise,

1999, n. 1501 pag. 431), spettava in ogni caso all'istante che pretende un

risarcimento per i difetti cagionati dal subappaltatore provare il difetto e la

sua tempestiva notifica (Gauch,

op. cit., n. 1507 pag. 433), prove neppure allegate;

che in

simili circostanze mal si comprende come e su quali basi il primo giudice abbia

accolto la pretesa dell'istante;

che il

reclamo, che ha evidenziato una manifesta errata valutazione delle risultanze

istruttorie da parte del primo giudice con conseguente errata applicazione del

diritto sostanziale, deve così essere accolto;

che accogliendo il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327

cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite, con la

conseguente reiezione dell'istanza;

che le spese giudiziarie, di entrambe le sedi, seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC), ritenuto che per questa sede l'istante rifonderà al reclamante

un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a

suo carico. Non si assegnano indennità.

II. Le spese

giudiziarie di complessivi fr. 250.– sono poste a carico della CO 1 rifonderà

al reclamante un'indennità di fr. 100.–.

III. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster