16.2012.46
Contratto di lavoro - condanna penale del gerente - responsabilità del lavoratore - legittimazione passiva
20 dicembre 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2012.46
Data decisione, Autorità:
20.12.2013, CCR
Titolo:
Contratto di lavoro - condanna penale del gerente - responsabilità del lavoratore - legittimazione passiva
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
art. 8 CC
art. 320 CPC
art. 326 CPC
Incarto n.
16.2012.46
Lugano
20 dicembre
2013/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Pellegrini
cancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 9 ottobre 2012
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 10 settembre 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano, nella causa civile n. 37/C/12/Co promossa
con istanza 18 aprile 2012 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che CO 1 è stato assunto da RE 1 quale gerente del bar __________ a __________;
che con decreto di accusa n. 11/208 del 20 gennaio 2012 l'Ufficio del commercio e dei passaporti ha inflitto a CO 1 una multa di fr. 100.– oltre alle spese di fr. 30.–
per aver omesso di esporre all'esterno dell'esercizio pubblico la lista dei
prezzi dei cibi e delle bevande, mentre con decreto di accusa n. 16/205 del 17
febbraio 2005 lo stesso Ufficio gli ha inflitto una multa di fr. 1500.– oltre a
fr. 410.– di spese per aver permesso la vendita di bevande alcooliche a minorenni;
che CO 1, non ritenendosi responsabile per tali infrazioni poiché commesse dal marito della sua
datrice di lavoro, ha chiesto a RE 1 il rimborso degli importi delle multe
pagate facendole notificare dall'Ufficio esecuzioni di Lugano il precetto
esecutivo n. 1540320 per l'incasso di fr. 3100.– oltre accessori (fr. 2040.–
per le multe, fr. 1000.– a titolo di risarcimento danni e fr. 60.– di spese amministrative),
al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che il 18 aprile 2012 CO 1 si è rivolto al
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare le parti a
un tentativo di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata conciliazione,
una proposta di giudizio volta alla condanna di RE 1 al pagamento di fr. 3100.–
oltre accessori così come al rigetto dell'opposizione da questa interposta al citato
precetto esecutivo;
che vista la mancata conciliazione all'udienza del 18 luglio 2012 il Giudice di pace si è
impegnato a formulare la sua proposta di giudizio o a emanare la decisione “se
inferiore a fr. 2000.–“;
che con decisione del 10 settembre 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza limitatamente
alla multa e alle spese inflitte all'istante con decreto di accusa del 17 febbraio
2012, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 1970.– oltre
interessi del 5% dal 6 marzo 2012 e il rigetto, limitatamente a quest'importo,
dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che con reclamo dell'8 ottobre 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento,
il primo giudice avendo erroneamente concluso alla sua responsabilità anziché a quella del gerente dell'esercizio pubblico;
che nelle sue osservazioni del 9 novembre 2012 Michele Rovaris ha in sostanza proposto la reiezione del reclamo;
e
in diritto: che la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art.
Fatti
326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità
di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art.
326);
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il primo giudice ha parzialmente accolto l'istanza poiché, al momento dell'accertamento dell'infrazione,
l'istante non era presente nell'esercizio pubblico nel quale si trovava invece
il marito della convenuta, alla quale il primo giudice ha addebitato “l'onere
della spesa”;
che la reclamante contesta questa conclusione e ritiene che il solo responsabile di quanto
avviene nell'esercizio pubblico è il gerente, ossia l'istante;
che l'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo
di provare detta circostanza;
che in questo senso spettava quindi all'istante dimostrare, in primo luogo, una qualsiasi
Considerandi
responsabilità a carico della convenuta in relazione alla sanzione pecuniaria a
lui inflitta, pena la reiezione della sua pretesa (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC);
che nulla in tal senso è stato allegato e tantomeno dimostrato, l'istante nemmeno alludendo a
quale tipo di responsabilità rimprovera al datore di lavoro;
che per
fondare una responsabilità del datore di lavoro, questi doveva essere consapevole
che un suo ausiliario potesse servire bevande alcoliche a minorenni, o avere
tollerato tale comportamento, ciò che nemmeno è preteso in concreto;
che l'applicazione del diritto da parte del primo giudice che ha riconosciuto una responsabilità
della convenuta è errata, dalle risultanze istruttorie non emergendo nulla che possa in qual che modo sostanziare una responsabilità di quest’ultima;
che ciò posto il reclamo dev'essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della
reiezione dell'istanza;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC), mentre non si giustifica di assegnare all'opponente
un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC), nulla rendendo verosimile un particolare dispendio di tempo;
che l'esito del giudizio impone una diversa ripartizione degli oneri
processuali e delle ripetibili di prima sede che seguono la medesima ripartizione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa
di giustizia da anticipare dalla parte istante di fr. 200.–, rimane a suo
carico con l'obbligo di rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 100.–.
II. La tassa
di giustizia di fr. 250.–, da anticipare dalla reclamante, è posta a carico di CO
1.
III. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
al Giudice di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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