16.2012.47
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31 luglio 2013Italiano18 min
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Numero d'incarto:
16.2012.47
Data decisione, Autorità:
31.07.2013, CCR
Titolo:
Contratto collettivo di lavoro per gessatori - fine della relazione contrattuale - principio inquisitorio sociale - indennità trattenuta dal datore di lavoro per abbandono del posto di lavoro - assenza ingiustificata o presa di vacanze da parte del lavoratore? - indennizzo per vacanze non godute
CONTRATTO COLLETTIVO
LICENZIAMENTO / DISDETTA
ONERE DELLA PROVA O ONERE PROBATORIO
PRINCIPIO INQUISITORIO
VACANZA O FERIE
art. 329d cpv. 2 CO
art. 336c CO
art. 337 CO
art. 337d CO
art. 343 cpv. 4 CO
art. 361 CO
art. 106 cpv. 1 CPC
art. 114 let. c CPC
art. 115 CPC
art. 142 cpv. 3 CPC
art. 247 cpv. 2 let. b CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 46 LL
art. 73 cpv. 1 let. c OLL 1
Incarto n.
16.2012.47
Lugano
31 luglio
2013/sdb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo 15 ottobre 2012
presentato dalla
RE 1
contro la decisione emessa il 26 settembre 2012 dal Vice
Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa 0007-2012-o (contratto
di lavoro) promossa con petizione 15 giugno 2012 da
CO 1
(rappresentato dall' RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
25 luglio 2011 la RE 1 ha notificato CO 1, presso la quale lavorava come gessatore
per uno stipendio mensile di fr. 4800.– più tredicesima, la disdetta del
contratto di lavoro per il 31 agosto 2011. Durante il periodo di disdetta, il
dipendente è stato inabile al lavoro dal 9 agosto all'11 settembre 2011. CO 1 ha
ripreso l'attività dal 12 al 21 settembre 2011 per poi, a suo dire, prendersi le
ferie. Il 26 settembre 2011 la RE 1, ritenendo l'assenza ingiustificata, ha
notificato ad CO 1 il licenziamento immediato “per abbandono definitivo del
posto di lavoro”.
Fatti
B. Con istanza di conciliazione 15
febbraio 2012 CO 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo
di Bellinzona, chiedendo il versamento di fr. 2624.20 corrispondenti alla
deduzione di fr. 1200.– operata dal datore di lavoro sullo stipendio di settembre
“per abbandono definitivo del posto di lavoro” e al mancato pagamento di fr.
1424.20 quale “differenza ore 2011 fino al 31.08.2011 dedotte vacanze giorni 7.67”. All'udienza del 7 marzo 2012 il Giudice ha formulato una
proposta nel senso di riconoscere all'istante fr. 2000.–. Tale proposta è stata
rifiutata dalla convenuta.
C. Ottenuta
l'autorizzazione ad agire, con petizione 15 giugno 2012 CO 1 ha ribadito
davanti al medesimo giudice la richiesta di pagamento di complessivi fr.
2624.20, oltre a interessi del 5% dal 1° ottobre 2011. All'udienza di
discussione del 19 settembre 2012 la RE 1 ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 26 settembre
2012 il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto l'istanza condannando
la RE 1 a versare all'attore fr. 1800.–. La tassa di giustizia di fr. 200.– è
stata posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte
un'indennità di fr. 100.–.
D. Con
reclamo 15 ottobre 2012 la RE 1 è insorta contro
il predetto giudizio postulandone l'annullamento “poiché i fatti esposti dall'istante
non sono sorretti da alcuna prova a sostegno delle pretese”. Nelle sue osservazioni del 16
novembre 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 27 settembre
2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il giorno
successivo e sarebbe scaduto sabato 27 ottobre 2012, salvo prorogarsi a lunedì
29.
ottobre 2012 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 15 ottobre 2012 (cfr. timbro
sulla busta di intimazione), il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
La documentazione
prodotta con il reclamo o con la risposta al reclamo (e non davanti al primo
giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle
parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi
fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in:
Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo
conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246
consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
4.
Controverso
nella fattispecie è il momento in cui la relazione contrattuale tra le parti si
è conclusa, ovvero il 30 settembre 2011 per il lavoratore o il 31 ottobre 2011
per il datore di lavoro. Per il primo giudice “l'abbandono definitivo del posto
di lavoro, per mancanza di comunicazione, non è stato sancito in modo chiaro”.
a) Ci
si può chiedere se tale motivazione sia sufficiente e se il primo giudice non
abbia violato il principio inquisitorio sociale applicabile nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro il cui valore litigioso
è inferiore a fr. 30 000.– (art. 343 cpv. 4 vCO; 247 cpv. 2 lett. b CPC). Secondo
tale principio, il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le
prove, ovvero deve interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di
collaborare nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. La massima inquisitoria sociale riguarda la raccolta del materiale
probatorio – ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio –
dinanzi al giudice di prima istanza, non invece l'oggetto della controversia,
che resta nella libera disposizione delle parti. Queste rimangono tenute a
esporre – nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili –
le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova
disponibili. Se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle
allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tuttavia tenuto a interpellare le parti e può finanche convocare
di propria iniziativa dei testimoni e/o ordinare l'edizione di documenti (sentenza
del Tribunale federale 4A_522/2008 del 3 settembre 2009 consid. 3.1 con riferimenti; CCR inc. 16.2010.22 del 7 marzo 2011, consid.
3). In concreto, per le ragioni esposte in appresso, l'interrogativo può
rimanere indeciso, la vertenza potendo essere decisa senza ulteriori
accertamenti.
b) Il
Contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori
a secco, plafonatori e intonacatori, norma la cui obbligatorietà a livello
cantonale è stata sancita dal Consiglio di Stato con decreti 29 settembre 2010
e 25 maggio 2011, prevede che, dopo il periodo di prova, nel primo anno di servizio,
il termine di disdetta è di un mese, per la fine del mese (art. 34.2.1).
L'art. 34.3.4 CCL dispone inoltre che “se il lavoratore subisce un infortunio
dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà
sospesa fintanto che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà
le prestazioni di indennità giornaliera”.
c) Secondo l'art. 336c CO dopo il tempo di prova, il datore di
lavoro non può disdire il rapporto di lavoro
allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa
di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni del primo
anno di servizio (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). La disdetta data durante
tale periodo è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora
giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere
soltanto dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2 CO). Se per la cessazione
di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una
settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di
disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo
(art. 336c cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza, il termine di disdetta
dell'art. 336c cpv. 2 CO deve essere calcolato retroattivamente a
partire dalla fine del contratto (DTF 134 III 354 consid. 2
e 3; Tercier/Favre/Eggimann, Les
contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 548, n. 3685).
d) In concreto, le parti
concordano che il termine di disdetta del contratto di lavoro è di un mese. La disdetta è stata notificata
il 25 luglio 2011 per la fine del mese di agosto successivo. Il termine di
disdetta di un mese (dal 1° agosto al 31 agosto 2011) è però rimasto sospeso
dal 9 agosto all'11 settembre 2011 a causa di un infortunio subito dal
lavoratore (doc. D) e ha ripreso a decorrere il 12 settembre per 23 giorni, corrispondenti
al periodo dal 9 agosto al 31 agosto 2011. Il termine così prolungato è giunto
a scadenza il 3 settembre 2011 e, in virtù dell'art. 336c cpv. 3 CO, la
fine del contratto di lavoro è pertanto stata posticipata al 30 settembre 2011 (Tercier/Favre/Eggimann, op. cit., pag.
548, n. 3686). È a torto quindi che la reclamante ritiene la fine del contratto
sia intervenuta il 31 ottobre 2011.
5.
In
merito all'indennità trattenuta dalla convenuta per abbandono del posto di lavoro,
il Giudice di pace ha condannato la datrice di lavoro a
restituire fr. 1000.– al lavoratore. La reclamante ribadisce la bontà
della trattenuta ritenendo che il dipendente ha abbandonato il posto di lavoro senza
giustificazione. Quest'ultimo contesta tale rimprovero, asserendo di avere
usufruito dei giorni di vacanza non ancora goduti, fatto di cui avrebbe
informato il collega M__________, il quale, avendo il compito di organizzare
settimanalmente i cantieri, “gli avrebbe chiesto quando terminava di lavorare”.
a) L'art.
337.
CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo
recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente
quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa:
ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da
non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta
immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice valuta
secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali
raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in
applicazione del diritto e dell'equità (DTF 127 III 313).
L'assenza
ingiustificata può, secondo le circostanze, costituire un giusto motivo di
disdetta e può essere sanzionata anche dall'art. 337d CO. In base a
questa disposizione, se il lavoratore senza una causa grave non inizia o
abbandona senza preavviso l'impiego, il datore di lavoro ha diritto a un'indennità
corrispondente a un quarto del salario mensile e al risarcimento del danno
suppletivo (art. 337d cpv. 1 CO). Se il datore di lavoro non ha subito
alcun danno o ha subito un danno inferiore all'indennità prevista al cpv. 1, il
giudice può ridurre l'indennità secondo il suo libero apprezzamento (art. 337d
cpv. 2 CO).
Ai
sensi dell'art. 337d cpv. 1 CO, vi è abbandono del lavoro allorquando il
lavoratore lascia il proprio posto in modo repentino senza alcuna valida
giustificazione. L'applicazione di tale norma presuppone un rifiuto cosciente,
intenzionale e definitivo del lavoratore di entrare in servizio o di continuare
l'esecuzione del lavoro affidatogli (sentenza del Tribunale federale del 14
giugno 2004,4C.120/2004 consid. 4; DTF 112 II 41 consid. 2). La decisione del
dipendente deve apparire chiaramente come definitiva. In caso di ragionevole
dubbio, il datore di lavoro, prima di poter considerare che il dipendente ha
abbandonato il suo impiego, deve inviargli una diffida a riprendere il lavoro (Wyler, Droit du travail, 2ª edizione,
Berna 2008, pag. 521; Rehbinder in:
Berner Kommentar, n. 1 ad art. 337d CO). L'onere della prova del mancato inizio
(ingiustificato) o dell'abbandono (ingiustificato) dell'impiego spetta al datore
di lavoro (Staehelin in: Zürcher
Kommentar, n. 5 ad art. 337d CO; Gloor
in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 7 ad art.
337d CO).
b) In
materia di ferie, il fatto che un lavoratore decida unilateralmente di prendere
vacanza, benché il datore di lavoro si sia opposto, costituisce, in linea di
principio, una causa grave di risoluzione immediata del contratto di lavoro
(DTF 108 II 303; v. anche Cerottini
in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 25 ad art.
329c CO). Sono però riservate tutte le circostanze particolari atte ad attenuare
o sopprimere la gravità della violazione del rapporto di fiducia sicché la
rescissione immediata del contratto nei confronti del lavoratore che decide di
assentarsi in vacanza, è considerata giustificata solo in casi eccezionali, in
particolare se la stessa avviene tempestivamente e il datore di lavoro può far
valere un interesse attuale della ditta, prevalente a quello del lavoratore (Wyler, op. cit., pag. 499-500).
Per
decidere della gravità o meno del comportamento del dipendente, il giudice deve
così soppesare i rispettivi interessi delle parti e, in particolare, la durata
dell'assenza, l'impatto sull'organizzazione e sull'attività dell'azienda ed
eventuali danni arrecati dalla partenza del lavoratore alla stessa, nonché l'esistenza
di un eventuale avvertimento da parte del datore di lavoro (Cerottini in: op. cit., n. 25 ad art.
329c CO). Inoltre più la durata residua che separa dalla regolare scadenza del
contratto è prossima, più gravi devono essere i motivi posti alla base del
licenziamenti immediato (Cerottini
in: op. cit., n. 25 ad art. 337 CO; II CCA inc. 12.2003.113 del 13 febbraio
2004, consid. 8.1).
c) Secondo
l'art. 22.3.4 CCL “per tutta la durata del rapporto di lavoro le vacanze non
possono essere indennizzate tramite prestazioni di natura finanziaria o rimpiazzate
con altri vantaggi.” Questo articolo ha ripreso il divieto di compensare le
vacanze con prestazioni in danaro o altre prestazioni previsto dall'art. 329d
cpv. 2 CO, norma assolutamente imperativa, alla quale, ai sensi dell'art. 361 CO,
non può essere derogato a svantaggio né del lavoratore né del datore di lavoro.
L'obbligo di godere delle vacanze realmente e non attraverso indennità compensative
si estende anche al periodo di disdetta (Tercier/Favre/Eggimann,
op. cit., pag. 548, n. 3685 seg.; DTF 134 II 354 consid. 2 e 3). Una diversa
soluzione – nel senso del pagamento delle vacanze anziché del loro godimento in
natura – è ipotizzabile unicamente quando la fruizione in natura si rivela impossibile
o è imposta da interessi preponderanti, ad esempio se il datore di lavoro prova
che gli è indispensabile occupare il lavoratore durante il periodo di disdetta
(CCC inc. 16.1997.19 del 2 febbraio 1997, consid. 6 e riferimenti). L'onere
della prova circa il diritto ai giorni di vacanza non goduti spetta al
lavoratore, mentre quello sulla loro effettuazione incombe al datore di lavoro,
che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo – o almeno dovendo
disporre – di tutta una serie di mezzi di controllo (DTF 128 III 274; CCC inc.
16.2010.35
del 18 febbraio 2011, consid. 3a).
d) In
concreto, la reclamante sostiene di non essere stata informata dal dipendente del
motivo della sua assenza. Dagli atti risulta che il lavoratore avrebbe avvisato
un collega della sua decisione di usufruire delle vacanze a partire dal 22 settembre
(doc. C). Ci si può chiedere se ciò basti. Sennonché, essa non poteva in buona
fede ritenere che quest'ultimo avesse senza motivo abbandonato il posto di
lavoro e procedere al licenziamento in tronco senza prima interpellarlo per
chiarire la situazione. Tanto più che quando non si è ripresentato sul posto di
lavoro il lavoratore aveva incontestabilmente accumulato 7.67 giorni di
vacanza, come risulta dai conteggi da lei stessa allestiti (doc. E e doc. F), sicché
non avendo potuto usufruire del suo fondamentale diritto al riposo non si può
ritenere che egli abbia repentinamente e ingiustificatamente rifiutato in modo definitivo
di fornire le sue prestazioni (sentenza del Tribunale federale 4C.120/2004 del 14 giugno 2004, consid. 4.2; Gloor, op.
cit., n. 10 ad art. 337d CO). Per di più la reclamante non accenna ai
motivi per i quali, anziché concedere le vacanze in natura al dipendente, ha
deciso di indennizzare le stesse in denaro. In particolare, non fa valere alcun
suo interesse preponderante a impiegare il lavoratore durante il periodo di
disdetta.
e) Ne
discende che, in assenza di una situazione contingente di necessità della
datrice di lavoro e quindi di un suo interesse preminente, risulta prevalente e
maggiormente degno di protezione il diritto alle vacanze del lavoratore. Il
licenziamento con effetto immediato appare così ingiustificato e la pretesa
della convenuta a un'indennità fondata sull'art. 337d cpv. 1 CO è priva
di fondamento. Su questo punto il reclamo deve pertanto essere respinto.
6.
Per
quanto riguarda l'importo di fr. 1424.20 relativo alla “differenza ore
2011.
fino al 31.08.2011 dedotte vacanze giorni 7.67”, il primo giudice, considerando che “il conteggio delle vacanze e delle ore in esubero è
oggetto di contestazione per mancanza di comunicazione tra le parti” e che “è
stato impossibile risalire con precisione il calcolo delle ore in esubero e
delle vacanze, ma che malgrado ciò parte di queste potevano essere
ricostruite”, ha condannato la convenuta a pagare fr. 800.– al lavoratore. La reclamante sostiene che nel 2011, secondo i suoi calcoli (doc. E,
doc. F e doc. G), il dipendente aveva lavorato 109.50 ore in meno rispetto a
quelle dovute secondo il calendario da lei scelto e comunicato alla Commissione
paritetica cantonale per il ramo gessatura e intonacatura e, dato che egli aveva
accumulato 64.43 ore (7.67 giorni) di vacanza, ciò comporterebbe una differenza
a suo favore di 45.07 ore (109.50 - 64.43 = 45.07), ovvero, considerando uno
stipendio orario di fr. 31.60, una differenza di fr. 1424.20 (45.07 ore x fr.
31.
). L'istante contesta questa allegazione, sostenendo che la
convenuta, benché abbia comunicato alla Commissione paritetica cantonale di
avere scelto il “calendario sezionale base 2011 senza recupero “ponti – Gesso” (doc.
H e I), ha occupato tutti i suoi dipendenti con un calendario che prevedeva un'occupazione
di sole otto ore giornaliere e pertanto non gli si può rimproverare di avere
effettuato meno ore di quelle indicate nel citato calendario.
Ora,
che l'istante abbia lavorato meno ore rispetto a quelle previste dal calendario
comunicato dalla convenuta alla Commissione paritetica cantonale del ramo è possibile. Sennonché spettava al datore di lavoro provare che
il dipendente aveva lavorato meno ore rispetto a quelle pattuite e
concretamente richieste, in particolare producendo il contratto di lavoro e i
relativi conteggi delle ore effettuate dal lavorato giornalmente o settimanalmente
(art. 46 LL e art. 73 cpv. 1 lett. c OLL1). Nella fattispecie, tutto si ignora,
lo schema redatto dalla convenuta (doc. F), nel quale sono indicate il numero
delle ore durante le quali, secondo la ditta, il dipendente avrebbe dovuto prestare
servizio e quelle che avrebbe effettivamente lavorato, essendo una mera allegazione
di parte. Essa, in quanto tale, non ha valore probatorio, tanto più che il lavoratore
l'ha contestato. Ne discende in definitiva che il reclamo dev'essere respinto.
7.
La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita
(art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di malafede o temerarietà processuali,
circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante,
nondimeno, verserà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art.
106.
cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
RE 1 rifonderà ad CO 1 fr. 150.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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