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Decisione

16.2012.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 luglio 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza di conciliazione 15

febbraio 2012 CO 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo

di Bellinzona, chiedendo il versamento di fr. 2624.20 corrispondenti alla

deduzione di fr. 1200.– operata dal datore di lavoro sullo stipendio di settembre

“per abbandono definitivo del posto di lavoro” e al mancato pagamento di fr.

1424.20 quale “differenza ore 2011 fino al 31.08.2011 dedotte vacanze giorni 7.67”. All'udienza del 7 marzo 2012 il Giudice ha formulato una

proposta nel senso di riconoscere all'istante fr. 2000.–. Tale proposta è stata

rifiutata dalla convenuta.

C. Ottenuta

l'autorizzazione ad agire, con petizione 15 giugno 2012 CO 1 ha ribadito

davanti al medesimo giudice la richiesta di pagamento di complessivi fr.

2624.20, oltre a interessi del 5% dal 1° ottobre 2011. All'udienza di

discussione del 19 settembre 2012 la RE 1 ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 26 settembre

2012 il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto l'istanza condannando

la RE 1 a versare all'attore fr. 1800.–. La tassa di giustizia di fr. 200.– è

stata posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte

un'indennità di fr. 100.–.

D. Con

reclamo 15 ottobre 2012 la RE 1 è insorta contro

il predetto giudizio postulandone l'annullamento “poiché i fatti esposti dall'istante

non sono sorretti da alcuna prova a sostegno delle pretese”. Nelle sue osservazioni del 16

novembre 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 27 settembre

2012, di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il giorno

successivo e sarebbe scaduto sabato 27 ottobre 2012, salvo prorogarsi a lunedì

29.

ottobre 2012 (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 15 ottobre 2012 (cfr. timbro

sulla busta di intimazione), il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

La documentazione

prodotta con il reclamo o con la risposta al reclamo (e non davanti al primo

giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle

parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi

fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in:

Code de procédure civile commenté,

Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel

senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo

conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246

consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

4.

Controverso

nella fattispecie è il momento in cui la relazione contrattuale tra le parti si

è conclusa, ovvero il 30 settembre 2011 per il lavoratore o il 31 ottobre 2011

per il datore di lavoro. Per il primo giudice “l'abbandono definitivo del posto

di lavoro, per mancanza di comunicazione, non è stato sancito in modo chiaro”.

a) Ci

si può chiedere se tale motivazione sia sufficiente e se il primo giudice non

abbia violato il principio inquisitorio sociale applicabile nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro il cui valore litigioso

è inferiore a fr. 30 000.– (art. 343 cpv. 4 vCO; 247 cpv. 2 lett. b CPC). Secondo

tale principio, il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le

prove, ovvero deve interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di

collaborare nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. La massima inquisitoria sociale riguarda la raccolta del materiale

probatorio – ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio –

dinanzi al giudice di prima istanza, non invece l'oggetto della controversia,

che resta nella libera disposizione delle parti. Queste rimangono tenute a

esporre – nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili –

le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova

disponibili. Se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle

allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tuttavia tenuto a interpellare le parti e può finanche convocare

di propria iniziativa dei testimoni e/o ordinare l'edizione di documenti (sentenza

del Tribunale federale 4A_522/2008 del 3 settembre 2009 consid. 3.1 con riferimenti; CCR inc. 16.2010.22 del 7 marzo 2011, consid.

3). In concreto, per le ragioni esposte in appresso, l'interrogativo può

rimanere indeciso, la vertenza potendo essere decisa senza ulteriori

accertamenti.

b) Il

Contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori

a secco, plafonatori e intonacatori, norma la cui obbligatorietà a livello

cantonale è stata sancita dal Consiglio di Stato con decreti 29 settembre 2010

e 25 maggio 2011, prevede che, dopo il periodo di prova, nel primo anno di servizio,

il termine di disdetta è di un mese, per la fine del mese (art. 34.2.1).

L'art. 34.3.4 CCL dispone inoltre che “se il lavoratore subisce un infortunio

dopo aver ricevuto la disdetta, la scadenza del termine di disdetta verrà

sospesa fintanto che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni verserà

le prestazioni di indennità giornaliera”.

c) Secondo l'art. 336c CO dopo il tempo di prova, il datore di

lavoro non può disdire il rapporto di lavoro

allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa

di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni del primo

anno di servizio (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). La disdetta data durante

tale periodo è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora

giunto a scadenza all'inizio del periodo è sospeso e riprende a decorrere

soltanto dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2 CO). Se per la cessazione

di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una

settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di

disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente successivo

(art. 336c cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza, il termine di disdetta

dell'art. 336c cpv. 2 CO deve essere calcolato retroattivamente a

partire dalla fine del contratto (DTF 134 III 354 consid. 2

e 3; Tercier/Favre/Eggimann, Les

contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 548, n. 3685).

d) In concreto, le parti

concordano che il termine di disdetta del contratto di lavoro è di un mese. La disdetta è stata notificata

il 25 luglio 2011 per la fine del mese di agosto successivo. Il termine di

disdetta di un mese (dal 1° agosto al 31 agosto 2011) è però rimasto sospeso

dal 9 agosto all'11 settembre 2011 a causa di un infortunio subito dal

lavoratore (doc. D) e ha ripreso a decorrere il 12 settembre per 23 giorni, corrispondenti

al periodo dal 9 agosto al 31 agosto 2011. Il termine così prolungato è giunto

a scadenza il 3 settembre 2011 e, in virtù dell'art. 336c cpv. 3 CO, la

fine del contratto di lavoro è pertanto stata posticipata al 30 settembre 2011 (Tercier/Favre/Eggimann, op. cit., pag.

548, n. 3686). È a torto quindi che la reclamante ritiene la fine del contratto

sia intervenuta il 31 ottobre 2011.

5.

In

merito all'indennità trattenuta dalla convenuta per abbandono del posto di lavoro,

il Giudice di pace ha condannato la datrice di lavoro a

restituire fr. 1000.– al lavoratore. La reclamante ribadisce la bontà

della trattenuta ritenendo che il dipendente ha abbandonato il posto di lavoro senza

giustificazione. Quest'ultimo contesta tale rimprovero, asserendo di avere

usufruito dei giorni di vacanza non ancora goduti, fatto di cui avrebbe

informato il collega M__________, il quale, avendo il compito di organizzare

settimanalmente i cantieri, “gli avrebbe chiesto quando terminava di lavorare”.

a) L'art.

337.

CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo

recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente

quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa:

ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da

non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta

immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Il giudice valuta

secondo il suo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali

raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in

applicazione del diritto e dell'equità (DTF 127 III 313).

L'assenza

ingiustificata può, secondo le circostanze, costituire un giusto motivo di

disdetta e può essere sanzionata anche dall'art. 337d CO. In base a

questa disposizione, se il lavoratore senza una causa grave non inizia o

abbandona senza preavviso l'impiego, il datore di lavoro ha diritto a un'indennità

corrispondente a un quarto del salario mensile e al risarcimento del danno

suppletivo (art. 337d cpv. 1 CO). Se il datore di lavoro non ha subito

alcun danno o ha subito un danno inferiore all'indennità prevista al cpv. 1, il

giudice può ridurre l'indennità secondo il suo libero apprezzamento (art. 337d

cpv. 2 CO).

Ai

sensi dell'art. 337d cpv. 1 CO, vi è abbandono del lavoro allorquando il

lavoratore lascia il proprio posto in modo repentino senza alcuna valida

giustificazione. L'applicazione di tale norma presuppone un rifiuto cosciente,

intenzionale e definitivo del lavoratore di entrare in servizio o di continuare

l'esecuzione del lavoro affidatogli (sentenza del Tribunale federale del 14

giugno 2004,4C.120/2004 consid. 4; DTF 112 II 41 consid. 2). La decisione del

dipendente deve apparire chiaramente come definitiva. In caso di ragionevole

dubbio, il datore di lavoro, prima di poter considerare che il dipendente ha

abbandonato il suo impiego, deve inviargli una diffida a riprendere il lavoro (Wyler, Droit du travail, 2ª edizione,

Berna 2008, pag. 521; Rehbinder in:

Berner Kommentar, n. 1 ad art. 337d CO). L'onere della prova del mancato inizio

(ingiustificato) o dell'abbandono (ingiustificato) dell'impiego spetta al datore

di lavoro (Staehelin in: Zürcher

Kommentar, n. 5 ad art. 337d CO; Gloor

in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 7 ad art.

337d CO).

b) In

materia di ferie, il fatto che un lavoratore decida unilateralmente di prendere

vacanza, benché il datore di lavoro si sia opposto, costituisce, in linea di

principio, una causa grave di risoluzione immediata del contratto di lavoro

(DTF 108 II 303; v. anche Cerottini

in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 25 ad art.

329c CO). Sono però riservate tutte le circostanze particolari atte ad attenuare

o sopprimere la gravità della violazione del rapporto di fiducia sicché la

rescissione immediata del contratto nei confronti del lavoratore che decide di

assentarsi in vacanza, è considerata giustificata solo in casi eccezionali, in

particolare se la stessa avviene tempestivamente e il datore di lavoro può far

valere un interesse attuale della ditta, prevalente a quello del lavoratore (Wyler, op. cit., pag. 499-500).

Per

decidere della gravità o meno del comportamento del dipendente, il giudice deve

così soppesare i rispettivi interessi delle parti e, in particolare, la durata

dell'assenza, l'impatto sull'organizzazione e sull'attività dell'azienda ed

eventuali danni arrecati dalla partenza del lavoratore alla stessa, nonché l'esistenza

di un eventuale avvertimento da parte del datore di lavoro (Cerottini in: op. cit., n. 25 ad art.

329c CO). Inoltre più la durata residua che separa dalla regolare scadenza del

contratto è prossima, più gravi devono essere i motivi posti alla base del

licenziamenti immediato (Cerottini

in: op. cit., n. 25 ad art. 337 CO; II CCA inc. 12.2003.113 del 13 febbraio

2004, consid. 8.1).

c) Secondo

l'art. 22.3.4 CCL “per tutta la durata del rapporto di lavoro le vacanze non

possono essere indennizzate tramite prestazioni di natura finanziaria o rimpiazzate

con altri vantaggi.” Questo articolo ha ripreso il divieto di compensare le

vacanze con prestazioni in danaro o altre prestazioni previsto dall'art. 329d

cpv. 2 CO, norma assolutamente imperativa, alla quale, ai sensi dell'art. 361 CO,

non può essere derogato a svantaggio né del lavoratore né del datore di lavoro.

L'obbligo di godere delle vacanze realmente e non attraverso indennità compensative

si estende anche al periodo di disdetta (Tercier/Favre/Eggimann,

op. cit., pag. 548, n. 3685 seg.; DTF 134 II 354 consid. 2 e 3). Una diversa

soluzione – nel senso del pagamento delle vacanze anziché del loro godimento in

natura – è ipotizzabile unicamente quando la fruizione in natura si rivela impossibile

o è imposta da interessi preponderanti, ad esempio se il datore di lavoro prova

che gli è indispensabile occupare il lavoratore durante il periodo di disdetta

(CCC inc. 16.1997.19 del 2 febbraio 1997, consid. 6 e riferimenti). L'onere

della prova circa il diritto ai giorni di vacanza non goduti spetta al

lavoratore, mentre quello sulla loro effettuazione incombe al datore di lavoro,

che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo – o almeno dovendo

disporre – di tutta una serie di mezzi di controllo (DTF 128 III 274; CCC inc.

16.2010.35

del 18 febbraio 2011, consid. 3a).

d) In

concreto, la reclamante sostiene di non essere stata informata dal dipendente del

motivo della sua assenza. Dagli atti risulta che il lavoratore avrebbe avvisato

un collega della sua decisione di usufruire delle vacanze a partire dal 22 settembre

(doc. C). Ci si può chiedere se ciò basti. Sennonché, essa non poteva in buona

fede ritenere che quest'ultimo avesse senza motivo abbandonato il posto di

lavoro e procedere al licenziamento in tronco senza prima interpellarlo per

chiarire la situazione. Tanto più che quando non si è ripresentato sul posto di

lavoro il lavoratore aveva incontestabilmente accumulato 7.67 giorni di

vacanza, come risulta dai conteggi da lei stessa allestiti (doc. E e doc. F), sicché

non avendo potuto usufruire del suo fondamentale diritto al riposo non si può

ritenere che egli abbia repentinamente e ingiustificatamente rifiutato in modo definitivo

di fornire le sue prestazioni (sentenza del Tribunale federale 4C.120/2004 del 14 giugno 2004, consid. 4.2; Gloor, op.

cit., n. 10 ad art. 337d CO). Per di più la reclamante non accenna ai

motivi per i quali, anziché concedere le vacanze in natura al dipendente, ha

deciso di indennizzare le stesse in denaro. In particolare, non fa valere alcun

suo interesse preponderante a impiegare il lavoratore durante il periodo di

disdetta.

e) Ne

discende che, in assenza di una situazione contingente di necessità della

datrice di lavoro e quindi di un suo interesse preminente, risulta prevalente e

maggiormente degno di protezione il diritto alle vacanze del lavoratore. Il

licenziamento con effetto immediato appare così ingiustificato e la pretesa

della convenuta a un'indennità fondata sull'art. 337d cpv. 1 CO è priva

di fondamento. Su questo punto il reclamo deve pertanto essere respinto.

6.

Per

quanto riguarda l'importo di fr. 1424.20 relativo alla “differenza ore

2011.

fino al 31.08.2011 dedotte vacanze giorni 7.67”, il primo giudice, considerando che “il conteggio delle vacanze e delle ore in esubero è

oggetto di contestazione per mancanza di comunicazione tra le parti” e che “è

stato impossibile risalire con precisione il calcolo delle ore in esubero e

delle vacanze, ma che malgrado ciò parte di queste potevano essere

ricostruite”, ha condannato la convenuta a pagare fr. 800.– al lavoratore. La reclamante sostiene che nel 2011, secondo i suoi calcoli (doc. E,

doc. F e doc. G), il dipendente aveva lavorato 109.50 ore in meno rispetto a

quelle dovute secondo il calendario da lei scelto e comunicato alla Commissione

paritetica cantonale per il ramo gessatura e intonacatura e, dato che egli aveva

accumulato 64.43 ore (7.67 giorni) di vacanza, ciò comporterebbe una differenza

a suo favore di 45.07 ore (109.50 - 64.43 = 45.07), ovvero, considerando uno

stipendio orario di fr. 31.60, una differenza di fr. 1424.20 (45.07 ore x fr.

31.

). L'istante contesta questa allegazione, sostenendo che la

convenuta, benché abbia comunicato alla Commissione paritetica cantonale di

avere scelto il “calendario sezionale base 2011 senza recupero “ponti – Gesso” (doc.

H e I), ha occupato tutti i suoi dipendenti con un calendario che prevedeva un'occupazione

di sole otto ore giornaliere e pertanto non gli si può rimproverare di avere

effettuato meno ore di quelle indicate nel citato calendario.

Ora,

che l'istante abbia lavorato meno ore rispetto a quelle previste dal calendario

comunicato dalla convenuta alla Commissione paritetica cantonale del ramo è possibile. Sennonché spettava al datore di lavoro provare che

il dipendente aveva lavorato meno ore rispetto a quelle pattuite e

concretamente richieste, in particolare producendo il contratto di lavoro e i

relativi conteggi delle ore effettuate dal lavorato giornalmente o settimanalmente

(art. 46 LL e art. 73 cpv. 1 lett. c OLL1). Nella fattispecie, tutto si ignora,

lo schema redatto dalla convenuta (doc. F), nel quale sono indicate il numero

delle ore durante le quali, secondo la ditta, il dipendente avrebbe dovuto prestare

servizio e quelle che avrebbe effettivamente lavorato, essendo una mera allegazione

di parte. Essa, in quanto tale, non ha valore probatorio, tanto più che il lavoratore

l'ha contestato. Ne discende in definitiva che il reclamo dev'essere respinto.

7.

La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita

(art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di malafede o temerarietà processuali,

circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante,

nondimeno, verserà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili (art.

106.

cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

RE 1 rifonderà ad CO 1 fr. 150.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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