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Decisione

16.2012.48

Retribuzione dell'esecutore testamentario

11 dicembre 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i soli attivi successori della defunta…”. La

tassa di giustizia di fr. 300.–, le spese e gli oneri processuali della

procedura di conciliazione sono stati posti a carico delle parti in ragione di

un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

H. Contro la decisione appena

citata l'RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2012 in cui chiede la riforma della decisione, nel senso di accogliere la petizione. Il 12 novembre

2012 anche l'CO 1 e CO 2 si sono aggravati contro al decisione del Pretore,

chiedendo di respingere integralmente la petizione. Con decreti del 23 ottobre

e 14 novembre 2012 il presidente di questa Camera ha respinto le richieste di

effetto sospensivo contestuali ai reclami. Nelle loro rispettive osservazioni del

20 novembre e dell'11 dicembre 2012 le parti hanno postulato la reiezione del reclamo

avversario.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie

la sentenza impugnata è pervenuta alle parti il 15 ottobre 2012, di modo che il

termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 16 ottobre 2012 e sarebbe

scaduto il 14 novembre 2012. Introdotti il 22 ottobre e il 12 novembre 2012 i reclami

sono entrambi tempestivi.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti

l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del

giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo

reclamo, confutare la decisione impugnata. Nell'atto di ricorso occorre perciò

spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali

punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 133 II 249,

consid. 1.4.2; 133 IV 286, consid. 1.4).

Per quanto

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione

limitato, potendoli rivedere soltanto se essi sono stati accertati in modo

manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le

critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione

esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella

dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento

dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la

decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre

dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle

prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto

con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio

giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un

apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia

omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a

influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti,

essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e

rinvii).

I. Sul reclamo del 12 novembre

2012.

presentato dai convenuti (inc. 16.2012.54)

L'accoglimento del reclamo

dei convenuti renderebbe senza oggetto il parallelo reclamo dell'attore. Giovi

pertanto esaminarlo preventivamente.

3.

L'attore ritiene il reclamo irricevibile, poiché l'atto non

indica espressamente per ogni censura se le critiche alla

decisione del Pretore riguardino questioni di fatto o di diritto. Il che è in

parte vero. Resta il fatto che le contestazioni sono chiare e possono essere

esaminate da questa Camera. Sulla questione non occorre dilungarsi, tanto meno

se si pensa che, come si vedrà in appresso, il reclamo è destinato all'insuccesso.

4.

a) I

convenuti rimproverano il Pretore di avere respinto la loro tesi secondo cui

nessun costo generato dall'azione introdotta dall'attore nei confronti di __________

poteva essere posto a capo della successione, poiché tale azione sarebbe stata sin

dall'inizio destituita d'ogni fondamento e non avrebbe mai dovuto essere

promossa. Essi ritengono arbitrario e profondamente illogico, il fatto che il

Pretore abbia ammesso la validità di una clausola d'esclusione degli eredi e

che l'azione dell'attore “non aveva a ben vedere possibilità di esito favorevole”,

salvo poi ritenere che l'agire dell'attore non fosse contrario ai suoi obblighi

di diligenza. A loro parere l'attore ha sbagliato azione e ritengono che quella

introdotta fosse del tutto fuori luogo anche in base a una valutazione dei

costi e dei benefici. A loro dire, “l'inutilità dell'azione non solo poteva

essere rilevata dopo un semplice esame del quadro legale, ma avrebbe comunque

dovuto essere ravvisata anche a fronte del fatto che essa non appariva come il

mezzo appropriato cui far capo in quella specifica situazione. La sentenza impugnata,

tuttavia, non spende parola alcuna in proposito, incorrendo così in arbitrio.”

b) Il

Pretore, ricordato che con decreto cautelare del 10 marzo 2011 aveva respinto le

misure cautelari chieste dall'attore poiché l'azione da lui promossa contro la

banca non aveva alcuna verosimile possibilità di esito favorevole, ha tuttavia riconosciuto

all'attore il diritto a un'equa retribuzione in relazione alla citata procedura,

ritenendo che “la questione si appalesasse particolarmente spinosa, nel senso

che (…) la problematica giuridica in rassegna risulta non certo di elementare

soluzione e pure la dottrina in materia presenta diverse sfumature”. In tali

circostanze, ha soggiunto il primo giudice, “la procedura avviata dall'attore,

seppur sfociata in un insuccesso (anche se per completezza è importante

sottolineare come, a seguito dello stralcio della lite, non si sia mai giunti

ad un giudizio definitivo di merito, ma ci si sia limitati ad una decisione

cautelare in verosimiglianza, con tutti gli aspetti specifici che ciò

comporta), non può, a mente di chi scrive, essere considerata particolarmente

scriteriata o temeraria”.

Egli

ha poi sottolineato che “soltanto a seguito di tale procedura alcuni documenti

bancari in precedenza negati dall'istituto di credito e dunque sconosciuti all'esecutore

testamentario, siano stati prodotti da __________ (in particolare doc. Y)”. Per

il Pretore inoltre, “nonostante gli obblighi di diligenza accresciuta imposti

all'esecutore testamentario in possesso di conoscenze specifiche in ambito

giuridico, all'attore non può essere rimproverata una particolare negligenza o

manchevolezza nell'esecuzione del proprio mandato. In altri termini, stante l'oggettiva

situazione di poca chiarezza che era venuta a crearsi, l'agire dell'RE 1 non

può essere considerato carente in diligenza, ed anzi va detto che il medesimo

ha sempre operato con l'intento di salvaguardare gli interessi di quelli che, a

sua conoscenza, erano i legittimi eredi della testatrice. Nemmeno può essere

rimproverato all'esecutore testamentario di non aver interpellato in precedenza

gli eredi della defunta, considerato che quelli a lui conosciuti erano

irrintracciabili (cfr. doc. D), mentre CO 2 non era, a ben vedere, allora ancora

conosciuto dall'attore. D'altro canto l'urgenza del provvedimento giustificava

altresì un solerte agire.”

c) In

concreto, non si tratta di sapere se l'azione promossa dall'attore nei

confronti di __________ fosse fondata o meno, ma sapere se per l'attività

svolta come esecutore testamentario l'attore abbia diritto a un equo compenso

secondo l'art. 517 cpv. 3 CC. Ciò premesso, i criteri per l'ammontare di un

tale compenso sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti ricordare

che il mandatario ha di principio diritto alla remunerazione usuale o pattuita

e che la pretesa relativa alla remunerazione è esigibile anche in caso di

cattiva esecuzione del mandato (DTF 124 III 423, consid. 3b, 3c e 4a). Così,

una completa soppressione dell'indennità si giustifica unicamente solo qualora

la prestazione risulti completamente inutilizzabile, come in caso di totale

inadempienza contrattuale (DTF loc. cit.; sentenza del Tribunale federale 4C.274/2004 del 18 novembre 2004, consid. 5.3).

d) Ora, per l'art. 518 cpv. 1 e 2 CC, l'esecutore testamentario ha l'obbligo

di fare rispettare la volontà del defunto ed è in particolare incaricato di

amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati. Tra i

primi compiti dell'esecutore testamentario vi è quello di accertare la

consistenza dell'asse successorio e redigere un inventario (Steinauer, Le droit des successions,

Berna 2006, pag. 547 n. 1173a). Nulla quindi gli impedisce di rivolgersi a

terzi, anche a istituti bancari, per ottenere le necessarie informazioni. Ciò

premesso, come accertato dal Pretore, al momento dell'avvio della procedura

giudiziaria nei confronti di __________, l'attore ignorava l'esistenza

del secondo testamento con cui era stato designato un altro erede e un altro

esecutore testamentario, ma era a conoscenza dell'esistenza di una relazione

bancaria presso __________ cointestata a A__________ A__________ -B__________ e

A__________ F__________ (ora CO 2), della movimentazione del 13 gennaio 2006

(doc. Q) e della ricevuta di prelevamento di fr. 50 000.– da parte di A__________

F__________ dell'8 maggio 2006. Egli si è così rivolto all'istituto bancario

per ottenere il blocco della relazione e la documentazione costitutiva della

relazione, ma si è visto opporre un rifiuto dalla banca, la quale si è prevalsa

di una clausola d'esclusione degli eredi prevista dalle condizioni dei conti

congiunti applicabili alla relazione bancaria in questione.

e) Ora, è vero che per finire l'azione promossa contro __________

non ha sortito alcunché, ma sulla base degli elementi a disposizione

dell'esecutore testamentario si può ritenere che, quanto meno all'inizio, egli

abbia svolto la sua funzione in buona fede secondo le norme generalmente ammesse

per il ramo d'attività in questione, comportandosi come si poteva

ragionevolmente pretendere da un esecutore testamentario al beneficio di una normale

esperienza. Non gli si può pertanto rimproverare una mancanza di diligenza tale

da comportare un'inadempienza contrattuale. Certo, la liceità di una

clausola di esclusione degli eredi è stata ammessa dal Tribunale federale (DTF

94.

II 172, consid. 4b;4C.114/2006 del 30 agosto 2006, consid. 3.3.2), tant'è

che gli eredi non possono chiedere il blocco della relazione né informazioni di

movimenti successivi al decesso di un contitolare del conto (Lombardini, Droit bancaire suisse,

Zurigo 2008, pag. 343). Ma la sua liceità è tuttora fortemente criticata in

dottrina (Bretton-Chevallier, Notter, La banque face aux demandes de

renseignements des héritiers – Aspects contractuels, successoraux et de droit

International privé, Not@lex2011 pag. 128 e seg.), essenzialmente in ragione di

una possibile violazione delle quote legittime (Wolf,

Les ayants droit au compte-joint après le décès d'un titulaire, SJ 1974 pag.

232.

con riferimenti; Aubert, Terracina, Responsabilité des banques

suisses à l'égard des hérities, RSJ 92/1996 pag. 145, nota 449 con rinvii; Guggenheim, Les contrats de la pratique

bancaire suisse, Ginevra 2000, pag. 459 seg.; v. anche Frigerio, La convenzione di conto congiunto solidale e i

diritti degli eredi del titolare defunto, in Rep. 1994 pag. 181).

f) Ciò

posto la fattispecie, non poteva dirsi un caso “assai semplice e limpido”, presentava

degli aspetti che meritavano approfondimenti fattuali e giuridici, così come l'adozione

di misure urgenti, tanto più che al momento dell'avvio della causa l'attore non

disponeva ancora della documentazione bancaria sottoscritta il 13 gennaio 2006 da

A__________ A__________ -B__________ (doc. Y), ma soltanto

del “Documento di base relazione di conto / deposito” del 13 ottobre 2006 esclusivamente

sottoscritto da A__________ F__________ (ora CO 2), nella doppia veste di contitolare

del conto e di curatore A__________ A__________ -B__________

(doc. R) . E che una persona quasi centenaria messa sotto curatela per

incapacità di provvedere personalmente alla propria sostanza (art. 393 n. 2

vCC), costituisca un conto congiunto con il proprio curatore appena designato il

quale sottoscrive la documentazione bancaria per sé e per la curatela non appare

una circostanza usuale. Ne discende che in siffatte circostanze,

l'applicazione del diritto da parte del Pretore, non appare errata e il reclamo

su questo punto deve essere respinto.

5.

a) Secondo

i reclamanti la decisione impugnata è arbitraria, poiché il Pretore ha disatteso

l'art. 8 CC, non avendo chiesto alla controparte, gravata dall'onere della

prova, “neppure qualsivoglia specificazione in ordine alla nota da essa

prodotta (facendo se del caso capo al proprio onere di interpello)”. Essi si

dolgono del fatto che, nonostante la loro contestazione, l'attore non ha

presentato alcun resoconto dettagliato di quanto dedotto in lite. A loro dire, il

primo giudice, benché abbia rilevato questa mancanza probatoria, indicando che

“(...) nulla dalla nota in esame (doc. GG) traspare (…)”, non ne ha tratto le

debite conseguenze, ma ha applicato in un ambito che non vi si presta, quei

criteri di apprezzamento che appartengono a quelle sole fattispecie in cui un

determinato fatto non può essere stabilito se non facendo capo a criteri di

equità e al corso ordinario delle cose (art. 42 CO).

b) Il

Pretore, premesso che l'attore è avvocato e notaio di professione e che l'asse

ereditario era esiguo, che la fattispecie poteva considerarsi di media

complessità, ha ritenuto congruo, un onorario orario di fr. 200.–. Egli, poi,

in mancanza di una specifica, ha determinato il dispendio orario in 7 ore

“(studio della fattispecie e scambio di scritti con __________ [1.5 ore],

predisposizione dell'allegato di causa [4 ore], preparazione e partecipazione

all'udienza [1.5 ore]) necessarie alla trattazione della fattispecie sino al 3

dicembre 2011”, al quale ha aggiunto le spese per trasferte (fr. 15.–),

postali, telefoniche, fax e e-mail (fr. 20.– ) e per scritturazioni e fotocopie

(fr. 100.–), così come gli esborsi di complessivi fr. 2050.–. In definitiva

egli ha stabilito un equo compenso di fr. 1512.– (IVA inclusa) a

titolo di onorario, fr. 145.80 (IVA inclusa) a titolo di spese e fr. 2050.–

quale rifusione degli esborsi sopportati, per un totale di fr. 3707.80.

c) I

criteri per la determinazione dell'equo compenso sulla base dell'art. 517 cpv.

3.

CC sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo giovi ricordare che qualora

le parti non riescano ad accordarsi in merito al compenso è compito del giudice

fissarlo in funzione del caso concreto tenendo conto di tutte le circostanze

(art. 4 CC; Schlaeppi, La

rémunération du notaire de tradition latine, 2009, RJL Band/N. 44, pag. 208). Ora,

è vero che spetta all'esecutore testamentario, che reclama il suo onorario, provare

l'adeguatezza dell'importo reclamato per l'opera fornita, e al riguardo non è

sufficiente che invochi le difficoltà del caso concreto ma deve fornire una

fattura dettagliata delle sue attività (Schlaeppi,

op. cit., pag. 211). Resta il fatto che, in concreto, l'attore ha prodotto il resoconto

della sua attività trasmesso all'CO 1 (doc. EE), la nota professionale sulla

quale figurano per sommi capi le sue prestazioni (doc. GG), così come gli

scritti e gli allegati di causa redatti nell'ambito della sua attività di esecutore

testamentario. Sulla base di queste indicazioni, non contestate come tali dai reclamanti,

non appare arbitrario l'apprezzamento del Pretore, davanti al quale si è per altro

svolta l'azione giudiziaria contro __________, per il quale il dispendio orario

per l'attività svolta dall'esecutore testamentario tra il 20 settembre e il 3

dicembre 2010 “ovvero lo scambio di alcuni scritti preliminari volti ad una

soluzione extragiudiziale con la banca e successivi al 20 settembre 2010 (doc.

S, T e U), la predisposizione dell'iniziativa processuale e la partecipazione

ad un'udienza di discussione cautelare” ammonta a 7 ore. E tale dispendio, pacificamente

non fissato sulla base dell'art. 42 CO, non è contestato come tale dai

reclamanti. Anche su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.

6.

a) I

reclamanti ribadiscono che l'CO 1 “non può essere personalmente condannato al

versamento di alcunché in favore di parte attrice, potendosi al limite

concepire una sua condanna a un “obbligo di fare”, ossia al pagamento della

contestata somma richiesta attingendo al patrimonio successorio”. A loro dire, il

Pretore, pur riconoscendo quanto da loro asserito, “non ne trae le debite conclusioni,

ritenuto che non tratta l'CO 1 come una parte vittoriosa, ciò che questi in

realtà è in virtù del fatto che l'azione personale contro di lui diretta è

stata invero respinta” e, aggiungono, “che si trattasse di azione personale

emerge peraltro pure dal contestato reclamo 22 ottobre 2011 presentato dalla

controparte (…)”. Essi chiedono quindi, qualora il loro reclamo fosse respinto,

che sia rivisto il riparto delle spese processuali e delle ripetibili operato

dal Pretore nei confronti dell'CO 1, siccome l'eccezione di legittimazione

passiva per quanto concerne il suo coinvolgimento personale sarebbe stata

accolta dal Pretore, il quale però non ne avrebbe tratto le debite conclusioni.

b) Secondo

quanto accertato dal Pretore, l'azione creditoria introdotta dall'attore contro

i convenuti era rivolta contro l'CO 1, in quanto nuovo esecutore testamentario.

Il primo giudice ha respinto l'eccezione di carenza di

legittimazione passiva dell'CO 1, dopo aver stabilito che quest'ultimo,

in qualità di esecutore testamentario, disponeva della facoltà di resistere

nella causa creditoria concernente la successione, partecipando al procedimento

a suo nome e per suo conto e rispondendo della pretesa con i soli beni successori.

c) Ora,

davanti al Pretore i convenuti hanno chiesto che l'azione diretta nei confronti

dell'CO 1 fosse respinta per carenza di legittimazione passiva, richiamandosi a

una sentenza del Tribunale federale concernente la legittimazione dell'esecutore

testamentario (v. osservazioni 30 aprile 2012 pag. 2 e 3). Essi non hanno così mai

preteso che l'CO 1 fosse stato convenuto in causa direttamente e non per la sua

veste di esecutore testamentario, ma anche in quanto persona fisica. Certo,

l'attore, nel suo reclamo pretende di avere convenuto l'interessato

“all'appoggio dell'art. 41 CO” (pag. 6), ma tale impostazione giuridica è stata

fermamente contestata dallo stesso CO 1 nelle osservazioni al reclamo (pag. 4). Dolersi in simili circostanze del fatto che il

Pretore abbia stabilito che l'CO 1 è stato convenuto in causa unicamente nella

sua veste di nuovo esecutore testamentario e abbia ripartito le spese e assegnato

le ripetibili nei suoi confronti, considerando l'eccezione di carenza di

legittimazione passiva dell'CO 1 interamente respinta, non è quindi serio. Al

proposito il reclamo non merita altra disamina. Ciò posto il reclamo dei

convenuti deve essere respinto.

II. Sul reclamo del 22 ottobre 2012

presentato dall'attore (inc. 16.2012.48)

7.

Gli opponenti

ritengono irricevibile il reclamo dell'attore poiché, in sintesi, sarebbe

di carattere appellatorio e si limiterebbe a contrapporre la propria opinione a

quella del primo giudice. La questione non merita particolare disamina

già per il fatto che, come si vedrà in appresso, anche il reclamo in questione

è destinato all'insuccesso.

8.

a) L'attore

sostiene di avere diritto ad un'equa retribuzione per l'attività da lui svolta

in qualità di esecutore testamentario fino al 15 marzo 2011, censurando il

fatto che il Pretore abbia limitato al 3 dicembre 2010 il suo diritto ad un

compenso. Ciò che, a suo parere, costituisce un'applicazione errata degli articoli

517.

e 518 CC.

b) Il

Pretore, rammentato che “(…) nell'ambito della causa OA.2010.94, in

concomitanza con l'udienza di contradditorio del 3 dicembre 2010 richiesta a

seguito del decreto supercautelare 29 ottobre 2010, avveniva la pubblicazione

sul FUCT dell'avvenuta pubblicazione del testamento pubblico 4 marzo 2006 di A__________

__________ A__________ -B__________ steso dall'CO 1 (doc. 7)”, ha considerato

che “stante l'effetto di pubblicità conferito al FUCT, perlomeno da tale data l'attore

avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'esistenza di un ulteriore testamento,

successivo a quello da egli redatto. Ciò avrebbe dovuto portarlo ad interrompere

il proprio operato, o almeno a sospenderlo nell'attesa di un chiarimento della

situazione.” Pertanto a mente del primo giudice “(…) gli atti compiuti dall'attore

successivamente a tale data non possono essere ritenuti giustificati, e questo

richiamato l'obbligo di diligenza accresciuta a cui deve conformarsi un

esecutore testamentario con particolari conoscenze, considerato che in specie

si è confrontati con un avvocato e notaio, il quale è certamente tenuto a

compulsare tempestivamente le pubblicazioni del FUCT e a reagire come di dovere

a fronte della notizia della successiva pubblicazione di un testamento della de

cujus che a suo tempo gli aveva conferito l'incarico. Per queste ragioni l'agire

dell'esecutore testamentario è suscettibile di retribuzione soltanto sino al 3

dicembre 2010, considerato che la tenuta dell'udienza il giorno medesimo,

avvenuta la mattina, per motivi di equità, merita di essere inglobata, non

essendovi oggettivamente un sufficiente tempo per richiederne l'annullamento o

il rinvio.”

c) Ora,

è vero, come sostenuto dall'attore, che “un testamento successivo non basta

per revocare d'ufficio uno precedente” e che “il notaio che dispone di un testamento

deve occuparsi solo della relativa pubblicazione, non dell'eventuale esistenza

e del contenuto di testamenti successivi”. Sennonché da

un esecutore testamentario al beneficio di una normale esperienza si può

ragionevolmente pretendere che egli consulti regolarmente il Foglio ufficiale

del Cantone Ticino e che dopo avere appreso dell'avvenuta pubblicazione

di un secondo testamento della testatrice, sospenda la sua attività di esecutore

testamentario e chiarisca la situazione. Certo, è indubbio che anche l'CO 1 ha tardato

nella pubblicazione del testamento da lui steso e non ha avvertito l'attore già

al momento della notifica sul Foglio ufficiale del 30 luglio 2010 (doc. G) dell'esistenza

di un secondo testamento che annullava quello da lui rogato. Ma ciò nulla muta

alla mancata diligenza da parte del reclamante. L'apprezzamento del Pretore,

che ha limitato l'equo compenso all'attività svolta dall'esecutore testamentario

tra il 20 settembre e il 3 dicembre 2010 non appare errata e resiste alla

critica.

9.

a) Il

reclamante critica il fatto che il Pretore abbia limitato la responsabilità

dell'CO 1, condannandolo a rispondere del debito con i soli attivi successori

della defunta. Asserisce di averlo convenuto in causa, non tanto in veste di esecutore

testamentario, ma in quanto notaio sulla base dell'art. 41 e segg. CO, perché l'CO

1, benché sapesse che A__________ A__________ -B__________ avesse revocato ogni

sua precedente disposizione di volontà nel testamento pubblico da lui rogato,

invece di avvertirlo immediatamente dopo l'apparizione della notifica sul Foglio

Ufficiale del 30 luglio 2010 lo ha avvertito tardivamente, ciò che ha provocato

prestazioni e spese, che altrimenti non ci sarebbero state, e che gli devono

essere risarcite.

b) Ora,

è vero che, nella sua petizione l'attore ha segnalato tra le basi legali

applicabili alla fattispecie indicate prima delle domande di causa pure gli

articoli 41 e segg. CO (v. petizione pag. 9). Sennonché, nei considerandi del citato

allegato, l'attore non ha mai preteso un risarcimento di un danno da lui patito

da parte dell'CO 1 e neppure asserito che quest'ultimo avesse commesso un atto

illecito, limitandosi a sostenere che “(…) tutte le prestazioni del qui attore,

effettuate espressamente nella sua qualità di esecutore testamentario, non sarebbero

avvenute se solo i convenuti fossero comparsi all'udienza del 30 agosto 2010

per dichiarare e documentare le rispettive qualità di presunto erede unico

risp. unico esecutore testamentario della de cuius. L'CO 1 avrebbe

potuto – e dovuto – approfittare dell'occasione per procedere – come di regola

accade per collegialità ed economia di procedura – alla formale pubblicazione

del testamento presso di lui depositato in quella stessa udienza (…). Comunque

i convenuti avrebbero dovuto immediatamente annunciarsi come poi fatto con il

tardivo e generico doc. DD” (v. petizione pag. 8). Non incombeva pertanto al

Pretore applicare una norma di legge se il relativo stato di fatto non è

addotto o comprovato (sentenza del Tribunale federale 5A_330/2013 del 24

settembre 2013, consid. 3.3 in fine con richiamo a DTF 115 II 465, consid.

1). La pretesa formulata in questa sede, per altro senza comprovarne i

presupposti, è finanche irricevibile.

10.

a) L'attore

contesta l'ammontare dell'equo compenso fissato dal Pretore, rilevando che l'indennità

oraria di fr. 200.– riconosciutagli dal primo giudice è inferiore a quella

minima di fr. 250.– riconosciuta dalla giurisprudenza e non tiene conto degli

stessi criteri indicati dal giudice medesimo. A suo dire, “le 7 ore di lavoro

riconosciute dal Pretore sarebbero manifestamente insufficienti anche se l'attività

riconosciuta si dovesse arrestare al 3 dicembre 2010” e “l'onorario richiesto di complessivi fr. 3900. pari a ore 15.60 appare giustificato,

per evidente difetto.” L'attore contesta le riduzioni della sua parcella effettuate

dal Pretore. Egli ritiene quindi di avere diritto a fr. 7135.45 (ossia fr.

7535,45 dedotta la tassa di giustizia di fr. 400. relativa alla

procedura di conciliazione precedente alla causa) oltre interessi al 5% dal 31

marzo 2011 su fr. 5435.45 e dal 31 gennaio 2012 su fr. 7135.45.

b) Ora, come ricordato pertinentemente dal Pretore,

nella determinazione dell'equo compenso, eventuali tariffe di categoria

costituiscono semplici riferimenti agli usi locali e non vincolano il giudice:

in effetti il compenso deve risultare “equo” – ovvero oggettivamente

proporzionato alle prestazioni fornite nel caso specifico – alla luce di tutti

i fattori enunciati dalla norma (cfr. Karrer

in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 30 ad art. 517; I CCA, sentenza inc.

11.2008.160

dell'11 marzo 2013, consid. 1). Se l'esecutore testamentario

compie delle attività professionali che non fanno parte dei suoi obblighi

normali (per esempio, intraprende, in quanto avvocato, un processo per la

successione o procura delle opportunità di vendita di immobili della

successione), ha diritto ad un'indennità distinta (Jermann, Honoraire et obligation de l'exécuteur

testamentarie de rendre compte, Trex 2009, pag. 169; Künzle, Der Willensvollestrecker im schweizerischen und US-amerikanischen

Recht, Zurigo 2000, pag. 326).

c) In

concreto, il reclamante si limita a contrapporre la sua valutazione agli

accertamenti del Pretore senza spiegare in che cosa consisterebbe l'arbitrio. Per

di più, egli non ha mai indicato il suo reale dispendio orario, che costituisce

comunque sia solo un parametro per il calcolo dell'equo compenso, mentre l'accenno

solo in questa sede è irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Né egli ha mai esposto

la tariffa oraria da lui applicata. Ciò premesso, considerando tutte le

circostanze del caso concreto, in particolare l'ampiezza e la complessità dell'attività

svolta dall'attore, le sue qualifiche professionali, il valore della

successione, l'indennità oraria stabilita dal Pretore di fr. 200.– non può

dirsi il risultato di un eccesso o di un abuso del suo potere d'apprezzamento. Ciò

posto, la conclusione del primo giudice secondo cui come equo compenso, l'attore

ha diritto a complessivi fr. 3707.80, sfugge a qualsiasi critica. Ne discende che

il reclamo dell'attore deve essere respinto.

III. Sulle

spese e le ripetibili

11.

Le spese giudiziarie di entrambi i reclami seguono la reciproca soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC; v. anche DTF 137 III 470). Ogni

parte assume dunque gli oneri del proprio reclamo, commisurati all'importanza

del litigio e rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo dell'RE 1 è respinto.

2. Le spese processuali di tale reclamo di fr. 500.– sono poste a carico dell'attore, che

rifonderà alle controparti fr. 400.– per ripetibili.

3. Il reclamo del 12 novembre 2012 dell'CO

1 e di CO 2 è respinto.

4. Le spese processuali di tale

reclamo di fr. 400.– sono poste in solido a carico dei convenuti, che

rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– per

ripetibili.

5. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.