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Decisione

16.2012.50

Contratto d'appalto - ricevibilità del ricorso per cassazione

9 novembre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

22 dicembre 2009, pag. 15);

che giusta

l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata

manifestamente

violata una norma di diritto materiale o formale

oppure in

caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa

o di prove;

che in

concreto il giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie, in

particolare sul bollettino di lavoro sottoscritto dal convenuto ove si quantificava

in 2 ore e mezza il tempo impiegato dalla ditta istante per lo svolgimento delle

proprie prestazioni (un'ora per la trasferta e un'ora e mezza di lavoro: cfr.

doc. A), così come sulla fattura 6 luglio 2009 (doc. C) ove era indicato inoltre

il costo del materiale utilizzato, ha ritenuto sufficientemente provata la

pretesa della ditta istante;

che a

fronte di queste risultanze il ricorrente si limita a non condividere questa conclusione

ritenendola “arbitraria per violazione dell'onere della prova”;

che siffatta

contestazione non concretizza nessuna censura di arbitrio, per la quale occorre

illustrare il motivo per cui il primo giudice avrebbe tratto conclusioni, oltre

che erronee, anche manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la

situazione reale, gravemente lesive di una norma o di un principio giuridico

chiaro e indiscusso oppure in urtante contrasto con il sentimento della

giustizia e dell'equità (v. anche DTF 132 III 209 consid. 2,1);

che

pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti

per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro

neppure chiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini,

CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 3 ad art. 329);

che giusta l'art. 313bis CPC ticinese, applicabile anche

alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art.

331 cpv. 1 CPC ticinese, questa Camera può decidere con breve motivazione la

reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora

questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Considerandi

che

gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC

ticinese);

che si

giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni prelievo, il ricorrente

essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di

un patrocinatore;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato

oggetto di intimazione.

Per

questi motivi

in

applicazione analogica dell'art. 313bis CPC

ticinese,

decide: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.

2.

Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione

a:

– ;

– , .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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