16.2012.50
Contratto d'appalto - ricevibilità del ricorso per cassazione
9 novembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2012.50
Data decisione, Autorità:
09.11.2012, CCR
Titolo:
Contratto d'appalto - ricevibilità del ricorso per cassazione
RICEVIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
art. 327 let. g CPC-TI
art. 329 CPC-TI
art. 331 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
16.2012.50
Lugano
9 novembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Pellegrini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 7
ottobre 2010 presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 24 settembre 2010 dal
Giudice di pace del circolo della Melezza nella causa n. ord. 11/2010
(contratto d'appalto) promossa con istanza 8 febbraio 2010 dalla
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 3 luglio 2009 la ditta CO 1 ha eseguito opere da elettricista in uno stabile
di proprietà di RE 1 a __________, per le quali ha emesso, il 6 luglio 2009, una
fattura per complessivi fr. 367.90;
che viste
le resistenze del committente, l'appaltatrice gli ha fatto intimare il precetto
esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno, al quale l'escusso ha interposto opposizione;
che con
istanza dell'8 febbraio 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace
del circolo della Melezza per ottenere il pagamento di fr. 367.90 oltre
interessi del 5% dal 7 ottobre 2009 così come il rigetto dell'opposizione
interposta al precetto esecutivo citato;
che all'udienza
del 12 marzo 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza, la mercede essendo eccessiva;
che con
decisione del 24 settembre 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza condannando
il convenuto a pagare fr. 367.90 oltre alle spese esecutive e rigettando in via
definitiva l'opposizione da questi interposta al precetto esecutivo citato;
che con
ricorso per cassazione 7 ottobre 2010 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio
chiedendone l'annullamento;
che il
ricorso è stato trasmesso dal Giudice di pace a questa Camera solo il 29 ottobre
2012;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
in diritto: che
la decisione impugnata è stata comunicata prima del 1°
gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327
segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
Fatti
22 dicembre 2009, pag. 15);
che giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata
manifestamente
violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in
caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa
o di prove;
che in
concreto il giudice di pace, basandosi sulle risultanze istruttorie, in
particolare sul bollettino di lavoro sottoscritto dal convenuto ove si quantificava
in 2 ore e mezza il tempo impiegato dalla ditta istante per lo svolgimento delle
proprie prestazioni (un'ora per la trasferta e un'ora e mezza di lavoro: cfr.
doc. A), così come sulla fattura 6 luglio 2009 (doc. C) ove era indicato inoltre
il costo del materiale utilizzato, ha ritenuto sufficientemente provata la
pretesa della ditta istante;
che a
fronte di queste risultanze il ricorrente si limita a non condividere questa conclusione
ritenendola “arbitraria per violazione dell'onere della prova”;
che siffatta
contestazione non concretizza nessuna censura di arbitrio, per la quale occorre
illustrare il motivo per cui il primo giudice avrebbe tratto conclusioni, oltre
che erronee, anche manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la
situazione reale, gravemente lesive di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in urtante contrasto con il sentimento della
giustizia e dell'equità (v. anche DTF 132 III 209 consid. 2,1);
che
pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di giudicare i presupposti
per un eventuale annullamento della sentenza dedotta in cassazione, peraltro
neppure chiesto dal ricorrente (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato, Lugano 2000, m. 3 ad art. 329);
che giusta l'art. 313bis CPC ticinese, applicabile anche
alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art.
331 cpv. 1 CPC ticinese, questa Camera può decidere con breve motivazione la
reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora
questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Considerandi
che
gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC
ticinese);
che si
giustifica, per questa volta, di rinunciare ad ogni prelievo, il ricorrente
essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di
un patrocinatore;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato
oggetto di intimazione.
Per
questi motivi
in
applicazione analogica dell'art. 313bis CPC
ticinese,
decide: 1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.
2.
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione
a:
– ;
– , .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Melezza.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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