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Decisione

16.2012.51

Contratto di locazione: liberazione della garanzia

12 febbraio 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i reclamanti asseriscono che “al momento del rilascio dell'annotazione di

conferma di liberatoria 08.11.2010”, “avevano seri e concreti indizi dell'esistenza

di un contratto di subingresso già perfezionato e che una revoca della dichiarazione

29.10.20, ossia un rifiuto di riprendere alle stesse condizione [il contratto

di locazione], non potesse validamente intervenire da parte B__________ - A__________”.

Così argomentando, tuttavia, i reclamanti si limitano a contrapporre la loro versione

senza tuttavia recare elementi pertinenti atti a sconfessare quella del primo

giudice, come fossero davanti a un'autorità di ricorso munita di piena

cognizione, omettendo però di dimostrare per quali ragioni detti accertamenti

siano manifestamente inesatti e quindi arbitrari o violino altrimenti il

diritto. Ciò non basta per sostanziare una censura d'arbitrio.

Per

di più, anche ammettendo che la dichiarazione di subingresso del 29 ottobre

2010 costituiva un serio e concreto indizio sulla ripresa del contratto di

locazione, la disponibilità dei nuovi inquilini presupponeva però il mantenimento

delle medesime condizioni di pigione e di stato. Ciò che non era però certo

giacché alla riunione del 3 novembre 2010 gli stessi locatori, consci del fatto

che per i nuovi inquilini la pigione mensile – spese accessorie comprese – non

Considerandi

doveva superare fr. 1600.–, avevano ventilato una modifica contrattuale su un

punto importante del contratto quale l'aumento dell'acconto spese accessorie

(doc. 5). Tenuto conto che solo dopo avere liberato i precedenti inquilini dal

contratto di locazione, i reclamanti hanno comunicato a quelli interessati al

subingresso “l'importo dell'acconto realistico”, ciò che comportava per finire

un aumento della pigione, la conclusione del Pretore, secondo cui i locatori disponevano

di elementi per poter considerare che i subentranti proposti avrebbero potuto

anche non subentrare nella locazione, non appare manifestamente errata, ovvero

insostenibile. Una volta ancora il memoriale si dimostra perciò senza

possibilità di buon esito.

7.

I reclamanti ritengono che

il Pretore aggiunto non avrebbe dovuto acconsentire all'RA 1 di rappresentare

contemporaneamente i precedenti conduttori e i subentranti, poiché ciò

comporterebbe un conflitto di interessi. Quale sia tale conflitto d'interesse

non è invero dato di capire, né quali conseguenze i reclamanti vorrebbero

trarre dalla contestazione. La questione non merita ulteriore disamina. In

definitiva il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle

risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del

primo giudice, deve essere respinto.

8.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli opponenti, che hanno

presentato osservazioni per il tramite di un rappresentante, hanno diritto a un'equa

indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 250.–

sono a carico dei reclamanti, che rifonderanno in solido alla controparte un'indennità

di fr. 100..

3. Notificazione a:

avv.;

–.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.