16.2012.52
Contratto d'appalto - competenza territoriale - valutazione delle prove - indennità d'inconvenienza
23 maggio 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
16.2012.52
Data decisione, Autorità:
23.05.2013, CCR
Titolo:
Contratto d'appalto - competenza territoriale - valutazione delle prove - indennità d'inconvenienza
COMPETENZA PER TERRITORIO: NORME GENERALI
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
art. 95 cpv. 3 let. c CPC
Incarto n.
16.2012.52
Lugano
23 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo 2 novembre 2012
presentato da
RE 1
(patrocinato dall'avv.
PA 1 )
contro la sentenza emessa il 19 ottobre 2012 dal
Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 4/ORD/12 (contratto
d'appalto) promossa con istanza 20 giugno 2012 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 22
giugno 2011 la ditta P__________ ha fatturato a CO 1 l'importo di fr. 2144.40 per il trasporto di materiale effettuato il 10 giugno 2011 con delle
autobetoniere per il “cantiere C__________” (sui monti di G__________). Lo
stesso 10 giugno 2011 H__________, su richiesta di CO 1, ha trasportato beton a C__________, fatturando la sua prestazione di fr. 2322.– a RE 1. CO 1,
saldata la fattura della ditta P__________ per fr. 2144.40, ne ha chiesto il
rimborso a RE 1, senza esito. Preso atto del mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare al medesimo il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di __________ per l'incasso
di fr. 2144.40 oltre interessi al 5% dal 10 giugno 2011, al quale l'escusso ha
interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta
dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno l'autorizzazione ad agire, il 20
giugno 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere il
pagamento di fr. 2144.40 oltre interessi del 5% dal 10 giugno 2011, il rigetto
dell'opposizione interposta al menzionato PE, così come il pagamento di fr.
1120.– quale “indennizzo per quattro mezze giornate di lavoro perse”, di
fr. 160.– per la tassa della procedura di conciliazione, di fr. 73.– per le
spese esecutive oltre ad un importo
non quantificato per l'invio di 5 raccomandate.
Con
risposta 27 settembre 2012 il convenuto ha proposto di respingere l'azione, eccependo
l'incompetenza territoriale del giudice adito e contestando la sussistenza di
un contratto con l'attore. All'udienza dell'8 ottobre 2012, l'attore, unico
comparente, ha ribadito le proprie domande.
C. Statuendo
il 19 ottobre 2012 il Giudice di pace, accertata la sua competenza territoriale
e ritenuto provata la conclusione di un contratto di appalto tra le parti, ha
accolto l'istanza e ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 2144.40, rigettando
in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo e di
fr. 160.– per la tassa della procedura di conciliazione. Le spese giudiziarie
di fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto tenuto a rifondere alla
controparte un'indennità di fr. 1120.–.
D. Con
reclamo 2 novembre 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento, il primo giudice avendo ammesso a torto la propria competenza
territoriale e avendo accolto le pretese dell'istante ancorché non comprovate.
Nelle sue osservazione 4 gennaio 2013 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Nella
decisione impugnata il Giudice di pace ha correttamente indicato che la “petizione”
era stata introdotta in procedura semplificata salvo menzionare che l'attore
aveva chiesto solo il rigetto definitivo dell'opposizione, e avere applicato gli
art. 80 LEF e 252 segg. CPC previsti per la procedura sommaria. Egli ha altresì
dapprima respinto in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al
noto precetto esecutivo, salvo poi condannare lo stesso al pagamento di fr.
2144.40
oltre accessori e fr. 160.– per la tassa di conciliazione e indicare quale
rimedio giuridico il reclamo entro 10 giorni alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello. Tale agire denota però un certa confusione
giacché CO 1 non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto
dell'opposizione, ma un'azione creditoria tendente all'accertamento del suo
credito e alla condanna del convenuto al pagamento di una determinata somma di
denaro. Solo dopo avere accertato il credito dell'istante il giudice pronuncia
il rigetto definitivo dell'opposizione.
Per di
più, trattandosi di una lite con un valore inferiore a fr.
30.
000.–
la procedura applicabile è quella semplificata (art. 243 segg. CPC), in esito
alla quale la decisione del Giudice di pace è impugnabile con reclamo entro trenta
giorni alla Camera civile dei reclami (art. 321 cpv. 1 CPC). L'errata indicazione dei mezzi di impugnazione non ha tuttavia
comportato nessun pregiudizio per il reclamante, il cui memoriale, introdotto
il 2 novembre 2012 è tempestivo. Esperito contro una decisione inappellabile
(inferiore a fr. 10 000.–), competente è questa Camera e non la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. d n. 1 LOG).
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso,
riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1).
Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può
limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti).
Egli deve così dimostrare, attraverso
un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta
segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata
adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
3.
Il reclamante ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale del
giudice adito. A torto. Ora, è vero che contrariamente a quanto indicato dal
primo giudice la sua competenza non è data perché si tratta di un'azione di
carattere reale ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a CPC (casistica in: Haldy, Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 29). Resta il fatto che l'attore ha
promosso un'azione di natura contrattuale e secondo l'art.
31.
CPC il giudice competente è quello generale al domicilio o alla sede della
parte convenuta e quello del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione
caratteristica. In concreto, nell'ambito di un contratto di appalto, quale
quello sul quale l'attore basa la sua pretesa, il luogo in cui la prestazione
caratteristica deve essere eseguita è quello in cui l'appaltatore deve compiere
la sua opera (cfr. Haldy, op. cit.,
n. 6 ad art. 31). E questa si trova nel Comune di Gambarogno, donde la competenza
del giudice adito.
4.
Nel
merito il giudice di pace ha accertato il credito dell'artigiano poiché il
“convenuto non ha pagato una fattura, anticipata dall'attore, per la fornitura
di materiale al cantiere sulla proprietà del convenuto come da documentazione
prodotta” per poi soggiungere che il convenuto aveva negato il debito
“limitandosi a ribadire, in contraddizione con la dichiarazione su fattura
della H__________, (7 marzo 2012) di non avere contratti d'opera con l'attore:
se così fosse non avrebbe nemmeno dovuto pagare la fattura dell'H__________” ed
epilogare che “non è verosimile che per eseguire lavori edili l'artigiano non
si procuri il materiale necessario: è prassi abbastanza comune, soprattutto per
piccoli e medi lavori, che l'artigiano ordini materiale e ne paghi la fattura,
chiedendo poi in seguito il rimborso, unitamente al pagamento della propria
prestazione, al mandante”.
Il
reclamante contesta tali conclusioni ribadendo di avere contestato interamente
il credito dell'attore al quale rimprovera di non avere provato il suo credito
come gli impone l'art. 8 CC e segnatamente di non avere presentato alcun
contratto, alcun bollettino di lavoro a regia firmato e nemmeno alcuna prova a
riguardo che potesse dimostrare le pretese da lui fatte valere.
5.
In
concreto, è vero che l'attore non ha presentato alcun contratto d'appalto né
bollettini di lavoro. Resta il fatto che la conclusione di un contratto
d'appalto non è soggetta ad una forma particolare, potendo essere validamente
concluso anche oralmente o tacitamente (Gauch,
Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 167 n. 406). Quanto ai bollettini di
regia, essi servono a dimostrare il lavoro svolto dall'artigiano (Gauch, op. cit., pag. 412 n. 1019.
segg.), ma in concreto l'attore non chiede il pagamento delle sue prestazioni, ma la rifusione di quanto pagato per l'acquisto del
materiale necessario per il compimento dell'opera. E ciò configura un contratto
di fornitura di un'opera che soggiace anch'esso alle
norme sul contratto d'appalto (Gauch, op. cit., pag. 31 n. 82).
Relativamente
alle prove presentate dall'istante, agli atti figurano una nota di credito e
una fattura emesse dalla ditta P__________ per dei trasporti effettuati il 10
giugno 2011 con delle autobetoniere per il “cantiere C__________” (doc. 1 ). Lo
stesso 10 giugno 2011 H__________, su richiesta di CO 1, ha trasportato del beton a C__________, fatturando la sua prestazione di fr. 2322.– a RE 1 (doc.
2). Ora, sulla base di tali elementi il primo giudice, senza incorrere in
arbitrio, poteva ritenere che il materiale fornito all'attore dalla ditta P__________
il 10 giungo 2011 “per il cantiere C__________” fosse destinato alla realizzazione
di un'opera per il convenuto sui monti di G__________, tanto più che
quest'ultimo non contesta di avere personalmente pagato l'elitrasporto del
beton a C__________ effettuato lo stesso giorno da parte di H__________. Ne
discende che la valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di pace
non può dirsi manifestamente errato. Ciò posto il reclamo,
su questo punto, deve essere respinto.
6.
Relativamente
al “mancato guadagno” è indubbio che la parte non rappresentata ha diritto – oltre
alla rifusione delle spese – a un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95
cpv. 3 lett. c CPC) destinata a risarcire la perdita di tempo subita da persone
che esercitano un'attività indipendente. Resta il fatto che il dispendio di
tempo deve essere notevole, ovvero superiore a quanto normalmente prevedibile
da ciascuno per la tutela delle proprie questioni personali. In concreto
l'attore ha addotto bensì di aver perso quattro giornate ma nulla ha
dimostrato, tanto meno ha indicato la tariffa rivendicata. Ciò posto,
riconoscendo un'indennità di fr. 1120.– il Giudice di pace ha ecceduto nel suo
potere di apprezzamento. Su questo punto il reclamo si rivela fondato e la
decisione impugnata va riformata nel senso che all'attore nulla viene
riconosciuto.
7.
Le
spese giudiziarie seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e
vanno poste per due terzi a carico del reclamante e per il resto a carico
dell'opponente. Non si giustifica di assegnare all'attore, che ha agito da
solo, un'indennità d'inconvenienza, le osservazioni al reclamo, di una pagina,
non avendo causato costi apprezzabili. L'esito del giudizio impone una modifica
del pronunciato di prima sede che segue la medesima ripartizione.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decide: 1. Il
reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo 2 della sentenza
impugnata è così riformato:
La tassa di decisione, di fr. 250.–, da
anticipare dalla parte istante, rimane per un terzo a suo carico ed è posta per
due terzi a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.
Per
il resto il reclamo è respinto.
2. Le spese
giudiziarie di complessivi fr. 300.– sono poste per due terzi a carico di RE 1
e per un terzo a carico di CO 1. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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