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Decisione

16.2012.52

Contratto d'appalto - competenza territoriale - valutazione delle prove - indennità d'inconvenienza

23 maggio 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno l'autorizzazione ad agire, il 20

giugno 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo giudice per ottenere il

pagamento di fr. 2144.40 oltre interessi del 5% dal 10 giugno 2011, il rigetto

dell'opposizione interposta al menzionato PE, così come il pagamento di fr.

1120.– quale “indennizzo per quattro mezze giornate di lavoro perse”, di

fr. 160.– per la tassa della procedura di conciliazione, di fr. 73.– per le

spese esecutive oltre ad un importo

non quantificato per l'invio di 5 raccomandate.

Con

risposta 27 settembre 2012 il convenuto ha proposto di respingere l'azione, eccependo

l'incompetenza territoriale del giudice adito e contestando la sussistenza di

un contratto con l'attore. All'udienza dell'8 ottobre 2012, l'attore, unico

comparente, ha ribadito le proprie domande.

C. Statuendo

il 19 ottobre 2012 il Giudice di pace, accertata la sua competenza territoriale

e ritenuto provata la conclusione di un contratto di appalto tra le parti, ha

accolto l'istanza e ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 2144.40, rigettando

in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo e di

fr. 160.– per la tassa della procedura di conciliazione. Le spese giudiziarie

di fr. 250.– sono state poste a carico del convenuto tenuto a rifondere alla

controparte un'indennità di fr. 1120.–.

D. Con

reclamo 2 novembre 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento, il primo giudice avendo ammesso a torto la propria competenza

territoriale e avendo accolto le pretese dell'istante ancorché non comprovate.

Nelle sue osservazione 4 gennaio 2013 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Nella

decisione impugnata il Giudice di pace ha correttamente indicato che la “petizione”

era stata introdotta in procedura semplificata salvo menzionare che l'attore

aveva chiesto solo il rigetto definitivo dell'opposizione, e avere applicato gli

art. 80 LEF e 252 segg. CPC previsti per la procedura sommaria. Egli ha altresì

dapprima respinto in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al

noto precetto esecutivo, salvo poi condannare lo stesso al pagamento di fr.

2144.40

oltre accessori e fr. 160.– per la tassa di conciliazione e indicare quale

rimedio giuridico il reclamo entro 10 giorni alla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale di appello. Tale agire denota però un certa confusione

giacché CO 1 non ha promosso una procedura sommaria volta al rigetto

dell'opposizione, ma un'azione creditoria tendente all'accertamento del suo

credito e alla condanna del convenuto al pagamento di una determinata somma di

denaro. Solo dopo avere accertato il credito dell'istante il giudice pronuncia

il rigetto definitivo dell'opposizione.

Per di

più, trattandosi di una lite con un valore inferiore a fr.

30.

000.–

la procedura applicabile è quella semplificata (art. 243 segg. CPC), in esito

alla quale la decisione del Giudice di pace è impugnabile con reclamo entro trenta

giorni alla Camera civile dei reclami (art. 321 cpv. 1 CPC). L'errata indicazione dei mezzi di impugnazione non ha tuttavia

comportato nessun pregiudizio per il reclamante, il cui memoriale, introdotto

il 2 novembre 2012 è tempestivo. Esperito contro una decisione inappellabile

(inferiore a fr. 10 000.–), competente è questa Camera e non la Camera di esecuzione e fallimenti (art. 48 lett. d n. 1 LOG).

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,

relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso,

riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali

punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1).

Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può

limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti).

Egli deve così dimostrare, attraverso

un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta

segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata

adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

3.

Il reclamante ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale del

giudice adito. A torto. Ora, è vero che contrariamente a quanto indicato dal

primo giudice la sua competenza non è data perché si tratta di un'azione di

carattere reale ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a CPC (casistica in: Haldy, Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 29). Resta il fatto che l'attore ha

promosso un'azione di natura contrattuale e secondo l'art.

31.

CPC il giudice competente è quello generale al domicilio o alla sede della

parte convenuta e quello del luogo in cui deve essere eseguita la prestazione

caratteristica. In concreto, nell'ambito di un contratto di appalto, quale

quello sul quale l'attore basa la sua pretesa, il luogo in cui la prestazione

caratteristica deve essere eseguita è quello in cui l'appaltatore deve compiere

la sua opera (cfr. Haldy, op. cit.,

n. 6 ad art. 31). E questa si trova nel Comune di Gambarogno, donde la competenza

del giudice adito.

4.

Nel

merito il giudice di pace ha accertato il credito dell'artigiano poiché il

“convenuto non ha pagato una fattura, anticipata dall'attore, per la fornitura

di materiale al cantiere sulla proprietà del convenuto come da documentazione

prodotta” per poi soggiungere che il convenuto aveva negato il debito

“limitandosi a ribadire, in contraddizione con la dichiarazione su fattura

della H__________, (7 marzo 2012) di non avere contratti d'opera con l'attore:

se così fosse non avrebbe nemmeno dovuto pagare la fattura dell'H__________” ed

epilogare che “non è verosimile che per eseguire lavori edili l'artigiano non

si procuri il materiale necessario: è prassi abbastanza comune, soprattutto per

piccoli e medi lavori, che l'artigiano ordini materiale e ne paghi la fattura,

chiedendo poi in seguito il rimborso, unitamente al pagamento della propria

prestazione, al mandante”.

Il

reclamante contesta tali conclusioni ribadendo di avere contestato interamente

il credito dell'attore al quale rimprovera di non avere provato il suo credito

come gli impone l'art. 8 CC e segnatamente di non avere presentato alcun

contratto, alcun bollettino di lavoro a regia firmato e nemmeno alcuna prova a

riguardo che potesse dimostrare le pretese da lui fatte valere.

5.

In

concreto, è vero che l'attore non ha presentato alcun contratto d'appalto né

bollettini di lavoro. Resta il fatto che la conclusione di un contratto

d'appalto non è soggetta ad una forma particolare, potendo essere validamente

concluso anche oralmente o tacitamente (Gauch,

Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 167 n. 406). Quanto ai bollettini di

regia, essi servono a dimostrare il lavoro svolto dall'artigiano (Gauch, op. cit., pag. 412 n. 1019.

segg.), ma in concreto l'attore non chiede il pagamento delle sue prestazioni, ma la rifusione di quanto pagato per l'acquisto del

materiale necessario per il compimento dell'opera. E ciò configura un contratto

di fornitura di un'opera che soggiace anch'esso alle

norme sul contratto d'appalto (Gauch, op. cit., pag. 31 n. 82).

Relativamente

alle prove presentate dall'istante, agli atti figurano una nota di credito e

una fattura emesse dalla ditta P__________ per dei trasporti effettuati il 10

giugno 2011 con delle autobetoniere per il “cantiere C__________” (doc. 1 ). Lo

stesso 10 giugno 2011 H__________, su richiesta di CO 1, ha trasportato del beton a C__________, fatturando la sua prestazione di fr. 2322.– a RE 1 (doc.

2). Ora, sulla base di tali elementi il primo giudice, senza incorrere in

arbitrio, poteva ritenere che il materiale fornito all'attore dalla ditta P__________

il 10 giungo 2011 “per il cantiere C__________” fosse destinato alla realizzazione

di un'opera per il convenuto sui monti di G__________, tanto più che

quest'ultimo non contesta di avere personalmente pagato l'elitrasporto del

beton a C__________ effettuato lo stesso giorno da parte di H__________. Ne

discende che la valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di pace

non può dirsi manifestamente errato. Ciò posto il reclamo,

su questo punto, deve essere respinto.

6.

Relativamente

al “mancato guadagno” è indubbio che la parte non rappresentata ha diritto – oltre

alla rifusione delle spese – a un'adeguata indennità d'inconvenienza (art. 95

cpv. 3 lett. c CPC) destinata a risarcire la perdita di tempo subita da persone

che esercitano un'attività indipendente. Resta il fatto che il dispendio di

tempo deve essere notevole, ovvero superiore a quanto normalmente prevedibile

da ciascuno per la tutela delle proprie questioni personali. In concreto

l'attore ha addotto bensì di aver perso quattro giornate ma nulla ha

dimostrato, tanto meno ha indicato la tariffa rivendicata. Ciò posto,

riconoscendo un'indennità di fr. 1120.– il Giudice di pace ha ecceduto nel suo

potere di apprezzamento. Su questo punto il reclamo si rivela fondato e la

decisione impugnata va riformata nel senso che all'attore nulla viene

riconosciuto.

7.

Le

spese giudiziarie seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e

vanno poste per due terzi a carico del reclamante e per il resto a carico

dell'opponente. Non si giustifica di assegnare all'attore, che ha agito da

solo, un'indennità d'inconvenienza, le osservazioni al reclamo, di una pagina,

non avendo causato costi apprezzabili. L'esito del giudizio impone una modifica

del pronunciato di prima sede che segue la medesima ripartizione.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo 2 della sentenza

impugnata è così riformato:

La tassa di decisione, di fr. 250.–, da

anticipare dalla parte istante, rimane per un terzo a suo carico ed è posta per

due terzi a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.

Per

il resto il reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie di complessivi fr. 300.– sono poste per due terzi a carico di RE 1

e per un terzo a carico di CO 1. Non si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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