16.2012.55
Risarcimento danni - reclamo contro dispositivo che fissa le ripetibili - ripetibili a parte non patrocinata
20 novembre 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2012.55
Data decisione, Autorità:
20.11.2012, CCR
Titolo:
Risarcimento danni - reclamo contro dispositivo che fissa le ripetibili - ripetibili a parte non patrocinata
INDENNITÀ DI INCONVENIENZA
RIPETIBILI
art. 95 cpv. 3 let. c CPC
art. 106 CPC
art. 107 CPC
Incarto n.
16.2012.55
Lugano
20 novembre
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 13 novembre 2012
presentato da
RE 1
contro il dispositivo n. 2 della decisione 12
ottobre 2012 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa SE.
1/2012 (risarcimento danni) promossa con istanza 19 gennaio 2012 nei
confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con istanza 19 gennaio 2012 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio per ottenere il pagamento di
fr. 4483.– oltre accessori e il rigetto dell'opposizione da questi interposta
al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
che l'importo
Considerandi
rivendicato corrisponde al risarcimento dei danni da lui patiti “per atti
defatigatori compiuti dal convenuto nei suoi confronti nell'ambito di una
vertenza edilizia che li opponeva”;
che in
uno scritto del 22 maggio 2012 il convenuto ha concluso per il rigetto dell'istanza;
che con
decisione del 12 ottobre 2012 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non
avendo l'istante comprovato i presupposti della sua azione risarcitoria
(dispositivo n. 1);
che la
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.– (comprensive di quelle
della procedura di conciliazione) sono state poste a carico dell'istante, tenuto
a rifondere alla controparte fr. 100.– a titolo di ripetibili (dispositivo n.
2);
che con
reclamo 12 novembre 2012 RE 1 è insorto contro quest'ultimo dispositivo contestando
l'obbligo di versare fr. 100.– al convenuto;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerato
in diritto: che la decisione con la quale il primo giudice fissa la tassa e le
spese di giustizia e assegna le ripetibili è impugnabile, a titolo
indipendente, solo con reclamo (art. 110 CPC);
che il
reclamante si duole di un'errata applicazione del diritto, il primo giudice avendo
riconosciuto alla controparte un'indennità a titolo di ripetibili nonostante
questa non fosse patrocinata da un legale;
che,
contrariamente a quanto sostiene il reclamante, anche la parte non rappresentata
professionalmente in giudizio ha diritto a un'adeguata indennità d'inconvenienza
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), volta a compensare almeno gli inconvenienti e il
dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Trezzini, op. cit., art. 95 pag 387),
che nella
fattispecie il convenuto ha presentato un allegato scritto di osservazioni e ha
presenziato a un'udienza;
che in
circostanze del genere assegnando al convenuto un'indennità di fr. 100.–,
ammontare di per sé non contestato, il primo giudice non è incorso in alcun
eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento;
che
quindi il reclamo, infondato, deve essere respinto;
che le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che
non si pone problema di indennità al convenuto al quale il reclamo non è stato
notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art.
322 CPC
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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