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Decisione

16.2012.55

Risarcimento danni - reclamo contro dispositivo che fissa le ripetibili - ripetibili a parte non patrocinata

20 novembre 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2012.55

Data decisione, Autorità:

20.11.2012, CCR

Titolo:

Risarcimento danni - reclamo contro dispositivo che fissa le ripetibili - ripetibili a parte non patrocinata

INDENNITÀ DI INCONVENIENZA

RIPETIBILI

art. 95 cpv. 3 let. c CPC

art. 106 CPC

art. 107 CPC

Incarto n.

16.2012.55

Lugano

20 novembre

2012/mc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 13 novembre 2012

presentato da

RE 1

contro il dispositivo n. 2 della decisione 12

ottobre 2012 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa SE.

1/2012 (risarcimento danni) promossa con istanza 19 gennaio 2012 nei

confronti di

CO 1 ;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con istanza 19 gennaio 2012 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Mendrisio per ottenere il pagamento di

fr. 4483.– oltre accessori e il rigetto dell'opposizione da questi interposta

al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio;

che l'importo

Considerandi

rivendicato corrisponde al risarcimento dei danni da lui patiti “per atti

defatigatori compiuti dal convenuto nei suoi confronti nell'ambito di una

vertenza edilizia che li opponeva”;

che in

uno scritto del 22 maggio 2012 il convenuto ha concluso per il rigetto dell'istanza;

che con

decisione del 12 ottobre 2012 il Giudice di pace ha respinto l'istanza non

avendo l'istante comprovato i presupposti della sua azione risarcitoria

(dispositivo n. 1);

che la

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 600.– (comprensive di quelle

della procedura di conciliazione) sono state poste a carico dell'istante, tenuto

a rifondere alla controparte fr. 100.– a titolo di ripetibili (dispositivo n.

2);

che con

reclamo 12 novembre 2012 RE 1 è insorto contro quest'ultimo dispositivo contestando

l'obbligo di versare fr. 100.– al convenuto;

che l'atto

non è stato oggetto di intimazione;

e considerato

in diritto: che la decisione con la quale il primo giudice fissa la tassa e le

spese di giustizia e assegna le ripetibili è impugnabile, a titolo

indipendente, solo con reclamo (art. 110 CPC);

che il

reclamante si duole di un'errata applicazione del diritto, il primo giudice avendo

riconosciuto alla controparte un'indennità a titolo di ripetibili nonostante

questa non fosse patrocinata da un legale;

che,

contrariamente a quanto sostiene il reclamante, anche la parte non rappresentata

professionalmente in giudizio ha diritto a un'adeguata indennità d'inconvenienza

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), volta a compensare almeno gli inconvenienti e il

dispendio di tempo ingiustamente causatole dal processo (Trezzini, op. cit., art. 95 pag 387),

che nella

fattispecie il convenuto ha presentato un allegato scritto di osservazioni e ha

presenziato a un'udienza;

che in

circostanze del genere assegnando al convenuto un'indennità di fr. 100.–,

ammontare di per sé non contestato, il primo giudice non è incorso in alcun

eccesso o abuso del suo potere di apprezzamento;

che

quindi il reclamo, infondato, deve essere respinto;

che le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che

non si pone problema di indennità al convenuto al quale il reclamo non è stato

notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.

322 CPC

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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