16.2012.56
Contratto d'appalto - recupero e riparazione veicolo accidentato - tipi di mercede - onere della prova - apprezzamento delle prove - principio attitatorio
31 luglio 2013Italiano16 min
590.– per il trasporto della vettura in officina e fr. 16 990.30 per la riparazione).
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2012.56
Data decisione, Autorità:
31.07.2013, CCR
Titolo:
Contratto d'appalto - recupero e riparazione veicolo accidentato - tipi di mercede - onere della prova - apprezzamento delle prove - principio attitatorio
MERCEDE
ONERE DELLA PROVA O ONERE PROBATORIO
ONERE DI ALLEGAZIONE
SORPASSO DEL PREVENTIVO
art. 363 CO
art. 373 CO
art. 374 CO
art. 375 CO
art. 55 CPC
art. 157 CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
Incarto n.
16.2012.56
Lugano
31 luglio
2013/sdb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 15 novembre 2012
presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 15 ottobre 2012 dal
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2011.326
(contratto di appalto) promossa con petizione 5 ottobre 2011 dalla
CO 1
(patrocinata dall' avv. PA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 28 aprile 2010 RE 1 è stato coinvolto in un incidente stradale
che ha per finire comportato il danneggiamento della parte anteriore e laterale
destra della sua automobile. Il 27 luglio 2010 la CO 1, incaricata del recupero
e della riparazione del veicolo, si è rivolta alla N__________, assicuratore
casco del veicolo, per ottenere il pagamento di complessivi fr. 17 580. – (fr.
590.– per il trasporto della vettura in officina e fr. 16 990.30 per la riparazione).
Il 30 agosto 2010 la compagnia d'assicurazioni ha versato a fr. 11 956.–,
lasciando a carico dell'assicurato, ritenuto responsabile per colpa grave dell'accaduto a causa del superamento della soglia di alcolemia massima
consentita, la franchigia di fr. 500.– e fr. 5124.– (30%
di [fr. 17 580.- – fr. 500.-]). Il 7 settembre 2010 CO 1 ha chiesto a RE 1 il pagamento dello scoperto di fr.
5624.30, mentre il 16 settembre 2010 essa gli ha inviato
una fattura di fr. 1077.10 per la fornitura e il montaggio di tre pneumatici. Visto
il mancato pagamento di fr. 6701.40 la CO 1 ha fatto notificare il 31 marzo 2011 a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano al
quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 5 ottobre 2011 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere il
pagamento di fr. 6701.40 oltre interessi al 5% dal 9 novembre 2010, così come il
rimborso delle spese esecutive di fr. 70.– e di quelle della procedura di
conciliazione di fr. 250.–. Invitato a formulare osservazioni il convenuto è
rimasto silente. All'udienza del 17 gennaio 2012, indetta per la discussione,
il convenuto ha proposto di respingere l'azione. Esperita l'istruttoria, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale. In un memoriale conclusivo
dell’11 luglio 2012 l'attrice ha ribadito le sue domande, mentre il convenuto
non ha presentato un allegato conclusivo.
C. Statuendo il 15 ottobre 2012, il Pretore aggiunto, in accoglimento
della petizione, ha obbligato RE 1 a versare all'attrice fr. 6710.40 oltre
interessi del 5% dal 23 febbraio 2011, rigettando per tale importo in via
definitiva l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di fr.
400.– e quelle della procedura di conciliazione di fr. 250.– sono state poste a
carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
D. Con
reclamo 15 novembre 2012 il convenuto è insorto contro il predetto giudizio,
postulandone, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento. Con
decreto 20 dicembre 2011 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta
di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Nelle sue osservazioni 19
ottobre 2012 la CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 17 ottobre 2012,
di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 18 ottobre
2012.
e sarebbe scaduto il 16 novembre 2012. Introdotto il 15 novembre 2012
(cfr. timbro sulla busta di intimazione) il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso,
riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1).
Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può
limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8, con riferimenti).
Egli deve così dimostrare, attraverso
un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta
segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata
adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
3.
La documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo
giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente
alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni,
nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin
in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). In concreto,
le fotografie allegate al reclamo, mai presentate al primo
giudice, sono irricevibili e devono quindi essere estromesse dagli atti.
4.
Il
Pretore aggiunto, qualificato il rapporto contrattuale tra le parti come
contratto d'appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO, ha in estrema sintesi accertato
che la mercede non era stata pattuita a corpo sulla base dell'art. 373 CO, ma secondo
il valore del lavoro come previsto dall'art. 374 CO. Al riguardo, il primo
giudice ha rimproverato al convenuto di non aver provato che “nulla spetterebbe
all'attrice dal momento che il costo della riparazione (a suo dire, inclusivo
anche del prezzo dei pneumatici) gli sarebbe stato prospettato al massimo in
fr. 12 000.– complessivi, (soglia oltre la quale si sarebbe riservato la
facoltà di non riparare l'auto)”.
Per il reclamante il Pretore aggiunto
gli ha erroneamente attribuito “la tesi della mercede a corpo, giudicandola
però successivamente inapplicabile alla fattispecie, poiché i riscontri presentati
si sarebbero rilevati insufficienti a comprovare questo tipo di pattuizione”. A
suo dire, egli non avrebbe mai sostenuto questa tesi, ma
avrebbe sempre dichiarato che “fra le parti è stato fatto un preventivo a
voce”, che “determinava il valore del lavoro solo in via approssimativa”.
a) Il contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore:
quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è
preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374
CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l'esecuzione dell'
intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell'appaltatore, salvo il
caso di modifiche di ordinazione. La stipulazione
di una mercede a corpo non richiede una forma particolare e può essere pattuita
anche per atti concludenti; essa non è però presunta e la parte che sostiene un
accordo in tal senso deve recarne la prova (Chaix
in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 34 ad art. 373; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, OR I,
4ª edizione, n. 9 e 37 ad art. 373).
b) Ora,
ci si può chiedere se nella misura in cui il convenuto sosteneva che il costo
dell'intervento era stato definito al massimo in fr. 12 000.– il primo giudice,
senza incorrere in un'errata applicazione del diritto, poteva effettivamente
ritenere che l'interessato pretendesse la pattuizione di una mercede a corpo.
La questione può rimanere indecisa giacché lo stesso reclamante ammette per
finire che la mercede deve essere determinata secondo il valore del lavoro e
delle spese dell'appaltatore (art. 374 CO).
5.
Secondo
il reclamante il primo giudice, dopo avere escluso l'applicazione
dell'art. 373 CO, avrebbe dovuto applicare l'art. 375 CO. Egli sostiene che la
controparte non ha rispettato l'obbligo di informarlo del “considerevole
sorpasso” del preventivo e non ha provveduto a chiedere il suo consenso a terminare
i lavori di riparazione malgrado il superamento dei costi.
a) Qualora il computo
approssimativo fatto coll'appaltatore venga sproporzionatamente ecceduto senza l'annuenza
del committente, questi ne può chiedere la riduzione (art. 375
cpv. 1 e 2 CO), applicabile anche in caso di riparazione di autovetture (Chaix. op. cit., n. 28 ad art. 375). Il
superamento del preventivo è considerato eccessivo quando il corrispettivo
finale è superiore al 10 % rispetto a quello del preventivo iniziale. Incombe
al committente che intende ottenere una riduzione della mercede per sorpasso
dei costi provare che le parti hanno convenuto un preventivo ai sensi dell'art.
375.
CO (DTF 115 II 462 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 3.1, con vari riferimenti; II CCA, sentenza inc. 12.2007.216
del 13 dicembre 2008 consid. 8, con riferimenti). Spetta al committente dimostrare
la pattuizione di un computo approssimativo (Chaix,
op. cit., n. 16 ad art. 374).
b) Il
reclamante, al riguardo, sostiene che il Pretore aggiunto ha ritenuto la testimonianza
di L__________ non attendibile poiché “sua madre e siccome univoca”. Inoltre,
soggiunge, il primo giudice nemmeno
ha valutato correttamente alcuni passaggi delle testimonianze di suo padre e di
F__________. Ora, per fondare
il proprio convincimento sui fatti, il giudice apprezza liberamente le prove
(art. 157 CPC), ossia deve effettuare una decisione di apprezzamento. In
materia di apprezzamento delle prove e di accertamento dei fatti, il giudice –
il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento – incorre
nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di
prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova
importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se
ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o
interpretandoli in modo insostenibile (sentenza del Tribunale federale 4A_181/2012
del 10 settembre 2012 consid. 1, con riferimenti).
Nella fattispecie L__________ ha per finire dichiarato che dopo una
prima stima di fr. “8/10 000.– massimi” successivamente il responsabile della
carrozzeria gli indicò una cifra di “circa fr. 12 000.–” per poi soggiungere
che lo stesso gli “disse che avrebbe cercato di starci dentro nella somma di
fr. 12 000.–” (deposizione del 2 luglio 2012, verbali pag. 2). F__________ e R__________,
dal canto loro hanno riferito entrambi di un costo della riparazione di fr.
8/10 000.– (deposizioni del 2 luglio 2012, verbali pag. 4 e 5), ma tale stima è
stata verosimilmente effettuata senza una visione completa della situazione,
tant'è che per L__________ il responsabile della carrozzeria le disse che per
una stima più precisa “doveva alzare l'auto sul ponte e smontarla” (loc. cit.).
Ora, ci si può chiedere se effettivamente da tali testimonianze si possa
desumere che le parti si sono riferite a un computo approssimativo ai sensi
dell'art. 375 CO (Chaix, op. cit.,
n. 7 ad art. 375) o a una semplice stima sommaria dei costi non vincolante le
parti (cfr. Chaix, op. cit., n. 7
segg. ad art. 374 CO). Sia come sia, si volesse anche ritenere che esse hanno
pattuito un computo approssimativo, che impone accresciuti effetti giuridici, il
reclamo non avrebbe in ogni caso esito diverso.
c) Nella
fattispecie, per tacere del fatto che il convenuto mai ha invocato davanti al
Pretore una violazione dell'art. 375 cpv. 2 CO, un eventuale diritto a una
proporzionata diminuzione della mercede sulla base dell'art. 375 cpv. 2 CO deve
essere fatto valere, pena la perenzione, nel termine di un anno dal momento in
cui il committente è venuto a conoscenza con sufficiente certezza del
superamento eccessivo del preventivo (sentenza del Tribunale federale 4A_577/2008
del 31 marzo 2009 consid. 3.1). Ciò che non è stato il caso in concreto,
l'interessato sapendo quanto meno già dal 19 agosto 2010, quando ha firmato la proposta
di liquidazione del sinistro sottopostagli dalla N__________, del superamento
del computo approssimativo (cfr. Chaix, op,
cit., n. 38 ad art. 375). Contrariamente a quanto pare credere l'interessato,
la causa in esame non è retta dal principio inquisitoria, bensì da quello
attitatorio (cfr. art. 55 CPC). Ciò significa che il primo giudice era
vincolato dalle richieste delle parti, alle quali incombeva l'onere di allegare
– nei tempi e nei modi previsti dalla procedura – tutte le circostanze fattuali
su cui si fondano le rispettive pretese, con l'indicazione delle prove atte a
dimostrarle. Nulla muta il fatto che il reclamante sia stato convenuto in
causa. Il ruolo processuale di parte convenuta non le concede infatti il
diritto di assistere passivamente allo svolgimento della causa – senza
premurarsi di allegare e sostanziare adeguatamente i propri argomenti (sentenza
del Tribunale federale 4A_160/2010 dell'8 luglio 2010 consid. 5.3).
6.
Secondo
il reclamante, la sottoscrizione della proposta di liquidazione del sinistro
sottopostagli dalla N__________ è ininfluente per determinare la mercede dell'attrice,
dato che si trattava di un accordo bilaterale con la compagnia d'assicurazioni “che
non aveva in alcun modo a che fare con il rapporto diretto tra il committente e
l'appaltatore, il cui punto focale era costituito dalla percentuale di regresso
proposta.” Il fatto che egli abbia firmato questo documento “non comporta assolutamente
l'accettazione della fattura della CO 1, proprio perché fino a quel momento il
signor D__________ non si era ancora preso la briga di far avere una fattura al
committente” ed egli “non avrebbe dunque potuto in quel momento riconoscere, ma
nemmeno contestare l'ammontare della mercede dell'appalto, per la semplice
quanto determinante ragione, che senza conoscerne il contenuto, con tutti i
suoi dettagli, il convenuto mai avrebbe potuto contestarne (se del caso) l'ammontare.”
In
concreto, è indubbio che RE 1 ha sottoscritto, il 19 agosto 2010, la dichiarazione
d'indennità sottopostagli dalla sua compagnia d'assicurazioni (doc. 10 nel
fascicolo richiami dalla N__________). Tale proposta prevedeva il versamento
alla CO 1 di fr. 11 956.– sulla base di una fattura di fr. 16 990.– per la riparazione
del veicolo e di fr. 590.– per il ricupero dello stesso, dedotta la franchigia
di fr. 500.– e la percentuale del 30% per colpa grave di fr. 5124.–. A carico
dell'assicurato rimanevano così fr. 5624.–, importo poi rivendicato
dall'attrice. Ora, che al momento della sottoscrizione
della proposta di liquidazione del sinistro la carrozzeria non avesse ancora
trasmesso al convenuto le fatture emesse per le sue prestazioni è possibile.
Sennonché, per tacere del fatto che al momento della firma del documento l'importo
fatturato dalla carrozzeria figurava chiaramente sullo stesso, il reclamante ha
però sottoscritto l'accordo senza riserva, né successivamente ha sollevato
contestazioni al riguardo, tanto meno dopo avere ricevuto la fattura
dell'attrice. Per di più, il Pretore aggiunto non ha determinato la mercede
sulla scorta di tale documento giacché l'ammontare della fattura “coincide, al
centesimo con la valutazione finale del perito assicurativo”. Su questo punto l'argomentazione
del primo giudice non può ritenersi manifestamente errata.
7.
Il primo giudice ha ritenuto non provata la tesi del convenuto per
cui l'importo di fr. 1077.10 rivendicato dall'attrice per la fornitura di tre
pneumatici non sarebbe dovuto, siccome già incluso nella fattura emessa per i
lavori di riparazione del veicolo. Egli ha precisato che “da un lato, l'istruttoria
non ha fatto emergere alcun elemento atto ad avallare la circostanza (l'unico,
isolato accenno in tal senso essendo stato quello della madre, L__________, in
sede testimoniale, insufficiente tuttavia per la sua unicità unita allo stretto
legame di parentela con il convenuto). Dall'altro perché mal si comprende come
la fattura di riparazione (doc. D) potesse in qualche modo comprendere anche l'importo
in questione, se nel suo ammontare (fr. 16 990.30) essa coincide al centesimo
con la valutazione finale del perito assicurativo (doc. C), la cui fedefacenza
e congruità nessuno ha mai messo in dubbio”.
Il reclamante
sostiene, invece, che “non è vero che nella fattura della CO 1 di fr. 16 990.– egli
volesse far rientrare anche il costo degli pneumatici”, sottolineando come in realtà
fosse stato il responsabile della carrozzeria a ventilare tale soluzione così
come testimoniato da sua madre. Neppure questa contestazione
è però atta a inficiare la decisione del Pretore aggiunto, ma anzi, con questa censura il reclamante, confermando l'assenza
di un accordo vincolante che prevedesse che il prezzo degli pneumatici fosse
incluso nel costo dell'intervento di ripristino dell'automobile, ammette che l'importo
chiesto per le gomme è dovuto.
Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun
errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto
sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.
8.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente,
che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a
un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le
spese giudiziarie di fr. 350.– sono poste a carico del reclamante, che
rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster