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Decisione

16.2012.57

Espulsione del conduttore - presupposti

27 dicembre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 4318.40, donde la competenza

di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG);

che la

documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è

irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di

avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o

nuovi mezzi di prova (Jeandin in:

Code de procédure civile commenté,

Basilea 2011, n. 2 ad art. 326);

che giusta

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel

senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata

contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve

dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità

inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di

fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità

(DTF 135 V 4 consid.

1.3, con rinvii; Trezzini in:

Considerandi

Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 321 pag.

1411);

che

in concreto nel loro scritto del 23 novembre 2012 i reclamanti si limitano a

giustificare il loro stato di mora con le difficoltà finanziarie nelle quali si

sono venuti a trovare per cause a loro non imputabili, ma tali argomentazioni non

bastano per concludere in un'errata applicazione del diritto da parte del primo

giudice;

che

infatti, a fronte degli accertamenti del primo giudice circa la presenza di una

valida disdetta per mora, mai contestata dai convenuti, questi ribadiscono il

carattere temporaneo delle loro difficoltà finanziare;

che pertanto,

a fronte di un reclamo che non contiene nessuna critica nei confronti della

decisione del Pretore con riferimento all'accertamento dei fatti o all'applicazione

del diritto, questa Camera è nell'impossibilità di

individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della

decisione impugnata, donde l'irricevibilità del reclamo;

che

le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni

prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che

non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è

stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.

322 CPC

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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