16.2012.57
Espulsione del conduttore - presupposti
27 dicembre 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2012.57
Data decisione, Autorità:
27.12.2012, CCR
Titolo:
Espulsione del conduttore - presupposti
DISDETTA STRAORDINARIA
ESPULSIONE
art. 321 CPC
Incarto n.
16.2012.57
Lugano
27 dicembre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 23 novembre 2012
presentato da
RE 1 e
RE 2
contro la sentenza emessa il 15 novembre 2012 dal
Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SO.2012.678
(espulsione del conduttore) promossa con istanza 9 ottobre 2012 da
CO 1;
esaminati gli atti
in fatto: che
il 5 giugno 2009 i coniugi RE 1 hanno sottoscritto con __________ un contratto di
locazione di un appartamento in uno stabile di proprietà di quest'ultima a __________,
per una pigione mensile di fr. 1195.– oltre a fr. 280.– a titolo di acconto per
le spese accessorie, aumentati successivamente a fr. 380.–;
che visto
il mancato pagamento della pigione da parte dei conduttori dal marzo del 2012,
la locatrice ha notificato loro il 25 luglio 2012 la disdetta del contratto di
locazione per il 30 settembre 2012;
che non
avendo i conduttori restituito l'ente locato, con istanza “di sfratto” del 9
ottobre 2012 CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord
per ottenere la liberazione dell'appartamento in questione;
che all'udienza
del 15 novembre 2012, indetta la discussione, i convenuti, pur non contestando
“di essere in ritardo nel pagamento di diversi canoni di locazione“, hanno proposto
di respingere l'istanza rilevando come la riduzione della rendita di invalidità
percepita da uno di loro, impugnata davanti al competente tribunale, era all'origine
delle loro difficoltà finanziarie;
che con
decisione 15 novembre 2012 il Pretore aggiunto, accertata la validità della
disdetta per mora notificata ai conduttori, ha accolto
l'istanza e ha ordinato l'espulsione dei conduttori dal 1° gennaio 2013;
che con reclamo 23 novembre 2012 RE 1 e RE 2 sono insorti contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che il
memoriale non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che
Fatti
il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 4318.40, donde la competenza
di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG);
che la
documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è
irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di
avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o
nuovi mezzi di prova (Jeandin in:
Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, n. 2 ad art. 326);
che giusta
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata
contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve
dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità
inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di
fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità
(DTF 135 V 4 consid.
1.3, con rinvii; Trezzini in:
Considerandi
Commentario al Codice di diritto processuale civile Svizzero, art. 321 pag.
1411);
che
in concreto nel loro scritto del 23 novembre 2012 i reclamanti si limitano a
giustificare il loro stato di mora con le difficoltà finanziarie nelle quali si
sono venuti a trovare per cause a loro non imputabili, ma tali argomentazioni non
bastano per concludere in un'errata applicazione del diritto da parte del primo
giudice;
che
infatti, a fronte degli accertamenti del primo giudice circa la presenza di una
valida disdetta per mora, mai contestata dai convenuti, questi ribadiscono il
carattere temporaneo delle loro difficoltà finanziare;
che pertanto,
a fronte di un reclamo che non contiene nessuna critica nei confronti della
decisione del Pretore con riferimento all'accertamento dei fatti o all'applicazione
del diritto, questa Camera è nell'impossibilità di
individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della
decisione impugnata, donde l'irricevibilità del reclamo;
che
le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che
non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è
stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art.
322 CPC
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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