16.2012.59
contratto di lavoro - obbligo di motivazione della sentenza - contenuto minimo della sentenza
14 gennaio 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2012.59
Data decisione, Autorità:
14.01.2013, CCR
Titolo:
contratto di lavoro - obbligo di motivazione della sentenza - contenuto minimo della sentenza
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
art. 95 CPC
art. 115 CPC
art. 238 CPC
art. 320 CPC
Incarto n.
16.2012.59
Lugano
14 gennaio
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
cancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 27 novembre 2012
presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 26 novembre 2012 dal
Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 18/CONC/12 (contratto
di lavoro) promossa con istanza 30 ottobre 2012 da
CO 1
(rappresentata
da RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
nel marzo del 2012 CO 1 è stata assunta dalla società RE 1 in qualità di venditrice e ausiliaria di cucina nello snack bar annesso alla stazione di servizio
da questa gestita a __________;
che il
rapporto di lavoro, per il quale era previsto uno stipendio mensile lordo di
fr. 2450.– per un'occupazione al 70%, è iniziato il 9 marzo 2012 ed è terminato
nel mese di agosto dello stesso anno;
che dallo
stipendio del mese di agosto 2012 la datrice di lavoro ha trattenuto fr. 816.70
per “assenze non pagate”;
che la
lavoratrice ha contestato tale trattenuta chiedendone, invano, la restituzione;
che il 30
ottobre 2012 CO 1 si è rivolta
al Giudice di pace del circolo di Gambarogno chiedendo la convocazione delle
parti per un tentativo di conciliazione e la condanna di RI 1al pagamento di
fr. 816.70;
che all'udienza
di conciliazione del 26 novembre 2012 la parte istante, unica comparente, ha
chiesto al giudice l'emanazione della decisione;
che con
decisione dello stesso giorno il Giudice di pace ha accolto l'istanza e condannato
la convenuta al pagamento di fr. 816.70;
che con
reclamo 27 novembre 2012 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che, in
concreto, il Giudice di pace ha accolto l'istanza senza indicare, nemmeno sommariamente,
per quale motivo egli ha ritenuto fondata la pretesa dell'istante;
che al
fine di garantire il diritto di essere sentite delle parti il giudice deve perlomeno
indicare i motivi che l'hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che in
un altro e porre l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata
del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 134 I 88 consid. 4.1; Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, art. 238 pag. 1055);
che senza
disattendere i requisiti minimi di motivazione, il Giudice non è tenuto a esprimersi
su tutte le argomentazioni addotte dalle parti ma può limitarsi a quelle rilevanti
per il giudizio (Trezzini, op.
cit., art. 238 pag. 1057);
che la
decisione impugnata, priva di una qualsiasi motivazione, non permette né alle
parti né a questa Camera, neppure implicitamente, di capire perché egli ha
deciso di accogliere l'istanza, donde la sua annullabilità a prescindere dalle
possibilità di successo nel merito;
che,
visto quanto precede, gli atti vanno ritornati al primo giudice affinché
proceda all'emanazione di un giudizio motivato;
che la procedura
nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in caso di
temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC);
che l'esito
della decisione, indipendente dalle motivazioni della reclamante, giustifica la
rinuncia a un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata
e gli atti sono ritornati al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano spese processuali né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
al Giudice di pace del circolo del Gambarogno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
Considerandi
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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