16.2012.60
Contratto di carta di credito - ricevibilità del reclamo - contenuto - conoscenza della lingua
14 gennaio 2013Italiano6 min
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice
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Numero d'incarto:
16.2012.60
Data decisione, Autorità:
14.01.2013, CCR
Titolo:
Contratto di carta di credito - ricevibilità del reclamo - contenuto - conoscenza della lingua
LINGUA DEL PROCEDIMENTO
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 129 CPC
art. 320 CPC
art. 321 CPC
art. 326 CPC
Incarto n.
16.2012.60
Lugano
14 gennaio
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
cancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo del 12 settembre 2012
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 5 settembre 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 37/B/12/Co
(contratto di carta di credito) promossa con istanza 18 giugno 2012 dalla
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che CO 1 ha rilasciato a RE 1 una carta di credito __________ n. __________ e una
carta di credito __________ n. __________, dall'utilizzo
delle quali è risultato uno scoperto di fr. 1366.80 oltre interessi del 15% dal
26 luglio 2010;
che per l'incasso
di tale importo l'istituto bancario ha fatto notificare al cliente il PE n. __________dell'Ufficio
esecuzione di Niederhelfenschwil, al quale l'escusso ha interposto opposizione;
che il 18
giugno 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest
chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di
formulare, nel caso di mancata conciliazione, una proposta di giudizio volta alla
condanna di RI 1 al pagamento di fr. 1366.80 oltre interessi così come il rigetto
dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che
all'udienza del 25 luglio 2012 l'istante, unico comparente, ha ribadito le sue
domande;
che
con decisione 5 settembre 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha obbligato
il convenuto a versare fr. 1366.80 oltre interessi del 15 % dal 26 luglio 2010,
rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che con
scritti del 12 settembre e 2 ottobre 2012, indirizzati
alla Giudicatura di pace, RE 1 lamentando l'utilizzo della lingua italiana a
lui sconosciuta, contesta la pretesa dell'attrice rilevando come questa avesse
acconsentito al superamento del limite di spesa pattuito;
che gli
scritti, trasmessi a questa Camera per essere trattati quale reclamo, non sono stati oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il
reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), ovvero il reclamante non
può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria
opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e
dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le
ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente
insostenibile (DTF 134 III 245 consid. 2.1 et 2.2; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che in concreto il contenuto degli scritti 12 settembre e 2 ottobre
Fatti
2012 del reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per essere
trattato come reclamo;
che,
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice
di pace sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, il
reclamante si limita a rimproverare all'istante di non essersi attenuta al limite
di credito allo stesso concesso;
che, per
altro, tale motivazione è irricevibile in questa sede, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezioni;
che
pertanto, a fronte di un reclamo che non concretizza nessuna censura nei confronti
del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e
giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione
impugnata, peraltro neppure richiesto dal reclamante (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411 e art.
Considerandi
311.
pag. 1367; Jeandin in:
Code de procédure civile commenté, Basilea
2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321);
che per
quanto attiene alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del
convenuto, secondo l'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua
ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino;
che il tedesco non essendo lingua ufficiale nel Cantone, il ricorrente
non può quindi pretendere di usare tale idioma nei rapporti con le autorità;
che in
definitiva il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione
in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC, si rivela manifestamente irricevibile;
che di
regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che tuttavia,
le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a
ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili
all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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