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Decisione

16.2012.60

Contratto di carta di credito - ricevibilità del reclamo - contenuto - conoscenza della lingua

14 gennaio 2013Italiano6 min

infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice

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Numero d'incarto:

16.2012.60

Data decisione, Autorità:

14.01.2013, CCR

Titolo:

Contratto di carta di credito - ricevibilità del reclamo - contenuto - conoscenza della lingua

LINGUA DEL PROCEDIMENTO

RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO

art. 129 CPC

art. 320 CPC

art. 321 CPC

art. 326 CPC

Incarto n.

16.2012.60

Lugano

14 gennaio

2013/mc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

cancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo del 12 settembre 2012

presentato da

RE 1

contro la sentenza emessa il 5 settembre 2012 dal

Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 37/B/12/Co

(contratto di carta di credito) promossa con istanza 18 giugno 2012 dalla

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che CO 1 ha rilasciato a RE 1 una carta di credito __________ n. __________ e una

carta di credito __________ n. __________, dall'utilizzo

delle quali è risultato uno scoperto di fr. 1366.80 oltre interessi del 15% dal

26 luglio 2010;

che per l'incasso

di tale importo l'istituto bancario ha fatto notificare al cliente il PE n. __________dell'Ufficio

esecuzione di Niederhelfenschwil, al quale l'escusso ha interposto opposizione;

che il 18

giugno 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest

chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di

formulare, nel caso di mancata conciliazione, una proposta di giudizio volta alla

condanna di RI 1 al pagamento di fr. 1366.80 oltre interessi così come il rigetto

dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;

che

all'udienza del 25 luglio 2012 l'istante, unico comparente, ha ribadito le sue

domande;

che

con decisione 5 settembre 2012 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha obbligato

il convenuto a versare fr. 1366.80 oltre interessi del 15 % dal 26 luglio 2010,

rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;

che con

scritti del 12 settembre e 2 ottobre 2012, indirizzati

alla Giudicatura di pace, RE 1 lamentando l'utilizzo della lingua italiana a

lui sconosciuta, contesta la pretesa dell'attrice rilevando come questa avesse

acconsentito al superamento del limite di spesa pattuito;

che gli

scritti, trasmessi a questa Camera per essere trattati quale reclamo, non sono stati oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione

del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b);

che il

reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), ovvero il reclamante non

può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria

opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e

dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le

ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente

insostenibile (DTF 134 III 245 consid. 2.1 et 2.2; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

che in concreto il contenuto degli scritti 12 settembre e 2 ottobre

Fatti

2012 del reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per essere

trattato come reclamo;

che,

infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice

di pace sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, il

reclamante si limita a rimproverare all'istante di non essersi attenuta al limite

di credito allo stesso concesso;

che, per

altro, tale motivazione è irricevibile in questa sede, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi

fatti, prove o eccezioni;

che

pertanto, a fronte di un reclamo che non concretizza nessuna censura nei confronti

del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e

giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione

impugnata, peraltro neppure richiesto dal reclamante (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411 e art.

Considerandi

311.

pag. 1367; Jeandin in:

Code de procédure civile commenté, Basilea

2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321);

che per

quanto attiene alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del

convenuto, secondo l'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua

ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino;

che il tedesco non essendo lingua ufficiale nel Cantone, il ricorrente

non può quindi pretendere di usare tale idioma nei rapporti con le autorità;

che in

definitiva il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione

in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC, si rivela manifestamente irricevibile;

che di

regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che tuttavia,

le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a

ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di ripetibili

all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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