16.2012.61
Foro in caso di azione di disconoscimento di debito promossa da debitrice domiciliata all’estero
12 febbraio 2014Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2012.61
Lugano
12 febbraio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 7 dicembre 2012 presentato da
RE
1 (Egitto)
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 27 novembre 2012 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest nella causa 6/C/12/O-ad (azione di disconoscimento di debito) promossa
con istanza 15 novembre 2012 nei confronti di
CO
1
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 9 novembre 2010 CO 1
ha concluso con RE 1 un contratto di fornitura e posa di sanitari, mobili e
piastrelle per il rifacimento del bagno dell'abitazione posta sulla particella
n. __________ RFD di __________ per un costo di fr. 28 000.–. La committente ha
solo parzialmente onorato le prestazione della CO 1 lamentando, in particolare,
diversi difetti.
Fatti
B. Con istanza 22 giugno 2011 CO
1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, il sequestro della
particella n. __________ RFD di __________ fino a concorrenza di fr. 14 555.75
oltre interessi. Il 24 giugno 2011 il Pretore ha adottato il provvedimento richiesto.
RE 1 ha interposto, il 2 gennaio 2012, opposizione al citato sequestro. Statuendo
il 16 agosto 2012 il Pretore ha parzialmente accolto l'opposizione e confermato
il sequestro per fr. 2397.10 oltre interessi al 5% dal 30 maggio 2011.
C. L'11 settembre 2012 CO 1 ha
fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni di Lugano per il pagamento di fr. 14 555.75 oltre interessi e spese,
indicando quale titolo di credito “Fatture non pagate. Esecuzione a convalida
del sequestro no. __________”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
Adito dalla CO 1, con decisione del 23 ottobre 2012 il Giudice di pace
del circolo di Sessa ha rigettato provvisoriamente l'opposizione interposta al citato
PE limitatamente all'importo di fr. 2397.10 oltre interessi al 5% dal 30 maggio
2011 e fr. 73.– di spese esecutive. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata
posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 30.– a
titolo di indennità.
D. Il 15 novembre 2012 RE 1 ha
convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, chiedendo
che venga “disconosciuto il debito di fr. 2397.10 oltre interessi al 5% dal 30
maggio 2011 e spese nella misura di fr. 1336.– e constatato, a fronte del
contratto concluso il 9.11.11, un debito di fr. 1061.10 nei confronti di CO 1”.
Con decisione 27 novembre 2012 il citato Giudice di pace ha dichiarato irricevibile
l'azione per incompetenza territoriale, ponendo la tassa di giustizia di fr. 40.–
a carico dell'istante.
E. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2012 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato nel senso di ammettere la competenza del
giudice adito e il rinvio degli atti al Giudice di pace per nuova decisione.
Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2013 CO 1 ha proposto il rigetto del
reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 28 novembre 2012, di modo che
il reclamo, introdotto il 7 dicembre 2012 (attestazione postale sulla
busta d'invio raccomandato), è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o
estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9.
Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,
consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando
l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza
di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di
una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando,
sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni
insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3.
In concreto,
il Giudice di pace ha dichiarato irricevibile per incompetenza territoriale l'azione
di disconoscimento del debito promossa da RE 1 poiché “le azioni relative ai
sequestri devono essere intentate nel luogo in cui si trovano i beni (art. 271
LEF); rispettivamente l'azione di disconoscimento di debito al giudice dell'esecuzione
(art. 83 LEF) che nel nostro caso va inteso come giudice di prime cure che
risulta essere [quello] della Giudicatura di Pace di Sessa; la parte Istante
risulta domiciliata in __________ e a __________ risulta invece avere
unicamente un recapito postale”.
4.
La reclamante censura tale conclusione sostenendo di
avere eletto domicilio a __________, presso il proprio patrocinatore, sicché il
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest è territorialmente competente per
giudicare l'azione di disconoscimento di debito da lei promossa. A suo dire, il
primo giudice “ha confuso la procedura esecutiva del sequestro intentata al
foro del sequestro (luogo di situazione del bene sequestrato) con la procedura
ordinaria di disconoscimento di debito (foro: domicilio del debitore), ed è
quindi incorso in un'applicazione errata del diritto”. Essa contesta inoltre
che a __________ abbia soltanto un recapito postale, ma “trattasi di un
domicilio speciale riconosciuto come tale anche dalla creditrice. Prova ne è
che la creditrice non lo [il precetto esecutivo] ha fatto notificare in __________
bensì a __________.”
5.
L'art. 83 cpv. 2 LEF dispone che l'escusso può, entro venti
giorni dal rigetto dell'opposizione, domandare con la procedura ordinaria il
disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione (articoli da 46 a 52 LEF; Schmidt in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 19 ad art. 83). Il foro
dell'azione di disconoscimento del debito è di natura dispositiva e le parti
possono prevederne un altro rispetto a quello prescritto dall'art. 83 cpv. 2
LEF (DTF 87 III 26/27 consid. 2; CCC, sentenza inc. 16.2009.49
del 14 dicembre 2009, consid. 1; II CCA, sentenza inc. 12.2002.104 del 14
febbraio 2003, consid. 6; Rep. 1986 pag. 289; KuKo zum SchKG, Vock, n. 7 ad art. 83; Schmidt in: op. cit., n. 20 ad art. 83; D. Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 35
ad art. 83). Qualora l'azione sia respinta per incompetenza del giudice adito,
l'escusso beneficia di un termine supplementare di venti giorni per promuovere
l'azione (art. 63 cpv. 3 CPC; Schmidt in:
op. cit., n. 17 ad art. 83).
6.
In concreto, è pacifico che le parti non abbiano pattuito contrattualmente
un foro. Per RE 1 il foro è quello speciale di __________ sulla base dell'art.
50.
cpv. 2 LEF. CO 1 ritiene invece che “il Giudice dell'esecuzione è il Giudice
di Pace di Sessa” sulla base dell'art. 52 LEF.
a) Secondo l'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore dev'essere
escusso al suo domicilio (foro esecutivo ordinario). In virtù di tale norma e
del principio della territorialità, il debitore all'estero non può di principio
essere escusso in Svizzera (Stoffel/
Chabloz, Voies d'exécution, Berna 2010, n. 13 pag. 86). Alle condizioni
previste dall'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, quando il debitore non dimori in
Svizzera, il creditore ha tuttavia la possibilità di chiedere al giudice del
luogo in cui si trovano i beni del debitore (art. 272 cpv. 1 LEF) il sequestro
di quest'ultimi. Nonostante il tenore letterale di tale norma, la dottrina
quasi unanime ritiene che l'assenza di dimora in Svizzera sia da intendere come
l'inesistenza di un foro esecutivo ordinario o speciale (CEF, sentenza inc. 14.2001.52
del 29 luglio 2002, consid. 3 con riferimenti). In particolare, il sequestro di
cui all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF non può essere accordato nei casi previsti
dall'art. 50 LEF, ovvero se il debitore possiede in Svizzera un'azienda (cpv.
1) oppure se ha eletto un domicilio speciale per l'esecuzione di una
determinata obbligazione (Rep. 1996 pag. 299;
Schüpbach in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, op. cit., n. 24 ad art. 52 e n. 64 ad art. 271).
b) Ora,
il foro esecutivo speciale dell'art. 50 cpv. 2 LEF costituisce la sola
eccezione alla regola secondo cui le parti non possono determinare un foro dell'esecuzione
a loro piacimento. L'elezione deve riferirsi a una o a delle obbligazioni
specifiche nei confronti di un determinato creditore. È quindi necessario un
accordo tra debitore e creditore, in altre parole una convenzione procedurale.
In particolare, la semplice indicazione di un domicilio ai fini di notifica di
atti giudiziari o una proroga di foro giudiziario non sono sufficienti a creare
un foro esecutivo ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LEF in assenza di circostanze
particolari dalle quali si possa dedurre, conformemente al principio della
buona fede, un accordo tra le parti circa la designazione di un foro esecutivo
in Svizzera per un determinato obbligo. L'onere della prova dell'esistenza di
un simile accordo spetta a chi se ne prevale (CEF, sentenza inc.15.2005.81 del
22.
luglio 2005, consid. 1.1 con riferimenti).
c) L'elezione
da parte di un debitore domiciliato all'estero di un foro esecutivo ai sensi
dell'art. 50 cpv. 2 LEF non deve essere confusa con la possibilità che lo
stesso debitore ha, per evitare che gli atti esecutivi gli siano notificati nel
proprio paese (art. 66 cpv. 2 LEF) o mediante pubblicazione (art. 66 cpv. 4
LEF), di designare giusta l'art. 66 cpv. 1 LEF un rappresentante che si trova
al foro dell'esecuzione e che è esplicitamente abilitato a ricevere gli atti
esecutivi. A questo riguardo, l'avvocato incaricato della conduzione di un processo
non è presunto essere autorizzato a ricevere atti esecutivi connessi al
processo, salvo che il mandato preveda esplicitamente tale facoltà. L'estensione
della procura conferita all'avvocato dipende dal contenuto del mandato (art. 33
cpv. 2 CO). La procura non deve necessariamente essere scritta e può quindi
anche essere conferita in modo tacito. Nei confronti dei terzi, la sua
estensione è giudicata secondo i termini della sua comunicazione (art. 33 cpv.
3.
CO) conformemente al principio dell'affidamento. In particolare, il rappresentato
(mandante) deve lasciarsi opporre il comportamento del rappresentante, seppure
non sia conforme agli accordi interni, qualora non vi si sia opposto (accettazione
tacita); ciò vale anche se il rappresentato non sapeva del comportamento del
rappresentante, purché, usando la dovuta diligenza, abbia avuto la possibilità
di venirne a conoscenza e di impedirlo. Questi principi sono applicabili anche
alla notifica di atti esecutivi al rappresentante dell'escusso (CEF, sentenza inc.
15.2010.21
dell'8 marzo 2010, consid. 3 e 3.1 con numerosi riferimenti).
d) Nella
fattispecie, la reclamante sostiene di avere eletto domicilio presso lo studio
legale del proprio patrocinatore a __________. Ora, è vero che il precetto
esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano è stato notificato l'11 settembre
2012.
alla reclamante presso l'indirizzo del suo avvocato e che quest'ultimo ha
accettato senza riserve la notifica nelle sue mani. Se non che, a prescindere dal
fatto che la procura conferita il 25 gennaio 2012 da RE 1 all'avv. __________ non
contiene nessuna elezione di foro esecutivo, nell'ambito della procedura di
sequestro davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, come pure in
quella esecutiva davanti al Giudice di pace del circolo di Sessa, RE 1 non ha
mai preteso di avere eletto un domicilio speciale ai sensi dell'art. 50 cpv.2 LEF.
L'elezione di foro, unilaterale, è stata da lei infatti comunicata la prima
volta soltanto nell'ambito della presente azione di disconoscimento di debito
(cfr. scritto 22 novembre 2012).
La
reclamante non dimostra però che CO 1 abbia accettato la creazione di un foro
esecutivo in Svizzera ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LEF. E nemmeno si può
dedurre una sua accettazione tacita per il fatto che il precetto esecutivo n. __________
è stato notificato, con il suo consenso, alla reclamante presso l'indirizzo del
suo rappresentante legale, poiché già a quel momento esisteva in ogni caso un
foro esecutivo in Svizzera nel luogo di situazione del fondo sequestrato (art.
52.
LEF) e CO 1 poteva quindi in buona fede considerare che il precetto
esecutivo era stato notificato nel luogo designato da RE 1 (domicilio di notifica
ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LEF; cfr. CEF, sentenza inc. 14.2002.52 del 29 luglio
2002, consid. 4.2). Ne discende che l'azione di disconoscimento di debito
diretta contro CO 1 andava presentata al foro del sequestro (art. 52 LEF). Ciò
posto, il reclamo che non ha evidenziato nessuna errata applicazione del
diritto deve essere respinto.
7.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La
reclamante verserà alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un
patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di
complessivi fr. 300.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla
controparte fr. 350.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.