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Decisione

16.2012.63

Reclamo contro una decisione in materia di spese ripetibili

17 dicembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo il 30 novembre

2012 il Pretore ha dichiarato inammissibile l'istanza. Le spese processuali di

fr. 300.– sono state poste a carico di RE 1, tenuta a rifondere alla convenuta

fr. 600.– a titolo di ripetibili.

C. Con reclamo 12 dicembre 2012

RE 1 è insorta contro il predetto giudizio, chiedendone la riforma nel senso di

compensare le ripetibili. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione a CO

1.

Considerandi

in diritto: 1. L'impugnazione autonoma

delle spese processuali (art. 110 CPC) è considerata un reclamo contro “altre

decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC e rientra, di per sé, nella

competenza per materia della terza Camera civile del Tribunale d'appello “indipendentemente

dal valore e dal genere della controversia” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Prima

di far seguire il reclamo in questione a tale Camera occorre verificare

nondimeno ch'essi non siano irricevibili o manifestamente infondati, poiché in

caso contrario la trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di

giurisdizione.

2.

Il Pretore ha

dichiarato inammissibile l'istanza, ponendo le spese e la tassa di

giustizia di fr. 300.– a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla

controparte fr. 600.– per ripetibili. La reclamante chiede che quest'ultima

indennità non sia riconosciuta alla convenuta poiché, in estrema sintesi, il

rappresentante professionale presentatosi all'udienza di discussione non

disponeva di una valida procura, l'amministratore unico della società, sentito

nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di __________,

azionista unico della medesima società, ha dichiarato di non avere firmato la

procura rilasciata all'avv. __________ né autorizzato __________ a rilasciarla

in sua vece.

a) Nella

misura in cui la reclamante fonda le sue censure sulle dichiarazioni rilasciate

in sede penale da __________, allora amministratore unico della CO 1 e di __________, azionista unico di quella società, essa dimentica che con il reclamo

non è ammessa l'allegazione di nuovi fatti né la produzione di nuovi mezzi di

prova. Le copie dei verbali d'interrogatorio resi davanti al Ministero

pubblico dai due interessati, non sottoposti al primo giudice, sono

pertanto irricevibili.

b) Ciò premesso, si tratta di determinare se il primo giudice, alla

luce dei fatti da lui conosciuti, abbia correttamente stabilito che l'avv. __________

potesse rappresentare in giudizio CO 1 e attribuito a quest'ultima un'indennità

a titolo di ripetibili. Ora, secondo l'art. 68 CPC ogni parte con

capacità processuale può farsi rappresentare nel processo (cpv. 1). Il rappresentante

deve legittimarsi mediante procura (cpv. 3). In presenza di un rappresentante

che non ha giustificato i propri poteri, il giudice deve assegnargli un termine

adeguato per riparare il difetto producendo la procura (art. 132 cpv. 1 CPC).

c) Nella

fattispecie, agli atti figura la procura rilasciata il 15 ottobre 2012 dalla CO

1.

all'avv. __________. L'istante al riguardo nulla ha eccepito all'udienza del

5.

novembre 2012 né successivamente ha informato il Pretore di quanto emerso in

sede penale. È vero che la capacità di postulare in giudizio è un presupposto

processuale che va esaminato d'ufficio (Zingg,

Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, Berna 2012

n. 62 ad art. 59), ma in concreto, non è dato di vedere, né la reclamante

spiega, perché il Pretore avrebbe dovuto dubitare della procura in questione,

che è non sostanzialmente diversa da quella prodotta dall'istante medesima, ed

esaminare la legittimazione del rappresentante della parte. Essa non può quindi

rimproverare al Pretore di avere ritenuto la convenuta legittimamente rappresentata.

d) Ciò

posto, considerato che la reclamante non contesta la sua soccombenza, al

Pretore non può essere mossa critica in merito all'assegnazione di ripetibili

alla convenuta, parte vincente (art. 105 cpv. 2 CPC), il cui ammontare non è messo

in discussione. Ne segue che il reclamo, destituito di fondamento, deve essere

respinto.

3.

Le spese

giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il

problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato

notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di

complessivi fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.