16.2012.63
Reclamo contro una decisione in materia di spese ripetibili
17 dicembre 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2012.63
Lugano
17 dicembre 2013/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 12 dicembre 2012 presentato dalla
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
la sentenza emessa il 30 novembre 2012 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud nella causa SO.2012.603 (espulsione del conduttore) promossa
con istanza 31 agosto 2012 nei confronti della
CO
1
(già
patrocinata dall'avv.,);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 31 agosto
2012, proposta nella forma della tutela giurisdizionale nei casi manifesti, RE
1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud di ordinare l'immediata
espulsione di CO 1 dall’immobile di sua proprietà posto sulla particella n. __________
RFD di __________. All'udienza del 5 novembre 2012, indetta per la discussione,
l'istante ha confermato la sua azione, mentre la convenuta ha proposto di respingerla.
Replicando l'istante ha ribadito il suo punto di vista e analoga posizione ha assunto
la convenuta nella duplica.
Fatti
B. Statuendo il 30 novembre
2012 il Pretore ha dichiarato inammissibile l'istanza. Le spese processuali di
fr. 300.– sono state poste a carico di RE 1, tenuta a rifondere alla convenuta
fr. 600.– a titolo di ripetibili.
C. Con reclamo 12 dicembre 2012
RE 1 è insorta contro il predetto giudizio, chiedendone la riforma nel senso di
compensare le ripetibili. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione a CO
1.
Considerandi
in diritto: 1. L'impugnazione autonoma
delle spese processuali (art. 110 CPC) è considerata un reclamo contro “altre
decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC e rientra, di per sé, nella
competenza per materia della terza Camera civile del Tribunale d'appello “indipendentemente
dal valore e dal genere della controversia” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Prima
di far seguire il reclamo in questione a tale Camera occorre verificare
nondimeno ch'essi non siano irricevibili o manifestamente infondati, poiché in
caso contrario la trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di
giurisdizione.
2.
Il Pretore ha
dichiarato inammissibile l'istanza, ponendo le spese e la tassa di
giustizia di fr. 300.– a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla
controparte fr. 600.– per ripetibili. La reclamante chiede che quest'ultima
indennità non sia riconosciuta alla convenuta poiché, in estrema sintesi, il
rappresentante professionale presentatosi all'udienza di discussione non
disponeva di una valida procura, l'amministratore unico della società, sentito
nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di __________,
azionista unico della medesima società, ha dichiarato di non avere firmato la
procura rilasciata all'avv. __________ né autorizzato __________ a rilasciarla
in sua vece.
a) Nella
misura in cui la reclamante fonda le sue censure sulle dichiarazioni rilasciate
in sede penale da __________, allora amministratore unico della CO 1 e di __________, azionista unico di quella società, essa dimentica che con il reclamo
non è ammessa l'allegazione di nuovi fatti né la produzione di nuovi mezzi di
prova. Le copie dei verbali d'interrogatorio resi davanti al Ministero
pubblico dai due interessati, non sottoposti al primo giudice, sono
pertanto irricevibili.
b) Ciò premesso, si tratta di determinare se il primo giudice, alla
luce dei fatti da lui conosciuti, abbia correttamente stabilito che l'avv. __________
potesse rappresentare in giudizio CO 1 e attribuito a quest'ultima un'indennità
a titolo di ripetibili. Ora, secondo l'art. 68 CPC ogni parte con
capacità processuale può farsi rappresentare nel processo (cpv. 1). Il rappresentante
deve legittimarsi mediante procura (cpv. 3). In presenza di un rappresentante
che non ha giustificato i propri poteri, il giudice deve assegnargli un termine
adeguato per riparare il difetto producendo la procura (art. 132 cpv. 1 CPC).
c) Nella
fattispecie, agli atti figura la procura rilasciata il 15 ottobre 2012 dalla CO
1.
all'avv. __________. L'istante al riguardo nulla ha eccepito all'udienza del
5.
novembre 2012 né successivamente ha informato il Pretore di quanto emerso in
sede penale. È vero che la capacità di postulare in giudizio è un presupposto
processuale che va esaminato d'ufficio (Zingg,
Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, Berna 2012
n. 62 ad art. 59), ma in concreto, non è dato di vedere, né la reclamante
spiega, perché il Pretore avrebbe dovuto dubitare della procura in questione,
che è non sostanzialmente diversa da quella prodotta dall'istante medesima, ed
esaminare la legittimazione del rappresentante della parte. Essa non può quindi
rimproverare al Pretore di avere ritenuto la convenuta legittimamente rappresentata.
d) Ciò
posto, considerato che la reclamante non contesta la sua soccombenza, al
Pretore non può essere mossa critica in merito all'assegnazione di ripetibili
alla convenuta, parte vincente (art. 105 cpv. 2 CPC), il cui ammontare non è messo
in discussione. Ne segue che il reclamo, destituito di fondamento, deve essere
respinto.
3.
Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il
problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato
notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di
complessivi fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.