16.2012.8
Contratto di lavoro - tempestività del reclamo - decorrenza del termine di 30 giorni - ferie giudiziarie - sospensione
25 giugno 2012Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2012.8
Data decisione, Autorità:
25.06.2012, CCR
Titolo:
Contratto di lavoro - tempestività del reclamo - decorrenza del termine di 30 giorni - ferie giudiziarie - sospensione
FERIE
SOSPENSIONE DEL TERMINE
TEMPESTIVITÀ
art. 95 cpv. 3 let. c CPC
art. 115 CPC
art. 142 CPC
art. 143 CPC
art. 145 CPC
art. 148 CPC
Incarto n.
16.2012.8
Lugano
25 giugno
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 31 gennaio 2012
presentato da
RE 1
(rappresentata da RA 1)
contro la sentenza emessa il 14 dicembre 2011 dal
Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa n. 27/TC/B (contratto di
lavoro) promossa con istanza 23 novembre 2011 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
in virtù di un “contratto di portineria” sottoscritto il 19 febbraio 2008 RE 1
è stata assunta quale custode/ addetta alle pulizie di uno stabile di __________
appartenente ad CO 1 con l'incarico, in caso di cambiamento di un inquilino, di
“redigere il relativo verbale constatazione danni sia per l'entrata che per l'uscita“;
che in
occasione di un cambiamento di un conduttore il verbale d'uscita del precedente
inquilino non menzionava tutti i danni accertati all'entrata del nuovo
inquilino;
che per
tali danni, quantificati in fr. 664.35, CO 1 ha ritenuto responsabile RE 1;
che con
istanza 23 novembre 2011 CO 1 si è rivolto al Giudice
di pace del circolo di Balerna chiedendo di convocare le parti a un tentativo
di conciliazione e di formulare, nel caso di mancata conciliazione, una
proposta di giudizio volta alla condanna di RI 1 al pagamento di fr. 704.35
oltre interessi (fr. 664.35 oltre a fr. 40.– di spese
di diffida) e fr. 500.– a titolo di “onorario spese
amministrative”;
che
all'udienza di conciliazione del 13 dicembre 2011 l'istante ha confermato le sue domande ribadendo la sua richiesta di giudizio, mentre la
convenuta non è comparsa;
che
con decisione 14 dicembre 2011 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza
condannando la convenuta a pagare fr. 294.25 oltre interessi del 7% da marzo
2011;
che con
reclamo 31 gennaio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente applicato il diritto sostanziale
riconoscendo a suo carico una responsabilità ai sensi dell'art. 321e CO
nonostante la controparte non ne avesse dimostrato le premesse;
che nelle
sue osservazioni del 6 marzo 2012 CO 1 ha preliminarmente eccepito la tardività del reclamo, mentre nel merito ne ha proposto il rigetto;
e considerando
in diritto: che giusta l'art. 321 cpv. 1 CPC il termine per proporre un reclamo
è di 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla
notificazione a posteriori della motivazione, termine espressamente richiamato anche
nella decisione del primo giudice (cfr. consid 3);
che nella
fattispecie la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 15
dicembre 2011 (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________prodotte dalla Giudicatura di pace) e non durante le ferie
giudiziarie come da questa allegato;
che
Fatti
il termine per reclamare è iniziato a decorrere il giorno successivo a quello
della notifica (art. 142 cpv. 1CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 142
pag. 587), ovvero il 16 dicembre 2011, per poi rimanere
sospeso durante le ferie giudiziarie (dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso,
art. 145 cpv. 1 lett. c CPC; Trezzini,
op. cit., art. 145 pag. 612), e
giungere a scadenza il 30 gennaio 2012 (art. 142 CPC; Trezzini, op.
cit., art. 142 pag. 598);
che al
più tardi tale giorno la convenuta avrebbe dovuto consegnare il proprio rimedio
giuridico al Tribunale d'appello oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 143 cpv.
1 CPC; Trezzini, op. cit., art. 143 pag. 600);
Considerandi
che essa
ha tuttavia consegnato il proprio memoriale alla posta di __________ 1 martedì
31.
gennaio 2012 (cfr. data del timbro di spedizione sulla
busta d'invio raccomandato);
che, di
conseguenza, il reclamo si rivela tardivo, senza per
altro che l'interessata abbia postulato un'eventuale restituzione del termine ai
sensi dell'art. 148 CPC;
che in
circostanze del genere il reclamo sfugge d'acchito a
qualsiasi esame;
che la
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in
caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC);
che la
reclamante rifonderà alla controparte un'equa indennità d'inconvenienza (art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
decide: 1.
Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano tasse o spese. RE 1 rifonderà alla controparte un'indennità di fr.
100.–.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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