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Decisione

16.2012.8

Contratto di lavoro - tempestività del reclamo - decorrenza del termine di 30 giorni - ferie giudiziarie - sospensione

25 giugno 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il termine per reclamare è iniziato a decorrere il giorno successivo a quello

della notifica (art. 142 cpv. 1CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 142

pag. 587), ovvero il 16 dicembre 2011, per poi rimanere

sospeso durante le ferie giudiziarie (dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso,

art. 145 cpv. 1 lett. c CPC; Trezzini,

op. cit., art. 145 pag. 612), e

giungere a scadenza il 30 gennaio 2012 (art. 142 CPC; Trezzini, op.

cit., art. 142 pag. 598);

che al

più tardi tale giorno la convenuta avrebbe dovuto consegnare il proprio rimedio

giuridico al Tribunale d'appello oppure, all'indirizzo di questo, alla posta

svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 143 cpv.

1 CPC; Trezzini, op. cit., art. 143 pag. 600);

Considerandi

che essa

ha tuttavia consegnato il proprio memoriale alla posta di __________ 1 martedì

31.

gennaio 2012 (cfr. data del timbro di spedizione sulla

busta d'invio raccomandato);

che, di

conseguenza, il reclamo si rivela tardivo, senza per

altro che l'interessata abbia postulato un'eventuale restituzione del termine ai

sensi dell'art. 148 CPC;

che in

circostanze del genere il reclamo sfugge d'acchito a

qualsiasi esame;

che la

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in

caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC);

che la

reclamante rifonderà alla controparte un'equa indennità d'inconvenienza (art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

decide: 1.

Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano tasse o spese. RE 1 rifonderà alla controparte un'indennità di fr.

100.–.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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