Lexipedia

Decisione

16.2012.9

Azione negatoria

19 agosto 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 16 giugno 2011 il Municipio di __________, constatato che un

edificio situato sulla particella n. __________ – originariamente adibito a

deposito attrezzi e veicoli agricoli – era stato ampliato da RE 1 senza

autorizzazione, ha invitato CO 1 e CO 2 a presentare una domanda di costruzione in sanatoria. Un ricorso di CO 1 e CO 2, contrari all'ampliamento e a sanare

la situazione, al Consiglio di Stato è stato respinto con decisione 7 settembre

2011.

C. Nel

frattempo, il 16 agosto 2011 CO 1 e CO 2, dopo avere ottenuto l'autorizzazione

ad agire, hanno chiesto al Pretore del Distretto di Vallemaggia di ordinare a RE

1 di rimuovere quanto da lui edificato sulla loro proprietà e di ripristinare lo

stabile allo stato originale. Nelle sue osservazioni 7 settembre 2011 il convenuto

ha proposto di respingere l'azione. All'udienza del 25 ottobre 2011, indetta

per discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Terminata

l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali

conclusivi nei quali hanno ribadito le loro posizioni.

D. Statuendo

il 13 dicembre 2011 il Pretore ha accolto la petizione e ha obbligato il convenuto,

sotto comminatoria dell'art. 292 CP, a demolire quando edificato senza permesso

sulla proprietà degli istanti. Le spese processuali di fr. 400.– sono state

poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alle controparti un'indennità

di fr. 560.–.

E. RE 1

è insorto contro il predetto giudizio con un reclamo (“appello”) del 27 gennaio

2012 postulandone, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento.

Con decreto 1° febbraio 2012 il presidente di questa Camera ha concesso al

reclamo l'effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 25 febbraio 2012 CO 1

e CO 2 hanno concluso per il rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In

concreto il Pretore ha fissato il valore litigioso in “meno di fr. 10 000.–”,

donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla

tempestività del reclamo, la decisione impugnata è stata notificata al

convenuto il 15 dicembre 2011, di modo che il termine per l'impugnazione è iniziato

a decorre l'indomani, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012 incluso

(art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 30 gennaio 2012. Introdotto il

27.

gennaio 2012 (attestazione postale sulla busta

d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel

senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre

spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste

la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF

134.

II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti).

Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata,

che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile,

destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di

giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3 con rinvii). Non

basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione

impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

3.

a) Il Pretore, accertato che gli istanti avevano promosso un'azione

negatoria sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC, ha constatato che l'edificio

posto sulla proprietà degli istanti era stato modificato dal convenuto senza l'autorizzazione

dei proprietari. Egli ha così obbligato quest'ultimo a ripristinare la situazione

originale.

b) Il

reclamante contesta tale conclusione rilevando che “la soluzione attuale, con

le capre al riparo, è infatti stata sollecitata anche dall'Ufficio del

veterinario cantonale” e che “tutte le modifiche sono comunque sistemate in

modo provvisorio”. Egli sostiene inoltre che “non è in alcun modo possibile demolire

la costruzione, a causa delle notevoli quantità di neve, che non permettono

alcun lavoro fino a primavera” e che “per le capre non ci sarebbe in questo

momento nessuna stalla alternativa”. Per questi motivi chiede di autorizzare “la

mia copertura della stalla capre, fino alla mia uscita dalla stalla, visto che

al proprietario non deriva alcun danno per un smontaggio successivo”.

c) Non

vi sono dubbi che il proprietario del fondo può esigere la rimozione delle

opere costruite senza il proprio consenso, in quanto ciò si possa fare senza

danno sproporzionato (art. 671 cpv. 3 CC). La costruzione su fondi altrui costituisce

altresì un'usurpazione ai sensi dell'art. 641 cpv. 2 CC sicché il proprietario

può promuovere, in ogni tempo, un'azione negatoria per ottenere la rimozione

dei materiali posati sul suo fondo senza la sua autorizzazione (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 13 ad art. 671 CC). E con l'azione

negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario può anche ottenere il

ripristino della situazione anteriore (DTF 100 II 309 consid. 2; sentenza del

Tribunale federale 5A_732/2008 del 14 luglio 2009 consid.3.3.1; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1981, n.

109.

ad art. 641). In linea di principio, ogni ingerenza diretta sulla proprietà

è da considerare illecita (Wiegand

in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 64 ad art. 641 CC), a meno che l'autore dimostri di

agire in conformità alla legge o a un accordo con il proprietario (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª

edizione, pag. 361 n. 1036

segg.).

d) In

concreto, il reclamante non contesta di avere apportato delle modifiche all'edificio

da lui adibito a stalla per le capre senza l'accordo dei proprietari. Ciò configura

indubbiamente un'usurpazione al diritto di proprietà degli istanti, i quali possono

così ottenere la rimozione di quanto indebitamente posato (art. 641 e 671 CC).

Poco importa che le modifiche apportate siano di carattere “provvisorio”, e che

“al proprietario non deriva alcuna conseguenza”, al momento dell'introduzione

dell'azione la turbativa essendo ancora persistente. Che poi l'intervento edilizio

sia stato sollecitato dall'Ufficio del veterinario è possibile, ma ciò non

significa che l'interessato potesse agire senza interpellare i proprietari e ottenere

il loro accordo, né che l'intervento fosse così legalmente giustificato. Inoltre,

il fatto che l'autorità comunale abbia “accettato la modifica” non significa

che gli istanti debbano tollerare modifiche del loro fondo non volute né

autorizzate. Quanto alle difficoltà di demolizione “a causa della neve”,

infine, ciò non osta alla pronuncia dell'ordine di rimozione delle opere abusive.

Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle

risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del

primo giudice, deve essere respinto.

4.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli opponenti

avrebbero di per sé diritto al riconoscimento di un'indennità “d'inconvenienza”

in casi motivati (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), ma la redazione del memoriale di

risposta al reclamo non ha causato loro particolari costi né comportato apprezzabile

dispendio di tempo o perdite di guadagno.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamate.

3. Notificazione

a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster