16.2012.9
Azione negatoria
19 agosto 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2012.9
Data decisione, Autorità:
19.08.2013, CCR
Titolo:
Azione negatoria
AZIONE NEGATORIA
art. 641 CC
art. 671 cpv. 3 CC
art. 95 cpv. 3 let. c CPC
art. 145 cpv. 1 let. c CPC
Incarto n.
16.2012.9
Lugano
19 agosto
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 27
gennaio 2012 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 13 dicembre 2011 dal
Pretore del Distretto di Vallemaggia nella causa SE.2011.9 (azione negatoria)
promossa con petizione 16 agosto 2011 da
CO 1
e
CO 2 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1 e CO 2 sono comproprietari della particella n. __________ RFD di __________
costituita da pascoli e edifici destinati all'agricoltura. Il 1° giugno 2004 essi
hanno concesso in affitto tale fondo a RE 1, titolare di un'azienda agricola.
Il contratto prevedeva una durata iniziale di nove anni rinnovabile, salvo
disdetta, di ulteriori sei anni. In seguito a divergenze sorte in merito alle
modalità di utilizzo da parte dell'affittuario delle strutture consegnategli,
le parti hanno deciso di porre fine al contratto per l'11 novembre 2012.
Fatti
B. Il 16 giugno 2011 il Municipio di __________, constatato che un
edificio situato sulla particella n. __________ – originariamente adibito a
deposito attrezzi e veicoli agricoli – era stato ampliato da RE 1 senza
autorizzazione, ha invitato CO 1 e CO 2 a presentare una domanda di costruzione in sanatoria. Un ricorso di CO 1 e CO 2, contrari all'ampliamento e a sanare
la situazione, al Consiglio di Stato è stato respinto con decisione 7 settembre
2011.
C. Nel
frattempo, il 16 agosto 2011 CO 1 e CO 2, dopo avere ottenuto l'autorizzazione
ad agire, hanno chiesto al Pretore del Distretto di Vallemaggia di ordinare a RE
1 di rimuovere quanto da lui edificato sulla loro proprietà e di ripristinare lo
stabile allo stato originale. Nelle sue osservazioni 7 settembre 2011 il convenuto
ha proposto di respingere l'azione. All'udienza del 25 ottobre 2011, indetta
per discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Terminata
l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali
conclusivi nei quali hanno ribadito le loro posizioni.
D. Statuendo
il 13 dicembre 2011 il Pretore ha accolto la petizione e ha obbligato il convenuto,
sotto comminatoria dell'art. 292 CP, a demolire quando edificato senza permesso
sulla proprietà degli istanti. Le spese processuali di fr. 400.– sono state
poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alle controparti un'indennità
di fr. 560.–.
E. RE 1
è insorto contro il predetto giudizio con un reclamo (“appello”) del 27 gennaio
2012 postulandone, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento.
Con decreto 1° febbraio 2012 il presidente di questa Camera ha concesso al
reclamo l'effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 25 febbraio 2012 CO 1
e CO 2 hanno concluso per il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In
concreto il Pretore ha fissato il valore litigioso in “meno di fr. 10 000.–”,
donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla
tempestività del reclamo, la decisione impugnata è stata notificata al
convenuto il 15 dicembre 2011, di modo che il termine per l'impugnazione è iniziato
a decorre l'indomani, è rimasto sospeso dal 18 dicembre 2011 al 2 gennaio 2012 incluso
(art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 30 gennaio 2012. Introdotto il
27.
gennaio 2012 (attestazione postale sulla busta
d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre
spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste
la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF
134.
II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti).
Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata,
che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile,
destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di
giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3 con rinvii). Non
basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione
impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
3.
a) Il Pretore, accertato che gli istanti avevano promosso un'azione
negatoria sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC, ha constatato che l'edificio
posto sulla proprietà degli istanti era stato modificato dal convenuto senza l'autorizzazione
dei proprietari. Egli ha così obbligato quest'ultimo a ripristinare la situazione
originale.
b) Il
reclamante contesta tale conclusione rilevando che “la soluzione attuale, con
le capre al riparo, è infatti stata sollecitata anche dall'Ufficio del
veterinario cantonale” e che “tutte le modifiche sono comunque sistemate in
modo provvisorio”. Egli sostiene inoltre che “non è in alcun modo possibile demolire
la costruzione, a causa delle notevoli quantità di neve, che non permettono
alcun lavoro fino a primavera” e che “per le capre non ci sarebbe in questo
momento nessuna stalla alternativa”. Per questi motivi chiede di autorizzare “la
mia copertura della stalla capre, fino alla mia uscita dalla stalla, visto che
al proprietario non deriva alcun danno per un smontaggio successivo”.
c) Non
vi sono dubbi che il proprietario del fondo può esigere la rimozione delle
opere costruite senza il proprio consenso, in quanto ciò si possa fare senza
danno sproporzionato (art. 671 cpv. 3 CC). La costruzione su fondi altrui costituisce
altresì un'usurpazione ai sensi dell'art. 641 cpv. 2 CC sicché il proprietario
può promuovere, in ogni tempo, un'azione negatoria per ottenere la rimozione
dei materiali posati sul suo fondo senza la sua autorizzazione (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 13 ad art. 671 CC). E con l'azione
negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario può anche ottenere il
ripristino della situazione anteriore (DTF 100 II 309 consid. 2; sentenza del
Tribunale federale 5A_732/2008 del 14 luglio 2009 consid.3.3.1; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1981, n.
109.
ad art. 641). In linea di principio, ogni ingerenza diretta sulla proprietà
è da considerare illecita (Wiegand
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 64 ad art. 641 CC), a meno che l'autore dimostri di
agire in conformità alla legge o a un accordo con il proprietario (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 4ª
edizione, pag. 361 n. 1036
segg.).
d) In
concreto, il reclamante non contesta di avere apportato delle modifiche all'edificio
da lui adibito a stalla per le capre senza l'accordo dei proprietari. Ciò configura
indubbiamente un'usurpazione al diritto di proprietà degli istanti, i quali possono
così ottenere la rimozione di quanto indebitamente posato (art. 641 e 671 CC).
Poco importa che le modifiche apportate siano di carattere “provvisorio”, e che
“al proprietario non deriva alcuna conseguenza”, al momento dell'introduzione
dell'azione la turbativa essendo ancora persistente. Che poi l'intervento edilizio
sia stato sollecitato dall'Ufficio del veterinario è possibile, ma ciò non
significa che l'interessato potesse agire senza interpellare i proprietari e ottenere
il loro accordo, né che l'intervento fosse così legalmente giustificato. Inoltre,
il fatto che l'autorità comunale abbia “accettato la modifica” non significa
che gli istanti debbano tollerare modifiche del loro fondo non volute né
autorizzate. Quanto alle difficoltà di demolizione “a causa della neve”,
infine, ciò non osta alla pronuncia dell'ordine di rimozione delle opere abusive.
Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle
risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del
primo giudice, deve essere respinto.
4.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli opponenti
avrebbero di per sé diritto al riconoscimento di un'indennità “d'inconvenienza”
in casi motivati (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), ma la redazione del memoriale di
risposta al reclamo non ha causato loro particolari costi né comportato apprezzabile
dispendio di tempo o perdite di guadagno.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese
giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamate.
3. Notificazione
a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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