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Decisione

16.2013.1

Contratto di lavoro - indebito arricchimento - ricevibilità del reclamo

23 settembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 19 ottobre 2012 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo

di Acquarossa, chiedendo la convocazione di

un'udienza di conciliazione per ottenere da RE 1 la restituzione

sulla base dell'art. 62 CO di fr. 1021.10 oltre interessi e delle spese

esecutive, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

al citato PE. In uno scritto del 12 novembre 2012 la convenuta, sostenendo di

non essersi accorta di avere ricevuto una doppia retribuzione per le trasferte

effettuate e di non essere più in possesso della somma versatale, ha contestato

la restituzione richiamandosi alla sua buona fede (art. 64 CO). All'udienza del

13 novembre 2012, le parti hanno ribadito le loro posizione, l'istante instando

per l'emanazione di una decisione.

C. Statuendo il 30 novembre 2012 il Giudice di pace ha accolto

l'istanza e ha condannato la convenuta a pagare fr. 1021.10 oltre

interessi al 5% dal 19 ottobre 2012, con conseguente rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposta al citato PE. La tassa di giustizia di fr. 100. è stata posta a carico della

convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 50.–.

D. Con reclamo del 31 dicembre 2012 RE 1 è insorta contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento. Il memoriale non

è stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi

dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger

in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª

edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione

impugnata è stata notificata alla convenuta il 4 dicembre 2012, di modo che il

termine per l'impugnazione è iniziato a decorrere l'indomani, è rimasto sospeso

dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e

sarebbe scaduto sabato 19 gennaio 2013, salvo prorogarsi a lunedì 21 gennaio

2013.

(art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 31 dicembre 2012 (attestazione

postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

La

documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile,

l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando le parti di avvalersi davanti all'autorità

di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art.

326).

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel

senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo

conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246

consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di

“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante

non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una

procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8, con

riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e

dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta

segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata

adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

4.

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che

“il calcolo della somma totale di fr. 1021.10, richiesta dall'attore non

risulta essere mai contestata dalla parte convenuta. Questo si evince anche

dalla richiesta della stessa convenuta che, tramite posta elettronica in data

25.

agosto 2012, si dichiarava disposta a rimborsare il tutto a rate vista la

sua situazione quale apprendista”. Il primo giudice ha poi respinto l'eccezione

del cessato arricchimento sollevata dalla convenuta sulla base dell'art. 64 CO,

poiché la convenuta non aveva fornito una prova a sostegno della sua

allegazione, il solo fatto di sostenere di non essere più in possesso della

somma in questione non essendo sufficiente per esonerarla dalla restituzione. Ciò

posto, per il primo giudice, “la richiesta di fr. 1021.10 risulta corretta e

non contestata”, donde l'accoglimento dell'istanza.

5.

a) La reclamante chiede in primo luogo di non tenere conto, quale mezzo

di prova, una sua e-mail del 25 agosto 2012, nella quale essa non negava di

avere ricevuto la somma rivendicata, rilevando che essa non è “autenticata” ed

è “priva della sua firma digitale”. Ora, a prescindere dal fatto che per il

Giudice di pace tale documento costituiva un ulteriore elemento su cui fondare

il suo apprezzamento, in concreto, non si pone alcun problema riguardo all'autenticità

dello scritto, l'interessata non negando di esserne l'autrice.

b) Per

il resto, RE 1 si limita a ribadire di non essere più in possesso della somma rivendicata

e che la sua situazione finanziaria non le permette nessuna restituzione. Essa,

però, non pretende che l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia

manifestamente errato, ovvero insostenibile, né che il giudice abbia

erroneamente applicato il diritto. In tali circostanze il reclamo si rivela

manifestamente irricevibile. Si aggiunga che, comunque sia, l'interessata non

ha provato di non essere più in possesso della somma, la documentazione

bancaria prodotta in questa sede non è ricevibile (sopra consid. 2), né

tantomeno ha dimostrato di averla impiegata per delle spese non necessarie di

cui si sarebbe astenuta se non l'avesse avuta a disposizione (sentenza del Tribunale federale 4A_296/2012 del 12 novembre 2012,

consid. 5 con riferimenti; Schulin in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione,

n. 6 ad art. 64).

6.

Le spese

giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze

del caso specifico inducono, tuttavia, a rinunciare – eccezionalmente – ad ogni

prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo

agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non

si pone il problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è

stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si

prelevano spese giudiziarie.

3. Notificazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Acquarossa.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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