16.2013.1
Contratto di lavoro - indebito arricchimento - ricevibilità del reclamo
23 settembre 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2013.1
Data decisione, Autorità:
23.09.2013, CCR
Titolo:
Contratto di lavoro - indebito arricchimento - ricevibilità del reclamo
ESCLUSIONE DELLA RESTITUZIONE
INDEBITO ARRICCHIMENTO
art. 62 CO
art. 64 CO
art. 142 cpv. 3 CPC
art. 145 cpv. 1 let. c CPC
art. 212 cpv. 1 CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
Incarto n.
16.2013.1
Lugano
23 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 31 dicembre 2012
presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 30 novembre 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Acquarossa nella causa n. CO 06/12 (contratto
di lavoro, indebito arricchimento) promossa con istanza 19 ottobre 2012 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
13 giugno 2012 CO 1, titolare della ditta individuale __________, ha notificato
a RE 1 la disdetta del contratto di lavoro per la fine di quel medesimo mese. Il
13 agosto 2012 il datore di lavoro ha chiesto alla dipendente di restituirgli fr.
1021.10, versatile in eccesso a causa di un errore nel conteggio del salario. Nulla
avendo ottenuto, il 4 ottobre 2012 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Blenio per
fr. 1021.10, oltre a fr. 73. per le spese esecutive e fr. 5.10 per la tassa d'incasso, al quale
l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Il 19 ottobre 2012 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo
di Acquarossa, chiedendo la convocazione di
un'udienza di conciliazione per ottenere da RE 1 la restituzione
sulla base dell'art. 62 CO di fr. 1021.10 oltre interessi e delle spese
esecutive, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al citato PE. In uno scritto del 12 novembre 2012 la convenuta, sostenendo di
non essersi accorta di avere ricevuto una doppia retribuzione per le trasferte
effettuate e di non essere più in possesso della somma versatale, ha contestato
la restituzione richiamandosi alla sua buona fede (art. 64 CO). All'udienza del
13 novembre 2012, le parti hanno ribadito le loro posizione, l'istante instando
per l'emanazione di una decisione.
C. Statuendo il 30 novembre 2012 il Giudice di pace ha accolto
l'istanza e ha condannato la convenuta a pagare fr. 1021.10 oltre
interessi al 5% dal 19 ottobre 2012, con conseguente rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al citato PE. La tassa di giustizia di fr. 100. è stata posta a carico della
convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 50.–.
D. Con reclamo del 31 dicembre 2012 RE 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento. Il memoriale non
è stato notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi
dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª
edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione
impugnata è stata notificata alla convenuta il 4 dicembre 2012, di modo che il
termine per l'impugnazione è iniziato a decorrere l'indomani, è rimasto sospeso
dal 18 dicembre 2012 al 2 gennaio 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e
sarebbe scaduto sabato 19 gennaio 2013, salvo prorogarsi a lunedì 21 gennaio
2013.
(art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 31 dicembre 2012 (attestazione
postale sulla busta d'invio) il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
La
documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile,
l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando le parti di avvalersi davanti all'autorità
di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art.
326).
3.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo
conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e
su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246
consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di
“manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante
non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una
procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8, con
riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e
dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta
segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata
adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
4.
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che
“il calcolo della somma totale di fr. 1021.10, richiesta dall'attore non
risulta essere mai contestata dalla parte convenuta. Questo si evince anche
dalla richiesta della stessa convenuta che, tramite posta elettronica in data
25.
agosto 2012, si dichiarava disposta a rimborsare il tutto a rate vista la
sua situazione quale apprendista”. Il primo giudice ha poi respinto l'eccezione
del cessato arricchimento sollevata dalla convenuta sulla base dell'art. 64 CO,
poiché la convenuta non aveva fornito una prova a sostegno della sua
allegazione, il solo fatto di sostenere di non essere più in possesso della
somma in questione non essendo sufficiente per esonerarla dalla restituzione. Ciò
posto, per il primo giudice, “la richiesta di fr. 1021.10 risulta corretta e
non contestata”, donde l'accoglimento dell'istanza.
5.
a) La reclamante chiede in primo luogo di non tenere conto, quale mezzo
di prova, una sua e-mail del 25 agosto 2012, nella quale essa non negava di
avere ricevuto la somma rivendicata, rilevando che essa non è “autenticata” ed
è “priva della sua firma digitale”. Ora, a prescindere dal fatto che per il
Giudice di pace tale documento costituiva un ulteriore elemento su cui fondare
il suo apprezzamento, in concreto, non si pone alcun problema riguardo all'autenticità
dello scritto, l'interessata non negando di esserne l'autrice.
b) Per
il resto, RE 1 si limita a ribadire di non essere più in possesso della somma rivendicata
e che la sua situazione finanziaria non le permette nessuna restituzione. Essa,
però, non pretende che l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia
manifestamente errato, ovvero insostenibile, né che il giudice abbia
erroneamente applicato il diritto. In tali circostanze il reclamo si rivela
manifestamente irricevibile. Si aggiunga che, comunque sia, l'interessata non
ha provato di non essere più in possesso della somma, la documentazione
bancaria prodotta in questa sede non è ricevibile (sopra consid. 2), né
tantomeno ha dimostrato di averla impiegata per delle spese non necessarie di
cui si sarebbe astenuta se non l'avesse avuta a disposizione (sentenza del Tribunale federale 4A_296/2012 del 12 novembre 2012,
consid. 5 con riferimenti; Schulin in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione,
n. 6 ad art. 64).
6.
Le spese
giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le circostanze
del caso specifico inducono, tuttavia, a rinunciare – eccezionalmente – ad ogni
prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non
si pone il problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è
stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si
prelevano spese giudiziarie.
3. Notificazione
a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Acquarossa.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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