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Decisione

16.2013.10

Contratto di ingegnere - mercede - mancanza di autorizzazione a esercitare la professione di ingegnere nel Canton Ticino

25 aprile 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, il 5 dicembre 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 e RE 2 davanti al Giudice di

pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento, a saldo di ogni sua

pretesa, di fr. 5000.– oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2011, così come il

rigetto dell'opposizione interposta al citato PE. Nelle loro osservazioni dell'11

dicembre 2012 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, dolendosi

in particolare del fatto che il professionista non avesse potuto firmare i piani

esecutivi da lui elaborati poiché privo della necessaria autorizzazione per

esercitare la professione di ingegnere in Ticino. In uno scritto del 20 dicembre

2012 l'attore ha ribadito la sua pretesa sostenendo di essere “autorizzato a

lavorare in Italia (così come è successo nel caso in esame)” e di essere “pure

autorizzato a lavorare in Ticino, non appena il mandato viene formalizzato in

forma scritta con relativa notificata”. All'udienza del 17 gennaio 2013, indetta

per discussione, le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

C. Statuendo il 24 gennaio 2013

il Giudice di pace ha accolto la petizione condannando i convenuti a pagare in

solido all'attore fr. 5000.– oltre interessi e spese e rigettando per tale importo

in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE. Le spese, con una

tassa di giustizia di fr. 300. sono state poste a carico dei convenuti,

tenuti a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 50.–.

D. Contro la decisione appena

citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 25 febbraio

2013 con cui chiedono la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere

la petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,

la decisione impugnata è pervenuta ai convenuti il 26 gennaio 2013 (cfr.

estratti “Tracciamanto degli invii” del 25 febbraio 2013: R Svizzera __________

e __________). Introdotto il 25 febbraio 2013 il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

La documentazione prodotta

con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv.

1.

CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove

conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure

civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Per quanto riguarda l'assunzione

di testimoni, nella misura in cui la richiesta è nuova, è come tale

inammissibile in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC). Per di più va rilevato

che all'udienza del 17 gennaio 2013 il Giudice di pace ha chiaramente

manifestato la sua intenzione di voler procedere all'emanazione della decisione,

basandosi quindi sulle sole prove documentali agli atti. Ciò premesso, avendo RE

1.

sottoscritto, a suo nome e in rappresentanza di sua moglie, il relativo

verbale senza alcuna riserva e senza nulla eccepire, si può legittimamente

ritenere che i convenuti abbiano condiviso tale impostazione rinunciando all'assunzione

di ulteriori prove. Essi non possono pertanto dolersene in questa sede. Su

questo punto il reclamo non merita ulteriore disamina.

3.

La fattispecie denota

risvolti internazioni per la residenza italiana dell'istante. Ora, la

competenza del giudice svizzero è senz'altro data (art. 2 cpv. 2 e 5 n. 1 lett.

a della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale: RS 0.275.12). Quanto al diritto applicabile il rinvio

alle norme SIA previste nell'offerta di contratto propende per un' intesa delle

parti al diritto svizzero (cfr. art. 116 cpv. 1 e 2 LDIP).

4.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione

del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità

di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento

dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,

consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità

di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un

mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una

prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla

base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

5.

Il Giudice di pace ha accertato

che l'attore aveva provveduto a elaborare “i piani dei calcoli e del progetto

strutturale esecutivo, trasmessi al Comune di __________” e che “malgrado l'assoluta

mancanza tra le parti di un contratto o di un mandato, i lavori sono

regolarmente iniziati nel maggio 2011 e sono proseguiti fino al 05 agosto 2011,

data delle dimissioni dell'attore”. Egli ha poi stabilito che il plico

raccomandato contenente la fattura emessa il 5 settembre 2011 dall'attore, non era

stato ritirato dai convenuti e ha soggiunto che, benché l'importo chiesto nella

fattura sia di € 9240.–, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento

di “fr. 5000.– quale massima cifra a totale rimborso del contenzioso.”

6.

I reclamanti sostengono innanzitutto

che le prove presentate dall'attore non sono idonee a soddisfare i requisiti

richiesti per la concessione del rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi

dell'art. 82 LEF e che il Giudice di pace ha pertanto deciso secondo la procedura

semplificata. Ora, in realtà, l'attore non ha promosso una procedura sommaria

volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare ai convenuti

il 28 settembre 2011 (cfr. 251 lett. a CPC), ma un'azione in procedura semplificata

volta all'accertamento del suo credito e che conferisce autorità di cosa

giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione. E

sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione

al precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al

Giudice di pace che, dopo avere accertato il credito dell'attore, ovvero che la

pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto definitivo

dell'opposizione al noto PE.

7.

I reclamanti rimproverano

al Giudice di pace di avere omesso di accertare “con ogni mezzo quali fossero gli

accordi del contratto verbale”. Essi affermano che il prezzo concordato con l'attore

per le sue prestazioni era di € 5000.– e non di € 9240.– come indicato nella

fattura da lui allestita.

a) In

concreto, è vero che il Giudice di pace non ha qualificato, come gli incombeva,

il tipo di contratto concluso tra le parti, limitandosi ad accertare la

mancanza di un contratto scritto, né ha determinato quali fossero gli accordi

iniziali tra le parti in merito alla retribuzione dell'attore. Resta il fatto

che i reclamanti non contestano che l'istante abbia provveduto all'elaborazione

di un progetto. E ai contratti di sola progettazione, ove l'elemento che li

caratterizza è la consegna del progetto (risultato) convenuto, si applicano le

norme sul contratto d'appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO (DTF 134 III

364, consid. 6.2.1 e 6.2.2 con rinvii; 130 III 362, consid. 4.1 con riferimenti;

II CCA, sentenza inc. 12.2009.189 del 4 novembre 2011, consid. 2.1; Tercier/

Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4a edizione, n. 5360). La

responsabilità per il superamento del preventivo allestito nell'ambito di un

contratto di progettazione sottostà nondimeno alle regole del contratto di

mandato (Borghi, Il diritto per

gli architetti, Zurigo, 2010, pag. 155).

b) Nella

fattispecie, l'istante ha negato di avere concordato con i convenuti un costo

di € 5000.– per le sue prestazioni (cfr. osservazioni, pag. 1 e verbale, pag.

1), ragion per cui la pattuizione iniziale di una mercede di € 5000.– era un

fatto controverso che incombeva ai convenuti provare (art. 150 cpv. 1 CPC). Sia

come sia, per finire il professionista ha ridotto la sua pretesa a fr. 5000.–, ovvero

un importo inferiore a quello preventivato secondo i convenuti. La questione

non merita ulteriore disamina.

8.

Per i reclamanti, il

contratto sarebbe nullo per errore essenziale (art. 23 e 24 cpv. 4 CO) e per

dolo (art. 28 CO). Ci si può chiedere se tali argomentazioni siano ricevibili, preso

atto che davanti al primo giudice gli interessati non si sono mai prevalsi di

alcun vizio nella conclusione del contratto (art. 326 cpv. 1 CPC; sopra,

consid. 2). Sia come sia, con riserva dei vizi del consenso, il

contratto concluso con un ingegnere non autorizzato dal diritto cantonale a

praticare rimane valido (DTF 117 II 48, consid. 2). In concreto, è

indubbio che l'ing. CO 1 non disponeva della necessaria autorizzazione rilasciata

dall'OTIA per esercitare la propria professione di ingegnere nel Canton Ticino

(art. 2, 3 cpv. 2 e 7 cpv. 1 della legge cantonale sull'esercizio delle

professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004: RL 7.1.5.1) e che

tale mancanza gli avrebbe impedito di allegare il progetto alla domanda di

costruzione (art. 4 cpv. 2 della legge edilizia cantonale: RL 7.1.2.1). Resta

il fatto che la procedura d'iscrizione era in corso e l'autorizzazione non è

stata rilasciata non perché l'interessato non disponesse dei requisiti

professionali richiesti, ma perché egli necessitava di un permesso rilasciato

in base all'accordo bilaterale Svizzera-UE relativo alla libera circolazione

delle persone, che in concreto non si era finalizzato. Ciò premesso, i reclamanti non pretendono che non avrebbero concluso il contratto

nemmeno se avessero saputo che il professionista necessitava di un'autorizzazione

previa, tanto più che a loro dire la scelta è caduta sull'ing. CO 1 “attratti

dal minor costo” (reclamo, pag. 2).

9.

I reclamanti si dolgono del

fatto che il Giudice di pace non ha tenuto conto che essi hanno posto in

compensazione il credito vantato dall'attore con i danni da loro subìti. A loro

dire “il comportamento omissivo del signor CO 1 e le imperfezioni del suo

operato, che hanno reso necessarie modifiche ed aumento dei costi, nonché

ritardi sul termine dei lavori e pertanto costi supplementari oggettivi, giustificano

una richiesta di risarcimento danni che nella prassi viene limitata all'importo

dell'onorario pattuito; per questi motivi (…) si sono sentiti in diritto di non

versare al millantatore l'importo pattuito. Art. 41 CO”.

a) Ora,

già si è detto che al contratto sorto tra le parti si applicano le norme

sull'appalto (sopra consid. 7a) e che CO 1 non disponendo della necessaria

autorizzazione rilasciata dall'OTIA per esercitare la propria professione di

ingegnere nel Canton Ticino non poteva sottoscrivere il progetto da allegare alla

domanda di costruzione (sopra consid. 8). Si può perciò ritenere che l'opera

fornita difettasse di una qualità promessa. E per l'art. 368 cpv. 1 CO se l'opera è così difettosa o difforme dal contratto, che riesca inservibile

per il committente, o che non si possa equamente pretenderne dal medesimo l'accettazione,

egli può ricusarla e chiedere inoltre, quando siavi colpa dell'appaltatore, il

risarcimento dei danni.

b) Nella

fattispecie, a prescindere dal fatto che non è dato di sapere quando e in che maniera i convenuti hanno segnalato all'ingegnere CO 1 il

difetto del progetto, ciò che comporterebbe finanche la liberazione di quest'ultimo

dalla sua responsabilità, ci si può chiedere se il progetto dell'istante

fosse totalmente inservibile giacché per finire l'ing. __________ ha

“provveduto ad alcune modifiche che egli riteneva necessarie, dichiarando che i

calcoli del ferro e dei pilastri erano sovrastimati”.

La

questione non merita particolare disamina giacché, in concreto, davanti al

primo giudice i convenuti oltre a non formulare una richiesta di risarcimento

danni né sollevato un'obiezione di compensazione, mai hanno quantificato la loro

pretesa. Essi si sono infatti limitati ad asserire che “il comportamento tenuto

dall'Ing. CO 1 nei nostri confronti, ha determinato la necessità di cercare “in

corso d'opera” un professionista legittimamente abilitato disposto a proseguire

il lavoro previo avallo del lavoro di un soggetto terzo, circostanza che, come

è intuibile, si è dimostrata particolarmente difficile ed onerosa. Sono

successivamente emersi errori ed inadempienze da parte del precedente

professionista che solo nell'auspicio di escludere qualsiasi contenzioso

giudiziale non sono stati contestati all'ing. CO 1 con relativa richiesta di

risarcimento dei danni cagionati. Sul punto si formula esplicita riserva di azione

segnalando sin d'ora che i danni arrecati sono di gran lunga superiori alla

ingiusta pretesa oggi azionata”. In tali circostanze la quantificazione del

danno, formulata per la prima volta in questa sede, è inammissibile. La

medesima, nella misura in cui si riferisce a una prassi ignota a questa Camera,

non potrebbe comunque essere considerata. Ciò posto il reclamo, che non ha

evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione

del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto

10.

Le spese giudiziarie seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla

controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di

complessivi fr. 150.– sono poste, in solido, a carico dei reclamanti.

3. Notificazione a:

– ed ;

– (CO).

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Balerna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti

dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.