16.2013.11
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31 luglio 2014Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.11
Lugano
31 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 marzo 2013 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 5 febbraio 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
1 nella causa SE.2012.309 (contratto di lavoro) promossa con petizione 10 agosto 2012 da
CO
1 (Como)
(rappresentata
dall'RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 1 ha lavorato per la
società RE 1, come assistente di direzione dal 17 marzo 2009 al 30 settembre
2011. Il contratto di lavoro, di durata indeterminata, prevedeva un salario
lordo di fr. 4500.– per tredici mensilità, aumentato a fr. 5240.– dal 1° marzo
2010. Il 7 marzo 2011 la lavoratrice ha dato alla luce un figlio, G__________,
il quale, prematuro, è rimasto in ospedale fino al 15 aprile 2011. CO 1 ha
chiesto e ottenuto che le indennità di
maternità le fossero versate dal giorno in cui il figlio ha lasciato l'ospedale.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, il 10 agosto 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 7379.30
lordi, corrispondenti allo stipendio dal 7 marzo al 14 aprile 2011 (39
giorni) oltre alla quota di tredicesima. Nelle sue osservazioni del 12 settembre
2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Al dibattimento del
24 ottobre 2012 l'attrice ha chiesto in via subordinata, che qualora il differimento
del versamento delle indennità di maternità (art. 16c cpv. 2 LIPG) fosse
considerato un periodo di attesa ai sensi dell'art. 324b cpv. 3 CO, il
datore di lavoro fosse tenuto a pagarle fr. 5903.45 (4/5 del salario). Statuendo
il 5 febbraio 2013 il Pretore ha accolto la petizione, obbligando la convenuta
a versare all'attrice fr. 7379.30 lordi. Non sono state prelevate spese
giudiziarie ma la convenuta è stata tenuta a versare all'attrice un'indennità
di fr. 300.–.
C. Contro la decisione appena
citata RE 1, è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 marzo 2013 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di respingere la
petizione. Nelle sue osservazioni del 9 aprile 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione
del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta il 7
febbraio 2013. Il termine d'impugnazione ha iniziato così a decorrere l'indomani
e sarebbe scaduto sabato 9 marzo 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 11 marzo
2013.
(art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr. timbro sulla
busta di intimazione) il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione
del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento
dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,
consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità
di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un
mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova
importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base
degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF
137.
III 234, consid. 4.2 e rinvii).
3.
La reclamante si duole della
violazione dell'obbligo di motivazione, asserendo che “il Pretore nella sua
decisione, neppure spiega come gli obblighi del datore di lavoro persistano
durante l'ospedalizzazione del neonato” e la sua motivazione non permette di comprendere
le ragioni per le quali egli ritiene che dall'art. 324a CO derivi un
obbligo per il datore di lavoro di versare il salario alla dipendente durante
il periodo di differimento delle indennità di maternità ai sensi dell'art. 16c
cpv. 2 LIPG.
a) Il
diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere
sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'autorità giudicante l'obbligo
di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento
della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo
impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di
ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Esso non impone
tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure
formulati; è, infatti, sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in
maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento. Dal punto
di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la
motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la
decisione (sentenza del Tribunale federale 2C_505/2009 del 29 marzo 2010,
consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre
però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda
(DTF 139 IV 183, consid. 2.2 con riferimenti; sentenza del
Tribunale federale 2C_1022/ 2013 del 25 marzo 2014, consid. 4.3.2 con riferimenti).
b) Il
Pretore, fondandosi sulla
dottrina maggioritaria, ha ammesso la pretesa dell'istante sulla base dell'art.
324a cpv. 1 CO, riconoscendo alla lavoratrice il diritto di percepire lo
stipendio al 100% per il periodo di assenza dopo il parto. Egli ha nel contempo
spiegato perché non ha condiviso la tesi della convenuta secondo cui l'istante non
aveva alcun diritto allo stipendio in quel periodo, rilevando che l'art. 324a
cpv. 2 CO si applica quando la madre non adempie ai requisiti dell'art. 16b
LIPG, a dimostrazione che non è la LIPG in sé a superare gli obblighi del
datore di lavoro ai sensi dell'art. 324a cpv. 1 CO, bensì lo sono le
prestazioni effettivamente erogate in base a questa legge. A suo parere,
quindi, “la stessa logica torna applicabile allo scenario che qui ci occupa,
ossia quello dell'art. 16c LIPG”. Infine egli ha evidenziato che nella fattispecie
“l'attrice non ha commesso alcuna colpa, poiché ovviamente non può esserle
imputata la nascita prematura del figlio, né può esserle rimproverato di avere
utilizzato un diritto che la legge (art. 16c LIPG) metteva a disposizione nella
sua situazione”.
c) Da
quel che precede è evidente che la decisione impugnata contiene tutti gli
elementi essenziali (disposti legali determinanti, motivo di accoglimento) per
permettere alla convenuta di capire le ragioni di fatto e di diritto poste a
fondamento dell'accoglimento della petizione, di rendersi conto della portata
del provvedimento e, infine, di potere presentare, come peraltro ha esperito,
il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa. La censura di difetto
di motivazione si rivela quindi priva di pertinenza e come tale va respinta.
4.
Il
Pretore, rammentato che per l'art. 35a cpv. 3 della Legge federale sul
lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio le puerpere non possono
essere occupate durante le otto settimane dopo il parto, ha accertato che in
caso di differimento dell'indennità di maternità al giorno in cui il figlio può
essere accolto a casa ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 LIPG, le madri non risultano
essere retribuite per il periodo tra la nascita del figlio e l'inizio del
versamento dell'indennità. Egli, ricordato che il Tribunale federale non si era
ancora espresso sulla questione del versamento del salario durante quel lasso
di tempo, ha indicato che per la maggior parte della dottrina, in tali
circostanze ricorrono i presupposti dell'art. 324a cpv. 1 CO di modo che
la madre ha il diritto di percepire lo stipendio (al 100%) per un tempo
limitato, determinato dalla cosiddetta “scala bernese”, ma al massimo per 8 settimane
dopo il parto. Egli ha poi respinto l'argomentazione contraria della convenuta,
rilevando che siccome l'art. 324a cpv. 2 CO si applica quando la madre
non adempie ai requisiti dell'art. 16b LIPG “dimostra che non è la LIPG in sé a
superare gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324a cpv.
1.
CO, bensì lo sono le prestazioni effettivamente erogate in base a questa legge”.
Ha così soggiunto che “la stessa logica torna applicabile allo scenario che qui
ci occupa, ossia quello dell'art. 16c LIPG: visto che è soltanto dal rientro a
casa del bambino che decorre l'indennità LIPG, è soltanto a partire da quel
momento che gli obblighi del datore di lavoro vengono superati da quella legge,
prima di allora essi invece persistono ai termini dell'art. 324a cpv. 1
CO”.
5.
La reclamante ribadisce che
l'indennità di maternità decorre dal parto e solamente in caso di differimento
essa comincia a decorrere dal rientro a casa del bambino. A suo parere, ciò
comporta il rischio per la lavoratrice di non percepire alcun reddito tra il
parto e l'inizio del versamento delle indennità. Rimprovera al Pretore di avere
considerato che gli obblighi del datore di lavoro sono superati dalla LIPG soltanto
al momento in cui il bambino fa rientro a casa “quasi come se la possibilità di
chiedere il differimento si palesasse… disposizione imperativa”. Essa soggiunge
che gli obblighi imposti al datore di lavoro dall'art. 324a cpv. 1 CO non
persistono prima dell'arrivo a casa del bambino perché “equivale a dire che
ogni madre, a seguito di un parto prematuro deve chiedere il differimento”, ciò
che non è manifestamente il caso. A suo dire, con l'introduzione dell'art. 16
LIPG il legislatore ha voluto esplicitamente esentare il datore di lavoro
dall'obbligo di pagare alla lavoratrice il salario in caso di puerperio. In definitiva,
epiloga, l'art. 324a cpv. 1 CO si applica solo ai casi di gravidanza,
essendo esclusa un'interpretazione estensiva.
6.
In concreto i fatti
accertati dal Pretore, ovvero che dopo la nascita prematura del figlio G__________,
avvenuta il 7 marzo 2011, CO 1 è rimasta in ospedale accanto al figlio fino al
15.
aprile 2011 (cfr. doc. D) e per ciò ha chiesto e ottenuto
che le indennità di maternità le fossero versate dal giorno in
cui il figlio è rientrato a casa, non sono contestati. Ciò premesso occorre esaminare
se vi è stata un'errata applicazione del diritto da parte del Pretore.
a) Giusta
l'art. 324a CO se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare,
per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d'un
obbligo legale o d'una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per
un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del
salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato
per più di tre mesi (cpv. 1). Il lavoratore ha diritto a percepire il salario
per almeno tre settimane nel primo anno di servizio, poi per un tempo
adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze
particolari (cpv. 2). Per l'art. 324a cpv.3 CO il datore di lavoro deve
concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza.
b) Il
1° luglio 2005 sono entrate in vigore le norme sulle indennità di maternità (art.
16b segg. LIPG), le quali prevedono, in particolare, che il diritto all'indennità inizia il giorno del parto (art. 16c cpv.
1) e che in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può
chiedere che l'indennità le sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il
figlio è accolto a casa (cpv. 2). Contemporaneamente è stata adottata la
nuova versione dell'art. 324a cpv. 3 CO, sopprimendo il termine “puerperio”.
Dal Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del
Consiglio nazionale risulta che l'adeguamento di questa norma è dovuto al fatto
che “nell'economia privata la lavoratrice ha diritto per un tempo limitato al
versamento del salario se un motivo inerente alla sua persona – come malattia,
infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica, gravidanza
o puerperio – le impedisce di lavorare. Poiché il diritto all'indennità durante
il congedo di maternità è ora disciplinato dalla LIPG, l'art. 324a capoverso
3.
CO non si applica più al periodo seguente il parto ed è adeguato: si limita
ora a disciplinare l'assenza dal lavoro dovuta alla gravidanza della
lavoratrice.” (FF 2002 pag. 6742).
c) In
concreto, si pone la questione del versamento del salario durante il periodo
del differimento delle indennità di maternità, ovvero sapere se in questo caso
il datore di lavoro resta tenuto a corrispondere le prestazioni in caso di
impedimento del lavoratore (art. 324a cpv. 1 CO). E ciò, a maggior
ragione, se si pensa che durante questo lasso di tempo la madre può effettivamente
subire “lacune di reddito a causa del divieto di lavorare
previsto dalla legge sul lavoro durante le otto settimane successive al parto:
durante questo periodo non è infatti sempre garantito il versamento del
salario” (FF 2002 pag. 6738). Allo stato attuale non consta che il
Tribunale federale si sia espresso sulla questione.
d) Ora,
secondo una parte della dottrina, la volontà del legislatore, era quella di non
escludere l'applicazione degli art. 324a e 324b CO nei casi in
cui l'assicurazione maternità obbligatoria non versi alcuna prestazione alla
lavoratrice. Anzi, secondo loro, parrebbe invece che il legislatore, senza
prendere in considerazione questi casi particolari, sia partito dall'idea che
durante il congedo maternità di 14 settimane previsto dall'art. 329f CO sia sempre garantito un reddito alla madre grazie al versamento delle indennità
di maternità e che il riferimento al “puerperio” nell'art. 324a cpv. 3
CO non avesse quindi più alcun senso. La volontà del legislatore era così quella
di mantenere l'impedimento al lavoro legato al parto nel campo di applicazione
degli articoli 324a e 324b CO e che la soppressione del
riferimento al “puerperio” all'art. 324a cpv. 3 CO avesse il solo scopo di
epurare il testo legale (Bruchez, La nouvelle assurance-maternité
et ses effets sur le droit du contrat de travail in: SJ 2005 II 247, pag. 267; cfr. anche Port-mann in: Basler Kommentar, OR I, 5ª edizione, n.
41.
ad art. 324a; Streiff/von
Kaenel/ Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7ª
edizione, n. 16 ad art. 324a e n. 8 ad art. 329f; Subilia, La nouvelle loi sur les allocations
pour perte de gain et maternité in: PJA 2005 pag. 1475 e seg.; Wyler, Droit du travail, 2ª edizione,
pag. 216; Duc, Assurance-maternité,
questions choisies in: L'arbre de la méthode et ses fruits civils: recueil de
travaux en honneur du Professeur Susette Sandoz, Zurigo 2006, pag. 226; Rudolph, Lohnfortzahlungspflicht des
Arbeitgebers bei Aufschub der Mutterschaftsentschädigung infolge Spitalaufenthalt
des neugeborenen Kindes (Art. 324a OR, Art. 16c EOG, 24 EOV) in: ARV
2013.
pag. 235).
e) Dal
canto suo per Aubert (Commentaire
romand du Code des obligations I, 2ª edizione, n. 24. ad art. 324a CO) lo
stralcio del termine “puerperio” dovrebbe avere quale conseguenza la
liberazione del datore di lavoro da qualsiasi obbligo legale, non essendo
concepibile far rientrare sotto l'art. 324a cpv. 1 CO una fattispecie espressamente
soppressa. Ancorché poco soddisfacente, secondo l'autore, questo sarebbe il
prezzo da pagare con l'introduzione delle indennità di maternità, le quali
tutto sommato migliorano la situazione delle donne.
f) Per
quanto concerne la dottrina citata dalla reclamante, Vischer (Der Arbeitsvertrag, Basilea 2005) asserisce bensì
che di principio l'assicurazione maternità sostituisce l'obbligo di pagare il
salario del datore di lavoro in caso di puerperio (pag. 39) e per questa
ragione tale termine è stato eliminato dall'art. 324a cpv. 3 CO
(pag.135). D'altra parte, egli ammette l'applicazione dell'art. 324a CO
nell'ipotesi in cui la lavoratrice non adempia alle condizioni di cui all'art. 16b
cpv. 1 LIPG (pag.136), ma nulla dice in merito all'applicazione di tale disposizione
in caso di differimento del congedo maternità ai sensi dell'art.
16c cpv. 2 LIPG. Anche per Streiff/von
Kaenel (Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 6ª edizione,
pag. 292 ) di principio l'assicurazione maternità sostituisce l'obbligo di
pagare il salario del datore di lavoro in caso di puerperio. Sennonché per gli
stessi autori durante il periodo dopo il parto, l'obbligo del datore di lavoro
di pagare il salario giusta l'art. 324a CO permane sia qualora la dipendente
non abbia diritto all'assicurazione maternità, sia qualora chieda il rinvio del
congedo maternità ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 LIPG (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 16 ad art. 324a
OR e n. 8 ad art. 329f OR).
g) Visto
quanto precede, che di principio l'assicurazione maternità sostituisca l'obbligo
del datore di lavoro di pagare il salario in caso di puerperio è indubbio. La
dottrina considera però, in modo pressoché unanime, che se una lavoratrice non
adempie le condizioni per ottenere le indennità di maternità in virtù della
LIPG, il datore di lavoro deve versare il salario. Nemmeno gli autori citati
dalla reclamante sostengono altro mentre l'opinione di Aubert rimane isolata. Ne
segue che coerentemente anche in caso di differimento del versamento delle
indennità di maternità, lasso di tempo in cui la madre non percepisce alcuna indennità,
essa mantiene il diritto al salario donde l'obbligo legale del datore di lavoro
di versarlo (cfr. per tutti: Portmann,
op. cit., n. 41 ad art. 324a; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341
du Code des obligations, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 11 ad art. 324b CO;
analogamente Corte d'appello del Canton Ginevra sentenza C/17092/2007-3
del 17 ottobre 2008, consid. 2, pubblicata in: JAR 2009 pag. 522.)
h) Ciò
posto, considerato che CO 1 non poteva essere occupata durante le
otto settimane dopo il parto (art. 35a cpv. 3 LL) e che la malattia
del proprio bambino può costituire per un lavoratore un caso particolare di
impedimento al lavoro ai sensi dell'art. 324a cpv. 1 CO (Longchamp in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de
travail, Berna 2013, n. 13 ad art. 324a CO), l'applicazione del diritto
da parte del Pretore non può definirsi erronea. Ne segue che il reclamo deve
essere respinto.
7.
La procedura nelle azioni
derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in
caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie
(art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte un'adeguata indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali. La reclamante rifonderà alla controparte un'indennità di fr.
150.–.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso
di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia
di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.