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Decisione

16.2013.11

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31 luglio 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, il 10 agosto 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 7379.30

lordi, corrispondenti allo stipendio dal 7 marzo al 14 aprile 2011 (39

giorni) oltre alla quota di tredicesima. Nelle sue osservazioni del 12 settembre

2012 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Al dibattimento del

24 ottobre 2012 l'attrice ha chiesto in via subordinata, che qualora il differimento

del versamento delle indennità di maternità (art. 16c cpv. 2 LIPG) fosse

considerato un periodo di attesa ai sensi dell'art. 324b cpv. 3 CO, il

datore di lavoro fosse tenuto a pagarle fr. 5903.45 (4/5 del salario). Statuendo

il 5 febbraio 2013 il Pretore ha accolto la petizione, obbligando la convenuta

a versare all'attrice fr. 7379.30 lordi. Non sono state prelevate spese

giudiziarie ma la convenuta è stata tenuta a versare all'attrice un'indennità

di fr. 300.–.

C. Contro la decisione appena

citata RE 1, è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 marzo 2013 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di respingere la

petizione. Nelle sue osservazioni del 9 aprile 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione

del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie

la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta il 7

febbraio 2013. Il termine d'impugnazione ha iniziato così a decorrere l'indomani

e sarebbe scaduto sabato 9 marzo 2013, salvo poi prorogarsi a lunedì 11 marzo

2013.

(art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr. timbro sulla

busta di intimazione) il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione

del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità

di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento

dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,

consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità

di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un

mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova

importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base

degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF

137.

III 234, consid. 4.2 e rinvii).

3.

La reclamante si duole della

violazione dell'obbligo di motivazione, asserendo che “il Pretore nella sua

decisione, neppure spiega come gli obblighi del datore di lavoro persistano

durante l'ospedalizzazione del neonato” e la sua motivazione non permette di comprendere

le ragioni per le quali egli ritiene che dall'art. 324a CO derivi un

obbligo per il datore di lavoro di versare il salario alla dipendente durante

il periodo di differimento delle indennità di maternità ai sensi dell'art. 16c

cpv. 2 LIPG.

a) Il

diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere

sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'autorità giudicante l'obbligo

di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre

la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento

della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo

impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di

ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Esso non impone

tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure

formulati; è, infatti, sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in

maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento. Dal punto

di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la

motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la

decisione (sentenza del Tribunale federale 2C_505/2009 del 29 marzo 2010,

consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre

però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda

(DTF 139 IV 183, consid. 2.2 con riferimenti; sentenza del

Tribunale federale 2C_1022/ 2013 del 25 marzo 2014, consid. 4.3.2 con riferimenti).

b) Il

Pretore, fondandosi sulla

dottrina maggioritaria, ha ammesso la pretesa dell'istante sulla base dell'art.

324a cpv. 1 CO, riconoscendo alla lavoratrice il diritto di percepire lo

stipendio al 100% per il periodo di assenza dopo il parto. Egli ha nel contempo

spiegato perché non ha condiviso la tesi della convenuta secondo cui l'istante non

aveva alcun diritto allo stipendio in quel periodo, rilevando che l'art. 324a

cpv. 2 CO si applica quando la madre non adempie ai requisiti dell'art. 16b

LIPG, a dimostrazione che non è la LIPG in sé a superare gli obblighi del

datore di lavoro ai sensi dell'art. 324a cpv. 1 CO, bensì lo sono le

prestazioni effettivamente erogate in base a questa legge. A suo parere,

quindi, “la stessa logica torna applicabile allo scenario che qui ci occupa,

ossia quello dell'art. 16c LIPG”. Infine egli ha evidenziato che nella fattispecie

“l'attrice non ha commesso alcuna colpa, poiché ovviamente non può esserle

imputata la nascita prematura del figlio, né può esserle rimproverato di avere

utilizzato un diritto che la legge (art. 16c LIPG) metteva a disposizione nella

sua situazione”.

c) Da

quel che precede è evidente che la decisione impugnata contiene tutti gli

elementi essenziali (disposti legali determinanti, motivo di accoglimento) per

permettere alla convenuta di capire le ragioni di fatto e di diritto poste a

fondamento dell'accoglimento della petizione, di rendersi conto della portata

del provvedimento e, infine, di potere presentare, come peraltro ha esperito,

il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa. La censura di difetto

di motivazione si rivela quindi priva di pertinenza e come tale va respinta.

4.

Il

Pretore, rammentato che per l'art. 35a cpv. 3 della Legge federale sul

lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio le puerpere non possono

essere occupate durante le otto settimane dopo il parto, ha accertato che in

caso di differimento dell'indennità di maternità al giorno in cui il figlio può

essere accolto a casa ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 LIPG, le madri non risultano

essere retribuite per il periodo tra la nascita del figlio e l'inizio del

versamento dell'indennità. Egli, ricordato che il Tribunale federale non si era

ancora espresso sulla questione del versamento del salario durante quel lasso

di tempo, ha indicato che per la maggior parte della dottrina, in tali

circostanze ricorrono i presupposti dell'art. 324a cpv. 1 CO di modo che

la madre ha il diritto di percepire lo stipendio (al 100%) per un tempo

limitato, determinato dalla cosiddetta “scala bernese”, ma al massimo per 8 settimane

dopo il parto. Egli ha poi respinto l'argomentazione contraria della convenuta,

rilevando che siccome l'art. 324a cpv. 2 CO si applica quando la madre

non adempie ai requisiti dell'art. 16b LIPG “dimostra che non è la LIPG in sé a

superare gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324a cpv.

1.

CO, bensì lo sono le prestazioni effettivamente erogate in base a questa legge”.

Ha così soggiunto che “la stessa logica torna applicabile allo scenario che qui

ci occupa, ossia quello dell'art. 16c LIPG: visto che è soltanto dal rientro a

casa del bambino che decorre l'indennità LIPG, è soltanto a partire da quel

momento che gli obblighi del datore di lavoro vengono superati da quella legge,

prima di allora essi invece persistono ai termini dell'art. 324a cpv. 1

CO”.

5.

La reclamante ribadisce che

l'indennità di maternità decorre dal parto e solamente in caso di differimento

essa comincia a decorrere dal rientro a casa del bambino. A suo parere, ciò

comporta il rischio per la lavoratrice di non percepire alcun reddito tra il

parto e l'inizio del versamento delle indennità. Rimprovera al Pretore di avere

considerato che gli obblighi del datore di lavoro sono superati dalla LIPG soltanto

al momento in cui il bambino fa rientro a casa “quasi come se la possibilità di

chiedere il differimento si palesasse… disposizione imperativa”. Essa soggiunge

che gli obblighi imposti al datore di lavoro dall'art. 324a cpv. 1 CO non

persistono prima dell'arrivo a casa del bambino perché “equivale a dire che

ogni madre, a seguito di un parto prematuro deve chiedere il differimento”, ciò

che non è manifestamente il caso. A suo dire, con l'introduzione dell'art. 16

LIPG il legislatore ha voluto esplicitamente esentare il datore di lavoro

dall'obbligo di pagare alla lavoratrice il salario in caso di puerperio. In definitiva,

epiloga, l'art. 324a cpv. 1 CO si applica solo ai casi di gravidanza,

essendo esclusa un'interpretazione estensiva.

6.

In concreto i fatti

accertati dal Pretore, ovvero che dopo la nascita prematura del figlio G__________,

avvenuta il 7 marzo 2011, CO 1 è rimasta in ospedale accanto al figlio fino al

15.

aprile 2011 (cfr. doc. D) e per ciò ha chiesto e ottenuto

che le indennità di maternità le fossero versate dal giorno in

cui il figlio è rientrato a casa, non sono contestati. Ciò premesso occorre esaminare

se vi è stata un'errata applicazione del diritto da parte del Pretore.

a) Giusta

l'art. 324a CO se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare,

per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d'un

obbligo legale o d'una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per

un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del

salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stipulato

per più di tre mesi (cpv. 1). Il lavoratore ha diritto a percepire il salario

per almeno tre settimane nel primo anno di servizio, poi per un tempo

adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze

particolari (cpv. 2). Per l'art. 324a cpv.3 CO il datore di lavoro deve

concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza.

b) Il

1° luglio 2005 sono entrate in vigore le norme sulle indennità di maternità (art.

16b segg. LIPG), le quali prevedono, in particolare, che il diritto all'indennità inizia il giorno del parto (art. 16c cpv.

1) e che in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può

chiedere che l'indennità le sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il

figlio è accolto a casa (cpv. 2). Contemporaneamente è stata adottata la

nuova versione dell'art. 324a cpv. 3 CO, sopprimendo il termine “puerperio”.

Dal Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del

Consiglio nazionale risulta che l'adeguamento di questa norma è dovuto al fatto

che “nell'economia privata la lavoratrice ha diritto per un tempo limitato al

versamento del salario se un motivo inerente alla sua persona – come malattia,

infortunio, adempimento d'un obbligo legale o d'una funzione pubblica, gravidanza

o puerperio – le impedisce di lavorare. Poiché il diritto all'indennità durante

il congedo di maternità è ora disciplinato dalla LIPG, l'art. 324a capoverso

3.

CO non si applica più al periodo seguente il parto ed è adeguato: si limita

ora a disciplinare l'assenza dal lavoro dovuta alla gravidanza della

lavoratrice.” (FF 2002 pag. 6742).

c) In

concreto, si pone la questione del versamento del salario durante il periodo

del differimento delle indennità di maternità, ovvero sapere se in questo caso

il datore di lavoro resta tenuto a corrispondere le prestazioni in caso di

impedimento del lavoratore (art. 324a cpv. 1 CO). E ciò, a maggior

ragione, se si pensa che durante questo lasso di tempo la madre può effettivamente

subire “lacune di reddito a causa del divieto di lavorare

previsto dalla legge sul lavoro durante le otto settimane successive al parto:

durante questo periodo non è infatti sempre garantito il versamento del

salario” (FF 2002 pag. 6738). Allo stato attuale non consta che il

Tribunale federale si sia espresso sulla questione.

d) Ora,

secondo una parte della dottrina, la volontà del legislatore, era quella di non

escludere l'applicazione degli art. 324a e 324b CO nei casi in

cui l'assicurazione maternità obbligatoria non versi alcuna prestazione alla

lavoratrice. Anzi, secondo loro, parrebbe invece che il legislatore, senza

prendere in considerazione questi casi particolari, sia partito dall'idea che

durante il congedo maternità di 14 settimane previsto dall'art. 329f CO sia sempre garantito un reddito alla madre grazie al versamento delle indennità

di maternità e che il riferimento al “puerperio” nell'art. 324a cpv. 3

CO non avesse quindi più alcun senso. La volontà del legislatore era così quella

di mantenere l'impedimento al lavoro legato al parto nel campo di applicazione

degli articoli 324a e 324b CO e che la soppressione del

riferimento al “puerperio” all'art. 324a cpv. 3 CO avesse il solo scopo di

epurare il testo legale (Bruchez, La nouvelle assurance-maternité

et ses effets sur le droit du contrat de travail in: SJ 2005 II 247, pag. 267; cfr. anche Port-mann in: Basler Kommentar, OR I, 5ª edizione, n.

41.

ad art. 324a; Streiff/von

Kaenel/ Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7ª

edizione, n. 16 ad art. 324a e n. 8 ad art. 329f; Subilia, La nouvelle loi sur les allocations

pour perte de gain et maternité in: PJA 2005 pag. 1475 e seg.; Wyler, Droit du travail, 2ª edizione,

pag. 216; Duc, Assurance-maternité,

questions choisies in: L'arbre de la méthode et ses fruits civils: recueil de

travaux en honneur du Professeur Susette Sandoz, Zurigo 2006, pag. 226; Rudolph, Lohnfortzahlungspflicht des

Arbeitgebers bei Aufschub der Mutterschaftsentschädigung infolge Spitalaufenthalt

des neugeborenen Kindes (Art. 324a OR, Art. 16c EOG, 24 EOV) in: ARV

2013.

pag. 235).

e) Dal

canto suo per Aubert (Commentaire

romand du Code des obligations I, 2ª edizione, n. 24. ad art. 324a CO) lo

stralcio del termine “puerperio” dovrebbe avere quale conseguenza la

liberazione del datore di lavoro da qualsiasi obbligo legale, non essendo

concepibile far rientrare sotto l'art. 324a cpv. 1 CO una fattispecie espressamente

soppressa. Ancorché poco soddisfacente, secondo l'autore, questo sarebbe il

prezzo da pagare con l'introduzione delle indennità di maternità, le quali

tutto sommato migliorano la situazione delle donne.

f) Per

quanto concerne la dottrina citata dalla reclamante, Vischer (Der Arbeitsvertrag, Basilea 2005) asserisce bensì

che di principio l'assicurazione maternità sostituisce l'obbligo di pagare il

salario del datore di lavoro in caso di puerperio (pag. 39) e per questa

ragione tale termine è stato eliminato dall'art. 324a cpv. 3 CO

(pag.135). D'altra parte, egli ammette l'applicazione dell'art. 324a CO

nell'ipotesi in cui la lavoratrice non adempia alle condizioni di cui all'art. 16b

cpv. 1 LIPG (pag.136), ma nulla dice in merito all'applicazione di tale disposizione

in caso di differimento del congedo maternità ai sensi dell'art.

16c cpv. 2 LIPG. Anche per Streiff/von

Kaenel (Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 6ª edizione,

pag. 292 ) di principio l'assicurazione maternità sostituisce l'obbligo di

pagare il salario del datore di lavoro in caso di puerperio. Sennonché per gli

stessi autori durante il periodo dopo il parto, l'obbligo del datore di lavoro

di pagare il salario giusta l'art. 324a CO permane sia qualora la dipendente

non abbia diritto all'assicurazione maternità, sia qualora chieda il rinvio del

congedo maternità ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 LIPG (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 16 ad art. 324a

OR e n. 8 ad art. 329f OR).

g) Visto

quanto precede, che di principio l'assicurazione maternità sostituisca l'obbligo

del datore di lavoro di pagare il salario in caso di puerperio è indubbio. La

dottrina considera però, in modo pressoché unanime, che se una lavoratrice non

adempie le condizioni per ottenere le indennità di maternità in virtù della

LIPG, il datore di lavoro deve versare il salario. Nemmeno gli autori citati

dalla reclamante sostengono altro mentre l'opinione di Aubert rimane isolata. Ne

segue che coerentemente anche in caso di differimento del versamento delle

indennità di maternità, lasso di tempo in cui la madre non percepisce alcuna indennità,

essa mantiene il diritto al salario donde l'obbligo legale del datore di lavoro

di versarlo (cfr. per tutti: Portmann,

op. cit., n. 41 ad art. 324a; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 341

du Code des obligations, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 11 ad art. 324b CO;

analogamente Corte d'appello del Canton Ginevra sentenza C/17092/2007-3

del 17 ottobre 2008, consid. 2, pubblicata in: JAR 2009 pag. 522.)

h) Ciò

posto, considerato che CO 1 non poteva essere occupata durante le

otto settimane dopo il parto (art. 35a cpv. 3 LL) e che la malattia

del proprio bambino può costituire per un lavoratore un caso particolare di

impedimento al lavoro ai sensi dell'art. 324a cpv. 1 CO (Longchamp in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de

travail, Berna 2013, n. 13 ad art. 324a CO), l'applicazione del diritto

da parte del Pretore non può definirsi erronea. Ne segue che il reclamo deve

essere respinto.

7.

La procedura nelle azioni

derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in

caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie

(art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte un'adeguata indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali. La reclamante rifonderà alla controparte un'indennità di fr.

150.–.

3. Notificazione a:

avv.;

–.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso

di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia

di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.