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Decisione

16.2013.12

Azione di disconoscimento di debito - contratto avente per oggetto la realizzazione di una pagina web - eccezione di inadempimento contrattuale - garanzia per difetti

21 luglio 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Adito il 1° dicembre

2010 dalla CO 1, con sentenza 28 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla RE 1 al

citato precetto esecutivo limitatamente a fr. 4088.80 oltre interessi al 5% dal

23 agosto 2008.

C. Il 17 marzo 2011 RE 1 ha

convenuto CO 1 davanti Giudice di pace del Circolo di Lugano Est per ottenere

il disconoscimento del debito di fr. 4088.80 oltre interessi al 5% dal 23

agosto 2008 e la conferma definitiva dell'opposizione da lei interposta al predetto

PE. All'udienza del 4 settembre 2012, indetta per la discussione, l'attrice,

unica comparente, ha confermato le proprie domande. Statuendo il 21 febbraio

2013 il Giudice di pace ha respinto la petizione, dichiarando definitivo il

rigetto dell'opposizione interposta al sopraccitato PE e ponendo la tassa di

giustizia di fr. 100.– a carico dell'attrice.

D. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 marzo 2013, in cui chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di accogliere la petizione. Con

decreto del 12 marzo 2013 il presidente di questa Camera ha accordato al

reclamo l'effetto sospensivo. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, CO

1 è rimasta silente.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie

la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 22 febbraio

2013, di modo che il reclamo introdotto l'11 marzo 2013 (cfr. timbro sulla

busta di intimazione) è senz'altro tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione

del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto

del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei

fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio

ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la

decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso

gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella

del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con

riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e

dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non

basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione

impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).

3.

Il Giudice di pace ha

respinto la petizione, considerando che “l'attrice non ha addotto in concreto

prova alcuna a dimostrazione del fatto asserito in sede di petizione ossia di

aver debitamente segnalato: - l'errata indicazione da parte della ditta m__________,

__________ del numero dell'utenza telefonica secondaria della parte istante

sulla pagina web nell'elenco delle imprese; - la circostanza che il comune politico

di domicilio della ditta qui istante era, in un momento successivo a quello

dell'incarico alla suddetta m__________, diventato Lugano, a seguito dell'aggregazione,

compito, questo della correzione, che incombeva primariamente alla ditta

istante e committente e non certo alla ditta esecutrice del lavoro affidatole.”

4.

Nel reclamo RE 1 lamenta

una violazione dell'art. 82 CO, rimproverando al primo giudice di non avere

accertato che m__________ non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali che le

incombevano poiché aveva omesso di indicare nella pagina web commissionatale il

proprio numero di telefono principale, benché questo fosse indicato nella bozza

di stampa da lei approvata. Essa le rimprovera inoltre di non avere aggiornato

il funzionamento della piattaforma informatica per fare in modo che le società con

sede in comuni aggregatisi con __________ apparissero come ditte di questa

città.

a) Ora,

giusta l'art. 82 CO chi domanda l'adempimento di un contratto bilaterale deve

averlo per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, almeno che per

tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più

tardi. Tale disposizione accorda al debitore un'eccezione dilatatoria, che è

definita un'eccezione di inadempimento contrattuale (exceptio non adimpleti

contractus), che permette di paralizzare momentaneamente l'esercizio

del diritto del creditore e di trattenere la prestazione reclamata da quest'ultimo

fino all'esecuzione o all'offerta di esecuzione della controprestazione (sentenza

del Tribunale federale 4A_361/2012 del 30 ottobre 2012, consid. 3.1 con

riferimenti; Engel, Traité des

obligations en droit suisse, 2a edizione, pag. 656). Siffatta eccezione

presuppone, oltre all'esistenza di un contratto bilaterale, che le prestazioni

siano esigibili e che il creditore non abbia eseguito o offerto di eseguire la

propria prestazione (Hohl in: Commentaire

romand du Code des obligations I, 2a edizione, n. 5 segg. ad art. 82

CO).

b) Nella

fattispecie, è incontestato che la pagina web commissionata dalla reclamante

non indicasse il suo numero telefonico principale, ma solo quello secondario

(cfr. doc. H e doc. J) e che il sito web gestito da m__________ non permettesse

di trovare la ditta reclamante inserendo quale oggetto della ricerca “RE 1” e come

luogo “__________” anziché “__________” (cfr. doc. K). Ora, è indubbio che il

contratto stipulato il 23 agosto 2007 con m__________ imponeva alla committente

di controllare le bozze di stampa della pagina web e di indicare “per iscritto

entro cinque giorni dal ricevimento della prima bozza di stampa proposte di

modifiche scritte” (art. 2), senza che lo stesso le imponesse di verificarne

nel sito la correttezza della successiva realizzazione. Resta il fatto che l'eccezione

di inadempimento contrattuale presuppone che la controparte non abbia già

adempiuto o offerto di adempiere il contratto ed è improponibile se il debitore

può far valere i suoi diritti nell'ambito di un'azione di garanzia per i

difetti, poiché in tal caso il creditore ha normalmente già eseguito la sua

prestazione (Hohl, op. cit. n. 6

ad art. 82 CO). E in concreto, nemmeno la reclamante pretende che la contestata

pagina web non sia stata realizzata e messa in funzione, ma anzi, le stampe

della citata pagina internet da lei prodotte per dimostrare le gravi violazioni

contrattuali che a suo dire giustificherebbero l'applicazione dell'art. 82 CO, provano

l'esecuzione del contratto da parte di m__________. Su questo punto il reclamo

è destinato all'insuccesso.

5.

La reclamante ribadisce che

pur avendo sollevato già in sede di rigetto provvisorio dell'opposizione la

problematica del mancato aggiornamento dei criteri di ricerca a seguito dell'aggregazione

di __________ con __________, la controparte non vi ha posto rimedio. A suo

parere, anche ammettendo come stabilito dal giudice che fosse suo compito

segnalare l'avvenuta aggregazione di __________ con __________, “erra il

giudice di prime cure ad ammettere integralmente il credito in oggetto. Egli

avrebbe semmai dovuto ammettere – al massimo e operando una eventuale riduzione

supplementare a causa dell'innegabile danno all'immagine patito dalla

ricorrente – il corrispettivo pro-rata, risultando a partire dal 28 febbraio incontrovertibilmente

provata la violazione degli obblighi contrattuali da parte di m__________”.

Ora, a prescindere dal fatto che davanti

al primo giudice l'attrice non ha mai fatto valere una riduzione del credito

fatto valere dalla controparte, la reclamante non quantifica né dimostra la

pretesa (Chaix in: Commentaire

Romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 74 ad art. 368 CO). Per di

più nella misura in cui essa non si confronta con l'argomentazione del primo

giudice, secondo cui la committente non ha dimostrato quando ha segnalato

all'appaltatore i difetti, essa è privata dei diritti di garanzia per difetti

previsti dall'art. 368 CO (art. 370 cpv. 1 CO; Chaix,

op. cit., n. 2 ad art. 367

CO con rinvio ai n. 22 segg. ad art. 370; Zindel/

Pulver in: Basler

Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 21 ad art. 370 CO). In virtù di quale

fondamento giuridico la reclamante basa la sua pretesa rimane così un mistero,

un giudizio in equità non entrando in linea di conto. Al proposito il reclamo si

rivela infondato.

6.

La reclamante sostiene poi

che “trattandosi di un contratto qualificabile come appalto” può ricusare l'opera

ai sensi dell'art. 368 cpv. 1 CO e rifiutare di pagare la mercede. Per tacere del

fatto che anche questa argomentazione, sollevata per la prima volta in questa

sede, è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), già si è detto che avendo

tacitamente accettato l'opera (art. 370 cpv. 1 CO), la reclamante non può più valersi

dei diritti di garanzia per difetti. Al riguardo non occorre dilungarsi. Ciò posto,

il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento

dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere

respinto.

7.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di

ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di

complessivi fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Lugano Est.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.