16.2013.12
Azione di disconoscimento di debito - contratto avente per oggetto la realizzazione di una pagina web - eccezione di inadempimento contrattuale - garanzia per difetti
21 luglio 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.12
Lugano
21 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'11 marzo 2013 presentato da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1)
contro
la sentenza emessa il 21 febbraio 2013 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Est nella causa n. 66/11/2012 (disconoscimento di debito) promossa con
petizione 17 marzo 2011 da
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 23 agosto 2007 RE 1
ha sottoscritto con la società m__________ di __________ un contratto per la
realizzazione e la messa in funzione di una pagina web nell'elenco delle
imprese su internet gestito da quest'ultima. Il contratto stabiliva una durata
di 5 anni e un prezzo di fr. 760.– più IVA annui, somma pagabile in due rate di
fr. 1900.– più IVA, la prima al momento dell'emissione della bozza/fattura e la
seconda il 23 agosto 2008. Per ogni sollecito di pagamento era inoltre previsto
un costo aggiuntivo di fr. 50.–. Il 7 luglio 2008 m__________ ha ceduto le sue
pretese verso la committente a CO 1, la quale l'11 gennaio 2010 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano
per ottenere il pagamento di fr. 4088.80 più interessi al 6% dal 6 gennaio 2008 a titolo di “iscrizione internet”, oltre a tasse e spese e a fr. 40.– di “credito accessorio”, fr.
499.– di “risarcimento a titolo di mora (sec. art. 106 CO)” e fr. 210.– di
“costi finora accumulati”, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Adito il 1° dicembre
2010 dalla CO 1, con sentenza 28 febbraio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla RE 1 al
citato precetto esecutivo limitatamente a fr. 4088.80 oltre interessi al 5% dal
23 agosto 2008.
C. Il 17 marzo 2011 RE 1 ha
convenuto CO 1 davanti Giudice di pace del Circolo di Lugano Est per ottenere
il disconoscimento del debito di fr. 4088.80 oltre interessi al 5% dal 23
agosto 2008 e la conferma definitiva dell'opposizione da lei interposta al predetto
PE. All'udienza del 4 settembre 2012, indetta per la discussione, l'attrice,
unica comparente, ha confermato le proprie domande. Statuendo il 21 febbraio
2013 il Giudice di pace ha respinto la petizione, dichiarando definitivo il
rigetto dell'opposizione interposta al sopraccitato PE e ponendo la tassa di
giustizia di fr. 100.– a carico dell'attrice.
D. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 marzo 2013, in cui chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di accogliere la petizione. Con
decreto del 12 marzo 2013 il presidente di questa Camera ha accordato al
reclamo l'effetto sospensivo. Invitata a presentare osservazioni al reclamo, CO
1 è rimasta silente.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 22 febbraio
2013, di modo che il reclamo introdotto l'11 marzo 2013 (cfr. timbro sulla
busta di intimazione) è senz'altro tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione
del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto
del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei
fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio
ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la
decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso
gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella
del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con
riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e
dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non
basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione
impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).
3.
Il Giudice di pace ha
respinto la petizione, considerando che “l'attrice non ha addotto in concreto
prova alcuna a dimostrazione del fatto asserito in sede di petizione ossia di
aver debitamente segnalato: - l'errata indicazione da parte della ditta m__________,
__________ del numero dell'utenza telefonica secondaria della parte istante
sulla pagina web nell'elenco delle imprese; - la circostanza che il comune politico
di domicilio della ditta qui istante era, in un momento successivo a quello
dell'incarico alla suddetta m__________, diventato Lugano, a seguito dell'aggregazione,
compito, questo della correzione, che incombeva primariamente alla ditta
istante e committente e non certo alla ditta esecutrice del lavoro affidatole.”
4.
Nel reclamo RE 1 lamenta
una violazione dell'art. 82 CO, rimproverando al primo giudice di non avere
accertato che m__________ non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali che le
incombevano poiché aveva omesso di indicare nella pagina web commissionatale il
proprio numero di telefono principale, benché questo fosse indicato nella bozza
di stampa da lei approvata. Essa le rimprovera inoltre di non avere aggiornato
il funzionamento della piattaforma informatica per fare in modo che le società con
sede in comuni aggregatisi con __________ apparissero come ditte di questa
città.
a) Ora,
giusta l'art. 82 CO chi domanda l'adempimento di un contratto bilaterale deve
averlo per parte sua già adempito od offrire di adempirlo, almeno che per
tenore o per la natura del contratto sia tenuto ad adempirlo soltanto più
tardi. Tale disposizione accorda al debitore un'eccezione dilatatoria, che è
definita un'eccezione di inadempimento contrattuale (exceptio non adimpleti
contractus), che permette di paralizzare momentaneamente l'esercizio
del diritto del creditore e di trattenere la prestazione reclamata da quest'ultimo
fino all'esecuzione o all'offerta di esecuzione della controprestazione (sentenza
del Tribunale federale 4A_361/2012 del 30 ottobre 2012, consid. 3.1 con
riferimenti; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2a edizione, pag. 656). Siffatta eccezione
presuppone, oltre all'esistenza di un contratto bilaterale, che le prestazioni
siano esigibili e che il creditore non abbia eseguito o offerto di eseguire la
propria prestazione (Hohl in: Commentaire
romand du Code des obligations I, 2a edizione, n. 5 segg. ad art. 82
CO).
b) Nella
fattispecie, è incontestato che la pagina web commissionata dalla reclamante
non indicasse il suo numero telefonico principale, ma solo quello secondario
(cfr. doc. H e doc. J) e che il sito web gestito da m__________ non permettesse
di trovare la ditta reclamante inserendo quale oggetto della ricerca “RE 1” e come
luogo “__________” anziché “__________” (cfr. doc. K). Ora, è indubbio che il
contratto stipulato il 23 agosto 2007 con m__________ imponeva alla committente
di controllare le bozze di stampa della pagina web e di indicare “per iscritto
entro cinque giorni dal ricevimento della prima bozza di stampa proposte di
modifiche scritte” (art. 2), senza che lo stesso le imponesse di verificarne
nel sito la correttezza della successiva realizzazione. Resta il fatto che l'eccezione
di inadempimento contrattuale presuppone che la controparte non abbia già
adempiuto o offerto di adempiere il contratto ed è improponibile se il debitore
può far valere i suoi diritti nell'ambito di un'azione di garanzia per i
difetti, poiché in tal caso il creditore ha normalmente già eseguito la sua
prestazione (Hohl, op. cit. n. 6
ad art. 82 CO). E in concreto, nemmeno la reclamante pretende che la contestata
pagina web non sia stata realizzata e messa in funzione, ma anzi, le stampe
della citata pagina internet da lei prodotte per dimostrare le gravi violazioni
contrattuali che a suo dire giustificherebbero l'applicazione dell'art. 82 CO, provano
l'esecuzione del contratto da parte di m__________. Su questo punto il reclamo
è destinato all'insuccesso.
5.
La reclamante ribadisce che
pur avendo sollevato già in sede di rigetto provvisorio dell'opposizione la
problematica del mancato aggiornamento dei criteri di ricerca a seguito dell'aggregazione
di __________ con __________, la controparte non vi ha posto rimedio. A suo
parere, anche ammettendo come stabilito dal giudice che fosse suo compito
segnalare l'avvenuta aggregazione di __________ con __________, “erra il
giudice di prime cure ad ammettere integralmente il credito in oggetto. Egli
avrebbe semmai dovuto ammettere – al massimo e operando una eventuale riduzione
supplementare a causa dell'innegabile danno all'immagine patito dalla
ricorrente – il corrispettivo pro-rata, risultando a partire dal 28 febbraio incontrovertibilmente
provata la violazione degli obblighi contrattuali da parte di m__________”.
Ora, a prescindere dal fatto che davanti
al primo giudice l'attrice non ha mai fatto valere una riduzione del credito
fatto valere dalla controparte, la reclamante non quantifica né dimostra la
pretesa (Chaix in: Commentaire
Romand, Code des obligations I, 2ª edizione, n. 74 ad art. 368 CO). Per di
più nella misura in cui essa non si confronta con l'argomentazione del primo
giudice, secondo cui la committente non ha dimostrato quando ha segnalato
all'appaltatore i difetti, essa è privata dei diritti di garanzia per difetti
previsti dall'art. 368 CO (art. 370 cpv. 1 CO; Chaix,
op. cit., n. 2 ad art. 367
CO con rinvio ai n. 22 segg. ad art. 370; Zindel/
Pulver in: Basler
Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 21 ad art. 370 CO). In virtù di quale
fondamento giuridico la reclamante basa la sua pretesa rimane così un mistero,
un giudizio in equità non entrando in linea di conto. Al proposito il reclamo si
rivela infondato.
6.
La reclamante sostiene poi
che “trattandosi di un contratto qualificabile come appalto” può ricusare l'opera
ai sensi dell'art. 368 cpv. 1 CO e rifiutare di pagare la mercede. Per tacere del
fatto che anche questa argomentazione, sollevata per la prima volta in questa
sede, è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), già si è detto che avendo
tacitamente accettato l'opera (art. 370 cpv. 1 CO), la reclamante non può più valersi
dei diritti di garanzia per difetti. Al riguardo non occorre dilungarsi. Ciò posto,
il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento
dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere
respinto.
7.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di
ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di
complessivi fr. 300.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Lugano Est.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.