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Decisione

16.2013.15

Contratto di carta di credito - applicabilità della legge federale sul credito al consumo

3 maggio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 10 novembre 2011 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5114.15 oltre interessi

del 15% su fr. 5053.75 dal 17.06.2011, così come il rigetto in via definitiva

dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 10 gennaio 2012, indetta per la discussione,

il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, rimproverando alla

controparte di aver disatteso la legge federale sul credito al consumo, donde

la decadenza della possibilità di far valere il credito in questione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al

dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nel suo del 5

marzo 2012 il convenuto ha confermato la sua posizione, mentre nel proprio allegato

del 6 marzo 2012 l'istante ha riaffermato le sue domande.

C. Statuendo il 27 marzo 2013 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza

e ha condannato il convenuto al pagamento di fr.

5114.15 oltre interessi e spese, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta

al citato precetto esecutivo.

D. Con

reclamo 4 aprile 2013, RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento, rimproverando al primo giudice di aver ritenuto a torto il

contratto di carta di credito non soggetto alla legge

federale sul credito al consumo. Il 21 aprile 2013 RE 1 ha chiesto di essere esonerato dal versamento di un anticipo per le spese processuali presumibili. Il

reclamo non è stato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257

CPC), in una controversia con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, sono

impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla

notificazione. Nella fattispecie la decisione impugnata è stata comunicata il

27.

marzo 2013. Introdotto il 4 aprile 2013, il reclamo è tempestivo.

2.

La

documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile,

l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi

davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi

di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea

2011, n. 2 ad art. 326).

3.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel

senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo

conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e

su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246

consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso

un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

4.

Secondo

il Pretore aggiunto le parti, sottoscrivendo la richiesta di credito 3 aprile

2002, hanno concluso un contratto di carta di credito. E non avendo RE 1

contestato entro trenta giorni l'estratto conto inviatogli il 3 giugno 2011,

come stabilito dal punto 4 delle condizioni generali valide dal 1° aprile 2002,

egli ha ritenuto che il convenuto avesse il suo corrispondente debito

nei confronti della banca. Quanto all'applicabilità della legge sul credito al

consumo del 23 marzo 2001, il primo giudice ha ritenuto che il contratto in questione, stipulato nel mese di

aprile

2002, non vi era soggetto poiché tale legge regolamenta

unicamente i contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore avvenuta il 1°

gennaio 2003.

5.

Di

diverso avviso RE 1, il quale rimprovera al primo giudice

di non avere ammesso l'applicabilità della legge federale sul credito al consumo al contratto in

questione, il quale è stato bensì stipulato prima della sua entrata in vigore, ma è stato successivamente modificato per conformarsi

alla legge in vigore. Egli censura così il fatto che il Pretore non ha

sanzionato il comportamento della banca, la quale pur

essendo a conoscenza del peggioramento della sua situazione finanziaria non ha proceduto

al riesame della sua capacità creditizia. Ciò, epiloga, avrebbe comportato

la perdita del credito concesso.

6.

Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sul credito al consumo

del 23 maggio 2001 (LCC, RS

221.214

). Tale legge non contiene alcuna disposizione

transitoria, sicché tornano applicabili i principi generali stabiliti dagli

art. 1 e segg. del Tit. fin. CC (cfr. Tercier,

Les contrats spéciaux, 3ª edizione, pag. 181, n. 1222). Per l'art. 1 cpv. 1 Tit. fin. CC gli effetti

giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore del codice civile sono

regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e

cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Perciò

gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore del codice sono regolati, per

quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti, anche per l'avvenire,

dalle disposizioni vigenti quando vennero compiuti (cpv. 2). In concreto, in

esito a una richiesta del 3 aprile 2002, CO 1 ha rilasciato a RE 1 una carta di credito __________ (doc. A) per l'utilizzo della quale facevano

stato le condizioni generali valevoli dal 1° aprile 2002 (doc. B). È pacifico

che a quel momento la nuova versione della legge sul credito a consumo non era

applicabile.

Il reclamante sostiene, invero, che con il periodico adeguamento

delle condizioni generali è venuto in essere un nuovo contratto donde l'applicazione

della nuova versione della legge sul credito al consumo. L'allegazione è nuova

e di per sé irricevibile (sopra consid. 2). Sia come sia, è vero che nell'aprile

del 2009 l'istituto bancario ha sostituito la carta di credito ma non l'unità

di fatturazione (istanza pag. 3), circostanza non contestata dal convenuto. È

possibile altresì che la banca abbia adattato nel tempo le condizioni generali.

Sennonché l'applicazione di una nuova versione di

condizioni generali a una relazione contrattuale esistente non costituisce di

per sé una nuova relazione contrattuale tra la banca e il cliente, salvo che i

cambiamenti introdotti nelle nuove disposizioni delle condizioni generali siano

importanti (cfr. Guggenheim, Les

contrats de la pratique bancaire suisse, 4ª edizione, pag. 115). Tanto più che le condizioni generali valevoli dal 1°

aprile 2002 contenevano una clausola di “adattamento”, ovvero il diritto della

banca di modificare le condizioni generali, le quali, senza contestazioni da

parte del richiedente entro trenta giorni, erano considerate come approvate

(doc. B, punto 9).

Il

reclamante pretende che con la riduzione del tasso d'interesse dal 18% al 15% e

del pagamento minimo mensili il contratto si sia modificato. Ora, per tacere

del fatto che l'argomentazione è, una volta di più, nuova e quindi

irricevibile, le condizioni generali valevoli dal 1° aprile 2002 contemplano

già un tasso d'interesse del 15% e il pagamento minimo del 5% del saldo totale

della fattura o almeno fr. 100.– (doc. B, punto 5). In tali circostanze la relazione

contrattuale tra le parti era sempre retta dal contratto originario. Ne

discende che l'accertamento del

Pretore aggiunto, secondo cui la legge entrata in vigore il 1° gennaio 203 non

è applicabile alla fattispecie non può essere considerato manifestamente errato.

Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun

errore manifesto nelle risultanze istruttorie o nell'applicazione del diritto

sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.

7.

Le

spese giudiziarie seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di

cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili alla controparte alla

quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie.

3. Notificazione

a:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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