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Decisione

16.2013.16

Risarcimento danni - danni cagionati dall'incendio sviluppatosi nel fondo del vicino - determinazione del danno - valore probatorio di una fattura

1 settembre 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, con petizione 31 maggio 2012 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice

di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di 4017.60 oltre

interessi del 5% dal 25 luglio 2011 a titolo di risarcimento danni. Nelle sue

osservazioni del 5 settembre 2012 il convenuto ha proposto di respingere la

petizione. All'udienza del 26 settembre 2012, indetta per discussione, le parti

hanno ribadito le rispettive posizioni.

C. Statuendo il 3 aprile 2013

il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione, condannando il

convenuto a pagare all'attrice fr. 1063.80 oltre interessi al 5% dal 9 settembre

2011 e rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta

al citato PE. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le indennità.

D. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 aprile 2013 chiedendone

l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue

osservazione del 2 maggio 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,

la decisione impugnata è stata notificata all'attrice il 4 aprile

2013, sicché il reclamo introdotto l'8 aprile 2013 (cfr. timbro sulla

busta di intimazione) è senz'altro tempestivo.

2.

La documentazione prodotta

con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv.

1.

CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti

all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, di allegazioni di nuovi fatti o

nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea

2011, n. 2 ad art. 326).

3.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione

del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi

all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il

giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto

all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura

d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo

semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con

riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e

dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non

basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione

impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).

4.

Il Giudice di pace, richiamato

l'art. 42 cpv. 1 CO e constatato che l'attrice aveva unicamente prodotto la

fattura emessa della ditta M__________ di fr. 4017.60, ha rimproverato alla

stessa di non avere avvisato il convenuto della situazione venutasi a trovare

dopo l'incendio poiché “in casi analoghi è pensabile ci possa essere

un'assicurazione e che la stessa copra i danni dell'evento, così come pure gli

interventi della polizia e dei pompieri” e ha soggiunto che “si ritiene già rilevare

inizialmente che l'organizzazione dei lavori è stata un'iniziativa frettolosa

oltre che non essere autorizzata dal proprietario o dall'assicurazione”. Egli ha

poi rilevato che “non si conosce l'entità dell'intervento della ditta, ma dalle

fotografie dopo l'incendio risulta che i danni si limitavano a pochi metri di

cinzione e a qualche paletto e null'altro”. Il primo giudice ha quindi

esaminato le poste indicate nella fattura in questione, rilevando che il costo

di fr. 200.– per la posa paletti, posa rete, riparazione rete e trasporto di

materiale davanti a casa “dovrebbe essere già compreso nelle prestazioni orarie

e dunque [tale posizione] non può essere accolta”, che non sapendo quanti pali

siano stati posati “leggendo il descrittivo sembrerebbe che sia per i

quantitativi sia per i costi, la ditta abbia rifatto il muro di cinta, cosa che

evidentemente non risulta”, che il prezzo della rete metallica “doveva essere

il principale, ma non figurando nei prezzi se ne potrebbe dedurre che non è

stata neanche sostituita” e che “i tempi e i costi della manodopera per quanto

svolto risultano fuori dall'ordinario”.

Ciò premesso il Giudice di pace,

per esperienza, ha valutato che per “sgomberare del materiale, smontare parte

della siepe, raddrizzare o sostituire un paio di paletti, rimontare la rete

metallica e lo sgombero a lavori ultimati” sarebbe stata sufficiente una

giornata di lavoro di due uomini e che una tariffa generica di fr. 65.– l'ora

era mediamente corretta anche se “poteva essere inferiore”. Egli ha così

riconosciuto fr. 585.–, ai quali ha aggiunto

fr. 400.– per il costo del

materiale indicato quale “calcestruzzo in sacchi, filo di ferro plastificato e

cemento” e l'IVA, per complessivi fr. 1063.80 oltre interessi al 5% dal 9 settembre

2011.

5.

Nel suo reclamo, RE 1 sostiene

innanzitutto che la fattura emessa dall'impresa edile non riportava alcun materiale

fornito, poiché essa stessa aveva messo a disposizione dell'impresa la rete metallica

e i paletti di ferro. In concreto, il primo giudice ha sì evidenziato una certa

incongruenza al riguardo, ma per finire ha riconosciuto fr. 400.– per il materiale

fornito dalla ditta. Al riguardo non occorre quindi dilungarsi.

6.

In secondo luogo la

reclamante rimprovera il Giudice di pace di non avere tenuto conto che il

convenuto ha contestato la fattura soltanto all'udienza del 26 settembre 2012,

ossia quattordici mesi dopo averla ricevuta. Ora, per tacere del fatto che l'allegazione,

non sollevata davanti al primo giudice, è nuova e come tale irricevibile (art.

326.

cpv. 1 CPC), l'assenza di contestazione di una fattura dettagliata durante

alcuni mesi non vale quale accettazione tacita: al committente rimane la

facoltà di contestare successivamente le basi del calcolo, anche solo nel corso

di una procedura giudiziaria (cfr. per analogia DTF 112 II 502, consid. 3b;

sentenza del Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 4.2 con

riferimenti). Su questo punto il reclamo si rivela perciò infondato.

7.

RE 1 critica poi il

Giudice di pace per avere considerato che il convenuto non era stato previamente

informato della situazione venutasi a creare dopo l'incendio, asserendo di

avere intrattenuto con il suo rappresentante legale avv. PA 1 diverse

telefonate sul tema. Ora, a prescindere dal fatto che quest'ultima allegazione,

proposta per la prima volta in questa sede è inammissibile, l'interessata non

trae nessuna conseguenza, né il primo giudice l'ha tratta, per cui la questione

non merita ulteriore disamina.

8.

A parere della reclamante i

danni sono stati documentati poiché “sono state presentate le foto dei danni e

la fattura della M__________”. Essa, però, non si confronta con l'argomentazione

del primo giudice secondo cui “i lavori oggetto di rimborso non sono stati

sufficientemente motivati, descritti e dettagliati”. E nemmeno pretende e

tantomeno dimostra che sarebbe manifestamente errato l'accertamento del Giudice

di pace secondo cui “dalle fotografie dopo l'incendio risulta che i danni si

limitavano a pochi metri di cinzione e a qualche paletto” e che “si sarebbe

trattato di sgomberare del materiale, smontare parte della siepe; raddrizzare o

sostituire un paio di paletti, rimontare la rete metallica e lo sgombero a

lavori ultimati”. Tali accertamenti operati dal primo giudice non possono così

ritenersi manifestamente errati e sono pertanto vincolanti per questa Camera.

9.

RE 1 contesta in seguito che

non sia stato controllato l'operato degli operai, asserendo di averli trovati

ogni giorno intenti a lavorare. Il che potrà anche essere vero, ma poco

sussidia, la sorveglianza dei lavori non sopperendo alla carenza probatoria rimproveratale

dal primo giudice concernente l'ammontare del danno, tanto più che la

reclamante riconosce che la fattura “non fosse a buon mercato”. Anche su questo

punto quindi il reclamo è destinato all'insuccesso.

10.

La reclamante si duole inoltre

che il primo giudice abbia considerato, basandosi solo su delle fotografie e

senza espletare alcun sopralluogo, che fosse possibile eseguire il lavoro in un

solo giorno con due persone. Ora, è vero che l'attrice, alla quale incombeva

l'onere della prova, ha prodotto una fattura rilasciata dalla ditta edile

incaricata dai lavori. Se non che, la fattura è un mezzo di prova

imperfetto, nel senso che essa ha un limitato valore probatorio fintanto che i

suoi contenuti o la sua fedefacenza non sono stati contestati dalla

controparte. Se tale contestazione è avvenuta – come in concreto – incombeva

all'attrice dimostrare il suo credito facendo capo ad altre prove (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 157, pag. 737; Rep. 1999, pag. 261; II CCA, sentenza inc. 12.2011.19 del 26 ottobre

2012, consid. 2).

Nella fattispecie, all'udienza

del 26 settembre 2012, l'attrice preso atto della contestazione del convenuto

non ha offerto alcuna ulteriore prova, tantomeno di un'ispezione oculare (art.

181.

CPC), atta a dimostrare l'esistenza e l'effettivo ammontare del danno. Essa

non può pertanto dolersi del fatto che non sia stato disposto un sopralluogo e

che il primo giudice abbia fondato il suo giudizio unicamente sulle fotografie

prodotte dalla controparte. Resta il fatto che il Giudice di pace, benché abbia

stabilito che i lavori di riparazione potessero essere eseguiti da due uomini in

una giornata, ha poi riconosciuto soli fr. 585.– (nove ore a fr. 65.–), importo

corrispondente al costo di una giornata di lavoro di un solo uomo. Su questo

punto il reclamo deve essere parzialmente accolto, nel senso che per la

manodopera dev'essere riconosciuto un costo di fr. 1170.– (fr. 585.– per due).

11.

La reclamante rimprovera al

primo giudice di avere effettuato una perizia dei lavori eseguiti, invece di

“giudicare se (…) sia lecita o meno la pretesa (…), a prescindere o meno dall'ammontare

della stessa”. A torto. Contrariamente a quanto l'interessata sostiene, il

Giudice di pace non ha effettuato una perizia ma ha accertato l'esistenza del

danno da lei addotto sulla scorta delle fotografie e ne ha valutato l'ammontare

fondandosi sul suo apprezzamento. Certo, visto le contestazioni del convenuto è

indubbio che una perizia andasse allestita. Tuttavia, per tacere che l'attrice

non ha offerto tale prova, ove i costi di un referto peritale siano verosimilmente

superiori al danno, il giudice può farvi astrazione e applicare l'art. 42 cpv.

2.

CO (Rep. 1997 pag. 169, consid. 4.1 con riferimenti; sentenza del Tribunale

federale 4C.184/2005 del 4 maggio 2006, consid. 4.2.1; Werro in: Commentaire romand, CO I, 2a edizione,

n. 26 ad art. 42). E secondo tale disposizione il danno di cui

non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio

del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure

prese dal danneggiato. E il potere di apprezzamento del giudice riservatogli

da questa norma riduce la possibilità d'intervento di questa Camera salvo –

evidentemente – nel caso in cui il giudizio impugnato sia manifestamente in

contrasto con le risultanze istruttorie considerate nel loro complesso e

configuri quindi gli estremi dell'arbitrio, ciò che non è il caso in concreto.

12.

Visto quanto precede, accogliendo

parzialmente il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b

CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata

deve essere riformata nel senso la petizione è accolta limitatamente a fr.

1695.60

(importo corrispondente alla somma di fr. 400.– per il materiale e fr.

1170.

­– per la manodopera, più 8% di IVA). Quanto agli interessi, essi

decorrono dal 9 settembre 2011, data di per sé non contestata dalla reclamante.

13.

Le spese del giudizio

odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La

reclamante, che chiedeva di accogliere integralmente la petizione, ottiene causa

vinta per circa un quinto, si giustifica di addebitarle quattro quinti delle

spese processuali, il resto andando a carico della controparte, cui la reclamante

rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio

odierno non incide in misura apprezzabile invece sul dispositivo di prima sede

relativo alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 1 della

decisione impugnata è così riformato:

La petizione è parzialmente accolta.

La

parte convenuta è condannata a pagare alla parte attrice la somma di fr. 1695.60

oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2011.

Conseguentemente

l'opposizione

interposta al PE __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano è respinta in via

definitiva limitatamente a fr. 1695.60 oltre interessi al 5% dal 9 settembre

2011 e spese esecutive.

II. Le spese giudiziarie di fr. 300.–,

da anticipare dalla reclamante, sono poste per un quinto a carico di quest'ultima

e per il resto a carico della controparte, a cui la reclamante rifonderà fr. 300.–

per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

–;

avv..

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.