16.2013.16
Risarcimento danni - danni cagionati dall'incendio sviluppatosi nel fondo del vicino - determinazione del danno - valore probatorio di una fattura
1 settembre 2014Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.16
Lugano
1 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo dell'8 aprile 2013 presentato da
RE
1
(rappresentata
dalla curatrice RA 1 e
da
RA 2)
contro
la decisione emessa il 3 aprile 2013 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest nella causa n. 58/C/12/PE (risarcimento danni) promossa con petizione
31 maggio 2012 nei confronti di
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 1 è proprietario
della particella n. 1054 RFD di __________ che confina con la n. 163 RFD appartenente
a RE 1. A seguito di un incendio sviluppatosi il 10 maggio 2011 in uno stabile disabitato posto sulla particella n. 1054 a ridosso della particella n. 163 e susseguente intervento dei pompieri, una recinzione posta su quest'ultimo fondo
è risultata danneggiata. Per il ripristino dell'opera RE 1 si è rivolta alla
ditta M__________, la quale ha emesso il 25 luglio 2011 una fattura di fr.
4017.60. Richiesto invano il pagamento a CO 1, il 9 settembre 2011 RE 1 ha
fatto notificare al vicino il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, con petizione 31 maggio 2012 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice
di pace del circolo di Lugano Ovest per ottenere il pagamento di 4017.60 oltre
interessi del 5% dal 25 luglio 2011 a titolo di risarcimento danni. Nelle sue
osservazioni del 5 settembre 2012 il convenuto ha proposto di respingere la
petizione. All'udienza del 26 settembre 2012, indetta per discussione, le parti
hanno ribadito le rispettive posizioni.
C. Statuendo il 3 aprile 2013
il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione, condannando il
convenuto a pagare all'attrice fr. 1063.80 oltre interessi al 5% dal 9 settembre
2011 e rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta
al citato PE. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le indennità.
D. Contro la decisione appena
citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 aprile 2013 chiedendone
l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue
osservazione del 2 maggio 2013 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie,
la decisione impugnata è stata notificata all'attrice il 4 aprile
2013, sicché il reclamo introdotto l'8 aprile 2013 (cfr. timbro sulla
busta di intimazione) è senz'altro tempestivo.
2.
La documentazione prodotta
con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv.
1.
CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti
all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, di allegazioni di nuovi fatti o
nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea
2011, n. 2 ad art. 326).
3.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione
del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi
all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il
giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto
all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura
d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo
semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con
riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e
dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non
basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione
impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).
4.
Il Giudice di pace, richiamato
l'art. 42 cpv. 1 CO e constatato che l'attrice aveva unicamente prodotto la
fattura emessa della ditta M__________ di fr. 4017.60, ha rimproverato alla
stessa di non avere avvisato il convenuto della situazione venutasi a trovare
dopo l'incendio poiché “in casi analoghi è pensabile ci possa essere
un'assicurazione e che la stessa copra i danni dell'evento, così come pure gli
interventi della polizia e dei pompieri” e ha soggiunto che “si ritiene già rilevare
inizialmente che l'organizzazione dei lavori è stata un'iniziativa frettolosa
oltre che non essere autorizzata dal proprietario o dall'assicurazione”. Egli ha
poi rilevato che “non si conosce l'entità dell'intervento della ditta, ma dalle
fotografie dopo l'incendio risulta che i danni si limitavano a pochi metri di
cinzione e a qualche paletto e null'altro”. Il primo giudice ha quindi
esaminato le poste indicate nella fattura in questione, rilevando che il costo
di fr. 200.– per la posa paletti, posa rete, riparazione rete e trasporto di
materiale davanti a casa “dovrebbe essere già compreso nelle prestazioni orarie
e dunque [tale posizione] non può essere accolta”, che non sapendo quanti pali
siano stati posati “leggendo il descrittivo sembrerebbe che sia per i
quantitativi sia per i costi, la ditta abbia rifatto il muro di cinta, cosa che
evidentemente non risulta”, che il prezzo della rete metallica “doveva essere
il principale, ma non figurando nei prezzi se ne potrebbe dedurre che non è
stata neanche sostituita” e che “i tempi e i costi della manodopera per quanto
svolto risultano fuori dall'ordinario”.
Ciò premesso il Giudice di pace,
per esperienza, ha valutato che per “sgomberare del materiale, smontare parte
della siepe, raddrizzare o sostituire un paio di paletti, rimontare la rete
metallica e lo sgombero a lavori ultimati” sarebbe stata sufficiente una
giornata di lavoro di due uomini e che una tariffa generica di fr. 65.– l'ora
era mediamente corretta anche se “poteva essere inferiore”. Egli ha così
riconosciuto fr. 585.–, ai quali ha aggiunto
fr. 400.– per il costo del
materiale indicato quale “calcestruzzo in sacchi, filo di ferro plastificato e
cemento” e l'IVA, per complessivi fr. 1063.80 oltre interessi al 5% dal 9 settembre
2011.
5.
Nel suo reclamo, RE 1 sostiene
innanzitutto che la fattura emessa dall'impresa edile non riportava alcun materiale
fornito, poiché essa stessa aveva messo a disposizione dell'impresa la rete metallica
e i paletti di ferro. In concreto, il primo giudice ha sì evidenziato una certa
incongruenza al riguardo, ma per finire ha riconosciuto fr. 400.– per il materiale
fornito dalla ditta. Al riguardo non occorre quindi dilungarsi.
6.
In secondo luogo la
reclamante rimprovera il Giudice di pace di non avere tenuto conto che il
convenuto ha contestato la fattura soltanto all'udienza del 26 settembre 2012,
ossia quattordici mesi dopo averla ricevuta. Ora, per tacere del fatto che l'allegazione,
non sollevata davanti al primo giudice, è nuova e come tale irricevibile (art.
326.
cpv. 1 CPC), l'assenza di contestazione di una fattura dettagliata durante
alcuni mesi non vale quale accettazione tacita: al committente rimane la
facoltà di contestare successivamente le basi del calcolo, anche solo nel corso
di una procedura giudiziaria (cfr. per analogia DTF 112 II 502, consid. 3b;
sentenza del Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 4.2 con
riferimenti). Su questo punto il reclamo si rivela perciò infondato.
7.
RE 1 critica poi il
Giudice di pace per avere considerato che il convenuto non era stato previamente
informato della situazione venutasi a creare dopo l'incendio, asserendo di
avere intrattenuto con il suo rappresentante legale avv. PA 1 diverse
telefonate sul tema. Ora, a prescindere dal fatto che quest'ultima allegazione,
proposta per la prima volta in questa sede è inammissibile, l'interessata non
trae nessuna conseguenza, né il primo giudice l'ha tratta, per cui la questione
non merita ulteriore disamina.
8.
A parere della reclamante i
danni sono stati documentati poiché “sono state presentate le foto dei danni e
la fattura della M__________”. Essa, però, non si confronta con l'argomentazione
del primo giudice secondo cui “i lavori oggetto di rimborso non sono stati
sufficientemente motivati, descritti e dettagliati”. E nemmeno pretende e
tantomeno dimostra che sarebbe manifestamente errato l'accertamento del Giudice
di pace secondo cui “dalle fotografie dopo l'incendio risulta che i danni si
limitavano a pochi metri di cinzione e a qualche paletto” e che “si sarebbe
trattato di sgomberare del materiale, smontare parte della siepe; raddrizzare o
sostituire un paio di paletti, rimontare la rete metallica e lo sgombero a
lavori ultimati”. Tali accertamenti operati dal primo giudice non possono così
ritenersi manifestamente errati e sono pertanto vincolanti per questa Camera.
9.
RE 1 contesta in seguito che
non sia stato controllato l'operato degli operai, asserendo di averli trovati
ogni giorno intenti a lavorare. Il che potrà anche essere vero, ma poco
sussidia, la sorveglianza dei lavori non sopperendo alla carenza probatoria rimproveratale
dal primo giudice concernente l'ammontare del danno, tanto più che la
reclamante riconosce che la fattura “non fosse a buon mercato”. Anche su questo
punto quindi il reclamo è destinato all'insuccesso.
10.
La reclamante si duole inoltre
che il primo giudice abbia considerato, basandosi solo su delle fotografie e
senza espletare alcun sopralluogo, che fosse possibile eseguire il lavoro in un
solo giorno con due persone. Ora, è vero che l'attrice, alla quale incombeva
l'onere della prova, ha prodotto una fattura rilasciata dalla ditta edile
incaricata dai lavori. Se non che, la fattura è un mezzo di prova
imperfetto, nel senso che essa ha un limitato valore probatorio fintanto che i
suoi contenuti o la sua fedefacenza non sono stati contestati dalla
controparte. Se tale contestazione è avvenuta – come in concreto – incombeva
all'attrice dimostrare il suo credito facendo capo ad altre prove (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 157, pag. 737; Rep. 1999, pag. 261; II CCA, sentenza inc. 12.2011.19 del 26 ottobre
2012, consid. 2).
Nella fattispecie, all'udienza
del 26 settembre 2012, l'attrice preso atto della contestazione del convenuto
non ha offerto alcuna ulteriore prova, tantomeno di un'ispezione oculare (art.
181.
CPC), atta a dimostrare l'esistenza e l'effettivo ammontare del danno. Essa
non può pertanto dolersi del fatto che non sia stato disposto un sopralluogo e
che il primo giudice abbia fondato il suo giudizio unicamente sulle fotografie
prodotte dalla controparte. Resta il fatto che il Giudice di pace, benché abbia
stabilito che i lavori di riparazione potessero essere eseguiti da due uomini in
una giornata, ha poi riconosciuto soli fr. 585.– (nove ore a fr. 65.–), importo
corrispondente al costo di una giornata di lavoro di un solo uomo. Su questo
punto il reclamo deve essere parzialmente accolto, nel senso che per la
manodopera dev'essere riconosciuto un costo di fr. 1170.– (fr. 585.– per due).
11.
La reclamante rimprovera al
primo giudice di avere effettuato una perizia dei lavori eseguiti, invece di
“giudicare se (…) sia lecita o meno la pretesa (…), a prescindere o meno dall'ammontare
della stessa”. A torto. Contrariamente a quanto l'interessata sostiene, il
Giudice di pace non ha effettuato una perizia ma ha accertato l'esistenza del
danno da lei addotto sulla scorta delle fotografie e ne ha valutato l'ammontare
fondandosi sul suo apprezzamento. Certo, visto le contestazioni del convenuto è
indubbio che una perizia andasse allestita. Tuttavia, per tacere che l'attrice
non ha offerto tale prova, ove i costi di un referto peritale siano verosimilmente
superiori al danno, il giudice può farvi astrazione e applicare l'art. 42 cpv.
2.
CO (Rep. 1997 pag. 169, consid. 4.1 con riferimenti; sentenza del Tribunale
federale 4C.184/2005 del 4 maggio 2006, consid. 4.2.1; Werro in: Commentaire romand, CO I, 2a edizione,
n. 26 ad art. 42). E secondo tale disposizione il danno di cui
non può essere provato il preciso importo, è stabilito dal prudente criterio
del giudice avuto riguardo all'ordinario andamento delle cose e alle misure
prese dal danneggiato. E il potere di apprezzamento del giudice riservatogli
da questa norma riduce la possibilità d'intervento di questa Camera salvo –
evidentemente – nel caso in cui il giudizio impugnato sia manifestamente in
contrasto con le risultanze istruttorie considerate nel loro complesso e
configuri quindi gli estremi dell'arbitrio, ciò che non è il caso in concreto.
12.
Visto quanto precede, accogliendo
parzialmente il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b
CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata
deve essere riformata nel senso la petizione è accolta limitatamente a fr.
1695.60
(importo corrispondente alla somma di fr. 400.– per il materiale e fr.
1170.
– per la manodopera, più 8% di IVA). Quanto agli interessi, essi
decorrono dal 9 settembre 2011, data di per sé non contestata dalla reclamante.
13.
Le spese del giudizio
odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La
reclamante, che chiedeva di accogliere integralmente la petizione, ottiene causa
vinta per circa un quinto, si giustifica di addebitarle quattro quinti delle
spese processuali, il resto andando a carico della controparte, cui la reclamante
rifonderà un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio
odierno non incide in misura apprezzabile invece sul dispositivo di prima sede
relativo alle spese e alle ripetibili, che può rimanere invariato.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo 1 della
decisione impugnata è così riformato:
La petizione è parzialmente accolta.
La
parte convenuta è condannata a pagare alla parte attrice la somma di fr. 1695.60
oltre interessi al 5% dal 9 settembre 2011.
Conseguentemente
l'opposizione
interposta al PE __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano è respinta in via
definitiva limitatamente a fr. 1695.60 oltre interessi al 5% dal 9 settembre
2011 e spese esecutive.
II. Le spese giudiziarie di fr. 300.–,
da anticipare dalla reclamante, sono poste per un quinto a carico di quest'ultima
e per il resto a carico della controparte, a cui la reclamante rifonderà fr. 300.–
per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–;
–
avv..
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.