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Decisione

16.2013.17

Contratto di noleggio e di servizio - mancata comparsa all'udienza della parte convenuta

16 settembre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 18 dicembre 2012 la CO 1

si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di

convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di pronunciare, nel caso

di mancata intesa, la condanna della RE 1 al pagamento di fr. 1796.60 oltre interessi

del 5% così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al

citato PE. All'udienza del 20 febbraio 2013 l'istante ha confermato le sue

domande, mentre la convenuta non è comparsa.

C. Statuendo il 29 marzo 2013

il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta a versare fr.

1796.60 oltre interessi al 5% dal 13 settembre 2012 su fr. 1647.55 e dal 29 novembre

2012 su fr. 149.05, con conseguente rigetto in via definitiva dell' opposizione

interposta al citato PE. La tassa di giustizia di fr. 125. è stata

posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di

fr. 100..

D. Con reclamo 10 aprile 2013 RE

1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il

memoriale non è stato notificato per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal

Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.

321.

cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], 2ª

edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione

impugnata è stata comunicata il 29 marzo 2013. Introdotto il 10 aprile 2013, il

reclamo in questione è tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione

del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del

litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei

fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio

ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la

decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso

gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella

del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione

chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione

manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in

urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

3.

Per l'art.

206.

CPC in caso di mancata comparizione personale della parte convenuta, l'autorità

di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione e di conseguenza

essa valuta se rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se

sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o se emanare una

decisione nel merito (art. 212 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio federale in:

FF 2006 pag. 6704). In quest'ultima ipotesi, l'autorità di conciliazione può,

se richiesta dall'istante, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali

con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC). Conformemente

all'art. 234 cpv. 1 CPC, (applicabile per il rinvio dell'art. 219 CPC), l'autorità

di conciliazione, fatto salvo l'art. 153 CPC, fonda il suo giudizio sugli atti

e le allegazioni della parte comparsa (Bohnet

in: Boh- net/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 212).

4.

Il

Giudice di pace, ritenuta la causa “chiara e matura per il giudizio” ha accolto

l'istanza, poiché “il convenuto non ha fatto opposizione alla richiesta” e “dai

documenti non risultano contestazioni né sulle prestazioni o servizi né sulle

fatture”. Per la reclamante il Giudice di pace “in assenza del convenuto deve

trattare l'oggetto esclusivamente sulla base dei documenti in possesso”. A

torto. Come già indicato in precedenza (sopra consid. 3), se una parte non

compare, l'autorità di conciliazione che emana una decisione ai sensi dell'art.

212.

CPC, non deve basarsi solo sui documenti prodotti dalle parti, ma può

fondare la sua decisione anche sulle allegazioni della parte che è comparsa al

dibattimento (art. 234 cpv. 1 CPC).

5.

La reclamante sostiene che

“non risultano agli atti nessuna forma di riconoscimento di debito ai sensi

della LEF. L'istanza proposta dall'attore è esclusivamente ai fini di definire

se esiste o meno, ai sensi della LEF, un riconoscimento di debito chiaro ed

inequivocabile o una sentenza istituzionale che lo condanni al pagamento”. Ora,

è vero che la mancanza di un riconoscimento di debito osta al rigetto dell'opposizione

ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. L'istante non ha però promosso una procedura sommaria

volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare alla

reclamante il 29 novembre 2012 (cfr. art. 251 lett. a CPC), ma un'azione in procedura

semplificata volta all'accertamento del suo credito che conferisce autorità di

cosa giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione.

E sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione

al precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al

Giudice di pace, che dopo avere accertato il credito dell'istante, ovvero l'accertamento

che la pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto

dell'opposizione al noto PE. Ciò posto, nella misura in cui la reclamante

nemmeno contesta l'esistenza del credito vantato dall'istante, il reclamo, si

rivela infondato.

6.

Le spese giudiziarie

seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di

ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per

osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di

complessivi fr. 150. sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.