16.2013.17
Contratto di noleggio e di servizio - mancata comparsa all'udienza della parte convenuta
16 settembre 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.17
Lugano
16 settembre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 10 aprile 2013 presentato dalla
RE
1
contro
la decisione emessa il 29 marzo 2013 dal Giudice di pace del circolo di
Lugano Ovest nella causa 73-B-12-CO (contratto di noleggio e di servizio)
promossa con istanza del 18 dicembre 2012 da
CO
1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 4 luglio 2009 la CO 1
ha stipulato con la RE 1 un contratto di noleggio e uno di servizio aventi per
oggetto la locazione e la manutenzione di una fotocopiatrice __________ per la
durata di 24 mesi. Il 28 settembre 2011 le stesse parti hanno stipulato un altro
contratto di servizio avente per oggetto la manutenzione di una fotocopiatrice __________
per la durata di 60 mesi. Il 7 settembre 2012
la CO 1 ha sollecitato il pagamento di fr. 1627.55, corrispondenti a cinque
fatture emesse per le prestazioni fornite alla RE 1. Il 18 ottobre 2012 la CO 1
ha emesso un'ulteriore fattura di fr. 149.05. Visto il mancato pagamento, la CO
1 ha fatto notificare il 29 novembre 2012 alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 1796.60 oltre interessi.
Fatti
B. Il 18 dicembre 2012 la CO 1
si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di
convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di pronunciare, nel caso
di mancata intesa, la condanna della RE 1 al pagamento di fr. 1796.60 oltre interessi
del 5% così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al
citato PE. All'udienza del 20 febbraio 2013 l'istante ha confermato le sue
domande, mentre la convenuta non è comparsa.
C. Statuendo il 29 marzo 2013
il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta a versare fr.
1796.60 oltre interessi al 5% dal 13 settembre 2012 su fr. 1647.55 e dal 29 novembre
2012 su fr. 149.05, con conseguente rigetto in via definitiva dell' opposizione
interposta al citato PE. La tassa di giustizia di fr. 125. è stata
posta a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di
fr. 100..
D. Con reclamo 10 aprile 2013 RE
1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il
memoriale non è stato notificato per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal
Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321.
cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª
edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione
impugnata è stata comunicata il 29 marzo 2013. Introdotto il 10 aprile 2013, il
reclamo in questione è tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione
del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del
litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei
fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio
ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la
decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso
gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella
del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
, con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione
chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione
manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in
urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
3.
Per l'art.
206.
CPC in caso di mancata comparizione personale della parte convenuta, l'autorità
di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione e di conseguenza
essa valuta se rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se
sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o se emanare una
decisione nel merito (art. 212 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio federale in:
FF 2006 pag. 6704). In quest'ultima ipotesi, l'autorità di conciliazione può,
se richiesta dall'istante, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali
con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC). Conformemente
all'art. 234 cpv. 1 CPC, (applicabile per il rinvio dell'art. 219 CPC), l'autorità
di conciliazione, fatto salvo l'art. 153 CPC, fonda il suo giudizio sugli atti
e le allegazioni della parte comparsa (Bohnet
in: Boh- net/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 212).
4.
Il
Giudice di pace, ritenuta la causa “chiara e matura per il giudizio” ha accolto
l'istanza, poiché “il convenuto non ha fatto opposizione alla richiesta” e “dai
documenti non risultano contestazioni né sulle prestazioni o servizi né sulle
fatture”. Per la reclamante il Giudice di pace “in assenza del convenuto deve
trattare l'oggetto esclusivamente sulla base dei documenti in possesso”. A
torto. Come già indicato in precedenza (sopra consid. 3), se una parte non
compare, l'autorità di conciliazione che emana una decisione ai sensi dell'art.
212.
CPC, non deve basarsi solo sui documenti prodotti dalle parti, ma può
fondare la sua decisione anche sulle allegazioni della parte che è comparsa al
dibattimento (art. 234 cpv. 1 CPC).
5.
La reclamante sostiene che
“non risultano agli atti nessuna forma di riconoscimento di debito ai sensi
della LEF. L'istanza proposta dall'attore è esclusivamente ai fini di definire
se esiste o meno, ai sensi della LEF, un riconoscimento di debito chiaro ed
inequivocabile o una sentenza istituzionale che lo condanni al pagamento”. Ora,
è vero che la mancanza di un riconoscimento di debito osta al rigetto dell'opposizione
ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. L'istante non ha però promosso una procedura sommaria
volta al rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare alla
reclamante il 29 novembre 2012 (cfr. art. 251 lett. a CPC), ma un'azione in procedura
semplificata volta all'accertamento del suo credito che conferisce autorità di
cosa giudicata all'esistenza e all'esigibilità del credito posto in esecuzione.
E sulla base di tale decisione il giudice, poi, rigetta in via definitiva l'opposizione
al precetto esecutivo. Sotto questo profilo nulla può essere rimproverato al
Giudice di pace, che dopo avere accertato il credito dell'istante, ovvero l'accertamento
che la pretesa rivendicata esiste ed è esigibile, ha pronunciato il rigetto
dell'opposizione al noto PE. Ciò posto, nella misura in cui la reclamante
nemmeno contesta l'esistenza del credito vantato dall'istante, il reclamo, si
rivela infondato.
6.
Le spese giudiziarie
seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di
ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per
osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di
complessivi fr. 150. sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.