16.2013.18
Contratto di lavoro - licenziamento - dipendente esonerata dal datore di lavoro dall'obbligo di lavorare fino al termine del periodo di disdetta - mancato pagamento del salario
19 maggio 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.18
Lugano
19 maggio 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile
dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 9 aprile 2013 presentato da
RE
1
contro
la decisione emessa il 5 aprile 2013 dal Giudice di pace del circolo del
Gambarogno nella causa n.18/Conc/12 (contratto di lavoro) promossa con istanza
30 ottobre 2012 da
CO
1
(rappresentata
da RA 1 di);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. La società RE 1 ha
assunto nel marzo del 2012 CO 1 in qualità di venditrice e di ausiliaria di
cucina nello snack bar annesso alla stazione di servizio da lei gestita a __________.
Il contratto di lavoro, che prevedeva uno stipendio mensile lordo di fr. 2450.–
per un'occupazione al 70%, è iniziato il 9 marzo 2012 ed è terminato il 31 agosto
dello stesso anno. Dallo stipendio del mese di agosto 2012 la datrice di lavoro
ha trattenuto fr. 816.70 a titolo di “assenze non pagate”. La lavoratrice ha
contestato tale trattenuta chiedendone, invano, la restituzione.
Fatti
B. Con istanza di conciliazione
30 ottobre 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo del Gambarogno
per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 816.70. All'udienza del 16
novembre 2012 l'istante, unica comparente, ha confermato la sua pretesa e chiesto
al giudice l'emanazione di una decisione. Statuendo lo stesso giorno il Giudice
di pace ha accolto l'istanza. Adita con reclamo del 27 novembre 2012 da RE 1, con
sentenza 14 gennaio 2013 questa Camera ha annullato la decisione impugnata,
poiché lesiva dei requisiti minimi di motivazione, e ha rinviato gli atti al
primo giudice per un nuovo giudizio (inc. 16.2012.59).
C. Il 5 aprile 2013 il Giudice
di pace ha emanato una nuova decisione, nella quale ha accolto l'istanza e ha
condannato la convenuta a versare all'istante fr. 816.70 e un'indennità di fr.
50.–. Le spese processuali di fr. 120.– sono state poste a carico dello Stato.
D. Contro tale decisione RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 aprile 2013. CO 1
non ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal
Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1
CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.
321.
cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento
a Honegger in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª
edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione
impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 6 aprile 2012 sicché il
reclamo, introdotto il 9 aprile 2013 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è
senz'altro tempestivo.
2.
La documentazione prodotta
con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv.
1.
CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità
di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art.
326).
3.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione
del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)
nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento
dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,
consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità
di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo
probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova
importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base
degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF
137.
III 234, consid. 4.2 e rinvii).
4.
Nella decisione impugnata il
Giudice di pace ha accertato che il datore di lavoro aveva dedotto fr. 816.70
dall'ultimo mese di salario della lavoratrice a titolo di “giorni di vacanza
non fruiti -14/21 agosto” e per “mancata presenza” sul posto di lavoro. A suo parere,
poi, il contratto di lavoro concluso tra le parti prevedeva che la disdetta
doveva rispettare la forma scritta e che, considerato che agli atti non vi era
nessuna disdetta scritta, “in teoria si potrebbe anche supporre che lo stesso
sia ancora in vigore”. Egli ha soggiunto che siccome l'istante, benché
impiegata a tempo parziale (70%), “di tanto in tanto veniva occupata con un
onere superiore a seconda del fabbisogno”, la convenuta avrebbe potuto
intimarle “la presenza secondo il piano di lavoro settimanale con un relativo
recupero di eventuali assenze ingiustificate. Se ciò non rientrava nell'ottica
aziendale avrebbe dovuto comunicarle, sempre per iscritto (meglio se per
lettera raccomandata), la deduzione di stipendio per assenza ingiustificata,
quantificandone anche l'ammontare.” Ciò posto e “in base alle prove addotte”,
il primo giudice ha accolto l'istanza.
5.
La reclamante sostiene
anzitutto che la “deduzione (fr. 816.70) è per la mancata presenza,
ingiustificata ed arbitraria, al posto di lavoro dal 22 al 31 agosto 2012” e rimprovera il Giudice di pace di avere erroneamente interpretato la lettera da lei inviata il
17.
ottobre 2012 al rappresentante dell'istante (doc. D), considerando che in
essa vi sarebbe scritto che “la deduzione corrisponde a giorni di vacanza non
fruiti -14/21 agosto”. Essa si duole inoltre del fatto che il primo giudice
abbia messo in dubbio la validità della disdetta, asserendo di avere spedito all'istante
il 17 luglio 2012 una regolare disdetta e che se la stessa non fosse stata
regolare e inoltrata in tempo opportuno, il sindacato che rappresenta l'istante
non avrebbe esitato a impugnarla. Asserisce infine che “è corretto che da parte
nostra non abbiamo intimato il piano di lavoro per lettera raccomandata alla
nostra dipendente, (…) ma è altrettanto vero che la stessa dipendente non ha
dato la sua disponibilità né per lettera normale né tanto meno per lettera
raccomandata.”
6.
Secondo l'art. 324 CO, se
il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è
altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al
pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il
suo lavoro. La mora del datore di lavoro presuppone in principio che il lavoratore
abbia offerto i propri servizi. Qualora tuttavia il datore di lavoro esoneri il
dipendente dai propri obblighi fino al termine del periodo di disdetta oppure
non avrebbe comunque accettato la prestazione lavorativa, al lavoratore non può
essere rimproverato di non avere offerto il proprio impiego durante tale lasso
di tempo (DTF 135 III 349, consid. 4.2 con numerosi riferimenti; sentenza II
CCA inc. 12.2008.236 del 25 giugno 2009, consid. 3.3).
7.
Contrariamente a quanto
considerato dal Giudice di pace, in concreto non vi è motivo di dubitare della
validità della disdetta e dell'avvenuta cessazione per il 31 agosto 2012 del
contratto di lavoro, nulla avendo l'istante preteso al riguardo. Il reclamante
ha inoltre ragione nel sostenere che il primo giudice ha frainteso il suo scritto
17.
ottobre 2012 (doc. D), considerando a torto che l'importo litigioso non
corrispondesse soltanto al salario relativo agli ultimi dieci giorni del mese
di agosto 2012 in cui l'istante non aveva lavorato, ma anche a “giorni di
vacanza non fruiti -14/21 agosto”.
Sennonché, nella sua istanza 30
ottobre 2012 la lavoratrice aveva affermato che il datore di lavoro le aveva detto
di prendere le vacanze dal 14 al 17 agosto 2012 e che per il periodo successivo
l'aveva dispensata dall'obbligo di lavorare pur assicurandole il versamento del
salario per l'intero mese. Tale allegazione non è stata contestata dalla
convenuta davanti al primo giudice (art. 150 cpv. 1 CPC). Così stando le cose
il primo giudice poteva ritenere che la dipendente fosse stata esonerata
dall'obbligo di presenziare sul posto di lavoro. Ciò posto, nel risultato la
decisione del Giudice di pace di accogliere l'istanza non costituisce un'errata
applicazione del diritto. Ne segue che il reclamo deve essere respinto.
8.
La procedura per le azioni
derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in
caso di malafede o temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie
(art. 115 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'istante avendo rinunciato
a presentare osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
processuali.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo del Gambarogno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.