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Decisione

16.2013.18

Contratto di lavoro - licenziamento - dipendente esonerata dal datore di lavoro dall'obbligo di lavorare fino al termine del periodo di disdetta - mancato pagamento del salario

19 maggio 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza di conciliazione

30 ottobre 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo del Gambarogno

per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 816.70. All'udienza del 16

novembre 2012 l'istante, unica comparente, ha confermato la sua pretesa e chiesto

al giudice l'emanazione di una decisione. Statuendo lo stesso giorno il Giudice

di pace ha accolto l'istanza. Adita con reclamo del 27 novembre 2012 da RE 1, con

sentenza 14 gennaio 2013 questa Camera ha annullato la decisione impugnata,

poiché lesiva dei requisiti minimi di motivazione, e ha rinviato gli atti al

primo giudice per un nuovo giudizio (inc. 16.2012.59).

C. Il 5 aprile 2013 il Giudice

di pace ha emanato una nuova decisione, nella quale ha accolto l'istanza e ha

condannato la convenuta a versare all'istante fr. 816.70 e un'indennità di fr.

50.–. Le spese processuali di fr. 120.– sono state poste a carico dello Stato.

D. Contro tale decisione RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 aprile 2013. CO 1

non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal

Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1

CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art.

321.

cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento

a Honegger in:

Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª

edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione

impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 6 aprile 2012 sicché il

reclamo, introdotto il 9 aprile 2013 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è

senz'altro tempestivo.

2.

La documentazione prodotta

con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv.

1.

CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità

di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art.

326).

3.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata

applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –

da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità

del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione

del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità

di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti

soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in

tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e

circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione

di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.)

nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per

motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata

contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento

dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,

consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità

di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo

probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova

importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base

degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF

137.

III 234, consid. 4.2 e rinvii).

4.

Nella decisione impugnata il

Giudice di pace ha accertato che il datore di lavoro aveva dedotto fr. 816.70

dall'ultimo mese di salario della lavoratrice a titolo di “giorni di vacanza

non fruiti -14/21 agosto” e per “mancata presenza” sul posto di lavoro. A suo parere,

poi, il contratto di lavoro concluso tra le parti prevedeva che la disdetta

doveva rispettare la forma scritta e che, considerato che agli atti non vi era

nessuna disdetta scritta, “in teoria si potrebbe anche supporre che lo stesso

sia ancora in vigore”. Egli ha soggiunto che siccome l'istante, benché

impiegata a tempo parziale (70%), “di tanto in tanto veniva occupata con un

onere superiore a seconda del fabbisogno”, la convenuta avrebbe potuto

intimarle “la presenza secondo il piano di lavoro settimanale con un relativo

recupero di eventuali assenze ingiustificate. Se ciò non rientrava nell'ottica

aziendale avrebbe dovuto comunicarle, sempre per iscritto (meglio se per

lettera raccomandata), la deduzione di stipendio per assenza ingiustificata,

quantificandone anche l'ammontare.” Ciò posto e “in base alle prove addotte”,

il primo giudice ha accolto l'istanza.

5.

La reclamante sostiene

anzitutto che la “deduzione (fr. 816.70) è per la mancata presenza,

ingiustificata ed arbitraria, al posto di lavoro dal 22 al 31 agosto 2012” e rimprovera il Giudice di pace di avere erroneamente interpretato la lettera da lei inviata il

17.

ottobre 2012 al rappresentante dell'istante (doc. D), considerando che in

essa vi sarebbe scritto che “la deduzione corrisponde a giorni di vacanza non

fruiti -14/21 agosto”. Essa si duole inoltre del fatto che il primo giudice

abbia messo in dubbio la validità della disdetta, asserendo di avere spedito all'istante

il 17 luglio 2012 una regolare disdetta e che se la stessa non fosse stata

regolare e inoltrata in tempo opportuno, il sindacato che rappresenta l'istante

non avrebbe esitato a impugnarla. Asserisce infine che “è corretto che da parte

nostra non abbiamo intimato il piano di lavoro per lettera raccomandata alla

nostra dipendente, (…) ma è altrettanto vero che la stessa dipendente non ha

dato la sua disponibilità né per lettera normale né tanto meno per lettera

raccomandata.”

6.

Secondo l'art. 324 CO, se

il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è

altrimenti in mora nell'accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al

pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il

suo lavoro. La mora del datore di lavoro presuppone in principio che il lavoratore

abbia offerto i propri servizi. Qualora tuttavia il datore di lavoro esoneri il

dipendente dai propri obblighi fino al termine del periodo di disdetta oppure

non avrebbe comunque accettato la prestazione lavorativa, al lavoratore non può

essere rimproverato di non avere offerto il proprio impiego durante tale lasso

di tempo (DTF 135 III 349, consid. 4.2 con numerosi riferimenti; sentenza II

CCA inc. 12.2008.236 del 25 giugno 2009, consid. 3.3).

7.

Contrariamente a quanto

considerato dal Giudice di pace, in concreto non vi è motivo di dubitare della

validità della disdetta e dell'avvenuta cessazione per il 31 agosto 2012 del

contratto di lavoro, nulla avendo l'istante preteso al riguardo. Il reclamante

ha inoltre ragione nel sostenere che il primo giudice ha frainteso il suo scritto

17.

ottobre 2012 (doc. D), considerando a torto che l'importo litigioso non

corrispondesse soltanto al salario relativo agli ultimi dieci giorni del mese

di agosto 2012 in cui l'istante non aveva lavorato, ma anche a “giorni di

vacanza non fruiti -14/21 agosto”.

Sennonché, nella sua istanza 30

ottobre 2012 la lavoratrice aveva affermato che il datore di lavoro le aveva detto

di prendere le vacanze dal 14 al 17 agosto 2012 e che per il periodo successivo

l'aveva dispensata dall'obbligo di lavorare pur assicurandole il versamento del

salario per l'intero mese. Tale allegazione non è stata contestata dalla

convenuta davanti al primo giudice (art. 150 cpv. 1 CPC). Così stando le cose

il primo giudice poteva ritenere che la dipendente fosse stata esonerata

dall'obbligo di presenziare sul posto di lavoro. Ciò posto, nel risultato la

decisione del Giudice di pace di accogliere l'istanza non costituisce un'errata

applicazione del diritto. Ne segue che il reclamo deve essere respinto.

8.

La procedura per le azioni

derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in

caso di malafede o temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie

(art. 115 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'istante avendo rinunciato

a presentare osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo del Gambarogno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.