16.2013.19
Contratto di lavoro - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
13 maggio 2013Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2013.19
Data decisione, Autorità:
13.05.2013, CCR
Titolo:
Contratto di lavoro - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo
CONTENUTO DEL RICORSO
MOTIVAZIONE DEL MEZZO DI RICORSO
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 335c CO
art. 336c CO
art. 320 CPC
Incarto n.
16.2013.19
Lugano
13 maggio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 15 aprile 2013
presentato dalla
RE 1
contro la sentenza emessa il 12 marzo 2013 dal
Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa n. 15-1/2012 (contratto di lavoro)
promossa con istanza 2 gennaio 2012 da
CO 1
(rappresentato dall'RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RE 1 ha assunto dal 1°
settembre 2010 CO 1 in qualità di operaio/autista/magazziniere con uno
stipendio mensile lordo di fr. 3500.– oltre alla tredicesima. Il 22 giugno 2011
la datrice di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro per il successivo 31
agosto. Il dipendente, rimasto inabile al lavoro dall'8 al 15 agosto, ha
chiesto di potere lavorare fino al 30 settembre, ritenendo posticipata di un
mese la fine del contratto in applicazione dell'art. 336c CO. RE 1 non ha
acconsentito a tale richiesta, considerando terminata la relazione contrattuale
il 31 agosto.
Fatti
B. Ottenuta
dal Giudice di pace del circolo di Vezia l'autorizzazione ad agire, con istanza
2 gennaio 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per
ottenere il pagamento di fr. 3337.50 oltre accessori. Nelle sue osservazioni del
5 marzo 2012 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. All'udienza del 21
agosto 2012, indetta per la discussione, l'istante ha ribadito le sue domande,
mentre la convenuta non è comparsa.
C. Statuendo
il 12 marzo 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando la
convenuta al pagamento di fr. 3337.50 oltre interessi al 5% dal 30 settembre
2011. La tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico dello Stato,
mentre la convenuta è stata obbligata a rifondere all'istante un'indennità di
fr. 150.–.
D. Con
scritto 15 aprile 2013 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio. L'atto non è
stato notificato alla controparte.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di
controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con
reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 13 marzo 2013,
di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 14 marzo
2013, è rimasto sospeso dal 24 marzo al 7 aprile 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. a
CPC) e sarebbe scaduto il 27 aprile 2013. Consegnato alla Posta svizzera il 15
aprile 2013 (cfr. busta di intimazione) il “reclamo” è pertanto tempestivo.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso,
riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1).
Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può
limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8
con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
3.
In
concreto, il Giudice di pace ha accertato che la disdetta era stata notificata al
lavoratore, alle dipendenze della convenuta dal 1° settembre 2010, con un
preavviso di due mesi, benché nel primo anno di servizio potesse essere data
con preavviso di solo un mese giusta l'art. 335c CO. Ma, poiché durante il
periodo di disdetta, il dipendente aveva presentato un certificato medico per
inabilità dall'8 al 15 agosto 2011, per il primo giudice tale periodo di
inabilità lavorativa aveva procrastinato il termine di fine del lavoro al 30
settembre 2011 sulla base dell'art. 336c CO. Il Giudice ha poi rilevato che l'aver
disdetto il contratto di lavoro con un preavviso più lungo di quello minimo
legale, non aveva per effetto di suddividere il periodo di disdetta in una
parte legale e in una parte volontaria, di modo che l'art. 336c CO non era applicabile
solo alla prima parte, il Codice delle obbligazioni prevedendo una durata
minima dei termini per disdire un contratto di lavoro (art. 335c cpv. 1 CO), ma
lasciando alle parti la facoltà di stabilirne una più lunga (art. 335c cpv. 2
CO).
4.
Ora,
lo scritto introdotto il 15 aprile 2013 dalla reclamante si limita a confermare
“integralmente quanto abbiamo già avuto modo di comunicare alla spett.
Giudicatura di pace del circolo di Vezia in data 5 marzo 2012 e per non
ripeterci alleghiamo copia che fa parte integrante di questo ricorso”. Tale
allegato non adempie però le esigenze di motivazione imposte dalla procedura
per essere trattato come un reclamo. Sennonché, per tacere del fatto che
un semplice rinvio agli allegati prodotti in prima istanza non è conforme
all'esigenza di motivazione (Jeandin
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 321 e n. 3 ad
art. 311), la reclamante contrappone semplicemente la propria opinione a quella
del primo giudice senza spiegare perché quest'ultima sarebbe insostenibile né
pretendere che il giudice abbia erroneamente applicato il diritto. Ne discende
che il “reclamo”, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela
irricevibile.
5.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114
lett. c CPC) salvo in caso di malafede o temerarietà processuali, circostanze
non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di
indennità all'istante, a cui il reclamo non è stato notificato.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano
spese giudiziarie.
3. Notificazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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