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Decisione

16.2013.19

Contratto di lavoro - ricevibilità del reclamo - esigenze di motivazione del reclamo

13 maggio 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

dal Giudice di pace del circolo di Vezia l'autorizzazione ad agire, con istanza

2 gennaio 2012 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per

ottenere il pagamento di fr. 3337.50 oltre accessori. Nelle sue osservazioni del

5 marzo 2012 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. All'udienza del 21

agosto 2012, indetta per la discussione, l'istante ha ribadito le sue domande,

mentre la convenuta non è comparsa.

C. Statuendo

il 12 marzo 2013 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando la

convenuta al pagamento di fr. 3337.50 oltre interessi al 5% dal 30 settembre

2011. La tassa di giustizia e le spese sono state poste a carico dello Stato,

mentre la convenuta è stata obbligata a rifondere all'istante un'indennità di

fr. 150.–.

D. Con

scritto 15 aprile 2013 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio. L'atto non è

stato notificato alla controparte.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di

controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con

reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 13 marzo 2013,

di modo che il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 14 marzo

2013, è rimasto sospeso dal 24 marzo al 7 aprile 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. a

CPC) e sarebbe scaduto il 27 aprile 2013. Consegnato alla Posta svizzera il 15

aprile 2013 (cfr. busta di intimazione) il “reclamo” è pertanto tempestivo.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,

relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso,

riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali

punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1).

Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato”

corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può

limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

3.

In

concreto, il Giudice di pace ha accertato che la disdetta era stata notificata al

lavoratore, alle dipendenze della convenuta dal 1° settembre 2010, con un

preavviso di due mesi, benché nel primo anno di servizio potesse essere data

con preavviso di solo un mese giusta l'art. 335c CO. Ma, poiché durante il

periodo di disdetta, il dipendente aveva presentato un certificato medico per

inabilità dall'8 al 15 agosto 2011, per il primo giudice tale periodo di

inabilità lavorativa aveva procrastinato il termine di fine del lavoro al 30

settembre 2011 sulla base dell'art. 336c CO. Il Giudice ha poi rilevato che l'aver

disdetto il contratto di lavoro con un preavviso più lungo di quello minimo

legale, non aveva per effetto di suddividere il periodo di disdetta in una

parte legale e in una parte volontaria, di modo che l'art. 336c CO non era applicabile

solo alla prima parte, il Codice delle obbligazioni prevedendo una durata

minima dei termini per disdire un contratto di lavoro (art. 335c cpv. 1 CO), ma

lasciando alle parti la facoltà di stabilirne una più lunga (art. 335c cpv. 2

CO).

4.

Ora,

lo scritto introdotto il 15 aprile 2013 dalla reclamante si limita a confermare

“integralmente quanto abbiamo già avuto modo di comunicare alla spett.

Giudicatura di pace del circolo di Vezia in data 5 marzo 2012 e per non

ripeterci alleghiamo copia che fa parte integrante di questo ricorso”. Tale

allegato non adempie però le esigenze di motivazione imposte dalla procedura

per essere trattato come un reclamo. Sennonché, per tacere del fatto che

un semplice rinvio agli allegati prodotti in prima istanza non è conforme

all'esigenza di motivazione (Jeandin

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 321 e n. 3 ad

art. 311), la reclamante contrappone semplicemente la propria opinione a quella

del primo giudice senza spiegare perché quest'ultima sarebbe insostenibile né

pretendere che il giudice abbia erroneamente applicato il diritto. Ne discende

che il “reclamo”, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela

irricevibile.

5.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114

lett. c CPC) salvo in caso di malafede o temerarietà processuali, circostanze

non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). Non si pone problema di

indennità all'istante, a cui il reclamo non è stato notificato.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano

spese giudiziarie.

3. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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