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Decisione

16.2013.2

Reclamo contro il dispositivo sulle spese giudiziarie di una decisione di stralcio

17 gennaio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con istanza 5 ottobre 2012 CO

1 e CO 2 si sono rivolte al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna,

perché ordinasse a RE 2 e RE 1 la riconsegna immediata dell'ente locato. Nelle

loro osservazioni del 30 ottobre 2012 i convenuti hanno comunicato di avere

trovato un appartamento e che le proprietarie erano disposte a lasciare loro l'appartamento

fino alla fine del mese di novembre 2012. Con scritto 5 novembre 2012 le istanti

hanno confermato di acconsentire al fatto che i convenuti lasciassero l'appartamento

per la fine del menzionato mese e, nell'ipotesi che ciò non fosse avvenuto,

esse hanno ribadito la loro richiesta di immediata espulsione dei convenuti. Il

13 dicembre 2012 le istanti hanno comunicato l'avvenuta consegna il 10 dicembre

2012 dell'appartamento da parte dei convenuti. Con decisione 14 dicembre 2012

il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli e ha posto le spese giudiziarie

di fr. 200. a carico in solido dei convenuti, tenuti a rifondere alle

istanti fr. 400. per ripetibili.

C. Il 18 dicembre 2012 i

convenuti sono insorti contro il dispositivo concernente l'attribuzione di

ripetibili della citata decisione, chiedendone la riforma nel senso di non

attribuire nessuna indennità alla controparte. L'atto non è stato notificato

per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Il reclamo, indirizzato

alla Pretura di Locarno Campagna, è stato trasmesso al Tribunale d'Appello e

attribuito a questa Camera, la quale esamina d'ufficio l'ammissibilità di un

rimedio giuridico (art. 59 e 60 CPC). Ora, la causa

divenuta priva di oggetto è stralciata dai ruoli dal giudice (art. 242 CPC). Il

decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non

suscettibile di impugnazione (DTF 139 II 133, consid. 1.2 con riferimenti).

Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo

(art. 110 CPC; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwan­der [curatori], Schweizerische ZPO, Kom­mentar,

Zurigo/S. Gallo 2011, n. 17 ad art. 241; Trezzini

in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art.

242.

pag. 1069 in alto).

L'impugnazione autonoma delle

spese processuali (art. 110 CPC) è considerata un reclamo contro “altre

decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC e rientra, di per sé, nella

competenza per materia della terza Camera civile del Tribunale d'appello “indipendentemente

dal valore e dal genere della controversia” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Prima

di far seguire il reclamo in questione a tale Camera occorre verificare

nondimeno ch'esso non sia irricevibili o manifestamente infondato, poiché in

caso contrario la trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di

giurisdizione.

2.

Il Pretore, informato con

scritto 13 dicembre 2012 dalle istanti dell'avvenuta riconsegna dell'ente

locato da parte dei convenuti, ha stalciato la causa dei ruoli, essendo la

stessa divenuta senza oggetto (Tappy in: Code

de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 23 ad art. 241) e,

considerandoli soccombenti, ha posto a carico dei convenuti gli oneri

processuali di fr. 200.– e le ripetibili di fr. 400.–. I reclamanti contestano l'addebito

di ripetibili rilevando che CO 1, informata del reperimento di un nuovo

alloggio per la fine di novembre, aveva assicurato loro che “avrebbe avuto

pazienza per altri 2 mesi”. Asseriscono inoltre che le locatrici, al corrente

del fatto che l'appartamento serviva loro ancora un anno per potere fare

completare la scuola al proprio figlio, avrebbero dichiarato che “non ci

sarebbero stati problemi a rinnovare per un altro anno, ma sono mancate alla

parola data”.

a) Ora, le spese giudiziarie, che comprendono le spese per la

rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 let. b e cpv. 3 CPC)

sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). In forza del

rinvio di cui all'art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte

vincente devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), nel

Canton Ticino in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL

3.1.1.7

), che si applica anche ai rappresentanti professionali ai sensi dell'art.

68.

cpv. 2 CPC.

b) In

concreto, i reclamanti, che non contestano la loro soccombenza, non spiegano

perché le istanti avvalsesi di un patrocinatore non avrebbero diritto

all'indennizzo previsto in caso di vittoria (art. 106 cpv. 1 CPC). Certo, le

istanti avrebbero potuto transigere sulla pretesa, ma ancora con la richiesta

di stralcio della procedura esse hanno rivendicato un'indennità per ripetibili

(cfr. lettera del 13 dicembre 2012). Non vi sono inoltre motivi d'equità che

giustificano la rinuncia all'addebito, le istanti hanno comunque dovuto adire

il giudice per riottenere l'uso dell'ente locato, il prolungo della locazione

essendo intervenuto pendente causa (cfr. doc. G). Si aggiunga che per una

valore litigioso di fr. 4590.– (pigione di fr. 1530.– per tre mesi, ovvero da

ottobre 2012 alla riconsegna dell'ente locato in dicembre 2012), l'indennità in

favore della parte vincente sarebbe variata tra fr. 688.– e fr. 1147.–

(15%-25%: art. 11 cpv. 1 del citato regolamento). Anche tenendo conto del fattore

di riduzione dell'art. 13 cpv. 2 del regolamento, la causa non essendo terminata

con un giudizio di merito, l'indennità di fr. 400.– risulta adeguata

all'impegno profuso dal patrocinatore dell'istante (redazione dell'istanza del

5.

ottobre 2012 e degli scritti 5 novembre e 13 dicembre 2012). Ne segue che nessun

riproverei può essere mosso al Pretore, donde la reiezione del reclamo.

3.

Le spese giudiziarie seguirebbero

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico

inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo

sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un

patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità

alle controparti, alle quali il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si prelevano spese

giudiziarie.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.