16.2013.2
Reclamo contro il dispositivo sulle spese giudiziarie di una decisione di stralcio
17 gennaio 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.2
Lugano
17 gennaio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 18 dicembre 2012 presentato da
RE
1 e
RE
2
contro
la decisione di stralcio emessa il 14 dicembre 2012 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2012.879 (espulsione dei
conduttori) promossa con istanza 5 ottobre 2012
da
CO 1 e
CO 2
(patrocinate dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 10 settembre 2009 i
coniugi RE 1 e RE 2 hanno sottoscritto con CO 1 e CO 2 un contratto di
locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di queste ultime ad __________.
La pigione pattuita ammontava a
fr. 1530.– mensili. La locazione è iniziata il 1° ottobre 2009 e poteva essere
disdetta con preavviso di tre mesi, con effetto al 30 settembre, la prima volta
il 30 settembre 2012. Il 3 ottobre 2011 le
locatrici hanno notificato separatamente agli inquilini la disdetta del
contratto di locazione per il 30 settembre 2012, non contestata dai conduttori.
Fissato per il 2 ottobre 2012 “l'appuntamento per la consegna dell'appartamento
e il relativo controllo dello stesso”, RE 1 e RE 2 hanno comunicato alle
locatrici di non poter riconsegnare l'appartamento entro la fine del mese, “non
avendo ancora trovato una sistemazione”.
Fatti
B. Con istanza 5 ottobre 2012 CO
1 e CO 2 si sono rivolte al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna,
perché ordinasse a RE 2 e RE 1 la riconsegna immediata dell'ente locato. Nelle
loro osservazioni del 30 ottobre 2012 i convenuti hanno comunicato di avere
trovato un appartamento e che le proprietarie erano disposte a lasciare loro l'appartamento
fino alla fine del mese di novembre 2012. Con scritto 5 novembre 2012 le istanti
hanno confermato di acconsentire al fatto che i convenuti lasciassero l'appartamento
per la fine del menzionato mese e, nell'ipotesi che ciò non fosse avvenuto,
esse hanno ribadito la loro richiesta di immediata espulsione dei convenuti. Il
13 dicembre 2012 le istanti hanno comunicato l'avvenuta consegna il 10 dicembre
2012 dell'appartamento da parte dei convenuti. Con decisione 14 dicembre 2012
il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli e ha posto le spese giudiziarie
di fr. 200. a carico in solido dei convenuti, tenuti a rifondere alle
istanti fr. 400. per ripetibili.
C. Il 18 dicembre 2012 i
convenuti sono insorti contro il dispositivo concernente l'attribuzione di
ripetibili della citata decisione, chiedendone la riforma nel senso di non
attribuire nessuna indennità alla controparte. L'atto non è stato notificato
per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Il reclamo, indirizzato
alla Pretura di Locarno Campagna, è stato trasmesso al Tribunale d'Appello e
attribuito a questa Camera, la quale esamina d'ufficio l'ammissibilità di un
rimedio giuridico (art. 59 e 60 CPC). Ora, la causa
divenuta priva di oggetto è stralciata dai ruoli dal giudice (art. 242 CPC). Il
decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non
suscettibile di impugnazione (DTF 139 II 133, consid. 1.2 con riferimenti).
Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo
(art. 110 CPC; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar,
Zurigo/S. Gallo 2011, n. 17 ad art. 241; Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art.
242.
pag. 1069 in alto).
L'impugnazione autonoma delle
spese processuali (art. 110 CPC) è considerata un reclamo contro “altre
decisioni” nel senso dell'art. 319 lett. b CPC e rientra, di per sé, nella
competenza per materia della terza Camera civile del Tribunale d'appello “indipendentemente
dal valore e dal genere della controversia” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Prima
di far seguire il reclamo in questione a tale Camera occorre verificare
nondimeno ch'esso non sia irricevibili o manifestamente infondato, poiché in
caso contrario la trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di
giurisdizione.
2.
Il Pretore, informato con
scritto 13 dicembre 2012 dalle istanti dell'avvenuta riconsegna dell'ente
locato da parte dei convenuti, ha stalciato la causa dei ruoli, essendo la
stessa divenuta senza oggetto (Tappy in: Code
de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 23 ad art. 241) e,
considerandoli soccombenti, ha posto a carico dei convenuti gli oneri
processuali di fr. 200.– e le ripetibili di fr. 400.–. I reclamanti contestano l'addebito
di ripetibili rilevando che CO 1, informata del reperimento di un nuovo
alloggio per la fine di novembre, aveva assicurato loro che “avrebbe avuto
pazienza per altri 2 mesi”. Asseriscono inoltre che le locatrici, al corrente
del fatto che l'appartamento serviva loro ancora un anno per potere fare
completare la scuola al proprio figlio, avrebbero dichiarato che “non ci
sarebbero stati problemi a rinnovare per un altro anno, ma sono mancate alla
parola data”.
a) Ora, le spese giudiziarie, che comprendono le spese per la
rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 let. b e cpv. 3 CPC)
sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). In forza del
rinvio di cui all'art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili a favore della parte
vincente devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), nel
Canton Ticino in base al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL
3.1.1.7
), che si applica anche ai rappresentanti professionali ai sensi dell'art.
68.
cpv. 2 CPC.
b) In
concreto, i reclamanti, che non contestano la loro soccombenza, non spiegano
perché le istanti avvalsesi di un patrocinatore non avrebbero diritto
all'indennizzo previsto in caso di vittoria (art. 106 cpv. 1 CPC). Certo, le
istanti avrebbero potuto transigere sulla pretesa, ma ancora con la richiesta
di stralcio della procedura esse hanno rivendicato un'indennità per ripetibili
(cfr. lettera del 13 dicembre 2012). Non vi sono inoltre motivi d'equità che
giustificano la rinuncia all'addebito, le istanti hanno comunque dovuto adire
il giudice per riottenere l'uso dell'ente locato, il prolungo della locazione
essendo intervenuto pendente causa (cfr. doc. G). Si aggiunga che per una
valore litigioso di fr. 4590.– (pigione di fr. 1530.– per tre mesi, ovvero da
ottobre 2012 alla riconsegna dell'ente locato in dicembre 2012), l'indennità in
favore della parte vincente sarebbe variata tra fr. 688.– e fr. 1147.–
(15%-25%: art. 11 cpv. 1 del citato regolamento). Anche tenendo conto del fattore
di riduzione dell'art. 13 cpv. 2 del regolamento, la causa non essendo terminata
con un giudizio di merito, l'indennità di fr. 400.– risulta adeguata
all'impegno profuso dal patrocinatore dell'istante (redazione dell'istanza del
5.
ottobre 2012 e degli scritti 5 novembre e 13 dicembre 2012). Ne segue che nessun
riproverei può essere mosso al Pretore, donde la reiezione del reclamo.
3.
Le spese giudiziarie seguirebbero
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico
inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo
sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di indennità
alle controparti, alle quali il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese
giudiziarie.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.