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Decisione

16.2013.20

Contratto di lavoro - licenziamento immediato ingiustificato - nuovi motivi di licenziamento invocati dal datore di lavoro

13 ottobre 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, il 26 marzo 2012 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto

di Bellinzona per ottenere il pagamento di fr. 9970.70, corrispondenti allo

stipendio e alla quota di tredicesima mensilità per il termine di preavviso

ordinario del contratto di lavoro (fino al 31 dicembre 2011). Nella sua risposta

del 7 maggio 2012 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. Esperita l'istruttoria,

le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni

scritte nelle quali hanno riaffermato le loro posizioni. Statuendo il 1° marzo

2013 il Pretore ha respinto la petizione. Non sono state prelevate spese ma l'attore

è stato tenuto a rifondere alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

C. Contro la decisione appena

citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 aprile 2013, chiedendone

in via principale l'annullamento e la riforma nel senso di accogliere la

petizione, o quanto meno, di annullarla e di rinviare gli atti al Pretore per

l'istruzione e nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 13 maggio 2013 CO 1 ha

concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione

impugnata è pervenuta al rappresentante dell'attore il 4 marzo 2013. Iniziato a

decorrere il giorno successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso dal

24.

marzo al 7 aprile 2013 (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC) e sarebbe scaduto il 18

aprile 2013. Consegnato alla Posta svizzera il 17 aprile 2013 (cfr. attestazione

postale sulla busta d'invio raccomandato) il reclamo è

pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti

l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o

estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera

chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non

basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una

versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in

contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51,

consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità

di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un

mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una

prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla

base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili

(DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

3.

Nella decisione impugnata

il Pretore, richiamato l'art. 337 CO, ha stabilito che le minacce proferite il

25.

ottobre 2011 dal dipendente nei confronti del datore di lavoro non potevano

essere prese in considerazione per valutare la validità della disdetta

immediata poiché successive al suo licenziamento. Secondo il primo giudice, l'istruttoria

non aveva permesso di accertare che l'istante tardasse ad arrivare sul posto di

lavoro, né che la convenuta l'avesse avvertito sulle conseguenze di tali

ritardi e nemmeno emergerebbero prove dal fascicolo processuale sull'arbitrarietà

delle assenze del lavoratore. Relativamente alla discussione del 25 ottobre 2011,

il Pretore, dopo avere rilevato che non era stato dimostrato un atteggiamento

particolarmente grave da parte del dipendente, né erano provate le frasi

irriverenti invocate dal datore di lavoro, ha accertato il rifiuto del

dipendente di sottomettersi a una direttiva relativa al divieto di effettuare “il

ponte” il giorno prima della festività di Ognissanti. E tale rifiuto, ha soggiunto,

ha reso intollerabile per il datore di lavoro il proseguimento del rapporto

lavorativo fino al normale termine di disdetta. In tali circostanze, il Pretore

ha ritenuto il licenziamento in tronco giustificato donde la reiezione della

petizione.

4.

Il reclamante contesta

l'esistenza dei presupposti per un licenziamento immediato ai sensi dell'art.

337.

CO, rilevando che nessun testimone aveva avvalorato le affermazioni sostenute

dalla convenuta per motivare la disdetta. A suo dire, il primo giudice non ha considerato

che nella lettera di disdetta non vi è alcun accenno in merito all'inosservanza

del divieto di effettuare “il ponte” in occasione della festività di Ognissanti.

Per di più, soggiunge, quand'anche avesse proferito durante la discussione del

25.

ottobre 2011 l'intenzione di assentarsi quel giorno, ciò non potrebbe essere

considerato un valido motivo di risoluzione immediata del contratto di lavoro

poiché si arriverebbe “al paradosso che un licenziamento immediato possa essere

considerato giustificato ancora prima che il lavoratore disattenda con i fatti

(e non con le parole provocate magari da un momento di rabbia) una direttiva

impartita dal datore di lavoro”. A suo parere il datore di lavoro avrebbe

dovuto ammonirlo per iscritto, avvertendolo che se non si fosse presentato puntualmente

al lavoro lunedì 31 ottobre 2011, avrebbe potuto considerarsi licenziato con

effetto immediato.

5.

Per la resistente, il reclamante

si limita a “ribadire fatti, che racconta a modo suo, senza nemmeno

confrontarsi con quanto stabilito dal Pretore, né indicare il motivo per cui

quest'ultimo avrebbe commesso errori, né confrontarsi con la sua motivazione”.

Il reclamo, a suo dire, deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

a) Ora,

il reclamante si duole dell'errata applicazione dell'art. 337 CO da parte del

primo giudice sostenendo che il comportamento rimproveratogli dal datore di

lavoro nella lettera di disdetta non sia stato comprovato e lamentandosi così

del fatto che il primo giudice ha ritenuto giustificato il licenziamento immediato

per il solo fatto, peraltro non invocato nella lettera di disdetta, di aver rifiutato

di seguire la direttiva relativa al divieto di effettuare un giorno di ferie il

31.

ottobre 2011. Le sue censure contengono gli elementi essenziali per permettere

di capire in cosa consista, per il reclamante, la violazione del diritto e su

quali punti il giudizio contestato viene impugnato.

b) L'opponente

rileva invero che l'istante non ha contestato le spiegazioni e i fatti da lei

addotti nella sua risposta, sicché quanto da lei asserito è stato ammesso dalla

controparte e non necessitava nemmeno di essere provato, anche se il giudice

deve accertare d'ufficio i fatti. In concreto, è vero che all'udienza del 26

giugno 2012 l'attore si è limitato a confermare “le proprie allegazioni e domande”,

senza contestare esplicitamente quanto allegato dalla convenuta. Sennonché, in

un procedimento retto dal principio inquisitorio limitato, come quello in

esame, il giudice accerta d'ufficio i fatti (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC).

Certo, egli non deve necessariamente indagare d'ufficio su fattispecie rimaste

incontestate e può fondare la sua decisione sulle dichiarazioni concordanti

delle parti (Trezzini in: Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 676). Egli

non è però vincolato dalle ammissione delle parti ma spetta a lui decidere se

una fattispecie debba essere provata (Leu in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,

Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 10 ad art.

150; A.Staehelin/D.Staehelin/Grolimund

in: Zivilprozessrecht, 2ª edizione, §18 n. 5). Per di più, il

giudice può finanche assumere d'ufficio delle prove qualora sussistano notevoli

dubbi circa un fatto non controverso, ovvero anche in assenza di una

contestazione (Schweizer in: Code de procédure civile commenté,

Basilea 2011, n. 10 ad art. 153). E in concreto, all'udienza del 26 giugno 2012

la convenuta, dopo aver preso atto della replica dell'istante, ha nondimeno

confermato le offerte di prova già proposte nella risposta, ciò che poteva

significare che quanto da lei asserito nella risposta non fosse ammesso.

6.

Il Pretore, come si è

detto, ha ritenuto giustificato il licenziamento in tronco poiché il dipendente

aveva manifestato l'intenzione di disubbidire al divieto di “fare il ponte”

lunedì 31 ottobre 2011, ciò che a suo parere “denota un'insubordinazione nei

confronti del datore di lavoro tale da compromettere il rapporto di fiducia indispensabile

per una buona e costruttiva collaborazione. Il signor R__________ infatti, si vede

confrontato con un dipendente sul quale non può fare pieno affidamento e che

non fa gli interessi dell'impresa. In siffatte condizioni, non si può

pretendere dal datore di lavoro, in buona fede, la continuazione del rapporto

di lavoro sino alla scadenza del termine per un licenziamento ordinario”.

a) Giusta

l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo

recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; a richiesta

dell'altra parte, la risoluzione immediata dev'essere motivata per scritto. È

considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per

ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta la continuazione del

contratto (art. 337 cpv. 2 CO). Il licenziamento con effetto immediato è un

provvedimento eccezionale, che deve essere ammesso in modo restrittivo, ovvero

di regola, in presenza di mancanze particolarmente gravi (DTF 137 III 304,

consid. 2.1.1).

b) Nel

caso concreto, è indubbio che in una circolare del 6 ottobre 2011 il datore di

lavoro aveva comunicato ai propri dipendenti che il lunedì 31 ottobre

successivo non sarebbe stato ritenuto giorno di libero “per ponte” (doc. G).

Che RE 1 abbia manifestato la sua intenzione di prendere libero quel giorno è

stato confermato da D__________ (deposizione del 3 settembre 2012, verbali pag.

5). Ciò premesso, ci si può chiedere se la prospettata intenzione di violare

una direttiva del datore di lavoro, annunciando una futura assenza, configuri

una “causa grave” suscettibile di giustificare la disdetta immediata del

rapporto di lavoro giusta l'art. 337 CO. In realtà, nella fattispecie, il licenziamento

immediato è stato giustificato dalla CO 1 nel seguente modo (doc. E2):

“Siccome si è rifiutato di ritirare la raccomandata a

mano consegnata dal nostro tecnico signor B__________ e quella recapitata tramite

posta ci è ritornata in quanto l'indirizzo non è più valido, le inviamo

nuovamente la presente. Diamo seguito al colloquio avuto in data odierna [25

ottobre 2011], in considerazione ai motivi esposti e particolarmente al suo scorretto

e inaccettabile comportamento nei confronti del nostro signor R__________,

presentiamo la disdetta immediata del suo rapporto di lavoro presso la nostra

ditta, per motivi gravi. Non possiamo infatti tollerare che un dipendente si permetta

di rispondere in modo maleducato e presuntuoso al proprio datore di lavoro il

quale ha ritenuto opportuno presentare delle giustificate osservazioni in

merito al suo modo di comportarsi, al mancato rispetto degli orari di lavoro,

ecc”.

In

tale atto non vi è alcuna menzione al rifiuto da parte del lavoratore di sottomettersi

alla nota direttiva. E siccome determinante è il motivo ritenuto grave

comunicato al dipendente al momento della disdetta (sentenza del Tribunale

federale 4A_95/2009 del 2 novembre 2009, consid. 4.2.4.1;

II CCA, sentenza inc. 12.2012.159 dell'8 maggio 2013, consid. 3.1), sotto

questo profilo il motivo a giustificazione della risoluzione immediata del contratto

non poteva essere preso in considerazione.

c) È

vero che, eccezionalmente, chi ha dato la disdetta può prevalersi in una causa

anche di ulteriori motivi, già esistiti ed emersi solo in seguito, purché non

li abbia conosciuti prima, né abbia potuto conoscerli (sentenza del Tribunale

federale 4A_95/2009 del 2 novembre 2009, consid. 4.2.4.1; DTF 127 III 314, consid. 4a; DTF 124 III 29, consid. 3c; DTF 121

III 472, consid. 5a). Resta il fatto che manifestamente tale eventualità

non è realizzata nella fattispecie in esame: il 25/28 ottobre 2011 la resistente,

per sua stessa ammissione, sapeva già che il dipendente aveva manifestato l'intenzione

di disattendere la nota circolare. Ne discende che il Pretore, ritenendo

giustificato il licenziamento per tale motivo ha violato il diritto.

7.

L'opponente

rileva che ad ogni modo i motivi indicati nella lettera del 25/28 ottobre 2011

erano sufficienti per giustificare il licenziamento in tronco. In sintesi, essa

rimprovera al lavoratore ripetuti ritardi sul posto di lavoro di 20-30 minuti, ripetute

assenze ingiustificate (7 marzo 2011, 23 maggio 2011, 29 luglio 2011, 26 settembre

2011) e rientri tardivi dopo i “ponti” dell'ascensione e del Corpus Domini (cfr.

osservazioni al reclamo pag. 5 segg.).

a) Ora,

delle ingiurie, minacce, vie di fatto nei confronti del datore di lavoro o dei

suoi organi possono giustificare un licenziamento immediato, solo se

raggiungono una certa intensità (sentenze del Tribunale federale 4A_60/2014 del

22.

luglio 2014, consid. 3.3;4A_486/2007 del 14 febbraio 2008, consid. 4.1;4C.400/2005 del 24 marzo 2006, consid. 2.1; Gloor in:

Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 38 ad art. 337

CO). Manchevolezze minori possono sì giustificare una disdetta immediata, ma

solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti

sull'eventualità della disdetta (DTF 130 III 31, consid. 4.1). L'avviso, anche

se formulato il più chiaramente possibile e contenente la minaccia di licenziamento,

non ha lo scopo di permettere in seguito al datore di lavoro di mettere fine al

contratto per una bazzecola (DTF 127 III 158, consid. 1c).

b) Relativamente

al rimprovero mosso al lavoratore di essere giunto in ritardo sul posto di

lavoro il 24 ottobre 2011, agli atti non vi è alcun riscontro che confermi

l'allegazione della convenuta. È possibile che in passato ritardi si siano verificati

(deposizione di __________ B__________ del 3 settembre 2012, verbali pag. 3 e 4),

così come che il lavoratore possa essere stato ripreso oralmente (deposizione

di E__________ del 13 dicembre 2012, verbali pag. 20). Resta il fatto che, come

si è detto, il ritardo del 24 ottobre 2011, una delle cause del licenziamento

immediato, non è stato provato. ll datore di lavoro non poteva valersi di tale

asserito ritardo per giustificare il licenziamento in tronco, come

correttamente stabilito dal Pretore. Analogamente la conclusione del primo

giudice merita conferma per quanto concerne le assenze ingiustificate, tanto

più che immediatamente prima del giorno del licenziamento nemmeno la convenuta

pretende che il lavoratore si sia assentato senza permesso. In tali

circostanze, la convenuta non ha dimostrato, come le incombeva, gli estremi per

una risoluzione immediata del rapporto di lavoro.

8.

Visto quanto precede il

reclamo è provvisto di fondamento e deve essere accolto. Soccorrendo le

premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima

sulla lite. Ora, l'art. 337c cpv. 1 CO conferisce al lavoratore

licenziato immediatamente senza causa grave il diritto a quanto avrebbe guadagnato

se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di disdetta o

col decorso della durata determinata dal contratto. Nel caso concreto, il

termine contrattuale di preavviso è di due mesi. Lo stipendio dei mesi da

novembre a dicembre 2011 è pertanto dovuto. Gli importi indicati dall'attore non

sono stati contestati dalla convenuta nella loro entità. Ne segue che in

accoglimento della petizione la convenuta è obbligata al pagamento in favore

dell'attore di fr. 9970.70.

9.

La procedura nelle azioni

derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in

caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie

(art. 115 CPC). La resistente, nondimeno, rifonderà alla controparte,

un'adeguata indennità (art. 106 cpv. 1 CPC). L'indennità di prima sede va ridotta

tenendo conto del fatto che il rappresentate dell'istante non è un avvocato.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:

1. La petizione è accolta.

Di

conseguenza, CO 1 è obbligata a pagare a RE 1 fr. 9970.70.

2. Gli

oneri processuali sono a carico dello Stato. La convenuta rifonderà all'attore un'indennità

di fr. 500.–.

II. Non si prelevano spese

processuali. CO 1 rifonderà a RE 1 un'indennità di fr. 200.–.

III. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.