16.2013.21
Contratto di carta di credito - competenza territoriale - validità di une proroga di foro contenuta nelle condizioni generali - responsabilità solidale di un membro del consiglio d'amministrazione - s
14 aprile 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.21
Lugano
14 aprile 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 29 aprile 2013 presentato da
RE 1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
la sentenza emessa il 20 marzo 2013 dal Pretore aggiunto del Distretto di
Lugano, sezione 1, nella causa IU.2010.203 (contratto di carta di credito) promossa
con istanza 27 luglio 2010 dalla
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 6 giugno 2007 CO 1 ha
rilasciato una carta di credito aziendale “P__________” alla società C__________
AG e a RE 1 destinata a essere utilizzata da quest'ultimo, all'epoca vicepresidente
del suo consiglio di amministrazione. La predetta carta di credito è poi stata
successivamente sostituita con un'altra denominata “C__________”. Il 20 maggio
2009, CO 1, preso atto come C__________ AG fosse diventata insolvente, ha diffidato
RE 1 a pagare nella sua qualità di debitore solidale lo scoperto derivante dall'utilizzo
della carta di credito aziendale di fr. 7431.90, compresi fr. 216.90 quali interessi
già maturati. Non avendo ottenuto alcun pagamento, il 6 agosto 2009 CO 1 ha
fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni di Soletta, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Il 29 ottobre
2009 l'Amtsgerichtspräsident di Soletta-Lebern ha pronunciato, in applicazione
dell'art. 731b CO, lo scioglimento di C__________ AG e ne ha ordinato la
liquidazione secondo le norme applicabili al fallimento.
Fatti
B. Il 27 luglio 2010 ha
convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per
ottenere il pagamento di fr. 7431.90 oltre interessi del 15% su fr. 7215.– dal
31 maggio 2009, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al citato PE. All'udienza del 27 settembre 2010, indetta per la discussione, il
convenuto ha proposto di respingere l'istanza, eccependo preliminarmente il
difetto di competenza territoriale del giudice adito e la mancanza di legittimazione
passiva. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, limitandosi a memoriali conclusivi. Nei loro rispettivi allegati del 14
maggio e del 21 maggio 2012 le parti hanno riconfermato le loro posizioni.
C. Statuendo il 20 marzo
2013 il Pretore aggiunto ha condannato il convenuto a versare all'istante fr. 7431.90
oltre interessi al 15% dal 31 maggio 2009 su fr. 7215.– e ha rigettato in via
definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE. Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a
rifondere alla controparte fr. 1300.– per ripetibili.
D. Contro
il predetto giudizio RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29
aprile 2013 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma
del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Con decreto del 29
aprile 2013 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto
sospensivo. Nella sua risposta del 7 giugno 2013 CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro
conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al
momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1
CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le decisioni emanate
dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 – come quella in esame – sono pertanto impugnabili,
trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a
fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321
cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al
patrocinatore del convenuto il 21 marzo 2013. Iniziato a decorrere il giorno
successivo, il termine d'impugnazione è rimasto sospeso dal 24 marzo al 7
aprile 2013 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), ha ripreso a decorrere l'8
aprile 2013 e sarebbe scaduto lunedì 6 maggio 2013 (art. 142 cpv. 3 CPC).
Introdotto il 29 aprile 2013 il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata
applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità
del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione
del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità
di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti
soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in
tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e
circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione
di "manifestamente errato"
corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle
prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione
propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la
valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in
aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di
un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con
il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo
quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di
tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure
quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni
insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
3.
Il Pretore aggiunto ha
dapprima accertato la sua competenza territoriale, rilevando che il contratto
stipulato tra le parti non rientrava nel novero di quelli conclusi con
consumatori ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 vLForo e che la proroga di foro contenuta
nelle condizioni generali era conforme all'art. 9 vLForo. Al riguardo egli ha considerato
che al convenuto non dovessero essere spiegate le condizioni generali allegate
al contratto concernente il rilascio della carta di credito aziendale, poiché
lo stesso apponendo la sua firma sul formulario aveva dichiarato di “avere
ricevuto, letto, compreso e accettato” le medesime. Il primo giudice ha poi respinto
l'“eccezione” di carenza di legittimazione passiva, stabilendo che con il
rilascio di una nuova carta di credito aziendale non si era creato un nuovo
contratto tra la banca e l'azienda, giacché la sostituzione aveva riguardato
unicamente il supporto plastico della stessa.
Il Pretore aggiunto ha così accertato
che la C__________ AG aveva concluso con la CO 1 un contratto di carta
di credito aziendale accettandone le relative condizioni generali. Egli ha altresì
appurato che a questo contratto si era aggiunto un accordo tra l'istituto
bancario e RE 1 in virtù del quale il cliente, oltre ad avere anch'egli accettato
le condizioni generali del contratto principale aveva, quale titolare della carta
di credito in questione, il diritto di usarla impegnandosi nei confronti della
banca, solidalmente con l'azienda, a onorare le obbligazioni sorte dall'uso della
medesima. Ciò premesso, il primo giudice preso atto che lo scoperto di fr.
7431.
, indicato sull'estratto conto mensile trasmesso il 15 maggio 2009 da CO
1.
a C__________ AG, era rimasto incontestato, ha stabilito che l'azienda aveva
tacitamente riconosciuto il debito nei confronti della banca. Egli ha pertanto
ammesso la responsabilità solidale del convenuto, obbligandolo a versare all'istituto
bancario fr. 7431.90 oltre interessi al 15%, tasso indicato nelle condizioni
generali.
4.
Il
reclamante ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito,
ribadendo che la clausola di proroga di foro prevista al punto 9 delle
condizioni generali, scritta in caratteri microscopici e non particolarmente
evidenziata e sulla quale la banca non ha attirato la sua attenzione, non era
da lui conosciuta. Egli rimprovera al Pretore aggiunto di non avere considerato
che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale la validità di una
clausola di proroga di foro presuppone che sia bene evidenziata e che la parte
che rinuncia al proprio giudice naturale sia resa attenta alla stessa, non
bastando la sottoscrizione delle condizioni generali.
a) Secondo
l'art. 406 CPC la validità di una proroga di foro si determina in base al
diritto in vigore al momento in cui fu pattuita. E in concreto, non è
contestato che un contratto di carta di credito aziendale – come quello in esame
– non è un contratto concluso con consumatori ai sensi dell'art. 22 cpv. 2
vLForo poiché non ha per oggetto prestazioni di consumo corrente destinate al
fabbisogno personale o familiare di un consumatore, ma attiene a un'attività
professionale o commerciale (DTF 132 III 268 consid. 2.2.2; CCC, sentenza inc.
16.2002.24
del 3 luglio 2002 con rinvio a Gross
in: Müller/Wirth [curatori], Gerichtsstandsgesetz, Kommentar zum Bundesgesetz,
Zurigo 2001, n. 181 ad art. 22 LForo).
b) Premesso
ciò, per il Tribunale federale la validità di una rinuncia al foro di domicilio
del convenuto, presuppone che la controparte possa ritenere, in buona fede, che
costui, accettando il contratto, abbia pure accettato la clausola di proroga di
foro. In particolare la clausola di proroga del foro deve essere chiara e
univoca e ove si trovi nelle condizioni generali prestampate, essa deve essere
evidenziata e collocata in un posto ben visibile (DTF 128 I 277 consid. 2.3 con
rinvii). Trattandosi di un destinatario esperto in affari e con cognizioni giuridiche,
la sua controparte può in principio ritenere che ha consapevolmente rinunciato
al giudice del suo domicilio quando la clausola di proroga di foro è posta in
evidenza e il suo senso è chiaro.
Nel
caso in cui la parte sia inesperta negli affari e priva di cognizione
giuridiche, la validità di una rinuncia al foro di domicilio è subordinata alla
condizione che la parte sia resa specialmente attenta sulla clausola di proroga
di foro e le sia spiegato il suo significato, anche quando la stessa è formu-lata
in modo chiaro e posta in rilievo rispetto alle altre disposizioni contrattuali
(v. anche DTF 104 Ia 278 consid. 4). Per ammettere la validità di una
clausola di proroga di foro, non è tuttavia necessario provare un'esperienza
particolare negli affari o in diritto. Quando la clausola è posta in evidenza e
il suo senso è chiaro, è sufficiente – in applicazione del principio dell'affidamento
– anche l'esperienza di un partner contrattuale mediamente formato (DTF 109 Ia
55.
consid. 3a; sentenza del Tribunale federale del 4A_247/2013, consid. 2).
c) Nella
fattispecie, le condizioni generali contengono la seguente proroga di foro (ultimo
paragrafo del punto 9):
“(…) Erfüllungsort, Betreibungsort für die Inhaber und
die Firmen mit ausländischem Wohnsitz bzw. ihres Sitzes und ausschliesslicher
Gerichtsstand für alle Verfahren ist Lugano. (…)”
Ora, tale clausola è chiara e univoca. Certo essa è
scritta con un carattere di stampa e un'interlinea ridotti, ma tali sono le
caratteristiche redazionali di tutte le altre clausole delle condizioni
generali. Per di più, queste sono redatte interamente su un solo foglio, la
clausola è evidenziata in grassetto ed è posta in basso a destra immediatamente
sopra lo spazio previsto per le firme. RE 1, poi, ha firmato il modulo di
richiesta della carta di credito aziendale sia come rappresentante della
società, insieme a __________ T__________, sia come titolare della carta (doc.
C, pag. 2 e 4). Egli ha altresì apposto la sua firma sui moduli di richiesta
della carta (doc. C, pag. 2 e 4) dichiarando di avere ricevuto, letto e
compreso e accettato le condizioni generali (punto 2). In tali circostanze,
tenuto conto che nemmeno il convenuto pretende di essere persona inesperta
negli affari, non vi erano ragioni che imponessero una spiegazione e un
avvertimento previo della rinuncia al foro del proprio domicilio contenuta
nelle note condizioni generali. Ne discende che la conclusione del primo giudice,
secondo cui la proroga del foro era validamente pattuita, non può dirsi errata.
5.
Il reclamante ripropone la
sua contestazione secondo cui la petizione dev'essere respinta per mancanza di
legittimazione passiva, perché l'importo di cui la controparte chiede il pagamento
non deriva dall'utilizzo della carta “P__________” da lui richiesta con il
formulario del 6 giugno 2007, ma da un'altra carta di credito aziendale per la
quale non ha sottoscritto alcun contratto. A suo parere, soggiunge, se l'opinione
del primo giudice fosse corretta non si comprenderebbe il motivo per cui si
sarebbe dovuto anche mutare l'emittente della carta. Se non che, così argomentando,
il reclamante trascura il fatto che il primo giudice ha accertato che la sostituzione
della prima carta di credito rilasciatagli con un'altra denominata “C__________”
è stata causata dalla fine della collaborazione tra l'istante e P__________ AG e
che né lui né l'azienda “hanno presentato alcuna nuova richiesta di carta di
credito e, dunque, non è stato concluso alcun nuovo contratto”. L'interessato,
inoltre, nemmeno si confronta con l'argomentazione del Pretore aggiunto secondo
cui il convenuto, benché l'onere della prova fosse a suo carico, non è stato in
grado di dimostrare quanto da lui asserito, vale a dire che la carta di credito
aziendale su cui si fonda la pretesa dell'istante sia stata rilasciata in virtù
di un nuovo contratto concluso con C__________ AG. Per di più, il
reclamante non nega di avere ricevuto lo scritto del 17 luglio 2007 inviatogli
dalla controparte (fascicolo edizione documenti, doc. B), con il quale la banca
non solo lo ha informato della fine della sua collaborazione con P__________ AG
e del previsto invio di una nuova carta di credito aziendale denominata “C__________”,
ma gli ha pure spiegato che l'adozione della nuova carta non avrebbe comportato
cambiamenti rispetto a quanto pattuito per la “P__________”. Su questo punto la
decisione impugnata sfugge dunque alla critica.
6.
Il reclamante lamenta il
fatto che il Pretore aggiunto non abbia considerato che egli ha sempre utilizzato
la carta di credito per questioni professionali, come impiegato della ditta e
mai per motivi privati. L'opponente sostiene invece che RE 1 non ha dimostrato
di avere chiesto e utilizzato la carta di credito in veste di dipendente di C__________
AG, sottolineando che non ha nemmeno indicato nel formulario di richiesta della
carta la funzione da lui ricoperta in seno all'azienda.
a)
La qualificazione della posizione giuridica dei membri del consiglio d'amministrazione
di una società anonima è controversa (DTF 130 III 213 consid. 2.1; 128 III 131,
consid. 1a; sentenza del Tribunale federale 4A_452/2013 del 31 marzo 2014,
consid. 7.2). Determinante è sapere se il membro della persona giuridica riceve
delle istruzioni. In questo caso, si tratta di una relazione giuridica derivante
al tempo stesso dal contratto di lavoro e dal diritto delle società, mentre nel
caso contrario viene piuttosto ammessa l'esistenza di un contratto innominato
simile al mandato (DTF 125 III 78 consid. 4; Carruzzo,
Le contrat individuel de travail, Zurigo 2009, n. 4 in fine ad. art. 319 CO).
b) In
concreto, davanti al primo giudice, il reclamante si è limitato a asserire di
avere sempre “utilizzato la carta di credito per questioni professionali, come
impiegato della ditta e mai per motivi privati” e che “la carta di credito è
stata utilizzata solo per le spese derivanti dal lavoro” (verbale di
discussione del 27 settembre 2010, memoriale di risposta allegato, pag. 3). Il
fatto che il convenuto, vicepresidente del consiglio di amministrazione della C__________
AG fin dalla sua costituzione, fosse un dipendente rimane tuttavia una semplice
allegazione di parte, non suffragata da alcuna prova. Niente agli atti permette
infatti di ritenere l'esistenza di un rapporto di lavoro tra RE 1 e C__________
AG, in particolare dagli atti non si evince la presenza di un rapporto di
subordinazione tra i due. Non essendo dimostrato che il convenuto fosse un
dipendente, non trova dunque applicazione la giurisprudenza del Tribunale
federale, di cui peraltro il reclamante non si avvale, secondo cui è nulla
siccome contraria all'art. 327a cpv. 3 CO una clausola che rende responsabile
per lo scoperto risultante dall'utilizzato di una carta di credito aziendale
non solo l'azienda ma anche il dipendente a cui la carta di credito è messa a
disposizione (DTF 124 III 305; RtiD II-2005 pag. 738; II CCA, sentenza inc.
12.2014.59
del 18 giugno 2014, consid. 6).
7.
Il reclamante rimprovera al
Pretore aggiunto di non avere considerato come la banca non gli abbia fornito
le spiegazioni concernenti la nuova carta di credito da lui richieste con i
suoi scritti del 3 giugno 2009 e del 1° marzo 2010. In concreto, per tacere del fatto che l'interessato nemmeno specifica quali informazioni non
gli sarebbero state fornite e che dalle sue due lettere non risultano
particolari richieste di delucidazioni, egli non trae alcuna conclusione dalla
sua asserzione. Non essendo l'asserita mancanza di informazioni uno dei motivi
per cui il reclamante chiede l'annullamento della decisione impugnata, sulla
questione non giova attardarsi.
8.
Il reclamante sostiene di
essere stato informato per la prima volta nel maggio 2009 dei problemi relativi
al pagamento degli importi derivanti dall'utilizzo della carta aziendale e di essere
chiamato alla cassa come “debitore solidale”. Queste circostanze, oltre a
apparire dubbie già per il fatto che egli era il vicepresidente del consiglio
di amministrazione della società e che in seno della stessa si occupava della
contabilità (cfr. deposizioni di __________ A__________ del 20 maggio 2011, verbali
pag. 2 e di __________ T__________ del 27 ottobre 2011, verbali pag. 2), non
sono suffragate da alcuna prova o riscontro oggettivo. Comunque sia, nemmeno il
reclamante pretende che il fatto di non avere saputo delle menzionate
difficoltà prima di maggio 2009 possa costituire un motivo di annullamento
della decisione impugnata. In proposito non occorre perciò dilungarsi.
9.
Il reclamante rimprovera il
primo giudice di non avere considerato che nessuno ha mai attirato la sua
attenzione sul fatto che lui e C__________ AG dovessero rispondere solidalmente
nei confronti dell'istante per le obbligazioni derivanti dall'utilizzo della
carta di credito aziendale e di non avere mai accettato di essere condebitore
con l'azienda. Ora, è vero che il Pretore aggiunto non si è espressamente diffuso
su questa contestazione del convenuto. Resta il fatto che egli ha accertato come
il formulario sottoscritto il 6 giugno 2007 dal convenuto a titolo personale e
in veste di titolare della carta di credito aziendale riportasse la dichiarazione
con cui egli, quale titolare della carta di credito, affermava di “avere
ricevuto, letto, compreso e accettato integralmente le CG per la carta di
credito aziendale e di obbligarsi solidalmente con C__________ AG ad adempiere
tutte le obbligazioni derivanti dall'uso della carta di credito”, così come il
fatto che “il punto 1 delle CG ribadisce che il titolare della carta di credito
e l'azienda rispondono solidalmente verso la banca, ossia ognuno singolarmente
e per l'intero debito, per il pagamento della tassa annuale e di tutte le
obbligazioni derivanti dall'uso della carta di credito”.
Premesso ciò, è evidente che per
il primo giudice le menzionate CG costituivano parte integrante del contratto
di carta di credito aziendale, ciò che il reclamante del resto non nega. In
tali circostanze, le condizioni generali, salvo per quanto concerne eventuali
clausole insolite, sono opponibili al convenuto indipendentemente
dal fatto che non sia stato reso attento ad esse né con spiegazioni né con particolari
accorgimenti grafici che le evidenziassero. La contestata norma delle stesse (punto
1) è pertanto applicabile al reclamante, tanto più che nella clausola sono evidenziate
in grassetto le parole “haften solidarisch”. Anche sotto questo profilo il
reclamo è destinato quindi all'insuccesso.
10.
Il reclamante ribadisce che
la controparte non ha provato lo scoperto e di non averlo mai riconosciuto.
a) In
concerto, agli atti figura l'estratto conto del 16 febbraio 2009 prodotto dall'istante
dal quale risulta che nel periodo dal 22 gennaio al 5 febbraio 2009, con la
carta di credito __________ n. __________ in possesso al reclamante sono stati
effettuati alla Banca __________ di __________ sette prelievi per un totale di
fr. 7175.– (doc. E). I successivi estratti conto agli atti, datati rispettivamente
16.
marzo 2009 (doc. E), 15 aprile 2009 (doc. E) e 15 maggio 2009 (doc. D),
riportano il medesimo importo scoperto maggiorato dagli interessi e dalle spese
nel frattempo maturati. Secondo il Pretore aggiunto, inoltre, in virtù del
punto 4 delle condizioni generali i conteggi dovevano essere inviati solo all'azienda
e in assenza di una loro contestazione entro 30 giorni, essi valevano come approvati.
E, siccome l'estratto conto mensile di fr. 7431.90 inviato il 15 maggio 2009
dall'istante a C__________ AG non è ritornato come non recapitato o rifiutato
né è stato contestato nel menzionato termine, il primo giudice ha concluso che
l'azienda ha tacitamente riconosciuto il suo corrispondente debito nei
confronti della banca, debito di cui il convenuto deve rispondere in via
solidale giusta gli art. 143 e segg. CO.
b) Il
reclamante non si confronta con tale argomentazione, limitandosi a ribadire la
sua opinione secondo cui il comportamento di C__________ AG non può essergli
opposto. Quanto alla circostanza reiterata dal convenuto secondo cui la prima
comunicazione della controparte da lui ricevuta risalirebbe al 20 luglio 2009 e
che in precedenza la banca non avrebbe avuto alcun contatto con lui, oltre a
non essere suffragata da nessun riscontro e quindi a costituire pura allegazione
di parte, essa è smentita dal fatto che il 3 giugno 2009 egli ha risposto alla
lettera del 20 maggio 2009 inviatagli dall'istituto bancario (doc. 4). Per di
più, appare dubbio che l'interessato non abbia ricevuto gli estratti conto, ove
appena si pensi che tutti gli estratti agli atti risultano essere stati inviati
alla sua attenzione (“C__________ AG, Hernn RE 1”) e che l'indirizzo della
società C__________ AG (__________) coincide con il suo recapito. Irrilevante
ai fini del giudizio appare poi il fatto che il reclamante ribadisca di non
essere stato più attivo per la società dal mese di aprile 2009, giacché il
fatto che egli non era più attivo in seno a C__________ AG dal mese di aprile
2009.
e che da metà maggio 2009 non fosse più un dirigente della stessa, non lo
esonera dall'obbligo di pagare i debiti da lui contratti in precedenza.
11.
Il reclamante rimprovera
infine il Pretore aggiunto di non avere esaminato la sua contestazione relativa
al tasso degli interessi di mora, a suo dire del tutto esorbitante e ingiustificato.
Ora, che il primo giudice si sia limitato a asserire che “gli interessi di ritardo
del 15%, previsti al punto 5 delle CG, sono dovuti dalla data e sulla somma
indicate dall'istante e rimaste incontestate” e non abbia quindi esaminato la
censura sollevata dal convenuto è indubbio, ma ciò poco giova. Il tasso di
interessi concordato in concreto dalle parti, pari al 15%, non
viola infatti il diritto federale e in particolare la giurisprudenza del
Tribunale federale che sanziona con la nullità la pattuizione di un saggio d'interesse
superiore al 18% siccome contrario ai buoni costumi (DTF 93 II 191 consid. b; v. anche sentenza del Tribunale
federale 4A_69/2014 del 28 aprile 2014, consid. 6.3.2). Anche su questo
punto il reclamo si rivela quindi destituito di fondamento.
12.
In definitiva il reclamo,
che non ha evidenziato nessun errore manifesto nelle risultanze istruttorie o
nell'applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve
essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si giustifica invece di assegnare all'opponente, che ha agito per il tramite
del proprio servizio giuridico, un'indennità d'inconvenienza, non avendo la
stessa motivato conformemente all'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di
complessivi fr. 800.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano
indennità.
3. Notificazione a:
–
avv.;
–.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di
carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000
franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del
lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.