16.2013.22
Appalto: mercede - limiti del potere di rappresentanza dell’architetto incaricato della direzione lavori, procura esterna apparente
4 novembre 2014Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.22
Lugano
4 novembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo del 2 maggio 2013 presentato da
ed RE 1
(patrocinati dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 3 aprile 2013 dal Giudice di pace del circolo di Agno
nella causa n. 29/2012 (contratto d'appalto) promossa con petizione dell'11 luglio 2012
da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nel 2010 RE 2 ed RE 1
hanno incaricato l'arch. __________ M__________ della direzione lavori per la
realizzazione della loro villa a __________. Il 3 e il 7 dicembre 2010 CO 1, titolare
della ditta individuale __________ - __________, ha proceduto su richiesta del
direttore dei lavori, allo sgombero di neve dal tetto dell'abitazione in fase
di costruzione. Per le sue prestazioni CO 1 ha trasmesso, il 24 maggio 2011, a RE 2 ed RE 1 una fattura di fr. 1200.85, il cui pagamento è stato sollecitato senza esito.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire, con petizione dell'11 luglio 2012 CO 1 ha convenuto RE 2 ed RE 1 davanti
al Giudice di pace del circolo di Agno per ottenere il pagamento di fr. 1200.85
oltre interessi al 2% dal 29 novembre 2011. Il Giudice di pace ha notificato la
petizione, che non conteneva una motivazione, ai convenuti e ha citato le parti
al dibattimento del 17 ottobre 2012, in occasione del quale i convenuti hanno
proposto di respingere la petizione. Sul verbale d'udienza figura che l'attore
“provvederà a contattare la DL sig. M__________ il quale invierà a questa
giudicatura una presa di posizione in merito alla fattura 1358 del 24.05.11”. Sulla
dichiarazione rilasciata il 18 ottobre 2012 dall'arch. __________ M__________,
trasmessa il 22 ottobre 2012 dall'attore al Giudice di pace, i convenuti hanno
preso posizione il 12 novembre 2012.
C. Statuendo il 3 aprile 2013
il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha obbligato i convenuti a versare
all'attore fr. 1200.85 oltre interessi al 2% dal 29 novembre 2011. Le spese
processuali di fr. 90.– sono state poste a carico dei convenuti.
D. Contro la decisione appena
citata RE 2 ed RE 1 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 2 maggio 2013 in cui chiedono l'annullamento del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 21 maggio 2013
CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate
nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è
stata notificata ai convenuti il 4 aprile 2013, durante le ferie giudiziarie
pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile incluso: art. 145 cpv. 1 lett. a CPC),
sicché il termine di reclamo sarebbe scaduto il 7 maggio 2013. Consegnato a
mano alla cancelleria del Tribunale d'appello il 2 maggio 2013, il reclamo è
pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità
di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti
l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o
estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa
consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto
concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,
potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente
errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera
chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento
delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non
basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una
versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei
fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione
urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un
apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure
abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o
abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante,
idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli
elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III
234, consid. 4.2 e rinvii).
3.
Per l'art. 326 cpv. 1 CPC
nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né
l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. In
concreto, la lettera 8 settembre 2011 (doc. 5), i richiami (doc. 6), il precetto
esecutivo (doc. 7) e le lettere RE 1 (doc. 8) allegati alle osservazioni al reclamo,
non presentati davanti al primo giudice, sono irricevibili e devono essere
estromessi dagli atti.
4.
Nella decisione impugnata,
il Giudice di pace ha accertato che per i lavori eseguiti nella proprietà dei
convenuti, l'attore era intervenuto su richiesta del direttore dei lavori __________
M__________. Egli ha poi rilevato che l'attore non era tenuto a conoscere il
tipo di mandato che la direzione lavori aveva con i convenuti. Per il primo
giudice, infine, il direttore dei lavori aveva richiesto l'intervento all'attore
per lo sgombero della neve poiché “più economico per rapporto all'impresa di
costruzione, già sul posto, a garanzia della continuazione dei lavori.” Donde
l'accoglimento della petizione.
5.
I reclamanti, premesso che l'azione
era retta dal principio attitatorio, rimproverano al Giudice di pace di avere di
sua iniziativa delegato all'attore il compito di chiedere all'arch. __________
M__________ una dichiarazione scritta relativa alla fattura da lui emessa. A loro
dire, il primo giudice è così incorso in una violazione delle norme di procedura.
a) Ora,
è indubbio che in una causa come quella in esame retta dalla procedura
semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC) è applicabile il principio attitatorio
sicché spetta alle parti – non al giudice – il compito di allegare e provare i
fatti sui quali fondano le loro pretese. Sennonché, per l'art. 153 cpv. 2 CPC, il
giudice può, d'ufficio, raccogliere prove qualora sussistano notevoli dubbi
circa un fatto non controverso (Schweizer
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad
art. 153). E secondo l'art. 190 cpv. 2 CPC il giudice può raccogliere
informazioni scritte anche presso privati, se un esame testimoniale non appare
necessario.
b) Premesso
ciò, è vero che per finire il primo giudice ha a torto invitato l'istante a
procurarsi una dichiarazione scritta dall'arch. __________ M__________. Resta
il fatto che all'udienza del 17 ottobre 2012 i convenuti non hanno reagito ma
anzi hanno inoltrato una presa di posizione
sul contenuto della dichiarazione. In circostanze del genere essi non possono
più dolersi in questa sede di un tale vizio procedurale (art. 52 CPC). Al
riguardo non occorre dilungarsi.
6.
Per i reclamanti la dichiarazione
scritta resa dall'arch. __________ M__________ non può essere posta alla base
di alcuna decisione, poiché oltre a non essere stata assunta secondo le
disposizioni del codice di procedura, avrebbe potuto tutt'al più essere
considerata come mera asserzione di parte. Ora, è vero che una dichiarazione testimoniale
scritta, allestita ai fini di causa, non ha in principio lo stesso valore
probatorio di un'audizione testimoniale e configura un mero indizio (CCR sentenza
16.2011.37
del 24 luglio 2012, consid. 4b con riferimenti; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, art. 157 pag. 723). In concreto, tuttavia, davanti
al primo giudice i convenuti non hanno mai contestato che a redigere la
dichiarazione sia stato l'arch. __________ M__________, né hanno mai chiesto
che quest'ultimo venisse sentito come teste. Per il resto, i principali fatti
giuridicamente rilevanti che emergono da tale dichiarazione, ovvero che l'arch.
__________ M__________ “nella veste di direzione dei lavori nell'edificazione
della villa __________” ha dato all'attore “l'incarico di sgomberare la neve
dal tetto dell'edificio in cantiere” non sono mai stati di per sé contestati
dai convenuti.
Quanto al fatto che
il direttore dei lavori non abbia controllato e avallato i lavori di CO 1, a
prescindere dal fatto che
un'accettazione può
anche essere tacita (art. 370 cpv. 1 CO), è possibile che egli non abbia
controfirmato i bollettini di lavoro redatti dalla ditta, ma i convenuti per
finire non hanno contestato l'esecuzione dei lavori né la loro entità. All'attore
non incombeva più l'onere di sostanziare e provare le ore impiegate. Le
critiche mosse al loro mandatario non incidono così sul loro obbligo di pagare
la mercede. Anche su questi punti quindi il reclamo è destinato all'insuccesso.
7.
Secondo i reclamanti
il contratto da loro concluso con l'arch. __________ M__________, avente per oggetto la direzione dei lavori, è retto dalle
norme sul mandato. A loro dire, il compito dell'architetto era di dirigere,
coordinare e sorvegliare il cantiere, ma non di deliberare lavori a terzi in
veste di loro rappresentante. Essi soggiungono che il professionista avrebbe
dovuto presentare loro un preventivo prima di incaricare l'attore dello sgombero
della neve, di cui, peraltro, ritengono che la ditta __________ SA, presente
sul cantiere, avrebbe potuto occuparsi.
a) La direzione dei lavori è il contratto nel quale un architetto si
impegna per conto del committente a dirigere, sorvegliare e coordinare le
prestazioni degli appaltatori o fornitori incaricati all'esecuzione dell'opera.
Esso soggiace alle norme sul mandato (Tercier/Favre/Conus,
Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 806 n. 5357). E per l'art. 396 cpv. 2
CO il mandato comprende il potere di compiere degli atti giuridici necessari al
suo adempimento. L'architetto incaricato della direzione dei lavori non è però
abilitato ad aggiudicare in nome del committente dei lavori a degli
imprenditori. In mancanza di una speciale autorizzazione, egli non può così compiere
degli atti giuridici suscettibili di generare degli impegni finanziari
importanti per il mandante (DTF 118 II 315, consid. 2a con
riferimenti; sentenza del Tribunale federale 4C. 85/2003 del 25 agosto 2003, consid. 5.2 con riferimenti; II CCA sentenza inc. 12.2007.82 del 21 luglio 2008,
consid. 5.1; Werro
in: Commentaire Romand, CO I, 4ª edizione, n. 11 ad art. 36; Weber in: Basler Kommentar, OR I,
4ª edizione, n. 10 ad art. 396).
b) In
concreto, ci si può senza dubbio chiedere se l'arch. __________ M__________r
potesse assegnare a CO 1 l'incarico di sgomberare la neve presente sul tetto
dell'abitazione in via di costruzione per permettere la continuazione dei lavori,
anche se per rapporto all'entità dei costi finali l'impegno finanziario richiesto
ai proprietari poteva ritenersi tutto sommato trascurabile. Resta il fatto che
l'architetto appare come un rappresentante del committente nei rapporti con le
imprese e i soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere. Esiste così
una presunzione naturale che un architetto, specialmente se incaricato della
direzione dei lavori, agisca in nome altrui e, allorché costui si rivolge a un
imprenditore, si deve desumere che, fatte salve circostanze o indizi contrari, il
suo interlocutore agisca come mandatario, il cui comportamento è opponibile
direttamente al mandante come se fosse il proprio (sentenze del Tribunale
federale 4A_376/2011 del 14 marzo 2012, consid. 4.2.3 con riferimento
a C.91/1987 del 6 luglio 1987, consid. 2a pubblicata in: SJ 1988 pag. 27; II CCA sentenza inc. 12.2007.174 del 30 luglio 2008, consid. 7).
In altri termini egli è considerato un ausiliario del committente ai sensi
dell’art. 101 CO (DTF 125 III 224, consid. 6b; II CCA
sentenza inc. 12.2005.170 del 30 agosto 2006, consid. 5.2).
c) Premesso ciò, nel caso in
esame, in virtù del principio dell'affidamento, l'attore in buona fede poteva
inferire dalle circostanze l'intenzione del professionista di agire in qualità
di rappresentante dei committenti. Non vi è alcun elemento agli atti che
permetta di concludere che l'attore sia stato informato di eventuali
limitazione dei poteri conferiti dai reclamanti all'architetto, in particolare
dell'asserito obbligo dell'architetto di sottoporre un preventivo ai reclamanti
prima dell'esecuzione di qualsiasi lavoro. Né vi è circostanza o indizio per
cui l'attore avrebbe dovuto dubitare, in buona fede, che l'effettiva estensione
del mandato dell'architetto non gli conferisse la facoltà di commissionargli in
due occasioni il lavoro poi eseguito. In tali circostanze, il professionista
figurava verso l'esterno come un rappresentante dei committenti. E ove un
rappresentante agisce in nome altrui, i diritti e gli obblighi sgorganti
dall'atto passano direttamente al rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO). Ne
discende che il primo giudice obbligando i convenuti a versare fr. 1200.85,
importo di per sé non contestato nella sua entità dai reclamanti, non ha erroneamente
applicato il diritto. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun
errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da
parte del primo giudice, deve essere respinto.
8.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente,
che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a
un'adeguata indennità per ripetibili (art. 11 e 13 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese
giudiziarie di complessivi fr. 200.– sono poste, in solido, a carico dei
reclamanti che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 500.– di ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace del circolo di Agno.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.