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Decisione

16.2013.22

Appalto: mercede - limiti del potere di rappresentanza dell’architetto incaricato della direzione lavori, procura esterna apparente

4 novembre 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire, con petizione dell'11 luglio 2012 CO 1 ha convenuto RE 2 ed RE 1 davanti

al Giudice di pace del circolo di Agno per ottenere il pagamento di fr. 1200.85

oltre interessi al 2% dal 29 novembre 2011. Il Giudice di pace ha notificato la

petizione, che non conteneva una motivazione, ai convenuti e ha citato le parti

al dibattimento del 17 ottobre 2012, in occasione del quale i convenuti hanno

proposto di respingere la petizione. Sul verbale d'udienza figura che l'attore

“provvederà a contattare la DL sig. M__________ il quale invierà a questa

giudicatura una presa di posizione in merito alla fattura 1358 del 24.05.11”. Sulla

dichiarazione rilasciata il 18 ottobre 2012 dall'arch. __________ M__________,

trasmessa il 22 ottobre 2012 dall'attore al Giudice di pace, i convenuti hanno

preso posizione il 12 novembre 2012.

C. Statuendo il 3 aprile 2013

il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha obbligato i convenuti a versare

all'attore fr. 1200.85 oltre interessi al 2% dal 29 novembre 2011. Le spese

processuali di fr. 90.– sono state poste a carico dei convenuti.

D. Contro la decisione appena

citata RE 2 ed RE 1 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 2 maggio 2013 in cui chiedono l'annullamento del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 21 maggio 2013

CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate

nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso

inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è

stata notificata ai convenuti il 4 aprile 2013, durante le ferie giudiziarie

pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile incluso: art. 145 cpv. 1 lett. a CPC),

sicché il termine di reclamo sarebbe scaduto il 7 maggio 2013. Consegnato a

mano alla cancelleria del Tribunale d'appello il 2 maggio 2013, il reclamo è

pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità

di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti

l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o

estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena

l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa

consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto

concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato,

potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente

errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera

chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La

definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento

delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non

basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una

versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei

fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente

insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi

di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione

urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un

apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure

abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o

abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante,

idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli

elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III

234, consid. 4.2 e rinvii).

3.

Per l'art. 326 cpv. 1 CPC

nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né

l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. In

concreto, la lettera 8 settembre 2011 (doc. 5), i richiami (doc. 6), il precetto

esecutivo (doc. 7) e le lettere RE 1 (doc. 8) allegati alle osservazioni al reclamo,

non presentati davanti al primo giudice, sono irricevibili e devono essere

estromessi dagli atti.

4.

Nella decisione impugnata,

il Giudice di pace ha accertato che per i lavori eseguiti nella proprietà dei

convenuti, l'attore era intervenuto su richiesta del direttore dei lavori __________

M__________. Egli ha poi rilevato che l'attore non era tenuto a conoscere il

tipo di mandato che la direzione lavori aveva con i convenuti. Per il primo

giudice, infine, il direttore dei lavori aveva richiesto l'intervento all'attore

per lo sgombero della neve poiché “più economico per rapporto all'impresa di

costruzione, già sul posto, a garanzia della continuazione dei lavori.” Donde

l'accoglimento della petizione.

5.

I reclamanti, premesso che l'azione

era retta dal principio attitatorio, rimproverano al Giudice di pace di avere di

sua iniziativa delegato all'attore il compito di chiedere all'arch. __________

M__________ una dichiarazione scritta relativa alla fattura da lui emessa. A loro

dire, il primo giudice è così incorso in una violazione delle norme di procedura.

a) Ora,

è indubbio che in una causa come quella in esame retta dalla procedura

semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC) è applicabile il principio attitatorio

sicché spetta alle parti – non al giudice – il compito di allegare e provare i

fatti sui quali fondano le loro pretese. Sennonché, per l'art. 153 cpv. 2 CPC, il

giudice può, d'ufficio, raccogliere prove qualora sussistano notevoli dubbi

circa un fatto non controverso (Schweizer

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad

art. 153). E secondo l'art. 190 cpv. 2 CPC il giudice può raccogliere

informazioni scritte anche presso privati, se un esame testimoniale non appare

necessario.

b) Premesso

ciò, è vero che per finire il primo giudice ha a torto invitato l'istante a

procurarsi una dichiarazione scritta dall'arch. __________ M__________. Resta

il fatto che all'udienza del 17 ottobre 2012 i convenuti non hanno reagito ma

anzi hanno inoltrato una presa di posizione

sul contenuto della dichiarazione. In circostanze del genere essi non possono

più dolersi in questa sede di un tale vizio procedurale (art. 52 CPC). Al

riguardo non occorre dilungarsi.

6.

Per i reclamanti la dichiarazione

scritta resa dall'arch. __________ M__________ non può essere posta alla base

di alcuna decisione, poiché oltre a non essere stata assunta secondo le

disposizioni del codice di procedura, avrebbe potuto tutt'al più essere

considerata come mera asserzione di parte. Ora, è vero che una dichiarazione testimoniale

scritta, allestita ai fini di causa, non ha in principio lo stesso valore

probatorio di un'audizione testimoniale e configura un mero indizio (CCR sentenza

16.2011.37

del 24 luglio 2012, consid. 4b con riferimenti; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, art. 157 pag. 723). In concreto, tuttavia, davanti

al primo giudice i convenuti non hanno mai contestato che a redigere la

dichiarazione sia stato l'arch. __________ M__________, né hanno mai chiesto

che quest'ultimo venisse sentito come teste. Per il resto, i principali fatti

giuridicamente rilevanti che emergono da tale dichiarazione, ovvero che l'arch.

__________ M__________ “nella veste di direzione dei lavori nell'edificazione

della villa __________” ha dato all'attore “l'incarico di sgomberare la neve

dal tetto dell'edificio in cantiere” non sono mai stati di per sé contestati

dai convenuti.

Quanto al fatto che

il direttore dei lavori non abbia controllato e avallato i lavori di CO 1, a

prescindere dal fatto che

un'accettazione può

anche essere tacita (art. 370 cpv. 1 CO), è possibile che egli non abbia

controfirmato i bollettini di lavoro redatti dalla ditta, ma i convenuti per

finire non hanno contestato l'esecuzione dei lavori né la loro entità. All'attore

non incombeva più l'onere di sostanziare e provare le ore impiegate. Le

critiche mosse al loro mandatario non incidono così sul loro obbligo di pagare

la mercede. Anche su questi punti quindi il reclamo è destinato all'insuccesso.

7.

Secondo i reclamanti

il contratto da loro concluso con l'arch. __________ M__________, avente per oggetto la direzione dei lavori, è retto dalle

norme sul mandato. A loro dire, il compito dell'architetto era di dirigere,

coordinare e sorvegliare il cantiere, ma non di deliberare lavori a terzi in

veste di loro rappresentante. Essi soggiungono che il professionista avrebbe

dovuto presentare loro un preventivo prima di incaricare l'attore dello sgombero

della neve, di cui, peraltro, ritengono che la ditta __________ SA, presente

sul cantiere, avrebbe potuto occuparsi.

a) La direzione dei lavori è il contratto nel quale un architetto si

impegna per conto del committente a dirigere, sorvegliare e coordinare le

prestazioni degli appaltatori o fornitori incaricati all'esecuzione dell'opera.

Esso soggiace alle norme sul mandato (Tercier/Favre/Conus,

Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 806 n. 5357). E per l'art. 396 cpv. 2

CO il mandato comprende il potere di compiere degli atti giuridici necessari al

suo adempimento. L'architetto incaricato della direzione dei lavori non è però

abilitato ad aggiudicare in nome del committente dei lavori a degli

imprenditori. In mancanza di una speciale autorizzazione, egli non può così compiere

degli atti giuridici suscettibili di generare degli impegni finanziari

importanti per il mandante (DTF 118 II 315, consid. 2a con

riferimenti; sentenza del Tribunale federale 4C. 85/2003 del 25 agosto 2003, consid. 5.2 con riferimenti; II CCA sentenza inc. 12.2007.82 del 21 luglio 2008,

consid. 5.1; Werro

in: Commentaire Romand, CO I, 4ª edizione, n. 11 ad art. 36; Weber in: Basler Kommentar, OR I,

4ª edizione, n. 10 ad art. 396).

b) In

concreto, ci si può senza dubbio chiedere se l'arch. __________ M__________r

potesse assegnare a CO 1 l'incarico di sgomberare la neve presente sul tetto

dell'abitazione in via di costruzione per permettere la continuazione dei lavori,

anche se per rapporto all'entità dei costi finali l'impegno finanziario richiesto

ai proprietari poteva ritenersi tutto sommato trascurabile. Resta il fatto che

l'architetto appare come un rappresentante del committente nei rapporti con le

imprese e i soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere. Esiste così

una presunzione naturale che un architetto, specialmente se incaricato della

direzione dei lavori, agisca in nome altrui e, allorché costui si rivolge a un

imprenditore, si deve desumere che, fatte salve circostanze o indizi contrari, il

suo interlocutore agisca come mandatario, il cui comportamento è opponibile

direttamente al mandante come se fosse il proprio (sentenze del Tribunale

federale 4A_376/2011 del 14 marzo 2012, consid. 4.2.3 con riferimento

a C.91/1987 del 6 luglio 1987, consid. 2a pubblicata in: SJ 1988 pag. 27; II CCA sentenza inc. 12.2007.174 del 30 luglio 2008, consid. 7).

In altri termini egli è considerato un ausiliario del committente ai sensi

dell’art. 101 CO (DTF 125 III 224, consid. 6b; II CCA

sentenza inc. 12.2005.170 del 30 agosto 2006, consid. 5.2).

c) Premesso ciò, nel caso in

esame, in virtù del principio dell'affidamento, l'attore in buona fede poteva

inferire dalle circostanze l'intenzione del professionista di agire in qualità

di rappresentante dei committenti. Non vi è alcun elemento agli atti che

permetta di concludere che l'attore sia stato informato di eventuali

limitazione dei poteri conferiti dai reclamanti all'architetto, in particolare

dell'asserito obbligo dell'architetto di sottoporre un preventivo ai reclamanti

prima dell'esecuzione di qualsiasi lavoro. Né vi è circostanza o indizio per

cui l'attore avrebbe dovuto dubitare, in buona fede, che l'effettiva estensione

del mandato dell'architetto non gli conferisse la facoltà di commissionargli in

due occasioni il lavoro poi eseguito. In tali circostanze, il professionista

figurava verso l'esterno come un rappresentante dei committenti. E ove un

rappresentante agisce in nome altrui, i diritti e gli obblighi sgorganti

dall'atto passano direttamente al rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO). Ne

discende che il primo giudice obbligando i convenuti a versare fr. 1200.85,

importo di per sé non contestato nella sua entità dai reclamanti, non ha erroneamente

applicato il diritto. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun

errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da

parte del primo giudice, deve essere respinto.

8.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente,

che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a

un'adeguata indennità per ripetibili (art. 11 e 13 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie di complessivi fr. 200.– sono poste, in solido, a carico dei

reclamanti che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 500.– di ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace del circolo di Agno.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.