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Decisione

16.2013.23

Contratto d'appalto - mancata notificazione degli atti al rappresentante di una parte - diritto di essere sentito - vizio di forma

7 ottobre 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta l'autorizzazione ad

agire il 18 gennaio 2013, con petizione 29 gennaio 2013 CO 1 ha chiesto al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 di condannare RE 1 al pagamento di

fr. 8290.– oltre interessi e accessori, così come di rigettare in via definitiva

l'opposizione interposta al citato PE. Invitato il 30 gennaio 2013 a formulare osservazioni alla petizione, il convenuto è rimasto silente. All'udienza di discussione

dell'11 aprile 2013, l'attrice, unica comparente, ha ribadito la sua posizione.

C. Statuendo il 15 aprile 2013

il Pretore ha accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr.

8290.– oltre interessi al 5% dal 14 giugno 2013 e rigettando per tale importo

in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE. La tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 450.– sono state poste a carico del

convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 800.– per ripetibili.

D. Con reclamo 7 maggio 2013 RE

1 è insorto contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento. Egli chiede

di rinviare gli atti al Pretore, poiché statuisca di nuovo dopo avergli dato la

possibilità di esprimersi sulla petizione, convocandolo altresì a un

dibattimento. Con decreto dell'8 maggio 2013 il presidente di questa Camera ha

accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Così invitato, il 28 maggio 2013 il Pretore

ha formulato le sue osservazioni al reclamo. CO 1 non ha, dal canto suo, presentato

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella

procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie

patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie

la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 16 aprile 2013. Introdotto

il 7 maggio 2013, il reclamo è pertanto tempestivo.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con

il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o

l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere

motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione

del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del

litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato

viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei

fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio

ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una

procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti).

Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata,

che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile,

destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di

giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta

segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata

adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).

3.

Il

reclamante si duole di una violazione dell'art. 137 CPC e del diritto di essere

sentito, il Pretore non avendo notificato l'ordinanza del 30 gennaio 2013, con

la quale è stato assegnato un termine per le osservazioni, né la citazione al

dibattimento dell'11 marzo 2013 all'avv. PA 1, suo rappresentante legale, ciò

che gli ha impedito di presentare tempestivamente le osservazioni alla

petizione e di partecipare all'udienza. A suo dire, dato che l'avv. PA 1 ha

partecipato all'udienza di conciliazione in veste di suo patrocinatore e che a

tale titolo è stato indicato nella petizione, non considerarlo suo rappresentante,

perché agli atti mancava una procura, costituirebbe un formalismo eccessivo.

Qualora il Pretore avesse avuto dei dubbi in merito alla rappresentanza, avrebbe

dovuto assegnare un termine per produrre la procura.

4.

L'art. 137 CPC dispone che

se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al suo rappresentante.

La notifica è compiuta solo quando è fatta al rappresentante e non già al

rappresentato (sentenza del Tribunale federale 5A_106/2012 del 20 settembre

2012, consid. 5.2; Bohnet in: Code

de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 e 8 ad art. 137; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische

ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 4 e 8 ad art. 137). Quest'ultimo può ritenere che l'atto

è stato notificato anche al proprio rappresentante e che quindi non sia tenuto

a trasmettergliene una copia (Bohnet

in: op. cit., n. 8 ad art. 137). Se, per errore, il giudice ha notificato l'atto

alla sola parte e non al suo rappresentante contrattuale, pur essendogli noto,

la notificazione è viziata. Tuttavia, il vizio non genera alcuna conseguenza

se, ciò nonostante, l'atto è giunto al rappresentante, perché la parte glielo

ha trasmesso e gli è giunto tempestivamente, tanto da non comportare un

pregiudizio processuale o una lesione del diritto di potere adeguatamente

preparare la propria difesa (o offesa) processuale. In caso contrario, ossia in

caso di mancata o tardiva trasmissione, la notificazione irregolare, va

considerata inefficace (essendo pregiudizievole per l'interessato), cosicché il

giudice dovrà ripeterla (Trezzini in:

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag.

576-577).

5.

In concreto, con la

petizione l'attrice ha indicato che il convenuto era patrocinato dall'avv. PA 1,

il quale era già comparso nella procedura di conciliazione. Sennonché, come confermato dal primo giudice, per una

svista la cancelleria della Pretura non ha registrato il nome di quel

patrocinatore nel sistema informatico, sicché gli atti sono stati notificati al

convenuto personalmente. La notificazione è dunque viziata ai sensi dell'art.

137.

CPC, ma va esaminato se ciò ha comportato pregiudizio per la parte. Per

stabilire ciò, ci si deve attenere alle regole della buona fede che pongono un

limite all'invocazione di un vizio di forma (DTF 132 I 253, consid. 6 con

riferimenti).

a) Nella

fattispecie risulta che RE 1 ha ritirato il 4 febbraio 2013 il plico

raccomandato notificatogli dalla Pretura contenente la petizione e il termine

per presentare le osservazioni. Il 16 marzo 2013 egli ha poi ricevuto la

citazione al dibattimento dell'11 aprile 2013. Il reclamante sostiene di non

avere trasmesso i citati documenti al proprio legale nella convinzione che

quest'ultimo li avesse anch'egli ricevuti e che quindi si sarebbe occupato della

sua difesa. A suo dire, la mattina del 15 aprile 2013 egli ha telefonato all'avv.

Cereghetti per avere notizie in merito alla vertenza, informandolo dell'avvio

della causa, della ricezione di documenti dalla Pretura, di essere stato per diverso

tempo all'estero e di un'udi- enza prevista nei giorni successivi. L'avv. PA 1,

informatosi presso la Pretura la mattina stessa, ha poi saputo che il

dibattimento si era già tenuto l'11 aprile precedente.

b) Ora,

è vero che al momento dell'avvio della causa, l'avv. PA 1 non aveva trasmesso

al Pretore alcuna procura, ma ciò non toglie il fatto che l'attrice aveva

designato quel legale come patrocinatore del convenuto. E, come in tutti i casi

analoghi, anche in questo caso gli atti avrebbero dovuto essere stati notificati

al rappresentante designato, tanto più che, come ammette il Pretore, solo per

una svista della propria cancelleria il nominativo del legale non è stato

inserito nel sistema informatico. Il convenuto poteva quindi legittimamente

ritenere che gli atti giudiziari, ancorché non riportassero alcuna rappresentanza,

fossero stati notificati anche al proprio patrocinatore e non vi fosse pertanto

necessità di trasmetterglieli. Non vi sono poi motivi che inducono a dubitare della

versione fornita dal reclamante non essendo pensabile che l'avv. PA 1, pur in

possesso degli atti giudiziari notificati al proprio cliente, abbia aspettato

l'emanazione della decisione finale per palesarsi e sollevare il vizio procedurale.

c) Ciò

posto, la notificazione degli atti direttamente al convenuto ha impedito a

quest'ultimo di difendersi adeguatamente nella procedura, ciò che configura una

lesione del diritto di essere sentito. In tali circostanze, la decisione

impugnata deve essere annullata e l'incarto va rinviato al Pretore, affinché

emani un nuovo giudizio, previa notificazione al rappresentante del convenuto di

un nuovo termine per formulare osservazioni e riconvocazione delle parti all'udienza

di discussione (art. 245 cpv. 2 CPC).

6.

Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato,

soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1

lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle già per il

fatto che l'opponente, che non ha formulato osservazioni al reclamo, non può essere

considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì

essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la

decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Pretore affinché proceda

nel senso dei considerandi.

2. Non si prelevano spese

giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.