16.2013.23
Contratto d'appalto - mancata notificazione degli atti al rappresentante di una parte - diritto di essere sentito - vizio di forma
7 ottobre 2013Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
16.2013.23
Lugano
7 ottobre 2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile
dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente
per statuire sul reclamo 7 maggio 2013 presentato da
RE
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1)
contro
la decisione emessa il 15 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, nella causa n. SE.2013.39 (contratto d'appalto) promossa con petizione
29 gennaio 2013 da
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO 1 ha eseguito diversi
lavori di giardinaggio in una proprietà di __________ appartenente a RE 1. Per
le sue prestazioni la ditta ha emesso diverse fatture sulle quali è rimasto uno
scoperto di fr. 8290.–. Visto il mancato pagamento, CO 1 ha fatto notificare il
20 giugno 2012 a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta l'autorizzazione ad
agire il 18 gennaio 2013, con petizione 29 gennaio 2013 CO 1 ha chiesto al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 di condannare RE 1 al pagamento di
fr. 8290.– oltre interessi e accessori, così come di rigettare in via definitiva
l'opposizione interposta al citato PE. Invitato il 30 gennaio 2013 a formulare osservazioni alla petizione, il convenuto è rimasto silente. All'udienza di discussione
dell'11 aprile 2013, l'attrice, unica comparente, ha ribadito la sua posizione.
C. Statuendo il 15 aprile 2013
il Pretore ha accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr.
8290.– oltre interessi al 5% dal 14 giugno 2013 e rigettando per tale importo
in via definitiva l'opposizione interposta al menzionato PE. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 450.– sono state poste a carico del
convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 800.– per ripetibili.
D. Con reclamo 7 maggio 2013 RE
1 è insorto contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento. Egli chiede
di rinviare gli atti al Pretore, poiché statuisca di nuovo dopo avergli dato la
possibilità di esprimersi sulla petizione, convocandolo altresì a un
dibattimento. Con decreto dell'8 maggio 2013 il presidente di questa Camera ha
accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Così invitato, il 28 maggio 2013 il Pretore
ha formulato le sue osservazioni al reclamo. CO 1 non ha, dal canto suo, presentato
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella
procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie
patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie
la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 16 aprile 2013. Introdotto
il 7 maggio 2013, il reclamo è pertanto tempestivo.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con
il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o
l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione
del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del
litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato
viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei
fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio
ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una
procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti).
Egli deve così dimostrare, attraverso un' argomentazione chiara e dettagliata,
che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile,
destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di
giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta
segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata
adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).
3.
Il
reclamante si duole di una violazione dell'art. 137 CPC e del diritto di essere
sentito, il Pretore non avendo notificato l'ordinanza del 30 gennaio 2013, con
la quale è stato assegnato un termine per le osservazioni, né la citazione al
dibattimento dell'11 marzo 2013 all'avv. PA 1, suo rappresentante legale, ciò
che gli ha impedito di presentare tempestivamente le osservazioni alla
petizione e di partecipare all'udienza. A suo dire, dato che l'avv. PA 1 ha
partecipato all'udienza di conciliazione in veste di suo patrocinatore e che a
tale titolo è stato indicato nella petizione, non considerarlo suo rappresentante,
perché agli atti mancava una procura, costituirebbe un formalismo eccessivo.
Qualora il Pretore avesse avuto dei dubbi in merito alla rappresentanza, avrebbe
dovuto assegnare un termine per produrre la procura.
4.
L'art. 137 CPC dispone che
se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al suo rappresentante.
La notifica è compiuta solo quando è fatta al rappresentante e non già al
rappresentato (sentenza del Tribunale federale 5A_106/2012 del 20 settembre
2012, consid. 5.2; Bohnet in: Code
de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 e 8 ad art. 137; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische
ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 4 e 8 ad art. 137). Quest'ultimo può ritenere che l'atto
è stato notificato anche al proprio rappresentante e che quindi non sia tenuto
a trasmettergliene una copia (Bohnet
in: op. cit., n. 8 ad art. 137). Se, per errore, il giudice ha notificato l'atto
alla sola parte e non al suo rappresentante contrattuale, pur essendogli noto,
la notificazione è viziata. Tuttavia, il vizio non genera alcuna conseguenza
se, ciò nonostante, l'atto è giunto al rappresentante, perché la parte glielo
ha trasmesso e gli è giunto tempestivamente, tanto da non comportare un
pregiudizio processuale o una lesione del diritto di potere adeguatamente
preparare la propria difesa (o offesa) processuale. In caso contrario, ossia in
caso di mancata o tardiva trasmissione, la notificazione irregolare, va
considerata inefficace (essendo pregiudizievole per l'interessato), cosicché il
giudice dovrà ripeterla (Trezzini in:
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag.
576-577).
5.
In concreto, con la
petizione l'attrice ha indicato che il convenuto era patrocinato dall'avv. PA 1,
il quale era già comparso nella procedura di conciliazione. Sennonché, come confermato dal primo giudice, per una
svista la cancelleria della Pretura non ha registrato il nome di quel
patrocinatore nel sistema informatico, sicché gli atti sono stati notificati al
convenuto personalmente. La notificazione è dunque viziata ai sensi dell'art.
137.
CPC, ma va esaminato se ciò ha comportato pregiudizio per la parte. Per
stabilire ciò, ci si deve attenere alle regole della buona fede che pongono un
limite all'invocazione di un vizio di forma (DTF 132 I 253, consid. 6 con
riferimenti).
a) Nella
fattispecie risulta che RE 1 ha ritirato il 4 febbraio 2013 il plico
raccomandato notificatogli dalla Pretura contenente la petizione e il termine
per presentare le osservazioni. Il 16 marzo 2013 egli ha poi ricevuto la
citazione al dibattimento dell'11 aprile 2013. Il reclamante sostiene di non
avere trasmesso i citati documenti al proprio legale nella convinzione che
quest'ultimo li avesse anch'egli ricevuti e che quindi si sarebbe occupato della
sua difesa. A suo dire, la mattina del 15 aprile 2013 egli ha telefonato all'avv.
Cereghetti per avere notizie in merito alla vertenza, informandolo dell'avvio
della causa, della ricezione di documenti dalla Pretura, di essere stato per diverso
tempo all'estero e di un'udi- enza prevista nei giorni successivi. L'avv. PA 1,
informatosi presso la Pretura la mattina stessa, ha poi saputo che il
dibattimento si era già tenuto l'11 aprile precedente.
b) Ora,
è vero che al momento dell'avvio della causa, l'avv. PA 1 non aveva trasmesso
al Pretore alcuna procura, ma ciò non toglie il fatto che l'attrice aveva
designato quel legale come patrocinatore del convenuto. E, come in tutti i casi
analoghi, anche in questo caso gli atti avrebbero dovuto essere stati notificati
al rappresentante designato, tanto più che, come ammette il Pretore, solo per
una svista della propria cancelleria il nominativo del legale non è stato
inserito nel sistema informatico. Il convenuto poteva quindi legittimamente
ritenere che gli atti giudiziari, ancorché non riportassero alcuna rappresentanza,
fossero stati notificati anche al proprio patrocinatore e non vi fosse pertanto
necessità di trasmetterglieli. Non vi sono poi motivi che inducono a dubitare della
versione fornita dal reclamante non essendo pensabile che l'avv. PA 1, pur in
possesso degli atti giudiziari notificati al proprio cliente, abbia aspettato
l'emanazione della decisione finale per palesarsi e sollevare il vizio procedurale.
c) Ciò
posto, la notificazione degli atti direttamente al convenuto ha impedito a
quest'ultimo di difendersi adeguatamente nella procedura, ciò che configura una
lesione del diritto di essere sentito. In tali circostanze, la decisione
impugnata deve essere annullata e l'incarto va rinviato al Pretore, affinché
emani un nuovo giudizio, previa notificazione al rappresentante del convenuto di
un nuovo termine per formulare osservazioni e riconvocazione delle parti all'udienza
di discussione (art. 245 cpv. 2 CPC).
6.
Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato,
soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1
lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si giustifica assegnarle già per il
fatto che l'opponente, che non ha formulato osservazioni al reclamo, non può essere
considerato soccombente. Inoltre allo Stato del Cantone Ticino possono bensì
essere addebitate spese processuali, ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2
CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la
decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Pretore affinché proceda
nel senso dei considerandi.
2. Non si prelevano spese
giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.